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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5318 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4799/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4799 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
23.9.2025, vertente
TRA
P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Nicola Di Tomassi.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Vincenzo Manciocchi.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata n.226/19 del Tribunale di Frosinone della dott.ssa Federica Cellitti depositata in data 18.02.2019 pubblicata in data 07.03.19 non notificata ed in accoglimento dell'appello proposto con rigetto di ogni contraria istanza ed eccezione: dichiarare ammissibile la richiesta istruttoria ex art.210 cpc nei termini richiesti nel giudizio di primo grado e per gli effetti disporre con ordine alla banca appellata di esibire/produrre la documentazione richiesta;
dichiarare ammissibile la richiesta istruttoria di CTU nei termini richiesti e per gli effetti disporre CTU contabile ed assegnazione dei relativi quesiti;
nel merito si reiterano le richieste avanzate in sede di giudizio di primo grado: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole relative all'applicazione di interessi, alla commissione di massimo scoperto, alle valute d'uso; accertare l'illegittimità dell'addebito delle voci contabili di spesa contestate in narrativa;
condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di € 17.000,00 in favore della società appellante ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria da determinarsi mediante CTU o secondo equità oltre interessi legali dalla mora al saldo oltre al risarcimento del danno subito per effetto dell'illegittimo comportamento della controparte, con interessi ed accessori di legge;
con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”. In via istruttoria, con implicita revoca dell'ordinanza del 02.10.18 resa dal Giudice di primo grado, l'adita Corte d'appello voglia disporre nei confronti della banca convenuta l'esibizione ex art. 210 cpc e voglia ammettere CTU tecnico contabile al fine di calcolare il saldo del rapporto di conto corrente azionato in giudizio”.
L'appellata ha così concluso:
“affinché l'Ill.mo Giudice adito, per tutte le motivazioni richiamate, voglia: 1) in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; 3) nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Frosinone n.
226/2019. .
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore, osserva quanto segue.
1. La citava in giudizio, davanti al Tribunale di Parte_1
Roma, la riferendo di avere intrattenuto con la banca Controparte_1
un rapporto di conto corrente, n. 60642.38, affidato con conto anticipi ricevute n. Pt_2
60675.00 e il conto anticipi n. 60676.91. I conti erano stati chiusi dalla correntista con PEC del
21.6.2015.
L'attrice lamentava:
- la mancata pattuizione per iscritto degli interessi, delle commissioni e delle spese,
con la conseguente illegittimità dell'applicazione dei tassi in misura ultralegale;
- l' illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- l'illegittimo addebito sul conto corrente ordinario degli interessi passivi e spese del conto anticipi;
- l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, priva di causa lecita, in quanto applicata sull'importo effettivamente utilizzato;
- l'applicazione di giorni valuta in senso sfavorevole per la cliente, senza specifica pattuizione. L'attrice, quindi, chiedeva la rideterminazione del saldo di conto corrente, previa esclusione di tutti gli addebiti illegittimi, nonché la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla e al risarcimento dei danni. CP_1
La banca convenuta eccepiva, in via preliminare, la prescrizione parziale del diritto alla restituzione delle somme, con riferimento agli anni 2003, 2004, 2005 e parte del 2006,
dovendosi tenere conto della data di ciascuna operazione.
Nel merito contestava l'omessa prova del credito da parte della correntista, non avendo la stessa prodotto i contratti su cui si fondava la propria pretesa creditoria, ma solo una parte degli estratti conto, e deduceva la legittimità della c.m.s. e la legittimità del calcolo delle valute.
Riteneva legittima la capitalizzazione trimestrale, trattandosi di rapporti sorti successivamente alla deliberazione CICR del 9.2.2000.
Infine chiedeva il rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c., in difetto di prova di una valida richiesta ex art 119 T.U.B..
2. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 226/2019, rigettava tutte le domande attoree, ritenendo che l'attrice non avesse adeguatamente assolto all'onere della prova su essa incombente, avendo omesso di produrre i contratti ed essendo incompleta la documentazione contabile. La lacuna documentale non poteva essere supplita tramite l'esibizione ex art. 210 c.p.c., essendo la relativa richiesta inammissibile, in quanto l'attrice avrebbe dovuto acquisire la documentazione prima di intraprendere il giudizio.
Non era stato provato l'effettivo invio di una richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B., in quanto la PEC del 21.6.2015 prodotta in atti era priva di ricevuta di accettazione e consegna e la successiva PEC del 15.10.2015 era carente dell'allegata comunicazione.
Il contenuto della richiesta era, in ogni caso, del tutto generico.
Il Tribunale rigettava altresì la richiesta di C.T.U., poiché volta a far acquisire dal consulente tecnico d'ufficio la documentazione non prodotta in giudizio.
Rigettava tuttavia anche l'eccezione di prescrizione, non avendo la banca indicato in modo specifico le singole operazioni a cui l'eccezione sarebbe stata riferibile. Infine il giudice rilevava che l'attrice aveva dedotto la nullità dell'addebito di interessi usurari e ultralegali, senza allegare quali sarebbero stati gli interessi applicati e in quali periodi si sarebbero verificati i superamenti dei tassi c.d. soglia, nonché la nullità di commissioni non specificatamente pattuite tra le parti senza, tuttavia, indicare quali sarebbero stati gli errori nella contabilizzazione del conto corrente. L'anatocismo invece era legittimo, tenuto conto del periodo di applicazione dello stesso e della normativa intervenuta.
3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha accolto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di nomina di C.T.U. contabile, sull'errato presupposto della genericità delle contestazioni attoree, quando invece l'attrice aveva eccepito in modo specifico la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, aveva precisato di non aver mai sottoscritto le condizioni economiche da applicare al rapporto di conto corrente azionato in giudizio, con conseguente nullità degli interessi ultralegali, delle commissioni e delle spese applicate dall'istituto di credito per l'intera durata del rapporto, anche attraverso la produzione di un prospetto di calcolo.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'errata applicazione degli art. 119
T.U.B. e 210 c.p.c., poiché l'appellante aveva dimostrato documentalmente di avere proposto richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e richiamando l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca la documentazione bancaria, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale (Cass. n. 3875/2019).
Con il terzo motivo ha lamentato in particolare il rigetto della richiesta di esibizione ex
art. 210 c.p.c. in relazione ai contratti il cui obbligo di consegna poggia sul generale dovere della banca di comportamento secondo correttezza ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c..
Con il quarto motivo ha lamentato il rigetto della richiesta di nomina di C.T.U., oltre che dell'esibizione documentale, errato poiché non teneva conto delle risultanze di prova documentali già in atti. Con il quinto motivo ha lamentato il rigetto della domanda sulla base dell'errato presupposto della genericità delle contestazioni, richiamando le stesse osservazioni di cui al primo motivo d'appello.
4. La costituendosi in giudizio, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e ha reiterato l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie addebitate relativamente negli anni 2003, 2004, 2005 e parte del 2006. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è
pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
6. Il secondo motivo, da esaminare preliminarmente, non è fondato.
Non vi è prova dell'effettivo inoltro alla banca di richiesta, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., di ottenere la documentazione relativa al rapporto di conto corrente, dato che non è stata prodotta la ricevuta di consegna della PEC del 21.6.2015, e nella successiva PEC del
15.10.2015, accompagnata dalle ricevute di accettazione e di consegna, non è verificabile l'effettiva allegazione della comunicazione del 21.6.2015 rimasta inevasa.
L'orientamento della Corte di Cassazione richiamato dall'appellante risulta altresì
superato dalle successive pronunce con cui è stato precisato che “Il diritto spettante al cliente,
a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad
ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere
negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n.
385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c.,
in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia
ottemperato.” (Cass. n. 24641/2021, Rv. 662395 – 01, e, nello stesso senso, Cass. n. 23861/2022).
7. In ogni caso, e venendo all'esame anche del primo e del terzo motivo, l'ordine di cui all'art. 210 c.p.c. deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa, che, come tali risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi, che concernano fatti o elementi la cui prova non sia acquisibile aliunde. Un tale strumento istruttorio non può avere fini meramente esplorativi,
ossia non può essere richiesto ed ammesso al solo scopo di indagare se detta prova possa essere rinvenuta nei documenti stessi, altrimenti lo stesso finirebbe per supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (v. in tal senso, tra le altre,
Cass. n. 10043/2004).
La richiesta di esibizione documentale di parte attrice, così come di C.T.U., risulta meramente esplorativa poiché nell'atto stesso di citazione viene lamentata l'applicazione di interessi, commissioni, valute in senso difforme dal contratto, senza però specificare il contenuto dei contratti e nemmeno la data di stipula che la banca assume essere successiva all'anno 2000, circostanza che appare confermata dal periodo a cui si riferiscono gli estratti conto in atti..
8. Anzi dalle condizioni generali allegate agli estratti conto dei conti anticipi (all. 3 e 4
all'atto di citazione) emerge la contabilizzazione degli interessi con identica periodicità, in conformità a quanto previsto dall'art. 120, comma 2 T.U.B. nella versione novellata dal D.
Lgs. n. 342/1999 secondo cui “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi
sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,
prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della
clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il comma 2
dell'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000, a sua volta, dispone che: “Nell'àmbito di ogni
singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori
e debitori”.
9. Con riferimento alla CMS, trattandosi di pattuizione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, appare opportuno richiamare quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n.
12965/2016 la quale ha effettuato il seguente excursus della clausola arrivando ad ammettere che la stessa è fornita una causa lecita: “Chiamata a pronunciarsi, per la prima volta, sulla natura
della CMS, la Corte di Cassazione ebbe a sostenere argomentativamente che "o tale commissione è un
accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata,
nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e
quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, e
dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo
della banca di tenere a diposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato
periodo di tempo, indipendente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della
circolare della Banca d'Italia dell'1 ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c. d. tasso-soglia, in
cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini
della rilevazione dell'interesse globale di cui alla L n. 108 del 1996 ed allora dovrebbe essere
conteggiata alla chiusura definitiva del conto" (Cass. 11722/2002), con la conclusione per cui, quale
che sia la soluzione preferibile secondo la Corte "non è comunque dovuta la capitalizzazione
trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli
interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in rigore della L
n. 154 del 1992, sono nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità; se invece è un
corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista
dall'art. 1283 c.c. espressamente per gli interessi scaduti". A tale osservazione si è poi conformata
questa Corte in modo più diretto, ove chiamata a pronunciarsi proprio sulla validità della clausola in
esame: la CMS sarebbe così la "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei
fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma',
sancendone, sia pure ed ancora in un passaggio collaterale, la non illegittimità (Cass. 870/2006). In
un successivo recente arresto, peraltro, la Cassazione ha ritenuto che "la natura e la funzione della
commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a
remunerare la banca dei finanziamenti erogati" (Cass. 4518/ 2014)”. 10. Per quanto sopra osservato risultano infondati anche i rimanenti motivi dell'appello che deve essere integralmente rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini