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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2024, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7003/2024 v.g
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7003/2024 promossa da:
n atti , C.F. ) Parte_1 Parte_1 Pt_2 C.F._1
e
, (C.F. Parte_3 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Torino, C.so Peschiera n. 347 presso lo studio dell'avv. BOSIO
DAVIDE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori in atti , e Parte_1 Parte_1 Pt_2 [...] ontraevano matrimonio in Moncalieri (TO) il 04/02/1989. Parte_3
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Moncalieri (TO) (atto n. 7, Parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/12/1988, il 07/10/1991 e il 27/08/1999. Per_1 Per_3
Con ricorso depositato il 13/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra (in atti , Parte_1 Parte_1
) e Pt_2 Parte_3
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
- i mobili e gli arredi della dimora coniugale ubicata nel Comune di Moncalieri, Via Santa Croce n. 10, rimangono nella disponibilità esclusiva del IG. . Parte_3
DISPONE che:
- il figlio continuerà a vivere con IG. che provvederà in Persona_4 Parte_3 via esclusiva al suo mantenimento;
DÀ ATTO che:
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio;
- il IG. si impegna a non contattare né telefonicamente né di persona la IG.ra . Parte_3 Parte_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/07/2024
pagina 2 di 3 Il Presidente Rel./Est.
Dott. AlbertoTetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7003/2024 promossa da:
n atti , C.F. ) Parte_1 Parte_1 Pt_2 C.F._1
e
, (C.F. Parte_3 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Torino, C.so Peschiera n. 347 presso lo studio dell'avv. BOSIO
DAVIDE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori in atti , e Parte_1 Parte_1 Pt_2 [...] ontraevano matrimonio in Moncalieri (TO) il 04/02/1989. Parte_3
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Moncalieri (TO) (atto n. 7, Parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/12/1988, il 07/10/1991 e il 27/08/1999. Per_1 Per_3
Con ricorso depositato il 13/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra (in atti , Parte_1 Parte_1
) e Pt_2 Parte_3
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
- i mobili e gli arredi della dimora coniugale ubicata nel Comune di Moncalieri, Via Santa Croce n. 10, rimangono nella disponibilità esclusiva del IG. . Parte_3
DISPONE che:
- il figlio continuerà a vivere con IG. che provvederà in Persona_4 Parte_3 via esclusiva al suo mantenimento;
DÀ ATTO che:
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio;
- il IG. si impegna a non contattare né telefonicamente né di persona la IG.ra . Parte_3 Parte_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/07/2024
pagina 2 di 3 Il Presidente Rel./Est.
Dott. AlbertoTetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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