Sentenza 27 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/12/2025, n. 10241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10241 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10241/2025REG.PROV.COLL.
N. 03700/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3700 del 2024, proposto da
CM CGM Italy S.r.l. a S.U, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo De Vecchi, Carlo Solari, e Davide Magnolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, n. 86 del 27 gennaio 2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025, il Cons. BE PO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La CM CGM Italy s.r.l. a S.U. (di seguito CM Italy o Società) svolge l’attività di agenzia marittima, in via esclusiva ed in relazione al territorio italiano, in favore del gruppo riconducibile all’armatore francese CM.
La Società ha proposto ricorso al Tar per il Piemonte per l’accertamento del diritto alla non soggezione, né in proprio, né quale sostituto d’imposta dei vettori marittimi esteri rappresentati, al pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito ART) ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201 del 2011 ed ai relativi obblighi dichiarativi nonché per l’annullamento della richiesta di pagamento del 31 marzo 2022 dell’ART avente ad oggetto “Contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti e obblighi dichiarativi per l’anno 2022” della delibera ART del 16 dicembre 2021 n. 181, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2022” e della determina del Segretario generale dell’ART del 15 marzo 2022 n. 27 recante “Definizione delle modalità operative relative alla dichiarazione e al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2022”.
Il Tar per il Piemonte, Sezione Terza, con la sentenza n. 86 del 27 gennaio 2024, ha accolto il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati.
In particolare, il giudice di primo grado ha accolto il primo motivo (con riferimento alla disposizione di cui all’art. 2, comma 9, ultimo periodo della delibera n. 181 del 2021, secondo cui i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima, in aggiunta al versamento contributivo, debbono versare il contributo in nome e per conto dei vettori esteri) ed ha respinto i motivi successivi.
Di talché, in parte qua, CM Italy ha interposto il presente appello, con cui -nel premettere di svolgere esclusivamente in favore del gruppo CM CGM attività di mera agenzia marittima con rappresentanza e di non svolgere alcun servizio di trasporto merci - ha articolato i seguenti motivi:
Erroneità del rigetto del secondo motivo di appello del ricorso dell’eccezione di violazione dell’art. 37, comma 6, lett. b) d.l. n. 201 del 2011 per carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi. Error in iudicando.
CM Italy, nella propria qualità di agente marittimo, non presterebbe servizi riconducibili al settore trasporti ma si collocherebbe nel mercato dei servizi ausiliari in favore di armatori e vettori.
In sintesi, non organizzerebbe né eseguirebbe il trasporto né possiederebbe mezzi di trasporto, non avrebbe magazzini o depositi e non entrerebbe mai in possesso della merce.
Il raccomandatario marittimo sarebbe il mero rappresentante dell’armatore/vettore e svolgerebbe a favore di tali soggetti attività di assistenza amministrativa o commerciale.
Occorrerebbe tracciare una netta distinzione tra attività di trasporto marittimo ed attività di agenzia/raccomandazione marittima a fini contributivi.
Applicare gli obblighi di contribuzione sia in relazione al vettore marittimo che all’agente marittimo che per suo nome e conto li ha riscossi determinerebbe un evidente fenomeno di doppia imposizione, peraltro rispetto ad un settore, quello del trasporto marittimo internazionale di merci via mare, ove non vi sarebbe competenza regolatoria da parte di ART
In assenza del concreto esercizio da parte di ART di competenze o attività ex art. 37, comma 6, lett. b), nel mercato in cui essa opera, CM Italy non risulterebbe assoggettata agli obblighi di contribuzione né di informazione nei confronti di ART.
La genericità della nota con cui ART ha reclamato il contributo non permetterebbe neppure di comprendere il perché ed in forza di quali specifici atti di regolazione ART reclamerebbe di essere intervenuta a beneficio dell’attività dell’agenzia/raccomandatario marittimo.
Gli agenti raccomandatari marittimi non dovrebbero essere tenuti al pagamento del contributo neppure in proprio, per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi.
Erroneità del rigetto del quarto motivo di ricorso. Carenza di motivazione. Contraddittorietà. Violazione art. 3 l. n. 241 del 1990: carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati.
La delibera n. 181 del 2021 non motiverebbe in alcun modo la determinazione dello 0,6 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dal soggetto che ha realizzato il presupposto d’imposta/contribuzione.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle doglianze dedotte, concludendo per il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2, L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. La questione inerente la sussistenza dei presupposti per assoggettare CM Italy al pagamento del contributo per il funzionamento dell’ART è stata già affrontata dalla Sezione, che è giunta a conclusioni da cui il Collegio non intende discostarsi, le quali consentono anche il riferimento al precedente conforme ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
4. Con la sentenza 12 luglio 2024, n. 6245, la questione posta da CM Italy è stata affrontata con riferimento al contributo dovuto per l’anno 2020 (delibera ART n. 172 del 2019).
Peraltro, mentre nella delibera n. 172 del 2019 i servizi di agenzia/raccomandazione marittima non sono stati espressamente citati, nella delibera contestata nel presente giudizio (delibera n. 181 del 2021), al punto m), sono stati espressamente inclusi tra le attività degli operatori dei settori del trasporto da assoggettare a contribuzione in ragione dei presupposti soggettivi ed oggettivi di legge.
Tuttavia, anche la richiamata sentenza n. 6245 del 2024 (come la precedente sentenza di questa Sezione n. 6465 del 2023 per l’anno 2019), ha ritenuto che l’Autorità avesse correttamente considerato CM Italy tra i soggetti tenuti all’erogazione del contributo.
I passaggi motivazionali, che il Collegio condivide, a base della decisione assunta da questa Sezione sono stati i seguenti:
- “ Non v’è dubbio che, ai fini del sorgere dell’obbligazione contributiva, l’attività esercitata dall’operatore economico debba rientrare tra quelle tipizzate con delibera A.R.T.
Non è, tuttavia, per converso necessario che la specifica attività svolta da questi sia espressamente menzionata essendo sufficiente che sia sussumibile tra le categorie ivi previste.
Ebbene, nel caso che occupa l’attività di agenzia/raccomandazione marittima ben può essere ricompresa tra le “operazioni e i servizi portuali”, espressione molto ampia ed idonea abbracciare anche attività di tipo strumentale e che non va intesa nel senso restrittivo impiegato dall’art. 16 della l. n. 84 del 1994 costituendo, quest’ultima, nozione a carattere settoriale che si riferisce solo alle competenze proprie delle Autorità portuali e che, quindi, è animata da una ratio tutt’affatto differente rispetto a quella che presiede alla delimitazione del campo soggettivo di applicazione del contributo A.R.T.
E’, in ultimo, irrilevante che a partire successiva delibera 181/2021 (relativa alla determinazione del contributo A.R.T. 2022) l’Autorità labbia fatto menzione espressa anche dell’attività di agenzia/raccomandazione marittima trattandosi di intervento che non ha valenza autenticamente integrativa ma solo di chiarimento del perimetro dei soggetti tenuti alla contribuzione anche alla luce di alcune osservazioni successivamente svolte dalle associazioni di categoria (così a pag. 8 della delibera ove si legge che sono state ritenute “non accoglibili, in considerazione della giurisprudenza sino ad ora intervenuta, le osservazioni volte alla non inclusione degli agenti raccomandatari marittimi tra i soggetti tenuti alla contribuzione, stante l’esigenza, anche alla luce di alcune osservazioni pervenute, di dover assoggettare gli operatori di tale categoria all’onere di richiedere ai vettori esteri e versare per loro conto le somme dovute, pure al fine di garantire piena parità di trattamento tra imprese nazionali ed estere”) ”;
- “ Il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso da questa Sezione proprio con riguardo alla posizione di CM (così Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4645 secondo cui deve ritenersi che “la Società possa astrattamente rientrare nel perimetro applicativo della contribuzione, in quanto l’attività esercitata costituisce un’attività strumentale e strettamente connessa a quella del trasporto merci via mare” e “L’attività di trasporto passeggeri o merci via mare deve intendersi ricompresa nell’ambito regolatorio attribuito ad ART”).
Proprio la qualificazione dell’attività di raccomandazione marittima come ausiliaria e strumentale a quella dei vettori vale ad attrarre questa nel campo, inteso nei termini espressi al punto precedente, delle “operazioni” e dei “servizi portuali”. E, infatti, la stretta inerenza dell’attività in parola al settore della logistica fa dei raccomandatari marittimi un soggetto regolato anche laddove questi non eseguano in proprio servizi di trasporto marittimo internazionale di merci.
In questo senso viene, in particolare, in rilievo, quale atto di concreta regolazione valevole ad integrare il presupposto oggettivo di applicazione del contributo di che trattasi, la delibera A.R.T. n. 57/2018 (“Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione”), restando indifferente che essa non attenga direttamente all’accesso all’infrastruttura da parte degli utenti (vettori marittimi o caricatori) in quanto, nel dettare misure di regolazione in relazione alla concessione di aree e banchine da parte delle Autorità di Sistema Portuale in favore degli aspiranti operatori terminalisti, lo condiziona inevitabilmente ”;
- “ Al di là della circostanza se i richiami contenuti nella sentenza di primo grado siano o meno ben calibrati, il motivo dedotto in primo grado è comunque da disattendere atteso che non v’è motivo da discostarsi dalla ormai costante giurisprudenza di questa Sezione (a partire da Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 9, punto 5.1) secondo cui i vettori marittimi (tanto di merci quanto di passeggeri) risultano, quantomeno dal 2018, oggetto di regolazione da parte di A.R.T. ”.
5. Pertanto, a maggior ragione, essendo i servizi di agenzia/raccomandazione marittima espressamente considerati dalla delibera ART n. 181 del 2021, le doglianze contenute nel presente ricorso in appello, ivi compresa quella di carenza di motivazione, devono essere disattese in quanto infondate.
6. Infine, il Collegio evidenzia che la quantificazione della misura del contributo in un importo percentuale rispetto al fatturato delle imprese regolate (fissato nello 0,6 per mille del fatturato, come negli anni immediatamente precedenti), in definitiva, non è arbitraria, ma è imposta direttamente dalla norma di riferimento (art. 37 comma 6 d.l. 201/2011), né alcuna manifesta irragionevolezza è stata dimostrata nella sua determinazione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, 20 novembre 2024, n. 9337).
7. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico dell’appellante ed in favore dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti; le spese sono invece compensate nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 3700 del 2024).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti; compensa le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RG De FE, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
BE PO, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE PO | RG De FE |
IL SEGRETARIO