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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/07/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2744/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso, dall'avvocato
[...]
Luigi Pateri, presso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro la
(c.f./partita I.V.A. n. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per CP_1 procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dagli avvocati Cinzia Moi e
Salvatore Moi, presso i quali è elettivamente domiciliata
Convenuta
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La causa è stata tenuta in decisione seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “la S.V. voglia:
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impugnato licenziamento e, per l'effetto, annullarlo, così ordinando alla società convenuta di riassumere il ricorrente entro 3 giorni dalla data della sentenza, nonché a corrispondere al medesimo un risarcimento del danno pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Con vittoria di spese da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato anticipante”.
Nell'interesse di parte convenuta: “l'Ill.mo Giudice del Tribunale intestato voglia, contrariis reiectis,
- respingere l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
pagina 1 - con vittoria di spese del presente grado del giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.9.2024 il signor ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della impugnando giudizialmente il licenziamento per Controparte_1 giustificato motivo oggettivo, intimatogli con lettera del 4.4.2024.
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue. CP_ Ha allegato di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, a far data dal 29.4.2006, con mansioni di Supervisore Operativo del porto di Porto
Corallo, e con inquadramento nel livello 2° del C.C.N.L. Turismo, e poi con mansioni di Coordinatore dei Servizi Portuali.
Ha quindi allegato che con la citata lettera del 4 aprile 2024 la società datrice di lavoro ne aveva disposto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La motivazione dell'adottato licenziamento è la seguente: “La scrivente Società, in relazione al rapporto di lavoro subordinato con Lei attualmente intercorrente, ha maturato la decisione di adottare nei Suoi confronti, così come con la presente effettivamente assume, il provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Siffatta decisione discende dalla ormai improrogabile e necessaria riorganizzazione posta in essere presso l' , attuata per la più economica ed efficiente gestione Pt_2 della stessa, che condurrà alla soppressione del posto di lavoro a cui Lei risulta addetto.
In particolare, il riassetto organizzativo determinerà la soppressione della figura di
“Coordinatore dei servizi portuali e del personale dipendente della Ditta” da Lei attualmente ricoperta. Con riferimento alle attività di cui alla predetta figura del
Coordinatore, le stesse verranno accorpate a quelle del sottoscritto.
Le residue mansioni, riconducibili alle attività operative, saranno invece ripartite tra i lavoratori dipendenti attualmente in organico.
In ragione di quanto rappresentato, stante l'effettività del riassetto organizzativo aziendale, non essendo in alcun modo possibile una Sua ricollocazione presso la nostra
Azienda, si rende necessario, nostro malgrado, procedere con la cessazione del rapporto di lavoro con Ella intercorrente.
Le precisiamo che il rapporto deve intendersi cessato al ricevimento della presente, essendo la S.V. dispensata dal prestare attività lavorativa durante il periodo di
pagina 2 preavviso, la cui indennità sostitutiva Le verrà liquidata con le competenze di fine rapporto.
Nel ringraziarLa per la collaborazione prestata, Le porgiamo distinti saluti”.
Il ricorrente aveva impugnato il citato atto di recesso con lettera raccomandata A/R del 24.5.2024.
All'atto del recesso, la società datrice di lavoro occupava meno di 15 dipendenti.
Tanto premesso, parte ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del licenziamento in quanto privo di giusta causa o di giustificato motivo.
Ed infatti, la società datrice di lavoro non aveva affetto operato la soppressione della figura professionale ricoperta dal ricorrente per quasi vent'anni.
Tale assunto era peraltro smentito dalle stesse espressioni usate nella stessa lettera di licenziamento a giustificazione del recesso, in quanto il datore di lavoro aveva dapprima affermato l'intervenuta soppressione della figura di coordinatore dei servizi portuali, e poi, del tutto contraddittoriamente, aveva asserito che tali mansioni sarebbero state affidate al legale rappresentante della società, rimanendo immutate.
A quanto constava al ricorrente, le mansioni di coordinatore dei servizi portuali, a lui già assegnate, erano state in realtà riassegnate ad altro dipendente della società convenuta, tale , assunto nel gennaio 2024. Persona_1
2. Parte convenuta si è costituita tardivamente in giudizio, il giorno stesso della prima udienza, ed ha resistito al ricorso.
In particolare, ha allegato che, come evidenziato nella lettera di licenziamento, in seguito alla riorganizzazione dell'attività aziendale, le mansioni del signor Pt_1 erano state effettivamente redistribuite tra gli altri dipendenti e il legale rappresentante della società, signor Persona_2
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante prova testimoniale.
Non ha sortito esito positivo il tentativo di conciliazione della lite.
In particolare, all'udienza del 27.2.2025, la società convenuta ha proposto di definire la lite mediante la corresponsione in favore del ricorrente di una somma pari a n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione, oltre al trattamento di fine rapporto (pretesa che non
è oggetto della presente causa), con la previsione di un pagamento che si sarebbe articolato in n. 5 rate mensili, oltre alla previsione della compensazione delle spese legali, fatto salvo un contributo spese in favore del procuratore del ricorrente.
Il lavoratore ricorrente ha dichiarato di non accettare tale proposta, richiedendo la corresponsione di n. 6 mensilità, oltre al trattamento di fine rapporto, con la previsione di una rateizzazione più breve.
pagina 3 Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza dell'8.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
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4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. è innanzitutto pacifico che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 29.4.2006, con le mansioni e con l'inquadramento contrattuale indicati nel ricorso. CP_ È altresì pacifico che la convenuta ha sempre occupato meno di 15 dipendenti.
Deve pertanto ritenersi che, per quanto specificamente concerne le norme in materia di licenziamento, il rapporto di lavoro per cui è causa è soggetto all'applicazione della
Legge n. 604/1966.
In particolare, l'art. 5 di tale legge prevede il noto principio, che informa la materia dei licenziamenti, secondo il quale “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
A sua volta, l'art. 8 di tale legge prevede che “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro é tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a
10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'art. 5 sopra citato pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato (v. ad esempio Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 13063 del 26.4.2022).
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è ormai consolidato l'orientamento per cui spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali
pagina 4 una divaricazione tra i suddetti oneri (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 5592 del 22.3.2016 e successive pronunce conformi).
Secondo il citato orientamento, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che, oltre alla soppressione del posto di lavoro, include anche l'impossibilità del c.d. repechage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.
4.2. Nel caso di specie, la società datrice di lavoro, onerata della relativa prova, non ha dimostrato né l'intervenuta soppressione del posto di lavoro, né l'impossibilità del repechage.
4.2.1. Come si legge dalla lettera di licenziamento, il recesso è stato intimato in forza di un asserito riassetto organizzativo della società, tale da determinare la soppressione della figura di coordinatore dei servizi portuali e del personale dipendente ricoperta dal ricorrente alla data del licenziamento.
Nella stessa lettera si afferma inoltre che, dopo il licenziamento, alcune tra le attività di cui alla predetta figura del coordinatore sarebbero state svolte direttamente dal legale rappresentante della società, mentre altre “residue mansioni, riconducibili alle attività operative”, sarebbero state ripartite tra gli altri lavoratori dipendenti in organico a quella data.
Con evidente genericità, non vengono tuttavia individuate le specifiche attività che, nell'ambito delle complessive mansioni proprie della citata figura del coordinatore, il legale rappresentante aveva in mente di avocare a sé, né, per converso, quelle di carattere operativo che aveva in mente di distribuire agli altri dipendenti, anch'essi non indicati.
In ogni caso, neppure è stato dimostrato che la figura professionale del coordinatore sia stata effettivamente soppressa, come ha affermato il datore di lavoro.
Sul punto, si rileva che parte convenuta, costituitasi tardivamente, è decaduta dalla proposizione dei mezzi di prova.
Per contro, parte ricorrente, attraverso la prova testimoniale, ed in particolare attraverso l'audizione del testimone ha dimostrato che, dopo il Tes_1 licenziamento, le mansioni di coordinatore sono state svolte dal Per_1
Il testimone, a conoscenza dei fatti di causa in quanto presidente del circolo nautico di Porto Corallo, ovverosia il porto turistico gestito dalla convenuta, ha dichiarato, in
pagina 5 particolare, quanto segue: “Il ora fa lui da coordinatore. Ricordo che lui stesso Per_1 ha dichiarato ai carabinieri di di avere mansioni di coordinatore. La CP_1 dichiarazione è stata resa alla fine dell'anno scorso, quando i carabinieri sono stati chiamati da me per conto dell'associazione, perché il era venuto a minacciarci Per_1
(…)”.
4.2.2. Del tutto assente è anche la prova dell'impossibilità di repechage.
La stessa lettera di licenziamento si è limitata alla generica affermazione secondo la quale non era “in alcun modo possibile una Sua ricollocazione presso la nostra
Azienda”, mentre nulla la società ha dedotto sul punto nella pur tardiva memoria di costituzione.
5. Per quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 8 della Legge
n. 604/1966, il datore di lavoro deve essere condannato a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli un'indennità pari ad euro 10.577,71, corrispondente a n. 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, misura che viene dal Tribunale stabilita nei valori prossimi a quelli massimi di legge, in ragione della lunga durata del rapporto (circa 18 anni) e della palese illegittimità del licenziamento emersa in sede istruttoria.
Si precisa che la retribuzione globale di fatto assunta come riferimento è pari ad euro
1.923,22, desumibile dalla busta paga di marzo 2024, ultimo mese intero lavorato dal ricorrente (retribuzione giornaliera di euro 73,97 per n. 26 giornate lavorative).
Sulla predetta somma sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, con decorrenza dalla data del licenziamento (4 aprile 2024) al saldo, ai sensi dell'art. 429, ultimo comma, c.p.c..
6. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/201, tenendo conto della tabella di riferimento per materia e del valore della controversia.
Deve disporsi la distrazione delle spese in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato e, per l'effetto, condanna la a riassumere entro il termine di tre giorni o, Controparte_1 Parte_1 in difetto, a risarcirgli il danno, pagando in suo favore la somma di euro 10.577,71,
pagina 6 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del licenziamento (4 aprile 2024) al saldo;
2) condanna la alla rifusione delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in euro 3.400,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, avvocato Luigi Pateri.
Cagliari, 9 luglio 2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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