Articolo 1 della Legge 27 gennaio 2000, n. 16
Articolo 2
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15 febbraio 2000
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996.
Entrata in vigore il 15 febbraio 2000