TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/02/2026, n. 3090
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Decreto cautelare 13 dicembre 2022
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Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
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Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione principi buona fede, legittimo affidamento, certezza rapporti contrattuali e contrasto normativa primaria con Costituzione, CEDU e diritto UE

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la normativa non irragionevole né sproporzionata per il periodo 2015-2018, perseguendo finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e costituendo un contributo solidaristico in un contesto economico critico. Ha inoltre escluso la natura tributaria della misura, qualificandola come prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost. La Corte ha anche considerato che la normativa primaria rispettava la riserva di legge e non violava il principio di irretroattività, essendo le imprese consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione trasparenza, buon andamento PA, ragionevolezza, ingiustizia manifesta e difetto motivazione

    La giurisprudenza ha chiarito che l'eventuale inserimento del costo dei servizi accessori nella voce di spesa relativa all'acquisto di dispositivi medici non è imputabile all'attività del Ministero della Salute, poiché le imprese avrebbero dovuto fatturare correttamente distinguendo i costi di fornitura da quelli di servizio.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione principio ragionevolezza, difetto motivazione/istruttoria, ingiustizia manifesta e fissazione retroattiva dei tetti

    Il Collegio ritiene ragionevole la soluzione adottata nell'accordo del 2019 di non differenziare i tetti regionali per il periodo 2015-2018, applicando uniformemente il tetto nazionale del 4,4% per consentire un equo contemperamento tra esigenze di prevedibilità e salvaguardia della ratio di equità tra le regioni. Le imprese avrebbero dovuto prevedere rischi sui ricavi parametrandosi almeno al tetto nazionale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I provvedimenti regionali impugnati con i motivi aggiunti sono atti meramente ricognitivi e riepilogativi, privi di discrezionalità, che attengono all'attività tecnica di quantificazione dell'importo del ripianamento. La controversia relativa al diritto soggettivo al corretto calcolo di tale importo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/02/2026, n. 3090
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3090
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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