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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere
Dott.ssa Natalia IMARISIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 28 ottobre 2024.
da
(C.F. ), in qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'AZIENDA AGRICOLA GALBARINI di ND RI, elettivamente domiciliata in Mortara (PV) alla via Vittorio Veneto n. 4, presso lo studio dell'avv. Cisella Trombin che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro pagina 1 di 19
(p.IVA Controparte_1 P.IVA_1
in persona del curatore elettivamente domiciliato in Pavia, alla Persona_1
via Volta n. 25 presso lo studio dell'avv. Carlo De Martino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 1287/2024 pronunciata dal Tribunale di Pavia, pubblicata in data 23 settembre 2024
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_1
(di seguito, ) in persona del curatore
[...] CP_1 Persona_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Pavia quale titolare dell'azienda Parte_1
agricola Galbarini di per sentirla condannare al risarcimento dei Parte_1 danni quantificati in euro 14.127,60 asseritamente derivanti dall'inadempimento di un contratto di vendita stipulato fra le parti in data 1° dicembre 2015. Più precisamente, la società operante nel settore della raccolta, ritiro e CP_1
commercializzazione del materiale legnoso e di biomasse specificava di aver stipulato un contratto di vendita con l'azienda agricola di avente a Parte_1 oggetto “tutto il materiale legnoso ricavato dall'intera produzione generata dalle proprie piantagioni mediante un ciclo di produzione quinquennale su terreni siti in
Olevano di Lomellina (PV)” a fronte della corresponsione di euro 20,00 oltre IVA per ogni tonnellata.
pagina 2 di 19 - In data 10 ottobre 2019, e nelle more del suddetto rapporto contrattuale, il Tribunale di Pavia dichiarava il fallimento della società imponendo la Controparte_1
liquidazione dell'attivo fra cui anche complessive 772 tonnellate di biomassa prodotte dai terreni dell'Azienda convenuta per un valore di euro 11.580,00 oltre
IVA. Secondo la prospettazione di parte attrice, tale liquidazione non sarebbe stata possibile in quanto la titolare dell'Azienda avrebbe violato gli accordi contrattuali, provvedendo di sua iniziativa a tagliare e vendere tutte le piante presenti sui terreni.
Di talché, l'impossibilità di esperire la procedura di vendita avrebbe determinato danno economico alla massa di creditori della società fallita di cui il curatore chiedeva ristoro.
- Si costituiva eccependo l'assenza di legittimazione attiva del Parte_1
, allegando l'omesso subentro da parte della curatela nel contratto di CP_1
fornitura oggetto di controversia. Deduceva inoltre la carenza di interesse ad agire in capo al , sostenendo l'antieconomicità dell'operazione di Controparte_1
raccolta del legname in quanto il pagamento del corrispettivo della raccolta alla
(euro 20,00 per tonnellata) avrebbe reso l'intera procedura finanche dannosa Pt_1
per la stessa società in liquidazione.
- Il Tribunale di Pavia istruiva la causa documentalmente e, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU finalizzata a stimare il valore dei terreni di proprietà della convenuta, definendo altresì il potenziale ricavo che la avrebbe potuto conseguire CP_1
mediante la vendita a terzi delle biomasse acquistate dalla stimando Pt_1
l'eventuale danno subito dalla massa dei creditori.
- Con sentenza n. 1287/2024 il primo giudice accoglieva le domande risarcitorie del
, condannando al pagamento di euro 4.484,87 in favore CP_1 Parte_1
del primo, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore del primo quantificate in euro 264 per spese ed euro 2552,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a..
- Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , formulando n. 5 Parte_1
motivi di appello e contestando in particolare:
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1. la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire del in questo Controparte_1
processo;
2. la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta l'eccezione di assenza di interesse ad agire del in questo Controparte_1
processo;
3. la sentenza impugnata anche nella parte in cui ritiene sussistente
l'inadempimento dell'appellante, quale atto a fondare le richieste di risarcimento del danno azionata dal Controparte_1
4. la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto
l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione delle regole del contraddittorio, formulata dall'odierna appellante;
ha ritenuto infondate tutte le critiche svolte dall'appellante rispetto a metodi e risultati della consulenza d'ufficio e si è avvalso della relazione redatta dal proprio ausiliario -dott. ritenendo la Per_2
«particolarmente approfondita, basata su sopralluoghi, esame della documentazione e, corredata da planimetrie nonché rilevante e da significativa documentazione fotografica, elaborata nel contraddittorio fra le parti, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale e, pertanto condivisibile nelle conclusioni» (pag. 12 terzo capoverso), fondata su «... complessa e articolata documentazione nonché su complessa e articolata documentazione nonché su ulteriori elementi ovvero su “Relazione di stima magazzino e rilievo occupazionale di uso del suolo, foto satellitari disponibili sul sito SIARL, esperienza personale, informazioni reperite presso il CREA, bibliografia» (pag.
18, ultimo capoverso);
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5. la sentenza di primo grado nella parte in cui pone interamente a carico dell'appellante le spese di lite.
- Si costituiva il in persona del proprio Controparte_1
curatore chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in Persona_1
fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 25 marzo 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 13 maggio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- l'appello non è fondato.
- Con il primo motivo di gravame, reitera le proprie doglianze in Parte_1
riferimento alla carenza di legittimazione attiva del , lamentando Controparte_1 che il Tribunale erroneamente non abbia considerato “che la società in bonis e la procedura fallimentare sono, in realtà, due soggetti diversi e ben distinti”.
- La doglianza non ha pregio.
- Come è noto, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma come titolare del diritto dedotto in giudizio, mentre la legittimazione a contraddire si configura in capo a chi è individuato nella domanda come titolare dell'obbligo. La legittimazione ad agire, dunque, non dipende dalla titolarità della situazione sostanziale, ma esclusivamente dalla prospettazione, ossia dall'affermazione di essere titolari di un determinato rapporto giuridico;
specularmente, la legittimazione a contraddire presuppone che il convenuto sia affermato come titolare dell'obbligo il cui adempimento è oggetto della domanda.
pagina 5 di 19 - Sul punto va richiamato quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte e in particolare che: “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità”
(cfr. Cass. S.U n. 2951/2016).
- Deve pertanto osservarsi che la sussistenza di detta condizione dell'azione deve essere accertata avuto riguardo alle allegazioni fatte in domanda, prescindendo dall'accertamento dell'effettiva fondatezza della pretesa azionata, che attiene al merito della controversia.
- Orbene, nel caso di specie sussiste la legittimazione attiva del
[...]
, essendo lo stesso dichiaratosi titolare del diritto azionato. Ed Controparte_1
infatti, parte attrice-odierna appellata ha proposto domanda risarcitoria ponendosi quale soggetto attivo del diritto, il cui effettivo accertamento – come detto – costituisce questione di merito, da formularsi in termini di fondatezza o infondatezza e non già quale eccezione preliminare, come invece riproposto anche in sede di impugnazione dall'odierna appellante.
- Allo stesso modo, anche la censura oggetto del secondo motivo di appello non può essere accolta.
- chiede la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha rigettato l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire del nel procedimento. Contesta l'appellante che il non Controparte_1 CP_1
pagina 6 di 19 avrebbe avuto alcun interesse personale e concreto nell'adire l'autorità giudiziaria stante l'impossibilità per lo stesso di ottenere un risultato vantaggioso dall'esecuzione del contratto, non essendo mai subentrato nel rapporto oggetto di controversia.
- Anche in tal caso, infatti, l'odierna appellante pone a fondamento di censure di natura processuale allegazioni afferenti al merito. Come affermato pacificamente dalla
Suprema Corte l'interesse ad agire “coincide con l'esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica e deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale rispetto alla lesione denunciata, prescindendo dal merito della controversia e dal suo possibile esito (Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 25712/2014). Di talché, l'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire deve risolversi in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato, considerato con un giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata.
- È indubbio, allora, che il al momento della proposizione della Controparte_1
domanda giudiziale avesse interesse ad agire, ove si consideri che oggetto dell'interesse stesso è la tutela giurisdizionale e non il bene della vita ad essa sotteso. Nel caso di specie, infatti, l'odierno appellato vantava un interesse personale, attuale e concreto in quanto titolare di un diritto potenzialmente vantaggioso esistente al momento della proposizione della domanda (l'ottenimento delle biomasse vergini da rivendere al fine di ottenere una somma di denaro da dividere fra i creditori della società), concretamente posto in pericolo dalla condotta asseritamente arbitraria di (il taglio e Parte_1
nella vendita in maniera autonoma dei beni).
- Tanto premesso in riferimento alle c.d. condizioni dell'azione, anche le doglianze relative al merito non sono idonee a mettere in discussione la decisione del Tribunale di
Pavia.
- Ed infatti, con il terzo motivo di appello, lamenta l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato il suo inadempimento nei confronti della controparte , ora in liquidazione. Secondo l'appellante, infatti, la CP_1
pagina 7 di 19 decisione di prime cure sarebbe il risultato di una lettura parziale delle circostanze: il
Tribunale avrebbe omesso di considerare anche la condotta del curatore fallimentare
“rimasto silente per un tempo oltremodo lungo, in ragione della peculiarità della fattispecie”. A detta della valutata anche la condotta del , l'iniziativa Pt_1 CP_1
di affidare il taglio del legname e la vendita a terzi soggetti non avrebbe potuto integrare alcun inadempimento, trattandosi di un'azione diretta a contrastare l'inerzia della controparte, non avendo ricevuto alcuna informazione in merito all'intervento della procedura di liquidazione giudiziale.
- Ebbene, la censura non ha pregio.
- Come è noto, non esiste una norma che imponga al curatore di notificare direttamente a tutte le controparti contrattuali l'intervenuto fallimento, ricadendo sullo stesso il mero obbligo ex art. 16 L. Fall. di pubblicare la sentenza di fallimento nel Registro delle
Imprese, avente effetto legale verso terzi. Ed ancora, ai sensi dell'art. 72 L. Fall., qualora esistano rapporti contrattuali di durata a prestazioni corrispettive pendenti (rectius non ancora del tutto eseguite), il curatore è tenuto a comunicare – previa consultazione del comitato dei creditori – la sua intenzione di subentrare nel contratto o di recedervi. In tal senso la giurisprudenza di Legittimità ha precisato in riferimento ai contratti di vendita che “il sopravvenuto fallimento del promissario acquirente non consente di configurare
l'inadempimento del curatore, atteso che l'art. 72 legge fall. prevede la sospensione dell'esecuzione del contratto fino a quando quest'ultimo non dichiari di subentrare in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal contratto, alla controparte essendo attribuito unicamente il potere sollecitatorio di chiedere la fissazione di un termine per
l'effettuazione di tale scelta” (cfr. Cass. n. 6653/2013).
- Ebbene, le prospettazioni dell'odierna appellante si pongono in netta contraddizione con i principi su richiamati, con la conseguenza che non solo alcun inadempimento può essere fondatamente contestato al stante la sospensione del contratto prevista CP_1
ex lege ma – al contrario – da quanto emerge dagli atti, è ravvisabile in capo alla stessa una violazione del regolamento contrattuale, avendo la stessa (per sua stessa Pt_1
ammissione) provveduto alla raccolta del legname e alla vendita a terzi delle proprie pagina 8 di 19 biomasse senza fornire alcuna informazione o valida giustificazione del suo intervento alla società . CP_1
- Ed infatti, dalle risultanze documentali emerge che:
• in data 1° dicembre 2015, in qualità di titolare Parte_1
dell'AZIENDA AGRICOLA GALBARINI di ND
RI e la ER s.p.a. stipulavano un contratto di
“fornitura di biomassa vergine”;
• il contratto sarebbe scaduto il 31 marzo 2016 (durata pari “alla fornitura di un turno di coltivazione”) da ritenersi tacitamente prorogabile per un ulteriore quinquennio in assenza di disdetta da farsi nei modi indicati nel regolamento contrattuale (cfr. art. 6 – doc n. 3 fascicolo primo grado);
• la (ora in liquidazione) si sarebbe impegnata ad CP_1
effettuare la raccolta delle culture in cicli quinquennali, in un periodo compreso fra novembre e aprile dell'annata agraria di riferimento;
• in data 10 ottobre 2019 il Tribunale di Pavia dichiarava con sentenza n. 85/2019 il Controparte_2
• nel novembre 2020 decorrevano i cinque anni necessari all'ultimazione del nuovo ciclo produttivo;
• con provvedimento del 21 maggio 2021, il Tribunale di Pavia autorizzava la Curatela a porre in vendita la produzione derivante dai rapporti contrattuali pendenti (fra cui quello con l'Azienda
Agricola Galbarini di SA Sartori, fissando la vendita il giorno 24 giugno 2021;
• in data 14 giugno 2021 la Curatela apprendeva da terzi che la proprietaria dei terreni stava provvedendo al Parte_1
taglio degli alberi e alla vendita del materiale presente sui propri terreni (cfr. e-mail doc. n.10 fascicolo primo grado). pagina 9 di 19 - Dalle circostanze così brevemente ricostruite, emerge che l'appellante abbia provveduto al taglio degli alberi in pendenza del regime di sospensione ex art. 72 L.Fall.; pur potendo ricorrere allo specifico strumento riconosciuto ex lege dell'actio interrogatoria di cui al comma 2 della suddetta norma, ai sensi del quale “il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a
60 giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto”, la ha arbitrariamente Pt_1 alienato le biomasse vergini a terzi, omettendo di informare la controparte dell'avvio delle operazioni di taglio e vendita, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Né idonee a fondare diverso convincimento risultano le prospettazioni dell'appellante in merito all'inerzia della curatela “per un tempo oltremodo lungo”, non essendovi in atti alcuna prova di una effettiva e ingiustificata inerzia addebitabile alla Curatela né tantomeno di una sollecitazione da parte della all'esecuzione del contratto. Pt_1
- Di talché, la condotta dell'odierna appellante consistita nell'aver venduto le proprie biomasse vergini a terzi – peraltro a ridosso della già comunicata vendita giudiziale
(circa 10 giorni prima) - integra un'ipotesi di inadempimento del contratto stipulato con la come correttamente rilevato anche dal Tribunale di Pavia. Controparte_1
- La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere confermata anche sotto tale aspetto.
- Le ulteriori doglianze con cui l'appellante contesta la CTU svolta in primo grado sono destituite di fondamento.
- Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la nullità della Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, sostenendo che la stessa sia stata svolta in violazione delle regole del contraddittorio. Contesta altresì che il perito nominato dal Tribunale dott. avrebbe posto a fondamento delle proprie Per_2
valutazioni elementi e informazioni estrapolati acriticamente dalla consulenza tecnica di parte del , senza alcuna diretta conoscenza dei beni e dei luoghi Controparte_1
oggetto di causa.
- Ebbene, la doglianza è priva di pregio.
pagina 10 di 19 - La consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado si sottrae a ogni censura sotto il profilo della violazione del contraddittorio.
- Secondo la giurisprudenza di Legittimità, “ai sensi dell'art. 194 c.p.c., comma 2, e art.
90 disp. att. c.p.p., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre detto obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi…”. Del resto, finanche l'omessa comunicazione dell'inizio dello svolgimento delle operazioni non è ex se sufficiente a determinare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio qualora non sia stata altresì provata la lesione del diritto di difesa della parte processuale non coinvolta nelle operazioni peritali (cfr. Cass. n.
3047/2020).
- A fortiori, nel caso di specie, è documentalmente provato che il perito nominato dal
Tribunale abbia provveduto ad avvisare le parti dell'avvio delle operazioni peritali mediante specifica indicazione di data e luogo. Inoltre, dalle prospettazioni dell'odierna appellante non emerge alcuna effettiva lesione del contraddittorio, avendo avuto le parti la possibilità di replicare alla bozza della perizia trasmessa nei termini ex art. 195 c.p.c. dal CTU. In tal senso è sufficiente leggere quanto riportato a pag. 19 della consulenza, nella sezione “valutazione sulle osservazioni di parte attrice –
[...]
” e precisamente: “Punto a) Il CTU condivide quanto esposto dal Controparte_1
CTP; Punto b) Il CTU condivide in parte quanto osservato dal CTP ma non Per_3 ritiene corretta una revisione delle produzioni, in quanto (…); Punto c) A fronte delle osservazioni presentate dal CTP, il sottoscritto non ritiene di modificare i valori di ricavo e guadagno presentati nella propria relazione peritale”. Quanto riportato dal consulente confuta le prospettazioni dell'appellante in merito all'esclusione del Per_2
proprio CTP dalle operazioni, risultando – al contrario - una interlocuzione chiara, completa e tempestiva fra il consulente nominato d'ufficio e il perito di parte attrice.
- Ne consegue che alcuna censura può trovare accoglimento, essendo la CTU stata svolta nel rispetto dei termini dettati dall'art. 196 c.p.c. con corretta attivazione del contraddittorio.
pagina 11 di 19 - Ulteriormente, l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nel non aver rilevato un travalicamento dei poteri da parte del tecnico nominato d'ufficio, poiché, durante le indagini, sarebbero stati acquisiti e utilizzati documenti che invece avrebbero dovuto essere prodotti dalla in quanto attinenti a fatti principali posti a fondamento CP_1 della domanda giudiziale principale. Nello specifico, a detta dell'appellante, non avrebbero potuto essere utilizzate le “foto aeree (alias Foto Siarl) che si trovano allegate alla relazione peritale” in quanto “costituiscono documenti che avrebbero potuto e dovuto essere prodotti da parte attrice nei termini di legge e all'uopo assegnati, ad asserito sostegno della domanda proposta, attenendo essi alla prova dell'esistenza e del quantitativo delle biomasse, sulla cui base sarebbe stato quantificato il preteso danno di cui è stato chiesto il risarcimento in questo giudizio”
(cfr. pag. 16 atto di appello).
- Anche in questo caso, la sentenza di primo grado si sottrae alle censure dell'appellante.
- Ed infatti, come già correttamente osservato dal Tribunale sia con ordinanza del 14 marzo 2024 sia con la sentenza impugnata, il CTU ha acquisito la documentazione esaminata in sede di perizia “nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti”. In ogni caso, è noto che il consulente d'ufficio “può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (cfr. Cass., S.U. n.
3086/2022).
- Di talché, in relazione alle specifiche censure mosse all'acquisizione delle foto aree dei luoghi di proprietà della non è ravvisabile alcun travalicamento dei poteri da Pt_1
parte del CTU in quanto la suddetta allegazione costituisce attività strettamente legata alla risposta al quesito peritale. Del resto, le contestate fotografie satellitari – che peraltro risultano estratte dal SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione
pagina 12 di 19 Lombardia), e dunque da un sistema informativo pubblico - non sarebbero esse sole idonee a fornire prova dell'entità dei danni lamentati dal , limitandosi a CP_1
indicare esclusivamente l' “alto valore agricolo” dei terreni di cui si discute.
- Né idonee a mettere in discussione la validità della consulenza d'ufficio – e dunque la sentenza di primo grado che l'ha integralmente recepita – appaiono le doglianze relative alla stima della produzione di “cippato” proveniente dai terreni di proprietà della Pt_1
L'appellante lamenta “un approccio all'indagine peritale frettoloso e superficiale”, a causa del quale il CTU sarebbe giunto a conclusioni del tutto slegate dai dati raccolti, sovrastimando la produttività del terreno sulla base di una erronea comparazione fra quello di cui si controverte e i limitrofi aventi caratteristiche ben diverse.
- La censura non ha pregio.
- Le indagini peritali disposte in primo grado sono state finalizzate a effettuare una stima della capacità produttiva di materiale legnoso dei terreni di proprietà di Parte_1
nonché a determinare il quantitativo di biomasse che la avrebbe
[...] CP_1
potuto ottenere in caso di regolare attuazione del contratto. Occorre notare che detta stima ha avuto natura meramente potenziale in quanto al momento dello svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, aveva già provveduto al taglio e Parte_1
all'alienazione dei prodotti legnosi, rendendo impossibile lo studio diretto della coltura arborea da parte del consulente. Il CTU IL, pertanto, ha proceduto all'indagine sulla base della “Relazione di stima magazzino e rilievo di occupazione di uso del suolo”; dell'analisi delle foto satellitari disponibili dal sito SIARL (Sistema Informativo
Agricolo della Regione Lombardia), dell'esperienza personale e delle informazioni reperite presso importanti strutture di ricerca nel settore (CREA di Casale Monferrato) nonché della bibliografia presente sulla materia in esame (cfr. pag. 20 CTU). In riferimento alla metodologia della perizia, dalle risultanze in atti emerge come il CTU incaricato non si sia limitato a recepire acriticamente la documentazione oggetto di valutazione ma abbia dato atto in modo approfondito dei criteri di esame utilizzati, descrivendo analiticamente i terreni oggetto di controversia pur in assenza di sopralluogo presso gli stessi. In particolare, il consulente d'ufficio ha stimato la pagina 13 di 19 produttività dei terreni della partendo da dati medi ricavabili da “pertinente Pt_1
letteratura scientifica e applicando una maggiorazione del 30% motivata dalle peculiari caratteristiche positive dei terreni” (cfr. pagg. 11-12 CTU) in ragione della loro ubicazione in zona di ottima fertilità e di abbondante disponibilità idrica. Di talché, è stato valutato che l'impianto di biomassa vergine di avesse una Parte_1
capacità produttiva di 73 tonnellate per ettaro e dunque che il quantitativo di biomasse che la “ ” avrebbe potuto ottenere in caso di regolare esecuzione del contratto CP_1
sarebbe stato di circa 578 tonnellate.
- A fronte di tale stima del CTU da ritenersi completa, chiara e dunque condivisibile,
l'appellante articola generiche censure – proposte in maniera pressocché identica sin dalle osservazioni del CTP alla bozza della perizia – che però non risultano supportate da alcun riscontro probatorio, limitandosi ad eccepire che il dato “desunto dal CREA dal dott. non è in alcun modo utilizzabile in relazione ai fondi ubicati in agro di Per_2
Olevano perché riferito a fondi irrigati per scorrimento e a «produzioni unitarie di impianti con una densità variabile tra 1.333 e 1.667 piante per ettaro, mentre il nostro impianto aveva una densità di 1.100 piante per ettaro: i valori tabellati sono superiori in misura compresa fra il 21 e il 51%».
- Ebbene, in risposta a tali contestazioni appare sufficiente richiamare quanto osservato dal CTU a pag. 23 dell'elaborato in risposta alle medesime considerazioni già sollevate dal CTP della “preme precisare che la produzione legnosa non aumenta in modo Pt_1
proporzionale in relazione al numero di piante effettivamente presenti, in quanto esistono fattori limitanti della crescita vegetale che riducono l'accrescimento, aumentando la densità degli impianti non si ottiene in modo proporzionale un aumento delle produzioni, altrimenti basterebbe piantare un numero maggiore di piante per produrre di più, ma le coltivazioni non sono catene di montaggio dove aggiungendo una linea di lavoro si moltiplica in modo lineare la capacità produttiva. È evidente che densità di 1.333 piante/ettaro sono assolutamente assimilabili a densità di 1.100 piante/ettaro perché, entro certi limiti, a fronte di una minore presenza di piante ci sarà una minore competizione radicale che porterà le piante ad un maggiore sviluppo della
pagina 14 di 19 parte radicale e della parte aerea, è questa una delle basi della fisiologia che prevede che lo sviluppo radicale sia paritario allo sviluppo della parte aerea della pianta. A fronte di ciò si ritengono i dati presentati comparabili e utilizzabili ai fini della stima, si sottolinea anche che il CTP a sostegno della sua tesi non presenta dati differenti e suffragati da alcuna bibliografia”.
- Ed ancora, a detta dell'appellante, la CTU sarebbe errata anche in riferimento alla determinazione del presumibile prezzo di vendita delle biomasse nonché del guadagno eventuale ad essa correlato.
- Le doglianze sono prive di fondamento.
- Secondo le prospettazioni della il consulente sarebbe giunto a Pt_1 Per_2
conclusioni dettate da valutazioni del tutto soggettive e parziali, omettendo di considerare il valore fissato dal Tribunale in euro 15/tonnellata quale prezzo minimo di vendita.
- Anche in tal caso, le doglianze dell'appellante consistono in una mera riproposizione delle osservazioni mosse alla CTU in sede di definizione dell'elaborato definitivo nonché delle considerazioni avanzate anche in primo grado, da ultimo nelle comparse conclusionali. Più precisamente, contesta genericamente l'elaborato Parte_1
peritale – e indirettamente la sentenza – proponendo soluzioni prive di riferimenti attendibili e non suffragati da alcun dato bibliografico, contrariamente a quanto specificamente documentato e prodotto dal consulente d'ufficio (cfr. in tal senso la CTU
a pag. 25).
- A sostegno delle proprie doglianze, l'appellante produce copia di una consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. disposta in una causa risarcitoria proposta sempre dal Per_4
nei confronti di altro soggetto, da cui emergerebbe una Controparte_1 stima dei costi a carico dell'attore di circa 35,60/tonnellata, evidenziando un delta negativo fra costi e ricavi con una evidente diseconomicità dell'intera operazione. A detta della la comparazione fra le stime effettuate dal CTU e la diversa Pt_1 Per_2
pagina 15 di 19 consulenza del dott. farebbe emergere l'evidente errore in cui sarebbe incorso il Per_4
consulente nominato dal Tribunale.
- Le censure non colgono nel segno, essendo la sentenza di primo grado corretta sia dal punto di vista logico che da quello giuridico.
- In primo luogo, come rilevato anche dal Tribunale, la consulenza allegata dall'appellante e afferente a diverso procedimento instaurato dalla Controparte_1 sarebbe priva di rilevanza nel presente giudizio in quanto avente ad oggetto l'esame di terreni beni diversi da quelli esaminati dal dott. Ed infatti, la mera contiguità Per_2
dei diversi terreni non è circostanza ex se sufficiente a giustificare l'identità delle caratteristiche produttive degli stessi, come invece genericamente sostenuto dall'appellante. Del resto, indirettamente la stessa appellante ha avallato la considerazione del CTU in riferimento all'alta produttività dei terreni esaminati, in quanto partendo proprio da tale presupposto ha spinto il consulente a rivedere Per_2
le stime precedentemente presentate, al fine di elevare il valore di costo ettaro di raccolta da 600euro/ha a 780euro/ha, in ragione di una maggiore capacità operativa e dei tempi lunghi di raccolta per ettaro legate proprio alla produttività superiore alla media degli appezzamenti in esame.
- Ed ancora, le censure dell'appellante – con cui si insiste per l'utilizzo dei valori individuati dalla CTU a firma del dott. inerente ad altro giudizio – non tengono Per_4
conto anche della specificità dei costi legati alla vendita delle biomasse presso la centrale di Biolevano, di cui la era fornitrice e a cui la prima applicava CP_1
condizioni economiche di particolare favore anche in ragione della prossimità della centrale stessa ai terreni. Ed infatti, la insiste nel considerare costi e tariffe ben Pt_1
più importanti applicabili in linea generale al caso di vendita di biomassa vergine a terzi.
Nel caso di specie, però è ragionevole ritenere che il destinatario dei suddetti beni potesse essere proprio la Biolevano stante il rapporto di lunga durata instaurato con la nonché la contiguità dello stabilimento ai terreni esaminati. In tal senso, CP_1
infatti, è possibile valorizzare le conclusioni a cui è giunto il CTU a detta del Per_2
quale “Al fine di assolvere nel miglior modo possibile al proprio incarico, si ritiene utile pagina 16 di 19 presentare di seguito una ulteriore possibilità di vendita della biomassa prodotta dagli impianti dell'azienda Galbarini;
tale opzione pare verosimile e la più probabile, ma non essendo verificabile, non può essere considerata come certa, in quanto nel contratto di fornitura di biomassa non vi è fatta menzione. Data la vicinanza della centrale a biomassa della ditta BiOlevano e la stretta collaborazione tra la e la CP_1
BiOlevano, è possibile supporre che la biomassa prodotta dagli impianti in questione fosse destinata a tale centrale, non ve ne è però evidenza nel contratto di fornitura di biomassa stipulato tra le parti, ciò avrebbe potuto garantire un eventuale maggior ricavo e un maggior guadagno alla ditta a fronte di un aumento ridotto dei CP_1
costi” (cfr. CTU pag. 16).
- Ne consegue che, anche in riferimento alla quantificazione dei ricavi in caso di trasporto e consegna del cippato presso la centrale Biolevano, dalle prospettazioni dell'appellante, non emergono ragioni idonee per mettere in discussione la valutazione e la quantificazione operata dal CTU nominato in primo grado, che si ritiene ragionevole confermare in complessivi euro 4.158,70.
- Infine, l'ultima censura articolata da avente ad oggetto la condanna Parte_1
alle spese di lite effettuata dal Tribunale di Pavia è manifestamente infondata ove si consideri che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, disponendo la rifusione delle spese in favore del , in Controparte_1
quanto parte vittoriosa. Del resto, contraria ai consolidati principi giurisprudenziali sul punto è la pretesa dell'appellante di ottenere una compensazione delle spese di lite ex art
92 c.p.c. in ragione di una liquidazione del danno inferiore rispetto a quella richiesta dall'attore-odierno appellato. È noto, infatti, che “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
pagina 17 di 19 compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. S.U. n. 32061/2022).
- In conclusione, anche le doglianze in punto di spese di lite sono prive di pregio.
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Pavia n.
1287/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1
quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in Controparte_1
dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del
13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1287/2024 del Tribunale di Pavia, pubblicata il 23 settembre 2024;
- condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in Controparte_1
euro 1.701,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
pagina 18 di 19 - dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, 28 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere
Dott.ssa Natalia IMARISIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 28 ottobre 2024.
da
(C.F. ), in qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'AZIENDA AGRICOLA GALBARINI di ND RI, elettivamente domiciliata in Mortara (PV) alla via Vittorio Veneto n. 4, presso lo studio dell'avv. Cisella Trombin che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro pagina 1 di 19
(p.IVA Controparte_1 P.IVA_1
in persona del curatore elettivamente domiciliato in Pavia, alla Persona_1
via Volta n. 25 presso lo studio dell'avv. Carlo De Martino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 1287/2024 pronunciata dal Tribunale di Pavia, pubblicata in data 23 settembre 2024
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_1
(di seguito, ) in persona del curatore
[...] CP_1 Persona_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Pavia quale titolare dell'azienda Parte_1
agricola Galbarini di per sentirla condannare al risarcimento dei Parte_1 danni quantificati in euro 14.127,60 asseritamente derivanti dall'inadempimento di un contratto di vendita stipulato fra le parti in data 1° dicembre 2015. Più precisamente, la società operante nel settore della raccolta, ritiro e CP_1
commercializzazione del materiale legnoso e di biomasse specificava di aver stipulato un contratto di vendita con l'azienda agricola di avente a Parte_1 oggetto “tutto il materiale legnoso ricavato dall'intera produzione generata dalle proprie piantagioni mediante un ciclo di produzione quinquennale su terreni siti in
Olevano di Lomellina (PV)” a fronte della corresponsione di euro 20,00 oltre IVA per ogni tonnellata.
pagina 2 di 19 - In data 10 ottobre 2019, e nelle more del suddetto rapporto contrattuale, il Tribunale di Pavia dichiarava il fallimento della società imponendo la Controparte_1
liquidazione dell'attivo fra cui anche complessive 772 tonnellate di biomassa prodotte dai terreni dell'Azienda convenuta per un valore di euro 11.580,00 oltre
IVA. Secondo la prospettazione di parte attrice, tale liquidazione non sarebbe stata possibile in quanto la titolare dell'Azienda avrebbe violato gli accordi contrattuali, provvedendo di sua iniziativa a tagliare e vendere tutte le piante presenti sui terreni.
Di talché, l'impossibilità di esperire la procedura di vendita avrebbe determinato danno economico alla massa di creditori della società fallita di cui il curatore chiedeva ristoro.
- Si costituiva eccependo l'assenza di legittimazione attiva del Parte_1
, allegando l'omesso subentro da parte della curatela nel contratto di CP_1
fornitura oggetto di controversia. Deduceva inoltre la carenza di interesse ad agire in capo al , sostenendo l'antieconomicità dell'operazione di Controparte_1
raccolta del legname in quanto il pagamento del corrispettivo della raccolta alla
(euro 20,00 per tonnellata) avrebbe reso l'intera procedura finanche dannosa Pt_1
per la stessa società in liquidazione.
- Il Tribunale di Pavia istruiva la causa documentalmente e, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU finalizzata a stimare il valore dei terreni di proprietà della convenuta, definendo altresì il potenziale ricavo che la avrebbe potuto conseguire CP_1
mediante la vendita a terzi delle biomasse acquistate dalla stimando Pt_1
l'eventuale danno subito dalla massa dei creditori.
- Con sentenza n. 1287/2024 il primo giudice accoglieva le domande risarcitorie del
, condannando al pagamento di euro 4.484,87 in favore CP_1 Parte_1
del primo, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore del primo quantificate in euro 264 per spese ed euro 2552,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a..
- Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , formulando n. 5 Parte_1
motivi di appello e contestando in particolare:
pagina 3 di 19
1. la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire del in questo Controparte_1
processo;
2. la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta l'eccezione di assenza di interesse ad agire del in questo Controparte_1
processo;
3. la sentenza impugnata anche nella parte in cui ritiene sussistente
l'inadempimento dell'appellante, quale atto a fondare le richieste di risarcimento del danno azionata dal Controparte_1
4. la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto
l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione delle regole del contraddittorio, formulata dall'odierna appellante;
ha ritenuto infondate tutte le critiche svolte dall'appellante rispetto a metodi e risultati della consulenza d'ufficio e si è avvalso della relazione redatta dal proprio ausiliario -dott. ritenendo la Per_2
«particolarmente approfondita, basata su sopralluoghi, esame della documentazione e, corredata da planimetrie nonché rilevante e da significativa documentazione fotografica, elaborata nel contraddittorio fra le parti, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale e, pertanto condivisibile nelle conclusioni» (pag. 12 terzo capoverso), fondata su «... complessa e articolata documentazione nonché su complessa e articolata documentazione nonché su ulteriori elementi ovvero su “Relazione di stima magazzino e rilievo occupazionale di uso del suolo, foto satellitari disponibili sul sito SIARL, esperienza personale, informazioni reperite presso il CREA, bibliografia» (pag.
18, ultimo capoverso);
pagina 4 di 19
5. la sentenza di primo grado nella parte in cui pone interamente a carico dell'appellante le spese di lite.
- Si costituiva il in persona del proprio Controparte_1
curatore chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in Persona_1
fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 25 marzo 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 13 maggio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- l'appello non è fondato.
- Con il primo motivo di gravame, reitera le proprie doglianze in Parte_1
riferimento alla carenza di legittimazione attiva del , lamentando Controparte_1 che il Tribunale erroneamente non abbia considerato “che la società in bonis e la procedura fallimentare sono, in realtà, due soggetti diversi e ben distinti”.
- La doglianza non ha pregio.
- Come è noto, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma come titolare del diritto dedotto in giudizio, mentre la legittimazione a contraddire si configura in capo a chi è individuato nella domanda come titolare dell'obbligo. La legittimazione ad agire, dunque, non dipende dalla titolarità della situazione sostanziale, ma esclusivamente dalla prospettazione, ossia dall'affermazione di essere titolari di un determinato rapporto giuridico;
specularmente, la legittimazione a contraddire presuppone che il convenuto sia affermato come titolare dell'obbligo il cui adempimento è oggetto della domanda.
pagina 5 di 19 - Sul punto va richiamato quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte e in particolare che: “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità”
(cfr. Cass. S.U n. 2951/2016).
- Deve pertanto osservarsi che la sussistenza di detta condizione dell'azione deve essere accertata avuto riguardo alle allegazioni fatte in domanda, prescindendo dall'accertamento dell'effettiva fondatezza della pretesa azionata, che attiene al merito della controversia.
- Orbene, nel caso di specie sussiste la legittimazione attiva del
[...]
, essendo lo stesso dichiaratosi titolare del diritto azionato. Ed Controparte_1
infatti, parte attrice-odierna appellata ha proposto domanda risarcitoria ponendosi quale soggetto attivo del diritto, il cui effettivo accertamento – come detto – costituisce questione di merito, da formularsi in termini di fondatezza o infondatezza e non già quale eccezione preliminare, come invece riproposto anche in sede di impugnazione dall'odierna appellante.
- Allo stesso modo, anche la censura oggetto del secondo motivo di appello non può essere accolta.
- chiede la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha rigettato l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire del nel procedimento. Contesta l'appellante che il non Controparte_1 CP_1
pagina 6 di 19 avrebbe avuto alcun interesse personale e concreto nell'adire l'autorità giudiziaria stante l'impossibilità per lo stesso di ottenere un risultato vantaggioso dall'esecuzione del contratto, non essendo mai subentrato nel rapporto oggetto di controversia.
- Anche in tal caso, infatti, l'odierna appellante pone a fondamento di censure di natura processuale allegazioni afferenti al merito. Come affermato pacificamente dalla
Suprema Corte l'interesse ad agire “coincide con l'esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica e deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale rispetto alla lesione denunciata, prescindendo dal merito della controversia e dal suo possibile esito (Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 25712/2014). Di talché, l'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire deve risolversi in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato, considerato con un giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata.
- È indubbio, allora, che il al momento della proposizione della Controparte_1
domanda giudiziale avesse interesse ad agire, ove si consideri che oggetto dell'interesse stesso è la tutela giurisdizionale e non il bene della vita ad essa sotteso. Nel caso di specie, infatti, l'odierno appellato vantava un interesse personale, attuale e concreto in quanto titolare di un diritto potenzialmente vantaggioso esistente al momento della proposizione della domanda (l'ottenimento delle biomasse vergini da rivendere al fine di ottenere una somma di denaro da dividere fra i creditori della società), concretamente posto in pericolo dalla condotta asseritamente arbitraria di (il taglio e Parte_1
nella vendita in maniera autonoma dei beni).
- Tanto premesso in riferimento alle c.d. condizioni dell'azione, anche le doglianze relative al merito non sono idonee a mettere in discussione la decisione del Tribunale di
Pavia.
- Ed infatti, con il terzo motivo di appello, lamenta l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato il suo inadempimento nei confronti della controparte , ora in liquidazione. Secondo l'appellante, infatti, la CP_1
pagina 7 di 19 decisione di prime cure sarebbe il risultato di una lettura parziale delle circostanze: il
Tribunale avrebbe omesso di considerare anche la condotta del curatore fallimentare
“rimasto silente per un tempo oltremodo lungo, in ragione della peculiarità della fattispecie”. A detta della valutata anche la condotta del , l'iniziativa Pt_1 CP_1
di affidare il taglio del legname e la vendita a terzi soggetti non avrebbe potuto integrare alcun inadempimento, trattandosi di un'azione diretta a contrastare l'inerzia della controparte, non avendo ricevuto alcuna informazione in merito all'intervento della procedura di liquidazione giudiziale.
- Ebbene, la censura non ha pregio.
- Come è noto, non esiste una norma che imponga al curatore di notificare direttamente a tutte le controparti contrattuali l'intervenuto fallimento, ricadendo sullo stesso il mero obbligo ex art. 16 L. Fall. di pubblicare la sentenza di fallimento nel Registro delle
Imprese, avente effetto legale verso terzi. Ed ancora, ai sensi dell'art. 72 L. Fall., qualora esistano rapporti contrattuali di durata a prestazioni corrispettive pendenti (rectius non ancora del tutto eseguite), il curatore è tenuto a comunicare – previa consultazione del comitato dei creditori – la sua intenzione di subentrare nel contratto o di recedervi. In tal senso la giurisprudenza di Legittimità ha precisato in riferimento ai contratti di vendita che “il sopravvenuto fallimento del promissario acquirente non consente di configurare
l'inadempimento del curatore, atteso che l'art. 72 legge fall. prevede la sospensione dell'esecuzione del contratto fino a quando quest'ultimo non dichiari di subentrare in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal contratto, alla controparte essendo attribuito unicamente il potere sollecitatorio di chiedere la fissazione di un termine per
l'effettuazione di tale scelta” (cfr. Cass. n. 6653/2013).
- Ebbene, le prospettazioni dell'odierna appellante si pongono in netta contraddizione con i principi su richiamati, con la conseguenza che non solo alcun inadempimento può essere fondatamente contestato al stante la sospensione del contratto prevista CP_1
ex lege ma – al contrario – da quanto emerge dagli atti, è ravvisabile in capo alla stessa una violazione del regolamento contrattuale, avendo la stessa (per sua stessa Pt_1
ammissione) provveduto alla raccolta del legname e alla vendita a terzi delle proprie pagina 8 di 19 biomasse senza fornire alcuna informazione o valida giustificazione del suo intervento alla società . CP_1
- Ed infatti, dalle risultanze documentali emerge che:
• in data 1° dicembre 2015, in qualità di titolare Parte_1
dell'AZIENDA AGRICOLA GALBARINI di ND
RI e la ER s.p.a. stipulavano un contratto di
“fornitura di biomassa vergine”;
• il contratto sarebbe scaduto il 31 marzo 2016 (durata pari “alla fornitura di un turno di coltivazione”) da ritenersi tacitamente prorogabile per un ulteriore quinquennio in assenza di disdetta da farsi nei modi indicati nel regolamento contrattuale (cfr. art. 6 – doc n. 3 fascicolo primo grado);
• la (ora in liquidazione) si sarebbe impegnata ad CP_1
effettuare la raccolta delle culture in cicli quinquennali, in un periodo compreso fra novembre e aprile dell'annata agraria di riferimento;
• in data 10 ottobre 2019 il Tribunale di Pavia dichiarava con sentenza n. 85/2019 il Controparte_2
• nel novembre 2020 decorrevano i cinque anni necessari all'ultimazione del nuovo ciclo produttivo;
• con provvedimento del 21 maggio 2021, il Tribunale di Pavia autorizzava la Curatela a porre in vendita la produzione derivante dai rapporti contrattuali pendenti (fra cui quello con l'Azienda
Agricola Galbarini di SA Sartori, fissando la vendita il giorno 24 giugno 2021;
• in data 14 giugno 2021 la Curatela apprendeva da terzi che la proprietaria dei terreni stava provvedendo al Parte_1
taglio degli alberi e alla vendita del materiale presente sui propri terreni (cfr. e-mail doc. n.10 fascicolo primo grado). pagina 9 di 19 - Dalle circostanze così brevemente ricostruite, emerge che l'appellante abbia provveduto al taglio degli alberi in pendenza del regime di sospensione ex art. 72 L.Fall.; pur potendo ricorrere allo specifico strumento riconosciuto ex lege dell'actio interrogatoria di cui al comma 2 della suddetta norma, ai sensi del quale “il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a
60 giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto”, la ha arbitrariamente Pt_1 alienato le biomasse vergini a terzi, omettendo di informare la controparte dell'avvio delle operazioni di taglio e vendita, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Né idonee a fondare diverso convincimento risultano le prospettazioni dell'appellante in merito all'inerzia della curatela “per un tempo oltremodo lungo”, non essendovi in atti alcuna prova di una effettiva e ingiustificata inerzia addebitabile alla Curatela né tantomeno di una sollecitazione da parte della all'esecuzione del contratto. Pt_1
- Di talché, la condotta dell'odierna appellante consistita nell'aver venduto le proprie biomasse vergini a terzi – peraltro a ridosso della già comunicata vendita giudiziale
(circa 10 giorni prima) - integra un'ipotesi di inadempimento del contratto stipulato con la come correttamente rilevato anche dal Tribunale di Pavia. Controparte_1
- La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere confermata anche sotto tale aspetto.
- Le ulteriori doglianze con cui l'appellante contesta la CTU svolta in primo grado sono destituite di fondamento.
- Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la nullità della Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, sostenendo che la stessa sia stata svolta in violazione delle regole del contraddittorio. Contesta altresì che il perito nominato dal Tribunale dott. avrebbe posto a fondamento delle proprie Per_2
valutazioni elementi e informazioni estrapolati acriticamente dalla consulenza tecnica di parte del , senza alcuna diretta conoscenza dei beni e dei luoghi Controparte_1
oggetto di causa.
- Ebbene, la doglianza è priva di pregio.
pagina 10 di 19 - La consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado si sottrae a ogni censura sotto il profilo della violazione del contraddittorio.
- Secondo la giurisprudenza di Legittimità, “ai sensi dell'art. 194 c.p.c., comma 2, e art.
90 disp. att. c.p.p., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre detto obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi…”. Del resto, finanche l'omessa comunicazione dell'inizio dello svolgimento delle operazioni non è ex se sufficiente a determinare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio qualora non sia stata altresì provata la lesione del diritto di difesa della parte processuale non coinvolta nelle operazioni peritali (cfr. Cass. n.
3047/2020).
- A fortiori, nel caso di specie, è documentalmente provato che il perito nominato dal
Tribunale abbia provveduto ad avvisare le parti dell'avvio delle operazioni peritali mediante specifica indicazione di data e luogo. Inoltre, dalle prospettazioni dell'odierna appellante non emerge alcuna effettiva lesione del contraddittorio, avendo avuto le parti la possibilità di replicare alla bozza della perizia trasmessa nei termini ex art. 195 c.p.c. dal CTU. In tal senso è sufficiente leggere quanto riportato a pag. 19 della consulenza, nella sezione “valutazione sulle osservazioni di parte attrice –
[...]
” e precisamente: “Punto a) Il CTU condivide quanto esposto dal Controparte_1
CTP; Punto b) Il CTU condivide in parte quanto osservato dal CTP ma non Per_3 ritiene corretta una revisione delle produzioni, in quanto (…); Punto c) A fronte delle osservazioni presentate dal CTP, il sottoscritto non ritiene di modificare i valori di ricavo e guadagno presentati nella propria relazione peritale”. Quanto riportato dal consulente confuta le prospettazioni dell'appellante in merito all'esclusione del Per_2
proprio CTP dalle operazioni, risultando – al contrario - una interlocuzione chiara, completa e tempestiva fra il consulente nominato d'ufficio e il perito di parte attrice.
- Ne consegue che alcuna censura può trovare accoglimento, essendo la CTU stata svolta nel rispetto dei termini dettati dall'art. 196 c.p.c. con corretta attivazione del contraddittorio.
pagina 11 di 19 - Ulteriormente, l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nel non aver rilevato un travalicamento dei poteri da parte del tecnico nominato d'ufficio, poiché, durante le indagini, sarebbero stati acquisiti e utilizzati documenti che invece avrebbero dovuto essere prodotti dalla in quanto attinenti a fatti principali posti a fondamento CP_1 della domanda giudiziale principale. Nello specifico, a detta dell'appellante, non avrebbero potuto essere utilizzate le “foto aeree (alias Foto Siarl) che si trovano allegate alla relazione peritale” in quanto “costituiscono documenti che avrebbero potuto e dovuto essere prodotti da parte attrice nei termini di legge e all'uopo assegnati, ad asserito sostegno della domanda proposta, attenendo essi alla prova dell'esistenza e del quantitativo delle biomasse, sulla cui base sarebbe stato quantificato il preteso danno di cui è stato chiesto il risarcimento in questo giudizio”
(cfr. pag. 16 atto di appello).
- Anche in questo caso, la sentenza di primo grado si sottrae alle censure dell'appellante.
- Ed infatti, come già correttamente osservato dal Tribunale sia con ordinanza del 14 marzo 2024 sia con la sentenza impugnata, il CTU ha acquisito la documentazione esaminata in sede di perizia “nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti”. In ogni caso, è noto che il consulente d'ufficio “può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (cfr. Cass., S.U. n.
3086/2022).
- Di talché, in relazione alle specifiche censure mosse all'acquisizione delle foto aree dei luoghi di proprietà della non è ravvisabile alcun travalicamento dei poteri da Pt_1
parte del CTU in quanto la suddetta allegazione costituisce attività strettamente legata alla risposta al quesito peritale. Del resto, le contestate fotografie satellitari – che peraltro risultano estratte dal SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione
pagina 12 di 19 Lombardia), e dunque da un sistema informativo pubblico - non sarebbero esse sole idonee a fornire prova dell'entità dei danni lamentati dal , limitandosi a CP_1
indicare esclusivamente l' “alto valore agricolo” dei terreni di cui si discute.
- Né idonee a mettere in discussione la validità della consulenza d'ufficio – e dunque la sentenza di primo grado che l'ha integralmente recepita – appaiono le doglianze relative alla stima della produzione di “cippato” proveniente dai terreni di proprietà della Pt_1
L'appellante lamenta “un approccio all'indagine peritale frettoloso e superficiale”, a causa del quale il CTU sarebbe giunto a conclusioni del tutto slegate dai dati raccolti, sovrastimando la produttività del terreno sulla base di una erronea comparazione fra quello di cui si controverte e i limitrofi aventi caratteristiche ben diverse.
- La censura non ha pregio.
- Le indagini peritali disposte in primo grado sono state finalizzate a effettuare una stima della capacità produttiva di materiale legnoso dei terreni di proprietà di Parte_1
nonché a determinare il quantitativo di biomasse che la avrebbe
[...] CP_1
potuto ottenere in caso di regolare attuazione del contratto. Occorre notare che detta stima ha avuto natura meramente potenziale in quanto al momento dello svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, aveva già provveduto al taglio e Parte_1
all'alienazione dei prodotti legnosi, rendendo impossibile lo studio diretto della coltura arborea da parte del consulente. Il CTU IL, pertanto, ha proceduto all'indagine sulla base della “Relazione di stima magazzino e rilievo di occupazione di uso del suolo”; dell'analisi delle foto satellitari disponibili dal sito SIARL (Sistema Informativo
Agricolo della Regione Lombardia), dell'esperienza personale e delle informazioni reperite presso importanti strutture di ricerca nel settore (CREA di Casale Monferrato) nonché della bibliografia presente sulla materia in esame (cfr. pag. 20 CTU). In riferimento alla metodologia della perizia, dalle risultanze in atti emerge come il CTU incaricato non si sia limitato a recepire acriticamente la documentazione oggetto di valutazione ma abbia dato atto in modo approfondito dei criteri di esame utilizzati, descrivendo analiticamente i terreni oggetto di controversia pur in assenza di sopralluogo presso gli stessi. In particolare, il consulente d'ufficio ha stimato la pagina 13 di 19 produttività dei terreni della partendo da dati medi ricavabili da “pertinente Pt_1
letteratura scientifica e applicando una maggiorazione del 30% motivata dalle peculiari caratteristiche positive dei terreni” (cfr. pagg. 11-12 CTU) in ragione della loro ubicazione in zona di ottima fertilità e di abbondante disponibilità idrica. Di talché, è stato valutato che l'impianto di biomassa vergine di avesse una Parte_1
capacità produttiva di 73 tonnellate per ettaro e dunque che il quantitativo di biomasse che la “ ” avrebbe potuto ottenere in caso di regolare esecuzione del contratto CP_1
sarebbe stato di circa 578 tonnellate.
- A fronte di tale stima del CTU da ritenersi completa, chiara e dunque condivisibile,
l'appellante articola generiche censure – proposte in maniera pressocché identica sin dalle osservazioni del CTP alla bozza della perizia – che però non risultano supportate da alcun riscontro probatorio, limitandosi ad eccepire che il dato “desunto dal CREA dal dott. non è in alcun modo utilizzabile in relazione ai fondi ubicati in agro di Per_2
Olevano perché riferito a fondi irrigati per scorrimento e a «produzioni unitarie di impianti con una densità variabile tra 1.333 e 1.667 piante per ettaro, mentre il nostro impianto aveva una densità di 1.100 piante per ettaro: i valori tabellati sono superiori in misura compresa fra il 21 e il 51%».
- Ebbene, in risposta a tali contestazioni appare sufficiente richiamare quanto osservato dal CTU a pag. 23 dell'elaborato in risposta alle medesime considerazioni già sollevate dal CTP della “preme precisare che la produzione legnosa non aumenta in modo Pt_1
proporzionale in relazione al numero di piante effettivamente presenti, in quanto esistono fattori limitanti della crescita vegetale che riducono l'accrescimento, aumentando la densità degli impianti non si ottiene in modo proporzionale un aumento delle produzioni, altrimenti basterebbe piantare un numero maggiore di piante per produrre di più, ma le coltivazioni non sono catene di montaggio dove aggiungendo una linea di lavoro si moltiplica in modo lineare la capacità produttiva. È evidente che densità di 1.333 piante/ettaro sono assolutamente assimilabili a densità di 1.100 piante/ettaro perché, entro certi limiti, a fronte di una minore presenza di piante ci sarà una minore competizione radicale che porterà le piante ad un maggiore sviluppo della
pagina 14 di 19 parte radicale e della parte aerea, è questa una delle basi della fisiologia che prevede che lo sviluppo radicale sia paritario allo sviluppo della parte aerea della pianta. A fronte di ciò si ritengono i dati presentati comparabili e utilizzabili ai fini della stima, si sottolinea anche che il CTP a sostegno della sua tesi non presenta dati differenti e suffragati da alcuna bibliografia”.
- Ed ancora, a detta dell'appellante, la CTU sarebbe errata anche in riferimento alla determinazione del presumibile prezzo di vendita delle biomasse nonché del guadagno eventuale ad essa correlato.
- Le doglianze sono prive di fondamento.
- Secondo le prospettazioni della il consulente sarebbe giunto a Pt_1 Per_2
conclusioni dettate da valutazioni del tutto soggettive e parziali, omettendo di considerare il valore fissato dal Tribunale in euro 15/tonnellata quale prezzo minimo di vendita.
- Anche in tal caso, le doglianze dell'appellante consistono in una mera riproposizione delle osservazioni mosse alla CTU in sede di definizione dell'elaborato definitivo nonché delle considerazioni avanzate anche in primo grado, da ultimo nelle comparse conclusionali. Più precisamente, contesta genericamente l'elaborato Parte_1
peritale – e indirettamente la sentenza – proponendo soluzioni prive di riferimenti attendibili e non suffragati da alcun dato bibliografico, contrariamente a quanto specificamente documentato e prodotto dal consulente d'ufficio (cfr. in tal senso la CTU
a pag. 25).
- A sostegno delle proprie doglianze, l'appellante produce copia di una consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. disposta in una causa risarcitoria proposta sempre dal Per_4
nei confronti di altro soggetto, da cui emergerebbe una Controparte_1 stima dei costi a carico dell'attore di circa 35,60/tonnellata, evidenziando un delta negativo fra costi e ricavi con una evidente diseconomicità dell'intera operazione. A detta della la comparazione fra le stime effettuate dal CTU e la diversa Pt_1 Per_2
pagina 15 di 19 consulenza del dott. farebbe emergere l'evidente errore in cui sarebbe incorso il Per_4
consulente nominato dal Tribunale.
- Le censure non colgono nel segno, essendo la sentenza di primo grado corretta sia dal punto di vista logico che da quello giuridico.
- In primo luogo, come rilevato anche dal Tribunale, la consulenza allegata dall'appellante e afferente a diverso procedimento instaurato dalla Controparte_1 sarebbe priva di rilevanza nel presente giudizio in quanto avente ad oggetto l'esame di terreni beni diversi da quelli esaminati dal dott. Ed infatti, la mera contiguità Per_2
dei diversi terreni non è circostanza ex se sufficiente a giustificare l'identità delle caratteristiche produttive degli stessi, come invece genericamente sostenuto dall'appellante. Del resto, indirettamente la stessa appellante ha avallato la considerazione del CTU in riferimento all'alta produttività dei terreni esaminati, in quanto partendo proprio da tale presupposto ha spinto il consulente a rivedere Per_2
le stime precedentemente presentate, al fine di elevare il valore di costo ettaro di raccolta da 600euro/ha a 780euro/ha, in ragione di una maggiore capacità operativa e dei tempi lunghi di raccolta per ettaro legate proprio alla produttività superiore alla media degli appezzamenti in esame.
- Ed ancora, le censure dell'appellante – con cui si insiste per l'utilizzo dei valori individuati dalla CTU a firma del dott. inerente ad altro giudizio – non tengono Per_4
conto anche della specificità dei costi legati alla vendita delle biomasse presso la centrale di Biolevano, di cui la era fornitrice e a cui la prima applicava CP_1
condizioni economiche di particolare favore anche in ragione della prossimità della centrale stessa ai terreni. Ed infatti, la insiste nel considerare costi e tariffe ben Pt_1
più importanti applicabili in linea generale al caso di vendita di biomassa vergine a terzi.
Nel caso di specie, però è ragionevole ritenere che il destinatario dei suddetti beni potesse essere proprio la Biolevano stante il rapporto di lunga durata instaurato con la nonché la contiguità dello stabilimento ai terreni esaminati. In tal senso, CP_1
infatti, è possibile valorizzare le conclusioni a cui è giunto il CTU a detta del Per_2
quale “Al fine di assolvere nel miglior modo possibile al proprio incarico, si ritiene utile pagina 16 di 19 presentare di seguito una ulteriore possibilità di vendita della biomassa prodotta dagli impianti dell'azienda Galbarini;
tale opzione pare verosimile e la più probabile, ma non essendo verificabile, non può essere considerata come certa, in quanto nel contratto di fornitura di biomassa non vi è fatta menzione. Data la vicinanza della centrale a biomassa della ditta BiOlevano e la stretta collaborazione tra la e la CP_1
BiOlevano, è possibile supporre che la biomassa prodotta dagli impianti in questione fosse destinata a tale centrale, non ve ne è però evidenza nel contratto di fornitura di biomassa stipulato tra le parti, ciò avrebbe potuto garantire un eventuale maggior ricavo e un maggior guadagno alla ditta a fronte di un aumento ridotto dei CP_1
costi” (cfr. CTU pag. 16).
- Ne consegue che, anche in riferimento alla quantificazione dei ricavi in caso di trasporto e consegna del cippato presso la centrale Biolevano, dalle prospettazioni dell'appellante, non emergono ragioni idonee per mettere in discussione la valutazione e la quantificazione operata dal CTU nominato in primo grado, che si ritiene ragionevole confermare in complessivi euro 4.158,70.
- Infine, l'ultima censura articolata da avente ad oggetto la condanna Parte_1
alle spese di lite effettuata dal Tribunale di Pavia è manifestamente infondata ove si consideri che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, disponendo la rifusione delle spese in favore del , in Controparte_1
quanto parte vittoriosa. Del resto, contraria ai consolidati principi giurisprudenziali sul punto è la pretesa dell'appellante di ottenere una compensazione delle spese di lite ex art
92 c.p.c. in ragione di una liquidazione del danno inferiore rispetto a quella richiesta dall'attore-odierno appellato. È noto, infatti, che “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
pagina 17 di 19 compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. S.U. n. 32061/2022).
- In conclusione, anche le doglianze in punto di spese di lite sono prive di pregio.
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Pavia n.
1287/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1
quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in Controparte_1
dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del
13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1287/2024 del Tribunale di Pavia, pubblicata il 23 settembre 2024;
- condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in Controparte_1
euro 1.701,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
pagina 18 di 19 - dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, 28 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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