Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3985/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 01/11/1983, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Sciuto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
E DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Mannino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione all'udienza del 30.1.2025 come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 12/09/2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale la Parte_1 Parte_2
1
Dall'unione sono nati i figli (il 20/10/2008) ed (il Persona_1 Persona_2
01/12/2009).
I ricorrenti esponevano di essersi separati con decreto emesso in data 13/01/2020 con cui veniva omologata dal Tribunale di Catania la separazione dei coniugi (proc.
1935/2019 RG) e di non essersi più riconciliati.
Il Giudice fissava l'udienza del 30.1.2025 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 31.1.2025, dinanzi al Giudice le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e i loro procuratori chiedevano che la causa venisse posta in decisione;
quindi, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 98/2020 pronunciato da questo Tribunale il 13/01/2020 e depositato in cancelleria il 13/01/2020 nel procedimento recante RG n. 1935/2019.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati, con diritto di stabilire liberamente la propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto;
- I figli minori, e , resteranno affidati Persona_3 Persona_4
congiuntamente al padre e alla madre e continueranno ad abitare insieme alla madre.
2 - La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli.
- I coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili.
- I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un giorno a settimana preferibilmente il mercoledì o il giovedì - previa comunicazione alla madre – dalle ore 16.30 alle ore
20.30 e tenerli con sé continuamente a fine settimana alterni prelevando i bambini il venerdì pomeriggio alle ore 16:30 e riportandoli la domenica sera alle ore 20:30, la settimana successiva potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni a settimana il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 20.30. Inoltre, potrà telefonare ai figli ogni qual volta lo riterrà opportuno senza limitazioni di orario o durata. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali e ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del
Lunedì dell'Angelo e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli secondo le proprie possibilità. Il marito corrisponderà alla moglie un contributo per il mantenimento dei figli minori, che i coniugi, concordano di determinare nel complessivo importo di €
500,00 (Euro cinquecento/00), da corrispondersi nella misura di € 125,00 (Euro centoventicinque/00) ogni settimana ed entro e non oltre il sabato di ciascuna settimana, e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Ogni ulteriore spesa che, nel corso degli anni, si rendesse necessario affrontare nell'interesse dei figli, per acquisti di testi scolastici od universitari, per rette e tasse attinenti a corsi di studi scolastici, universitari e postuniversitari e/o per eventuali necessità di natura medica non coperte dal SSN, ed
3 ogni altra spesa straordinaria non prevedibile, previamente concordata e documentata, verrà sostenuta da entrambi i coniugi in ragione del 50% cadauno.
- I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto nonché per l'inserimento dei figli minori su entrambi i passaporti dei coniugi”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Il Collegio prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Catania in data 08/06/2006 tra , nata a [...] Parte_1
il 01/11/1983 e , nato a [...] il [...], trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania al n. 211, parte
2, serie A, anno 2006, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 23.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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