Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 17921/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 20/12/2024
DA
nato in [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
nata in [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
rappresentati e difesi il primo dall'Avv. BONO GINETTA e la seconda dall'Avv.
DONGILI GIORGIA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Disporsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Moldavia il 17.09.2013 dai coniugi sig.ra e sig. trascritto nel registro dello Parte_2 Parte_1
1
Comune di Villafranca di Verona la relativa trascrizione.
3) La casa coniugale sita in Villafranca di Verona (VR), Via Duca degli Abruzzi, 77, verrà assegnata alla SIa che continuerà a vivervi con i figli. Parte_2
4) Il SI , con il consenso della SIa , ha già provveduto a Parte_1 Parte_2
trasferire la propria dimora, asportando i suoi effetti personali.
5) Affidarsi i figli minori e congiuntamente ad Persona_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei minori, precisandosi che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando i bambini stiano con l'uno o con l'altro genitore.
- La collocazione prevalente dei figli sarà presso la madre, nella casa familiare sita in
Villafranca di Verona (VR), via Duca degli Abruzzi, 77, ove i minori manterranno la residenza.
- Il padre avrà il diritto/dovere di stare con i figli due giorni a settimana, da concordare tra un giorno durante la settimana ed uno tra il sabato e la domenica (mattina o pomeriggio) e alternandolo con la moglie di settimana in settimana, a seconda degli impegni lavorativi dello stesso. Il sig. attualmente vede i figli ogni mattina, Parte_1
poiché li accompagna a scuola. Le parti si impegnano a concordare permanenze dei bambini con pernottamento, solo allorquando il SI avrà trovato una Parte_1
sistemazione abitativa che consenta di ospitarli in condizioni adeguate.
Il SI ha tenuto con sé i figli per il Natale 2024 mentre la SIa Parte_1
li ha avuti per il capodanno 2024, a seguire alterneranno, di anno in anno, Parte_2
la permanenza dei figli nelle giornate di Natale/Capodanno, Pasqua/ Pasquetta.
Durante le vacanze estive, i minori potranno trascorrere due settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore, nelle modalità che verranno concordate ogni anno, entro il 31 maggio.
- Si precisa che le parti, comunque, potranno accordarsi su orari diversi anche tenendo
2 conto delle esigenze dei bambini e/o del periodo di vacanza scolastica.
- Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate previo consenso di entrambe a seconda delle necessità proprie e, soprattutto dei figli, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai minori la crescita più sana e serena.
6) In merito alle condizioni economiche, i coniugi pattuiscono che il SI
verserà, a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori, la Parte_1 complessiva somma di € 800,00 al mese (266,66 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
l'importo verrà versato tramite bonifico bancario sul conto della SIa entro e non oltre il giorno 15 di ciascun Parte_2
mese.
7) L'assegno unico continuerà ad essere richiesto e trattenuto da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno. Le parti si impegnano a presentare la documentazione utile al fine di ottenere l'elargizione dell'assegno unico e ciascuno fornirà le proprie coordinate bancarie affinché quanto percepito venga suddiviso il parti uguali.
8) Sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese accessorie necessarie per i figli minori, così come indicate e concordate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, che si trascrive:
-spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
-spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
-spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di
3 reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
-spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
-spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanzesenza i genitori;
- le parti concordano che la spesa per la mensa scolastica dei minori è da considerarsi spesa accessoria e che il relativo costo sarà ripartito tra loro nella misura del 50 ciascuno, senza necessità di preventivo accordo;
-quando i genitori debbano concordare le spese con accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunica la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostentamento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
le spese verranno rimborsate mensilmente al genitore che le ha anticipate dall'altro genitore.
-Tali spese dovranno essere rimborsate mensilmente, entro 10 giorni dalla consegna della documentazione comprovante la spesa anticipata. Per tutto quanto non esposto nei punti precedenti le parti si riportano al Piano Genitoriale allegato al presente ricorso congiunto.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni somma a titolo di alimenti.
4 10) Ciascun coniuge manterrà la proprietà esclusiva dei beni mobili registrati allo stesso intestati.
11) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili in comproprietà.
12) I coniugi prevedono quale "elemento presupposto, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della separazione e del divorzio" il trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale del SI , Parte_1 pari al 50%, a favore dell SIa , verso il corrispettivo del prezzo di € Parte_2
12.000,00 da versarsi in rate mensili di € 200,00 a decorrere dal rogito notarile che sarà stipulato avanti il notaio . Il suddetto immobile è identificato Persona_4
catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Mozzecane (VR), foglio 2 particelle n. 415 sub. 5 e 6 e al Catasto Fabbricati del Comune di Villafranca di Verona (VR), foglio 68 particella n. 134 sub. 1 e particella n. 888.
13) Il mutuo ipotecario di cui al punto e) del ricorso introduttivo, sarà corrisposto per intero dalla SIa . Parte_2
14) I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto, con iscrizione del minore su quello di entrambi.
15) I coniugi si obbligano a comunicarsi ogni successivo cambio di residenza.
16) Spese legali compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Moldavia, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
Risulta in atti la presenza di tre figli minorenni ( ed nati il 09.12.2013 e Per_1 Per_2
nata il 17.102018) alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della Per_3
separazione, la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per
5 l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Prima di esaminare il merito della controversia si procede d'ufficio (ai sensi dell'art. 32
Legge 218/1995 e 17 Regolamento CE del Consiglio 2201/2003) alla verifica della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti.
La domanda riguardi due coniugi di nazionalità extra UE che hanno contratto matrimonio nel loro paese di origine. Va affermata la giurisdizione italiana in relazione a tutte le domande:
- in base al Reg. UE 1111/2019, art. 3, lett. a) i), in ragione dell'abituale residenza dei coniugi, posta in Italia, quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio (consta la residenza abituale di entrambi nel veronese da oltre un decennio);
- in base al Reg. UE 1111/2019, art. 1 e art. 7, in ragione dell'abituale residenza dei minori, quanto alle domande relative all'affidamento e visite;
- in base al Reg. CE all'art. 3 del regolamento n. 4/2009 lett. a), b), d), in ragione del luogo di residenza abituale del convenuto, che in questo caso coincide con quello di residenza del creditore, e, parimenti, con l'autorità giurisdizionale competente a conoscere della responsabilità genitoriale, per quanto riguarda le istanze di mantenimento dei figli.
Si evidenzia come tali disposizioni siano di applicazione “universale”, nel senso che operano anche nei riguardi di cittadini extra UE.
Venendo, ora, al tema della legge applicabile alle singole domande, come da comune formale istanza delle parti va applicata alla pronuncia sullo scioglimento del matrimonio la legge moldava, oggetto di specifico accordo, come da Reg. CE 1259/2010 (“Roma
III”).
Per il resto, la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, art. 15, individua nella legge nazionale dell'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi (quindi quella italiana, in ragione del luogo di abituale residenza dei minori) la legge applicabile alla domanda di affido/visite dei figli. Il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, art. 3, individua
6 nella legge dello Stato di residenza abituale dei creditori, quella applicabile in ordine agli obblighi di mantenimento.
Tanto premesso, venendo alla pronuncia sullo status è accoglibile l'istanza dei ricorrenti di pronunciare divorzio “diretto” proprio in base alla legge moldava.
La legge moldava (articolo 37 del Codice della Famiglia n. 1316 del 26.10.2000) non contempla il necessario previo esperimento della procedura di separazione personale per pronunciare lo scioglimento del vincolo. Giova ricordare che, come da giurisprudenza consolidata sul punto, la possibilità, riconosciuta in altri Stati, di sciogliere il matrimonio a prescindere da una precedente pronuncia di separazione personale, non contrasta con i principi fondamentali dell'ordine pubblico interno e prevede che lo scioglimento del matrimonio, che ritiene sufficiente il presupposto - indubbiamente verificatosi nella fattispecie – che la relazione coniugale e la conservazione della famiglia sia impossibile.
Per comodità, si richiamano per relationem gli articoli qui di interesse del Codice moldavo della Famiglia (33, 37 e 38), di cui al documento 23 depositato dai ricorrenti.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli e del loro mantenimento. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo ed alla situazione economica di ciascun genitore.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative ai figli appaiono conformi all'interesse dei medesimi.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 17.09.2013 in Moldavia e trascritto nel registro degli atti di Parte_2
7 matrimonio del Comune di Villafranca al n. 16 P. 2 S. C, anno 2025, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione e prendendo atto degli ulteriori accordi tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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