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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 6149/2024 RG promosso da
(nato il [...]), (nata il [...]), Parte_1 Parte_2 [...]
(nato il [...]), (nata [...]), Parte_3 Parte_4 Parte_5
(nato il [...]), (nato il [...]), (nato il Parte_6 Parte_7
[... 7.02.1995) ed (7.02.1995), tutti in persona del loro procuratore speciale Parte_8
(nato il [...]), Parte_9 con l'avv. Annarita Carraro attori contro
Controparte_1 con l'avv. Lorenzo Locatelli convenuta nonché contro
CP_2 con gli avv.ti Emanuele Scieri e Lorenzo Locatelli
OGGETTO: risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dai nipoti a causa della morte dello zio in un incidente stradale
MOTIVAZIONE
1. , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ed espongono che con la
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 sentenza n. 2503 del 14.12.2023 questo stesso tribunale (in persona dello scrivente) ha accertato la responsabilità degli odierni convenuti e della CP_2 Controparte_1 relativamente all'incidente stradale avvenuto il 2.01.2019 a Legnaro (PD), a
[...]
1 seguito del quale il 4.01.2019 ha perso la vita il loro zio paterno (fratello Persona_1 di padre degli attori), con attribuzione a quest'ultimo di 1/3 di concorso Persona_2 di colpa. Gli attori, tutti nati e residenti in [...], hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con lo zio, pari ad euro 31.000,00 ciascuno – per complessivi euro 248.000,00 oltre ad euro 1.600,00 per spese di assistenza stragiudiziale – esponendo che il danno da loro subito “attiene non solo alla perdita di un congiunto a loro caro, che si è occupato di loro sostituendosi al padre, prematuramente deceduto, ma anche dalla perdita di una persona a loro legata che sino alla morte ha continuato per anni a provvedere ad un aiuto al loro sostentamento, venuto improvvisamente meno dopo il tragico evento. Il Sig.
[...]
considerato che i nipoti erano tutti in Marocco e non avevano più il loro padre, Per_1 trasferitosi in Italia, ha iniziato sin da subito ad inviare con regolarità denaro ai nipoti per il tramite della nonna paterna. Volendo assistere i nipoti ed essere loro vicino, egli con assiduità li contattava a mezzo Whatsapp, con la nonna faceva 2/3 videochiamate a settimana per sapere come stavano, e con i nipoti aveva contatti settimanali, sempre per il mezzo telefonico.
Vi era un legame a distanza che è cresciuto nel tempo e si è improvvisamente e drammaticamente interrotto dopo il sinistro mortale che ha provocato la morte del Sig.
(v. pag. 6 atto di citazione). Per_1
La e , costituitisi separatamente Controparte_1 CP_2 con scritti difensivi identici, resistono contestando l'esistenza del danno da perdita del rapporto parentale. In particolare, le convenute lamentano carenze sul piano delle allegazioni e delle prove dell'an e del quantum del danno conseguenza. A loro avviso, il danno non potrebbe provarsi per presunzioni dal momento che difetterebbe il requisito della convivenza ed il rapporto parentale intercorrente tra il defunto e gli attori è inquadrabile Persona_1 come zio-nipoti, sicché non si tratterebbe di persone appartenenti alla medesima famiglia nucleare. Le convenute concludono chiedendo il rigetto della domanda degli attori.
2. Con ordinanza 12.05.2025, sono state respinte tutte le istanze istruttorie, osservandosi che “a sostegno delle loro domande gli attori hanno chiesto l'assunzione della testimonianza di su più capitoli di prova, tra i quali: “8) Vero che nel 2019 i nipoti Testimone_1 del Sig. erano orfani di padre e privi di sostentamento economico e Persona_1 vivevano in Marocco;
9) Vero che dal 2016 al 2019 poiché i nipoti erano tutti in Marocco e non avevano più il loro padre, il Sig. dall'Italia inviava con regolarità denaro ai Persona_1 nipoti per il tramite della nonna paterna;
10) Vero che si recava presso il Persona_1 punto Western Union di Piove di Sacco per effettuare l'invio di denaro ai nipoti una volta a settimana con la TE che lo aiutava ad effettuare le operazioni facendogli da Testimone_1 traduttrice;
11) Vero che faceva 2/3 videochiamate a settimana con la Persona_1 nonna per sapere come stavano i nipoti, e con i nipoti aveva contatti settimanali, sempre per Tes_ il mezzo telefonico usando il telefono del Sig. , papà di ”; - premesso Parte_9
2 che le parti convenute, nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., hanno eccepito l'incapacità
a deporre della teste , in quanto persona a sua volta danneggiata essendo anche Testimone_1 lei una TE del signor (cioè figlia del di lui fratello ) e Persona_1 Parte_9 già parte attrice nell'ambito del procedimento n. 1284/2022 R.G. davanti a questo tribunale – definito con sentenza passata in giudicato – e avente ad oggetto il medesimo fatto costitutivo, ossia l'incidente stradale occorso al sig. in data 2.01.2019. In particolare, Persona_1
i convenuti ritengono che l'eccezione di incapacità a testimoniare debba essere valutata ex ante e permanga anche a fronte dell'intervenuto risarcimento in favore del terzo di cui è chiesta la testimonianza (come nel caso di specie); - rilevato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi eccepirsi la nullità della prova ove il mezzo sia ammesso ed assunto. Qualora la parte abbia sollevato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e cionondimeno il giudice abbia ammesso ed assunto il mezzo, la testimonianza acquisita è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta come motivo d'impugnazione (Cass. S.U. 9456/2023); - considerato che, nel caso di specie, tale eccezione è stata sollevata dalle parti convenute nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., cioè in un momento comunque antecedente a quello della decisione sull'ammissione delle istanze istruttorie, e dunque deve considerarsi tempestiva;
- rilevato che l'interesse che genera l'incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c. debba essere valutato in concreto con riguardo allo specifico oggetto della pretesa dedotta in giudizio, così come determinata dal contenuto delle domande ed eccezioni, così che l'incapacità venga stabilita sulla base del thema decidendum proposto dalle parti e non invece del decisum. L'interesse in questione deve essere personale e avere i caratteri della concretezza e dell'attualità, non assumendo alcuna rilevanza l'interesse di mero fatto (Cass. 21418/2015), e si identifica con l'interesse ad agire o a resistere in giudizio (art. 100 c.p.c.) sussistente in capo al soggetto titolare di un diritto che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio in qualsiasi veste, anche mediante intervento volontario, sicché l'estinzione del diritto (ad esempio per prescrizione o adempimento) non comporta il riacquisto della capacità a deporre (cfr. Cass. 16499/2011). L'incapacità a deporre come teste deve emergere da elementi acquisiti a priori e rappresenta un concetto da tenere distinto da quello di inattendibilità della testimonianza, in quanto la prima discende dalla
3 presenza di un interesse del terzo atto a renderlo potenzialmente parte, mentre la seconda è sottesa alla valutazione del giudice circa la veridicità del contenuto della dichiarazione testimoniale già resa (Cass. 33536/2022). Peraltro, la sussistenza di un rapporto di parentela, affinità o coniugio tra il terzo di cui è chiesta la testimonianza e la parte che tale prova orale abbia chiesto, anche laddove non radichi in capo al terzo un interesse idoneo ad escluderne la capacità a testimoniare, può comunque inficiare l'attendibilità del contenuto della
[... deposizione (Cass. 20363/2024); - ritenuto che il vincolo di parentela tra gli attori e la sig.ra
– si tratta infatti di primi cugini essendo sia i primi sia la seconda figli di due fratelli Tes_1 del sig. – induce a ritenere configurabile un siffatto interesse della teste Persona_1 all'esito della presente controversia, tale da escluderne la capacità a deporre;
- ritenuto, per altro verso, che le circostanze allegate dagli attori con riguardo alla componente esistenziale del danno parentale si prestano ad essere dimostrate attraverso mezzi di prova precostituita
(ad es. distinte di bonifici o di operazioni di trasferimento di denaro in favore degli attori), con conseguente irrilevanza e superfluità della prova per testimoni;
- ritenuto inoltre che i rimanenti capitoli di prova articolati attengono a circostanze di natura documentale o si risolvono in meri giudizi”.
Precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. La domanda attorea è infondata.
In punto di diritto questo tribunale ricorda che, nel caso di morte di un soggetto cagionata dal fatto illecito di un terzo, l'ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, a ristoro della sofferenza patita e dell'alterazione delle abitudini di vita derivanti dall'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende consentire al familiare di far fronte al pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita, destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, in linea generale, incombe sulla vittima dell'illecito altrui l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque,
l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione e prova che può essere assolto anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. S.U. 26792/2008).
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), secondo l'orientamento unanime della Suprema Corte (Cass. 11212/2019, Cass. 31950/2018,
Cass. 12146/2016) l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una
4 praesumptio hominis, il convenuto ha la possibilità di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete atte a dimostrare l'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite, così da superare la presunzione (Cass. 3767/2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di offrire prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. 11212/2019), spetta al giudice il compito di verificare, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, l'eventuale sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di danno non patrimoniale descritti (ossia della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emerge il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, TE, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o addirittura di assente configurazione formale: si pensi, ad esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come appare ragionevole la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e TE, Cass. 21230/2016 e Cass. 12146/2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita – come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità – che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. 21060/2016 e Cass. 16992/2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del
5 pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che incide, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.
La Suprema Corte recentemente ha ribadito che ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità
e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico- relazionale), senza che sia necessario che questo arrivi ad integrare un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato: profilo quest'ultimo che – al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore – può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (per tale ragione, è stata cassata con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti ex fratre della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio). Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato secondo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. 26149/2023).
4. Nel caso di specie, la domanda attorea deve essere respinta in quanto difetta la prova dell'esistenza e della consistenza del danno da perdita del rapporto parentale lamentato.
La sola sussistenza di un grado di parentela zio-nipoti tra il defunto Persona_1
e gli attori, non è idonea a fondare in via presuntiva la prova dell'esistenza tra gli stessi di un legame affettivo significativo: si tratta, infatti, di una relazione che non esprime l'appartenenza dei soggetti ad un medesimo nucleo familiare in senso stretto. Inoltre, nella vicenda oggetto del presente giudizio non ricorre nemmeno un altro indice potenzialmente in grado di rivelare l'intensità del rapporto personale, cioè la convivenza sotto uno stesso tetto o quantomeno nello stesso Paese: dagli atti di causa risulta che all'epoca dell'incidente stradale gli attori fossero tutti residenti in [...], a differenza dello zio stabilitosi in Italia (cfr. p. 40 doc. 3 attoreo). Gli attori non sono stati in grado di dimostrare di aver mantenuto i contatti con lo zio nonostante
6 la distanza geografica;
in particolare, le modalità dagli stessi descritte, ossia occasionali messaggi su whatsapp e videochiamate per il tramite della nonna paterna o, talvolta, dell'altro zio paterno , non sono state dimostrate e comunque non potrebbero Parte_9 considerarsi sufficienti a dimostrare l'esistenza di un vincolo affettivo rilevante.
A ciò deve aggiungersi l'assenza di ogni forma di contribuzione, anche occasionale, al sostentamento materiale dei nipoti da parte dello zio: infatti, gli attori non hanno prodotto alcuna documentazione (ad es. distinte di bonifici bancari o di operazioni di trasferimento di denaro in favore degli attori) a supporto dell'allegazione secondo cui il loro zio
[...] fosse solito inviare loro somme di denaro a cadenza settimanale e, al tempo Per_1 stesso, questi non hanno mai indicato in modo specifico - né tantomeno provato - l'importo di tali asserite erogazioni periodiche.
Dunque, se da un lato l'intensità astrattamente tenue del rapporto giuridico tra zio e TE – si tratta infatti di parentela collaterale di terzo grado – non permette di applicare ragionamenti presuntivi, dall'altro la concreta insufficienza degli elementi probatori offerti dagli attori non può che comportare l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Le circostanze concrete allegate, e non provate, non consentono di sostenere che la perdita dello zio a seguito del sinistro stradale cagionato dal convenuto abbia procurato agli odierni attori serie ricadute negative sul piano CP_2 morale e/o esistenziale.
Di qui il rigetto della domanda risarcitoria.
L'incertezza della lite impone la compensazione delle spese giudiziali.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta la domanda attorea.
Compensa le spese di giudizio.
Padova, 13 giugno 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
7
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 6149/2024 RG promosso da
(nato il [...]), (nata il [...]), Parte_1 Parte_2 [...]
(nato il [...]), (nata [...]), Parte_3 Parte_4 Parte_5
(nato il [...]), (nato il [...]), (nato il Parte_6 Parte_7
[... 7.02.1995) ed (7.02.1995), tutti in persona del loro procuratore speciale Parte_8
(nato il [...]), Parte_9 con l'avv. Annarita Carraro attori contro
Controparte_1 con l'avv. Lorenzo Locatelli convenuta nonché contro
CP_2 con gli avv.ti Emanuele Scieri e Lorenzo Locatelli
OGGETTO: risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dai nipoti a causa della morte dello zio in un incidente stradale
MOTIVAZIONE
1. , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ed espongono che con la
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 sentenza n. 2503 del 14.12.2023 questo stesso tribunale (in persona dello scrivente) ha accertato la responsabilità degli odierni convenuti e della CP_2 Controparte_1 relativamente all'incidente stradale avvenuto il 2.01.2019 a Legnaro (PD), a
[...]
1 seguito del quale il 4.01.2019 ha perso la vita il loro zio paterno (fratello Persona_1 di padre degli attori), con attribuzione a quest'ultimo di 1/3 di concorso Persona_2 di colpa. Gli attori, tutti nati e residenti in [...], hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con lo zio, pari ad euro 31.000,00 ciascuno – per complessivi euro 248.000,00 oltre ad euro 1.600,00 per spese di assistenza stragiudiziale – esponendo che il danno da loro subito “attiene non solo alla perdita di un congiunto a loro caro, che si è occupato di loro sostituendosi al padre, prematuramente deceduto, ma anche dalla perdita di una persona a loro legata che sino alla morte ha continuato per anni a provvedere ad un aiuto al loro sostentamento, venuto improvvisamente meno dopo il tragico evento. Il Sig.
[...]
considerato che i nipoti erano tutti in Marocco e non avevano più il loro padre, Per_1 trasferitosi in Italia, ha iniziato sin da subito ad inviare con regolarità denaro ai nipoti per il tramite della nonna paterna. Volendo assistere i nipoti ed essere loro vicino, egli con assiduità li contattava a mezzo Whatsapp, con la nonna faceva 2/3 videochiamate a settimana per sapere come stavano, e con i nipoti aveva contatti settimanali, sempre per il mezzo telefonico.
Vi era un legame a distanza che è cresciuto nel tempo e si è improvvisamente e drammaticamente interrotto dopo il sinistro mortale che ha provocato la morte del Sig.
(v. pag. 6 atto di citazione). Per_1
La e , costituitisi separatamente Controparte_1 CP_2 con scritti difensivi identici, resistono contestando l'esistenza del danno da perdita del rapporto parentale. In particolare, le convenute lamentano carenze sul piano delle allegazioni e delle prove dell'an e del quantum del danno conseguenza. A loro avviso, il danno non potrebbe provarsi per presunzioni dal momento che difetterebbe il requisito della convivenza ed il rapporto parentale intercorrente tra il defunto e gli attori è inquadrabile Persona_1 come zio-nipoti, sicché non si tratterebbe di persone appartenenti alla medesima famiglia nucleare. Le convenute concludono chiedendo il rigetto della domanda degli attori.
2. Con ordinanza 12.05.2025, sono state respinte tutte le istanze istruttorie, osservandosi che “a sostegno delle loro domande gli attori hanno chiesto l'assunzione della testimonianza di su più capitoli di prova, tra i quali: “8) Vero che nel 2019 i nipoti Testimone_1 del Sig. erano orfani di padre e privi di sostentamento economico e Persona_1 vivevano in Marocco;
9) Vero che dal 2016 al 2019 poiché i nipoti erano tutti in Marocco e non avevano più il loro padre, il Sig. dall'Italia inviava con regolarità denaro ai Persona_1 nipoti per il tramite della nonna paterna;
10) Vero che si recava presso il Persona_1 punto Western Union di Piove di Sacco per effettuare l'invio di denaro ai nipoti una volta a settimana con la TE che lo aiutava ad effettuare le operazioni facendogli da Testimone_1 traduttrice;
11) Vero che faceva 2/3 videochiamate a settimana con la Persona_1 nonna per sapere come stavano i nipoti, e con i nipoti aveva contatti settimanali, sempre per Tes_ il mezzo telefonico usando il telefono del Sig. , papà di ”; - premesso Parte_9
2 che le parti convenute, nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., hanno eccepito l'incapacità
a deporre della teste , in quanto persona a sua volta danneggiata essendo anche Testimone_1 lei una TE del signor (cioè figlia del di lui fratello ) e Persona_1 Parte_9 già parte attrice nell'ambito del procedimento n. 1284/2022 R.G. davanti a questo tribunale – definito con sentenza passata in giudicato – e avente ad oggetto il medesimo fatto costitutivo, ossia l'incidente stradale occorso al sig. in data 2.01.2019. In particolare, Persona_1
i convenuti ritengono che l'eccezione di incapacità a testimoniare debba essere valutata ex ante e permanga anche a fronte dell'intervenuto risarcimento in favore del terzo di cui è chiesta la testimonianza (come nel caso di specie); - rilevato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi eccepirsi la nullità della prova ove il mezzo sia ammesso ed assunto. Qualora la parte abbia sollevato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e cionondimeno il giudice abbia ammesso ed assunto il mezzo, la testimonianza acquisita è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta come motivo d'impugnazione (Cass. S.U. 9456/2023); - considerato che, nel caso di specie, tale eccezione è stata sollevata dalle parti convenute nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., cioè in un momento comunque antecedente a quello della decisione sull'ammissione delle istanze istruttorie, e dunque deve considerarsi tempestiva;
- rilevato che l'interesse che genera l'incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c. debba essere valutato in concreto con riguardo allo specifico oggetto della pretesa dedotta in giudizio, così come determinata dal contenuto delle domande ed eccezioni, così che l'incapacità venga stabilita sulla base del thema decidendum proposto dalle parti e non invece del decisum. L'interesse in questione deve essere personale e avere i caratteri della concretezza e dell'attualità, non assumendo alcuna rilevanza l'interesse di mero fatto (Cass. 21418/2015), e si identifica con l'interesse ad agire o a resistere in giudizio (art. 100 c.p.c.) sussistente in capo al soggetto titolare di un diritto che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio in qualsiasi veste, anche mediante intervento volontario, sicché l'estinzione del diritto (ad esempio per prescrizione o adempimento) non comporta il riacquisto della capacità a deporre (cfr. Cass. 16499/2011). L'incapacità a deporre come teste deve emergere da elementi acquisiti a priori e rappresenta un concetto da tenere distinto da quello di inattendibilità della testimonianza, in quanto la prima discende dalla
3 presenza di un interesse del terzo atto a renderlo potenzialmente parte, mentre la seconda è sottesa alla valutazione del giudice circa la veridicità del contenuto della dichiarazione testimoniale già resa (Cass. 33536/2022). Peraltro, la sussistenza di un rapporto di parentela, affinità o coniugio tra il terzo di cui è chiesta la testimonianza e la parte che tale prova orale abbia chiesto, anche laddove non radichi in capo al terzo un interesse idoneo ad escluderne la capacità a testimoniare, può comunque inficiare l'attendibilità del contenuto della
[... deposizione (Cass. 20363/2024); - ritenuto che il vincolo di parentela tra gli attori e la sig.ra
– si tratta infatti di primi cugini essendo sia i primi sia la seconda figli di due fratelli Tes_1 del sig. – induce a ritenere configurabile un siffatto interesse della teste Persona_1 all'esito della presente controversia, tale da escluderne la capacità a deporre;
- ritenuto, per altro verso, che le circostanze allegate dagli attori con riguardo alla componente esistenziale del danno parentale si prestano ad essere dimostrate attraverso mezzi di prova precostituita
(ad es. distinte di bonifici o di operazioni di trasferimento di denaro in favore degli attori), con conseguente irrilevanza e superfluità della prova per testimoni;
- ritenuto inoltre che i rimanenti capitoli di prova articolati attengono a circostanze di natura documentale o si risolvono in meri giudizi”.
Precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. La domanda attorea è infondata.
In punto di diritto questo tribunale ricorda che, nel caso di morte di un soggetto cagionata dal fatto illecito di un terzo, l'ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, a ristoro della sofferenza patita e dell'alterazione delle abitudini di vita derivanti dall'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende consentire al familiare di far fronte al pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita, destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, in linea generale, incombe sulla vittima dell'illecito altrui l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque,
l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione e prova che può essere assolto anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. S.U. 26792/2008).
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), secondo l'orientamento unanime della Suprema Corte (Cass. 11212/2019, Cass. 31950/2018,
Cass. 12146/2016) l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una
4 praesumptio hominis, il convenuto ha la possibilità di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete atte a dimostrare l'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite, così da superare la presunzione (Cass. 3767/2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di offrire prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. 11212/2019), spetta al giudice il compito di verificare, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, l'eventuale sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di danno non patrimoniale descritti (ossia della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emerge il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, TE, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o addirittura di assente configurazione formale: si pensi, ad esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come appare ragionevole la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e TE, Cass. 21230/2016 e Cass. 12146/2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita – come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità – che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. 21060/2016 e Cass. 16992/2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del
5 pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che incide, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.
La Suprema Corte recentemente ha ribadito che ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità
e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico- relazionale), senza che sia necessario che questo arrivi ad integrare un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato: profilo quest'ultimo che – al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore – può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (per tale ragione, è stata cassata con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti ex fratre della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio). Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato secondo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. 26149/2023).
4. Nel caso di specie, la domanda attorea deve essere respinta in quanto difetta la prova dell'esistenza e della consistenza del danno da perdita del rapporto parentale lamentato.
La sola sussistenza di un grado di parentela zio-nipoti tra il defunto Persona_1
e gli attori, non è idonea a fondare in via presuntiva la prova dell'esistenza tra gli stessi di un legame affettivo significativo: si tratta, infatti, di una relazione che non esprime l'appartenenza dei soggetti ad un medesimo nucleo familiare in senso stretto. Inoltre, nella vicenda oggetto del presente giudizio non ricorre nemmeno un altro indice potenzialmente in grado di rivelare l'intensità del rapporto personale, cioè la convivenza sotto uno stesso tetto o quantomeno nello stesso Paese: dagli atti di causa risulta che all'epoca dell'incidente stradale gli attori fossero tutti residenti in [...], a differenza dello zio stabilitosi in Italia (cfr. p. 40 doc. 3 attoreo). Gli attori non sono stati in grado di dimostrare di aver mantenuto i contatti con lo zio nonostante
6 la distanza geografica;
in particolare, le modalità dagli stessi descritte, ossia occasionali messaggi su whatsapp e videochiamate per il tramite della nonna paterna o, talvolta, dell'altro zio paterno , non sono state dimostrate e comunque non potrebbero Parte_9 considerarsi sufficienti a dimostrare l'esistenza di un vincolo affettivo rilevante.
A ciò deve aggiungersi l'assenza di ogni forma di contribuzione, anche occasionale, al sostentamento materiale dei nipoti da parte dello zio: infatti, gli attori non hanno prodotto alcuna documentazione (ad es. distinte di bonifici bancari o di operazioni di trasferimento di denaro in favore degli attori) a supporto dell'allegazione secondo cui il loro zio
[...] fosse solito inviare loro somme di denaro a cadenza settimanale e, al tempo Per_1 stesso, questi non hanno mai indicato in modo specifico - né tantomeno provato - l'importo di tali asserite erogazioni periodiche.
Dunque, se da un lato l'intensità astrattamente tenue del rapporto giuridico tra zio e TE – si tratta infatti di parentela collaterale di terzo grado – non permette di applicare ragionamenti presuntivi, dall'altro la concreta insufficienza degli elementi probatori offerti dagli attori non può che comportare l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Le circostanze concrete allegate, e non provate, non consentono di sostenere che la perdita dello zio a seguito del sinistro stradale cagionato dal convenuto abbia procurato agli odierni attori serie ricadute negative sul piano CP_2 morale e/o esistenziale.
Di qui il rigetto della domanda risarcitoria.
L'incertezza della lite impone la compensazione delle spese giudiziali.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta la domanda attorea.
Compensa le spese di giudizio.
Padova, 13 giugno 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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