Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2023, n. 19137
CASS
Sentenza 6 luglio 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 6 giugno 2023, riguarda un ricorso presentato da un avvocato contro una sentenza del Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) che aveva accolto il suo ricorso, ma omesso di liquidare le spese di lite. La ricorrente sosteneva che, nonostante l'assoluzione nel procedimento penale, il C.N.F. non avesse provveduto alla liquidazione delle spese, violando gli articoli 91 e 112 del codice di procedura civile. Le parti intimati non hanno presentato difese.

Il giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che l'omissione di pronuncia sulle spese di lite costituiva un vizio non emendabile tramite correzione di errore materiale, ma solo attraverso impugnazione ordinaria. Le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di assoluzione, l'avvocato ha diritto a una decisione esplicita sulla liquidazione delle spese, richiamando la necessità di applicare l'art. 91 cod. proc. civ. nel procedimento disciplinare per avvocati. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio rinviato al C.N.F. per la liquidazione delle spese, confermando l'obbligo del giudice di provvedere in tal senso.

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Massime2

Il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l'impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c..

Il provvedimento del CNF che assolve l'avvocato incolpato all'esito dell'impugnazione impone la liquidazione delle spese del giudizio, perché, in assenza di specifiche disposizioni normative di segno contrario, è obbligo generale (di natura inderogabile) del giudice civile provvedere ai sensi dell'art. 91 c.p.c., senza che incida sulla necessità di regolare le spese la possibilità, concessa all'avvocato, di difendersi personalmente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2023, n. 19137
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19137
Data del deposito : 6 luglio 2023

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