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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6531/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6531/2021 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to GLENDA BENETTI,
ATTORI
contro
(c.f. ), CP_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv.to MICHELA MOSELE, nonché contro
(c.f. ) CP_2 C.F._4
(c.f. ) CP_3 C.F._5
(c.f. Controparte_4 C.F._6
(c.f. , Controparte_5 C.F._7 con il patrocinio dell'avv.to TEOBALDO TASSOTTI CONVENUTI
Oggetto: azione di regolamento dei confini ex art. 950 c.c.
Udienza di p.c. ex art. 127 ter c.p.c.: 12.12.2024
Conclusioni parte attrice:
“Nel merito in via principale: pagina 1 di 11 tenuto conto delle prove documentali prodotte in giudizio e dell'esito dell'espletata istruttoria, accertare e dichiarare l'esatta collocazione dei confini tra i seguenti immobili censiti al Foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Gallio (VI): particelle 323 e 147 di proprietà dei signori Pt_2
e – da un lato – e particelle 326 e 547 di proprietà degli odierni
[...] Parte_1 convenuti nella misura di 1/5 ciascuno, dall'altro, individuando il suddetto confine in coincidenza con la recinzione di pali, reti e filo spinato, esistente da tempo immemore sui luoghi di causa, così come rappresentata dalle fotografie prodotte sub doc. 13 e così come evidenziata nell'estratto di mappa di cui alla relazione del geom. (doc. 10); Persona_1 ordinarsi, conseguentemente, a carico dei signori , , CP_1 Controparte_4 [...]
, e di provvedere a ricollocare – a loro cura e spese – la CP_2 Controparte_5 CP_3 recinzione costituita da pali in legno e filo spinato nella posizione precedente alla sua rimozione, e cioè a metri 3 ad est e metri 6.500 ad ovest tra il mappale Foglio 8 part. 323 e part. 147 e il foglio
8 particella 326 e 547, precisando le modalità di esecuzione del suddetto ordine.
Conclusioni parte convenuta per CP_1
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente le avverse domande, in quanto inammissibili, per mancanza di presupposti e requisiti di legge, ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accertare che il confine tra i fondi di comproprietà dei fratelli (catastalmente censiti al C.T. del Comune di Gallio, Foglio 8, mapp. 326 e 547) e CP_1 quelli di proprietà dei coniugi e (catastalmente censiti al C.T. del Comune di Parte_1 Pt_2
Gallio, Foglio 8, mapp. 147 e 323) corrisponde a quello delineato nella planimetria di cui all'allegata documentazione (doc. 5) e, pertanto, autorizzarsi il convenuto a mantenere la recinzione ivi già posizionata;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio e della procedura di mediazione n. 238/21 Reg. Med. svoltasi avanti l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza e rifusione delle spese di ctu”.
Conclusioni parte convenuta per , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
“ogni contraria domanda di parte attrice respinta, voglia, il Tribunale Ill.mo, accertare e ritenere che l'esatta e, comunque, più corretta ed attendibile linea di confine tra i mappali 323 (prato) e 147 (prato), allibrati al foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Gallio, di proprietà degli attori, ed i mappali 326 (prato) e 547 (area edificata), di cui sono comproprietari pro quota indivisa i convenuti, è quella corrispondente alla retta tracciata dal geom. attraverso la sovrapposizione della mappa d'impianto allo stato dei luoghi ed il CP_6 tracciamento eseguito in loco il 14 maggio 2020; dare in ogni caso atto che, ove serva averne certezza giudiziale, i convenuti non si oppongono alla verifica del confine tra i due appezzamenti di terreno a norma dell'art. 950 c.c.;
pagina 2 di 11 conseguentemente, ove mai risultasse che gli attori occupino porzioni dei mappali 326 e 547, ordinare loro di arretrare sui confini dei loro mappali 323 e 147.
Vinte le spese ed i compensi del presente giudizio, comprese quelle per la fase della mediazione obbligatoria, da attribuirsi al sottoscritto difensore, in quanto antistatario.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Pertegato e deducevano di Pt_1 Parte_2 essere comproprietari dei terreni siti in Gallio (VI), catastalmente censiti al foglio 8, part. 323 e part. 147, inizialmente pervenuti pro quota a per successione legittima del padre, Parte_2
, apertasi in data 24.11.2011 e successivamente acquistati, con atto di Persona_2 compravendita del 22.11.2012, dalle altre eredi, e per la restante Controparte_7 CP_8 quota di 2/3 -divenendone dunque pieni proprietari.
Esponevano che tali fondi confinano con i terreni siti in Comune di Gallio (VI), Foglio 8, part. 326
e 547 di proprietà dei convenuti , , , e CP_1 Controparte_5 CP_3 Controparte_4
, per la quota di 1/5 ciascuno. CP_2
Gli attori allegavano come la linea di confine tra i suddetti fondi fosse, da tempo immemore, coincidente con una recinzione la quale, tuttavia, nel corso del mese di novembre 2019, veniva arbitrariamente asportata dai convenuti, per essere riposizionata, in data 28.5.2020, in altra sede, mediante l'apposizione di una nuova recinzione di pali e filo spinato secondo le operazioni di tracciamento nel frattempo effettuate dal tecnico di fiducia dei sig.ri geom. . CP_1 CP_6
Lamentavano che tale arbitrario ricollocamento aveva determinato una riduzione dei terreni di loro proprietà di circa tre metri ad est e sei metri e mezzo a ovest e, per tali ragioni, chiedevano accertare l'esatta collocazione dei confini tra gli immobili già indicati, individuando la linea di confine in corrispondenza della originaria recinzione, con condanna dei convenuti a ricollocare la medesima a loro cura e spese.
A sostegno delle proprie ragioni davano atto come, in reazione allo spostamento unilaterale del confine ad opera degli odierni convenuti, avessero intrapreso giudizio di reintegrazione nel possesso (R.G. 5103/2020), conclusosi con ordinanza di rigetto, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 22.4.2021, per la riscontrata assenza degli elementi costitutivi di un atto di spoglio.
Valorizzavano, inoltre, come l'allegata documentazione fotografica, le mappe catastali e i rilievi effettuati dai tecnici di parte (geom. per i convenuti e geom. per gli CP_6 Persona_1 attori) dimostrassero, in realtà, la collocazione della linea di confine, da sempre, nei pressi della originaria recinzione, oggi rimossa.
Tale circostanza doveva ritenersi altresì confermata dall'accordo, stipulato in data 7.12.2012, tra e , volto ad agevolare l'accesso al pascolo del bestiame di proprietà Parte_2 CP_1 di quest'ultimo. Accordo il cui contenuto dimostrerebbe l'esistenza della linea di confine proprio in corrispondenza dell'originaria recinzione, la cui parziale rimozione, in alcuni tratti, sarebbe funzionale esclusivamente a consentire il transito degli animali, senza inficiare la posizione della linea di confine.
Infine, ribadivano il proprio dissenso alla rideterminazione del confine nei termini indicati dai convenuti non potendosi attribuire ai contatti che avevano accompagnato le operazioni di pagina 3 di 11 Cont tracciamento ad opera del geom. il significato, nemmeno implicito, di assenso rispetto alle medesime. Gli attori concludevano quindi come da conclusioni sopra riportate.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato CP_1 esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5, co.1 bis, D.lgs. 28/2010 per l'assenza, in capo al procuratore di parte attrice, di apposita procura speciale.
Nel merito, rilevava che la collocazione del confine tra i fondi, attualmente fissato in corrispondenza della recinzione ivi posizionata, non poteva essere ridiscusso, dal momento che costituiva l'esito di operazioni cui parte attrice aveva manifestato il proprio consenso, quantomeno tacito.
Concludeva, pertanto, in via principale, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, instando per l'accertamento della linea di confine tra i fondi oggetto di causa, in corrispondenza con quanto emergente dalla planimetria depositata in atti e coincidente con la recinzione già posizionata in loco.
3. Si costituivano tempestivamente in giudizio anche Controparte_5 CP_3 [...]
e i quali contestavano la ricostruzione attorea in punto di fatto e di CP_4 CP_2 diritto.
In particolare, dopo aver valorizzato il contenuto del provvedimento conclusivo dell'esperito giudizio possessorio, rilevavano l'inconsistenza delle argomentazioni attoree.
Nel dettaglio, esponevano come la recinzione cui facevano riferimento gli attori, oltre a non essere collocabile in tempi antichi (essendo le foto allegate, al più, riferibili all'anno 2011), fosse removibile e fosse stata posizionata al solo fine di evitare che i bovini al pascolo sui fondi di cui al mappale 326 (di proprietà dei sig.ri invadessero, danneggiandoli, i mappali 323 e 147 di CP_1 proprietà dei sig.ri e . Pt_2 Parte_1
Tanto è vero che nel 2012 era stato siglato il già citato accordo tra e Parte_2 CP_1
(rinnovato fino al 2018) che consentiva a quest'ultimo di transitare con il bestiame lungo quel percorso protetto (largo un metro ad ovest e a est dei mappali 486, 323 e 147) in cambio dell'erba che il primo avrebbe potuto tagliarsi sul mappale 326 bis.
Sarebbe stato proprio tale accordo ad ingenerare negli attori l'erroneo convincimento circa la delimitazione dei fondi de quibus.
Ribadivano, dunque, che le operazioni di riconfinamento fossero state svolte, legittimamente, in contraddittorio con gli attori e che le stesse si fossero concluse con una corretta individuazione della linea di confine, tracciata, ad opera del geom. , mediante la sovrapposizione della CP_6 mappa d'impianto allo stato attuale dei luoghi. Concludevano chiedendo l'accertamento della correttezza della linea di confine così come individuata in loco e non opponendosi, in ogni caso, alla verifica del confine tra i due appezzamenti di terreno con l'eventuale condanna degli attori ad arretrare entro i margini della loro proprietà, laddove venisse accertata una loro indebita occupazione nei fondi di parte convenuta.
4. Alla prima udienza tenutasi in data 29.2.2022 il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rinviava per l'ulteriore trattazione all'udienza del 29.9.2022.
pagina 4 di 11 La causa veniva, dunque, inizialmente istruita attraverso l'espletamento di CTU tecnica redatta dal geom. e depositata in data 17.4.2023. Persona_3
L'istruttoria proseguiva poi con l'assunzione delle ammesse prove orali. Nel corso delle udienze del 3.10.2023 e del 11.1.2024 si procedeva, dunque, all'escussione dei testimoni.
All'esito di tale ultima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. I procuratori delle parti precisavano le conclusioni sopra riportate come da note scritte depositate telematicamente e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. In primo luogo, deve essere disatteso il rilievo preliminare di parte convenuta sig. CP_1 circa l'improcedibilità dell'odierna azione per mancato pregresso esperimento del tentativo di mediazione. Sul punto, vale il richiamo alle considerazioni già spese all'esito dell'udienza del
29.3.2022, documentalmente comprovate dal contenuto dei documenti 17 e 18 allegati, rispettivamente, all'atto di citazione e alla memoria di cui all'art. 183, n. 1, co. 6 c.p.c.
6. Quanto al merito, deve innanzitutto osservarsi come l'azione proposta dagli attori vada qualificata quale azione di regolamento dei confini ex art. 950 c.c.
A differenza di quanto accade nel giudizio di rivendica, nell'actio finium regundorum i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati dalle parti contendenti poiché quel che è incerto – e che l'azione mira appunto ad accertare – è l'estensione delle proprietà contigue e, dunque, la linea di demarcazione tra fondi adiacenti.
Il presupposto per l'esercizio dell'azione ora in discussione è da rinvenirsi nell'incertezza della linea di confine tra fondi limitrofi, determinata o proprio dall'assenza di una delimitazione visibile
(c.d. incertezza oggettiva) o dalla contestazione circa l'effettività e la correttezza del tracciato confine ad opera dei proprietari confinanti (c.d. incertezza soggettiva).
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità infatti: “Poiché il "discrimen" tra l'azione di rivendica e quella di regolamento dei confini è la ricorrenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia
è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, la seconda azione non muta natura, trasformandosi nella prima, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino.” (Cass., n. 22645/2018). Sempre in generale va, poi, dato atto della peculiarità dell'azione in esame, nella misura in cui ciascuna delle parti riveste al contempo la figura di attore e convenuto.
Tale natura di vindicatio duplex incertae partis si riverbera nel regime probatorio che governa l'accertamento giudiziale nel senso che “il giudice dispone di poteri maggiori di quelli spettantigli nelle controversie di 'revindica' o di accertamento della proprietà, in quanto, per un verso, è svincolato dall'osservanza del principio actore non probante reus absolvitur, gravando su entrambe le parti l'onere di indicare gli elementi utili, e, per altro verso, gode di un'ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali (per tutte Cass., Sez. 2, 23/1/1995, n. 739; Cass., Sez. 2,
pagina 5 di 11 11/6/1998, n. 5809; Cass., Sez. 2, 20/4/2001, n. 5899; Cass., Sez. 2, 7/9/2012, n. 14993). (Cass., n.
1897/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha poi fornito utili criteri orientativi da seguire nel vaglio del compendio probatorio a disposizione, riconoscendo, anzitutto, prevalenza all'esame dei titoli di proprietà: “il giudice, pur potendo servirsi di qualsiasi mezzo istruttorio anche di carattere tecnico
e preventivo e persino della prova testimoniale (fermo il vaglio dell'ammissibilità e della concludenza della medesima), deve dare prevalenza, in prima battuta, agli atti traslativi della proprietà, in quanto contenenti utili indicazioni sull'estensione dei fondi confinanti (Cass., Sez. 2,
8/11/1985, n. 5459; Cass., Sez. 2. 11/8/1990, n. 8212).” (Cass., n. 1897/2023). E così, ancora, con un davvero apprezzabile ed esaustivo percorso argomentativo la S.C. ha precisato: “La prova di maggior rilievo è fornita dai titoli, in base ai quali e possibile l'esatta identificazione del confine, che devono essere esaminati in concreto con riferimento al loro contenuto (Cass. n. 4715/1977; n. 5552/1978). Solo la mancanza od insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dagli indicati titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali, ricorso previsto solo in via sussidiaria, in totale difetto di ogni altro mezzo di prova, anche presuntiva, idoneo al superamento dell'incertezza sulla linea di demarcazione fra i due fondi contigui (Cass. n. 2622/1978). Si precisa che il ricorso al sistema di accertamento sussidiario configurato dalle mappe catastali è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi, ma anche nel caso che questi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, risultino, secondo l'accertamento incensurabile del giudice del merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine
(Cass. n. 10997/1993; n. 3101/2005).” (Cass., n. 34825/2021). Dal complesso dei principi di diritto appena enunciati si evidenzia come il giudicante sia, in ogni caso, tenuto a determinare la linea di demarcazione tra i fondi contigui adottando una soluzione che elimini la situazione di incertezza, ricorrendo ad ogni mezzo istruttorio (compresa la prova testimoniale) e a tutti quegli elementi, anche presuntivi, che gli sembrano più attendibili.
Il tutto dando priorità all'esame dei titoli d'acquisto e avvalendosi, solamente in ultima analisi, delle risultanze catastali, aventi queste ultime mero valore sussidiario (per come anche disposto dalla stessa lettera di cui all'art. 950 c.c.).
Tanto premesso in diritto e muovendo al caso di specie, si ravvisa innanzitutto il presupposto giustificativo dell'azione formulata dagli attori ex art. 950 c.c., da individuarsi in una situazione di incertezza soggettiva circa la delimitazione ed esatta estensione dei fondi di proprietà delle parti contendenti.
Secondo la tesi propugnata dagli attori, la linea di demarcazione tra i fondi contesi deve essere fatta coincidere fino al punto in cui si trovava l'originaria recinzione mentre, secondo la tesi proposta dai convenuti, tale linea corrisponde alla nuova recinzione posta all'esito delle misurazioni Cont effettuate dal geom.
A fronte di tali opposte posizioni, non coglie dunque nel segno la prospettazione di parte convenuta volta a sostenere come tale situazione di incertezza dovrebbe ritenersi definitivamente superata proprio in virtù dell'operato riconfinamento.
pagina 6 di 11 Sul punto deve evidenziarsi infatti come, a fronte dell'invito (formulato dai convenuti a mezzo del Cont Geom. in data 6.5.2020, doc. 6 allegato alla comparsa di ) a partecipare a tali CP_1 operazioni di picchettamento e riconfinamento, gli attori abbiano espresso – nelle immediatezze del fatto, e precisamente in data 13.5.2020 a mezzo del proprio geometra di fiducia – Per_1 inequivoche perplessità circa la correttezza dell'operato (all. 5 al doc. 10 degli attori).
Perplessità documentate anche dallo scambio epistolare intervenuto tra le parti, per mezzo dei reciproci procuratori, in un momento immediatamente successivo all'effettiva collocazione della nuova recinzione (si veda doc. 16 allegato all'atto di citazione).
Trattasi di un significativo contegno stragiudiziale riferibile agli attori da cui non può arguirsi – nemmeno in forma implicita e a prescindere dalla loro presenza o meno sui fondi al momento del nuovo tracciamento – alcuna forma di assenso circa la correttezza e validità delle operazioni che hanno condotto, nel maggio 2020, alla rideterminazione dei confini.
Tale atteggiamento di dissenso serbato in via stragiudiziale si pone, poi, in linea di continuità, con le molteplici azioni a carattere giurisdizionale intraprese dagli attori (con riferimento sempre alla medesima vicenda fattuale per cui oggi è causa) e concretizzatesi prima nell'instaurazione di un giudizio possessorio (v. docc.
1-8 allegati all'atto di citazione) e ora nella formulazione di un'azione di regolamento di confini. La riscontrata sussistenza di una situazione di incertezza impone così, a mente delle considerazioni in diritto espresse in precedenza, di accertare l'esatta estensione dei fondi di proprietà delle parti contendenti.
Il tutto principiando, necessariamente, dall'esame dei titoli di proprietà vantati da costoro. A tale riguardo va, tuttavia, evidenziato che questi non consentono di giungere ad una soddisfacente identificazione del confine.
Innanzitutto, ne va evidenziata una carenza di tipo quantitativo.
Dall'esame della documentazione rifluita in atti emerge infatti come sia stato esclusivamente allegato il titolo di acquisto (atto di compravendita del 22.11.2012, rep. n. 69810 e suo allegato, v. docc. 21 e 22 di parte attrice) giustificativo del diritto dominicale vantato dagli attori con riferimento ai fondi catastalmente censiti al foglio 8, part. 323 e part. 147.
L'assenza di ulteriore documentazione di provenienza dei fondi nonché la mancanza dei titoli di acquisito dei convenuti non consentono di effettuare un confronto utile al fine di identificare la linea di demarcazione.
Va rilevata, poi, una carenza qualitativa dei titoli di acquisto a disposizione nella misura in cui il richiamato atto traslativo del novembre 2012 non contiene in alcun modo precise indicazioni circa l'esatta estensione del fondo compravenduto. La riscontrata inidoneità probatoria dei titoli di acquisto impone così, ai fini che oggi pertengono,
l'esame delle ulteriori emergenze raccolte in sede istruttoria. Con la precisazione per cui: “la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei
a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione
pagina 7 di 11 sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite” (Cass. n. 16529/2004).
Proprio valorizzando tali principi, in sede di assunzione della prova orale ammessa, tra gli altri, è stato escusso - testimone la cui deposizione è da ritenersi particolarmente Testimone_1 attendibile per essere l'unico soggetto non legato da alcun vincolo di parentela con le parti contendenti e per avere riferito circostanze di fatto apprese de visu, per avere abitato, fin dai suoi primi anni di vita, nella casa che affaccia sui fondi della cui estensione oggi si discute.
Ebbene, tale teste ha riferito come sin dagli anni '80 del secolo scorso tali terreni fossero divisi da un confine contrassegnato da una staccionata con filo spinato e rete, poi rimossa nel momento in cui i convenuti hanno proceduto al riconfinamento nel 2020. Staccionata contrassegnata dall'essere infissa e ben incastrata nel terreno.
In tal senso, sentito sulla memoria istruttoria di parte attrice ha così riferito: “ 1) io abito con mia madre nella casa con l'antenna nel tetto che si vede nella foto do.c 13/A; è vero, confermo il capitolo, la rete era presente dagli anni ottanta;
la rete la riconosco nelle foto di cui al doc. 10, guardando la foto è sita a destra;
la riconosco anche nella foto a pag. 5 della relazione, ove è coperta di neve” mentre sentito a prova contraria sui capitoli formulati da ha CP_1 ribadito: “ 11) la recinzione era presente lungo i mappali 323 e 147 e non è mai stata rimossa fino al 2019; ADR io posso dire che l'ho sempre vista lì fin dagli anni ottanta;
nell'autunno del 2019 è stata rimossa, io ho visto e rimuoverla con la pala del trattore, perché era ben CP_1 CP_2 incastrata nel terreno;
Si dà atto che al teste viene rammostrato il doc. 20 parte attrice e che lo riconosce”
(v. verbali delle udienze rispettivamente celebratesi in data 3.10.2023 e 11.1.2024).
Trattasi di circostanze di fatto confermate anche dai testimoni e da Controparte_7 [...]
ma che trovano, soprattutto, riscontro nella documentazione fotografica rifluita in atti, Tes_2 sia con riferimento all'esistenza della staccionata stessa sia al suo solido ancoramento al terreno (docc. 10 e 13 di parte attrice)
In effetti, la pregressa esistenza di tale staccionata non è particolarmente contestata dai convenuti, i quali, piuttosto, ne affermano l'inidoneità a tracciare un confine attribuendole la mera funzione di regolare e regimentare il pascolo del bestiame di proprietà di CP_1
Secondo le allegazioni dei convenuti tale funzione sarebbe, in particolar modo, evincibile dall'accordo sottoscritto da costui con il confinante in data 7.12.2012 (v. doc. 11 Parte_2 atto citazione).
Si ritiene tale prospettazione non condivisibile per molteplici ragioni.
A voler seguire l'ipotesi dei convenuti si evidenzia come contrasti con il senso comune e l'id quod plerumque accidit l'apposizione di una recinzione da parte di un proprietario integralmente all'interno del proprio fondo.
pagina 8 di 11 In tal modo, infatti, il proprietario troverebbe all'interno del proprio terreno un significativo ingombro, del tutto privo di giustificazione causale. Infatti, da un lato, non regolerebbe in alcun modo i rapporti con i confinanti, dato il suo posizionamento non al confine, né, dall'altro, agevolerebbe il pascolo degli animali perché andrebbe a limitare eccessivamente l'area a loro disposizione.
Si ritiene dunque trovi maggiore aderenza alla realtà la ricostruzione attorea secondo cui l'originaria recinzione (poi rimossa nel maggio 2020) assolvesse allo scopo di tracciare il confine tra i fondi oggi contesi.
Trattasi, peraltro, di un'interpretazione che consente di fornire all'accordo del dicembre 2012 un senso che ne assicura la giustificatezza (art. 1367 c.c.).
Deve, infatti, ritenersi come in tale sede le parti, dandosi reciproche concessioni, abbiano inteso regolare i propri rapporti di vicinato.
Nel dettaglio, concedeva a la possibilità di transitare con il proprio bestiame nei fondi Pt_2 CP_1 di cui ai mappali nn. 486-323-147 (di proprietà di lungo la linea nord-sud e nei limiti Pt_2 evidenziati con colore rosso;
a sua volta concedeva la possibilità a di sfalciare una CP_1 Pt_2 porzione del terreno (evidenziata con colore giallo) di proprietà di sito nel mappale n. 326: CP_1 terreno confinante lungo la linea est-ovest con i mappali nn. 486-323-147 di proprietà di (si Pt_2 veda doc. 11, allegato all'atto di citazione). Ebbene, a fronte di tali pattuizioni, è palese che il raggiungimento degli scopi pratici prefissati presupponesse necessariamente un pieno consenso tra i paciscenti circa l'esatta delimitazione di tutti i propri confini.
Limite che, con riferimento ai confinanti fondi di cui ai mappali 323/147-326, non può che individuarsi proprio nella originaria staccionata esistente all'epoca dei fatti, come “ben noto alle parti” (locuzione utilizzata in sede di redazione dell'accordo, v. doc. 11 atto citazione) e come riportato nella cartina allegata a tale accordo.
Staccionata di confine le cui uniche e limitate interruzioni di continuità si traducevano nei varchi di transito del bestiame di proprietà di , per come originariamente pattuiti in sede di CP_1 stesura dell'accordo del dicembre 2012. L'identificazione della linea di confine tra i fondi con la linea tracciata dall'originaria staccionata trova ulteriore conforto indiziario nella planimetria catastale del 13.11.2007 (documento riferibile a parte convenuta e descrittivo dello stato dei luoghi della particella n. 547) prodotta da parte attrice sub doc. 10, allegato 4.
In quella sede, congiuntamente al riscontro fotografico di cui al doc. 13, lett. a di parte attrice nonché all'allegato dell'accordo 7.12.2012, si apprezza come la linea di confine tracciata dalla staccionata prosegua diritta, a distanza di circa 1,5 metri dall'immobile di proprietà dei convenuti
(sita nel foglio 8, particella n. 547). Il tutto in esatta corrispondenza con il limitare di una CP_1 lastra marmorea ancorata al terreno la cui funzione, evidentemente, è da rinvenirsi sia nell'assicurare maggiore agio all'immobile di pertinenza sia nel tracciare il limitare del confine su cui l'immobile stesso insiste. Tale articolato e convergente materiale probatorio consente, quindi, di ritenere fondata la prospettazione offerta dagli attori in ordine all'esatta collocazione del confine.
pagina 9 di 11 Conclusione questa che si ritiene non possa essere sovvertita dalle conclusioni cui è pervenuto il
CTU in sede di redazione dell'elaborato peritale. Ed infatti costui ha inteso rinvenire il confine in altra sede (precisamente negli stessi termini prospettati dai convenuti) sostanzialmente basandosi in via esclusiva sulle indicazioni rinvenienti dalle mappe catastali a propria disposizione. Il tutto violando così, specie in difetto di una pregnante motivazione circa l'inutilizzabilità di qualsiasi altro elemento probatorio d'indagine, il disposto di cui all'art. 950, co. 3, c.c. nonché ponendosi in frontale contraddizione con i principi di diritto tracciati dalla giurisprudenza di legittimità in esegesi di tale disposizione come sopra richiamati.
In definitiva e per concludere, si ritiene fondata la domanda attorea, con conseguente accertamento dell'ubicazione del confine tra i fondi censiti al Foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Gallio (VI), particelle 323/147 e particelle 326/547 lungo la linea tracciata dalla originaria recinzione di pali, reti e filo spinato nonché dal limitare delle lastre marmoree presenti davanti all'immobile sito nella particella n. 547 e prospicenti la particella n. 323, come evidenziata e determinata nell'estratto di mappa di cui alla relazione geom. sub doc. 10 e 20 attorei. Per_1
Con conseguente condanna dei convenuti a provvedere al ripristino di tale linea di confine mediante apposizione di una nuova recinzione, entro un termine di 90 giorni decorrente dalla data di comunicazione della presente sentenza, ricollocandola nella ubicazione originaria e cioè a metri
3 ad est e a metri 6,5 a ovest tra il mappale censito al fg. 8 part. 323/147 e il fg. 8 part. 326/547.
Recinzione che, ove non contrastante con indicazioni regolamentari comunali di segno contrario, deve essere contrassegnata dall'apposizione di pali ben ancorati al terreno e collegati tra loro da rete metallica.
Ne consegue ulteriormente che i convenuti vanno condannati, in solido tra loro e nella quota corrispondente alla quota di contitolarità dei fondi censiti al Foglio 8 del Catasto Terreni del
Comune di Gallio (VI), particelle 326/547, a sostenere tutte le spese necessarie alla realizzazione di tale manufatto.
7. Quanto alle spese di lite, pur attesa la peculiarità dell'azione svolta, si rileva che oggetto del contendere era l'ubicazione della linea di confine tra i fondi di proprietà degli odierni contendenti, che propugnavano ciascuno una diversa soluzione, tanto determinando la soccombenza dei convenuti in ragione dell'accertamento del sedime del confine secondo la prospettazione e ricostruzione attorea. Per tali motivi, i convenuti vanno condannati, in solido, a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tenuto conto del valore della domanda.
Le spese di CTU, come già liquidate, vanno invece poste definitivamente a carico delle parti in solido in applicazione del principio di causalità della spesa, trattandosi di accertamento tecnico necessario alla istruzione della domanda di regolamento di confine articolata da tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 10 di 11 1) In accoglimento delle domande di parte attrice, per quanto in motivazione, accerta e dichiara che il confine tra i fondi censiti al Foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di
Gallio (VI), particelle 323/147 e particelle 326/547 coincide con la linea tracciata dalla originaria recinzione di pali, reti e filo spinato nonché con il limitare delle lastre marmoree presenti davanti all'immobile sito nella particella n. 547 e prospicenti la particella n. 323, come evidenziato e determinato nell'estratto di mappa di cui alla relazione geom. Per_1 sub doc. 10 e 20 attorei;
2) Per l'effetto, per quanto meglio indicato in motivazione, ordina ai convenuti, a proprie spese in solido tra loro, a provvedere al ripristino di tale linea di confine mediante apposizione di una nuova recinzione, come indicato in parte motiva;
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in euro 131,00 per anticipazioni ed euro 2.552,00 per compenso professionale (di cui euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate, a carico di tutte le parti, in solido.
Vicenza, 29.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6531/2021 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to GLENDA BENETTI,
ATTORI
contro
(c.f. ), CP_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv.to MICHELA MOSELE, nonché contro
(c.f. ) CP_2 C.F._4
(c.f. ) CP_3 C.F._5
(c.f. Controparte_4 C.F._6
(c.f. , Controparte_5 C.F._7 con il patrocinio dell'avv.to TEOBALDO TASSOTTI CONVENUTI
Oggetto: azione di regolamento dei confini ex art. 950 c.c.
Udienza di p.c. ex art. 127 ter c.p.c.: 12.12.2024
Conclusioni parte attrice:
“Nel merito in via principale: pagina 1 di 11 tenuto conto delle prove documentali prodotte in giudizio e dell'esito dell'espletata istruttoria, accertare e dichiarare l'esatta collocazione dei confini tra i seguenti immobili censiti al Foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Gallio (VI): particelle 323 e 147 di proprietà dei signori Pt_2
e – da un lato – e particelle 326 e 547 di proprietà degli odierni
[...] Parte_1 convenuti nella misura di 1/5 ciascuno, dall'altro, individuando il suddetto confine in coincidenza con la recinzione di pali, reti e filo spinato, esistente da tempo immemore sui luoghi di causa, così come rappresentata dalle fotografie prodotte sub doc. 13 e così come evidenziata nell'estratto di mappa di cui alla relazione del geom. (doc. 10); Persona_1 ordinarsi, conseguentemente, a carico dei signori , , CP_1 Controparte_4 [...]
, e di provvedere a ricollocare – a loro cura e spese – la CP_2 Controparte_5 CP_3 recinzione costituita da pali in legno e filo spinato nella posizione precedente alla sua rimozione, e cioè a metri 3 ad est e metri 6.500 ad ovest tra il mappale Foglio 8 part. 323 e part. 147 e il foglio
8 particella 326 e 547, precisando le modalità di esecuzione del suddetto ordine.
Conclusioni parte convenuta per CP_1
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente le avverse domande, in quanto inammissibili, per mancanza di presupposti e requisiti di legge, ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accertare che il confine tra i fondi di comproprietà dei fratelli (catastalmente censiti al C.T. del Comune di Gallio, Foglio 8, mapp. 326 e 547) e CP_1 quelli di proprietà dei coniugi e (catastalmente censiti al C.T. del Comune di Parte_1 Pt_2
Gallio, Foglio 8, mapp. 147 e 323) corrisponde a quello delineato nella planimetria di cui all'allegata documentazione (doc. 5) e, pertanto, autorizzarsi il convenuto a mantenere la recinzione ivi già posizionata;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio e della procedura di mediazione n. 238/21 Reg. Med. svoltasi avanti l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza e rifusione delle spese di ctu”.
Conclusioni parte convenuta per , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
“ogni contraria domanda di parte attrice respinta, voglia, il Tribunale Ill.mo, accertare e ritenere che l'esatta e, comunque, più corretta ed attendibile linea di confine tra i mappali 323 (prato) e 147 (prato), allibrati al foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Gallio, di proprietà degli attori, ed i mappali 326 (prato) e 547 (area edificata), di cui sono comproprietari pro quota indivisa i convenuti, è quella corrispondente alla retta tracciata dal geom. attraverso la sovrapposizione della mappa d'impianto allo stato dei luoghi ed il CP_6 tracciamento eseguito in loco il 14 maggio 2020; dare in ogni caso atto che, ove serva averne certezza giudiziale, i convenuti non si oppongono alla verifica del confine tra i due appezzamenti di terreno a norma dell'art. 950 c.c.;
pagina 2 di 11 conseguentemente, ove mai risultasse che gli attori occupino porzioni dei mappali 326 e 547, ordinare loro di arretrare sui confini dei loro mappali 323 e 147.
Vinte le spese ed i compensi del presente giudizio, comprese quelle per la fase della mediazione obbligatoria, da attribuirsi al sottoscritto difensore, in quanto antistatario.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Pertegato e deducevano di Pt_1 Parte_2 essere comproprietari dei terreni siti in Gallio (VI), catastalmente censiti al foglio 8, part. 323 e part. 147, inizialmente pervenuti pro quota a per successione legittima del padre, Parte_2
, apertasi in data 24.11.2011 e successivamente acquistati, con atto di Persona_2 compravendita del 22.11.2012, dalle altre eredi, e per la restante Controparte_7 CP_8 quota di 2/3 -divenendone dunque pieni proprietari.
Esponevano che tali fondi confinano con i terreni siti in Comune di Gallio (VI), Foglio 8, part. 326
e 547 di proprietà dei convenuti , , , e CP_1 Controparte_5 CP_3 Controparte_4
, per la quota di 1/5 ciascuno. CP_2
Gli attori allegavano come la linea di confine tra i suddetti fondi fosse, da tempo immemore, coincidente con una recinzione la quale, tuttavia, nel corso del mese di novembre 2019, veniva arbitrariamente asportata dai convenuti, per essere riposizionata, in data 28.5.2020, in altra sede, mediante l'apposizione di una nuova recinzione di pali e filo spinato secondo le operazioni di tracciamento nel frattempo effettuate dal tecnico di fiducia dei sig.ri geom. . CP_1 CP_6
Lamentavano che tale arbitrario ricollocamento aveva determinato una riduzione dei terreni di loro proprietà di circa tre metri ad est e sei metri e mezzo a ovest e, per tali ragioni, chiedevano accertare l'esatta collocazione dei confini tra gli immobili già indicati, individuando la linea di confine in corrispondenza della originaria recinzione, con condanna dei convenuti a ricollocare la medesima a loro cura e spese.
A sostegno delle proprie ragioni davano atto come, in reazione allo spostamento unilaterale del confine ad opera degli odierni convenuti, avessero intrapreso giudizio di reintegrazione nel possesso (R.G. 5103/2020), conclusosi con ordinanza di rigetto, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 22.4.2021, per la riscontrata assenza degli elementi costitutivi di un atto di spoglio.
Valorizzavano, inoltre, come l'allegata documentazione fotografica, le mappe catastali e i rilievi effettuati dai tecnici di parte (geom. per i convenuti e geom. per gli CP_6 Persona_1 attori) dimostrassero, in realtà, la collocazione della linea di confine, da sempre, nei pressi della originaria recinzione, oggi rimossa.
Tale circostanza doveva ritenersi altresì confermata dall'accordo, stipulato in data 7.12.2012, tra e , volto ad agevolare l'accesso al pascolo del bestiame di proprietà Parte_2 CP_1 di quest'ultimo. Accordo il cui contenuto dimostrerebbe l'esistenza della linea di confine proprio in corrispondenza dell'originaria recinzione, la cui parziale rimozione, in alcuni tratti, sarebbe funzionale esclusivamente a consentire il transito degli animali, senza inficiare la posizione della linea di confine.
Infine, ribadivano il proprio dissenso alla rideterminazione del confine nei termini indicati dai convenuti non potendosi attribuire ai contatti che avevano accompagnato le operazioni di pagina 3 di 11 Cont tracciamento ad opera del geom. il significato, nemmeno implicito, di assenso rispetto alle medesime. Gli attori concludevano quindi come da conclusioni sopra riportate.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato CP_1 esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5, co.1 bis, D.lgs. 28/2010 per l'assenza, in capo al procuratore di parte attrice, di apposita procura speciale.
Nel merito, rilevava che la collocazione del confine tra i fondi, attualmente fissato in corrispondenza della recinzione ivi posizionata, non poteva essere ridiscusso, dal momento che costituiva l'esito di operazioni cui parte attrice aveva manifestato il proprio consenso, quantomeno tacito.
Concludeva, pertanto, in via principale, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, instando per l'accertamento della linea di confine tra i fondi oggetto di causa, in corrispondenza con quanto emergente dalla planimetria depositata in atti e coincidente con la recinzione già posizionata in loco.
3. Si costituivano tempestivamente in giudizio anche Controparte_5 CP_3 [...]
e i quali contestavano la ricostruzione attorea in punto di fatto e di CP_4 CP_2 diritto.
In particolare, dopo aver valorizzato il contenuto del provvedimento conclusivo dell'esperito giudizio possessorio, rilevavano l'inconsistenza delle argomentazioni attoree.
Nel dettaglio, esponevano come la recinzione cui facevano riferimento gli attori, oltre a non essere collocabile in tempi antichi (essendo le foto allegate, al più, riferibili all'anno 2011), fosse removibile e fosse stata posizionata al solo fine di evitare che i bovini al pascolo sui fondi di cui al mappale 326 (di proprietà dei sig.ri invadessero, danneggiandoli, i mappali 323 e 147 di CP_1 proprietà dei sig.ri e . Pt_2 Parte_1
Tanto è vero che nel 2012 era stato siglato il già citato accordo tra e Parte_2 CP_1
(rinnovato fino al 2018) che consentiva a quest'ultimo di transitare con il bestiame lungo quel percorso protetto (largo un metro ad ovest e a est dei mappali 486, 323 e 147) in cambio dell'erba che il primo avrebbe potuto tagliarsi sul mappale 326 bis.
Sarebbe stato proprio tale accordo ad ingenerare negli attori l'erroneo convincimento circa la delimitazione dei fondi de quibus.
Ribadivano, dunque, che le operazioni di riconfinamento fossero state svolte, legittimamente, in contraddittorio con gli attori e che le stesse si fossero concluse con una corretta individuazione della linea di confine, tracciata, ad opera del geom. , mediante la sovrapposizione della CP_6 mappa d'impianto allo stato attuale dei luoghi. Concludevano chiedendo l'accertamento della correttezza della linea di confine così come individuata in loco e non opponendosi, in ogni caso, alla verifica del confine tra i due appezzamenti di terreno con l'eventuale condanna degli attori ad arretrare entro i margini della loro proprietà, laddove venisse accertata una loro indebita occupazione nei fondi di parte convenuta.
4. Alla prima udienza tenutasi in data 29.2.2022 il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rinviava per l'ulteriore trattazione all'udienza del 29.9.2022.
pagina 4 di 11 La causa veniva, dunque, inizialmente istruita attraverso l'espletamento di CTU tecnica redatta dal geom. e depositata in data 17.4.2023. Persona_3
L'istruttoria proseguiva poi con l'assunzione delle ammesse prove orali. Nel corso delle udienze del 3.10.2023 e del 11.1.2024 si procedeva, dunque, all'escussione dei testimoni.
All'esito di tale ultima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. I procuratori delle parti precisavano le conclusioni sopra riportate come da note scritte depositate telematicamente e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. In primo luogo, deve essere disatteso il rilievo preliminare di parte convenuta sig. CP_1 circa l'improcedibilità dell'odierna azione per mancato pregresso esperimento del tentativo di mediazione. Sul punto, vale il richiamo alle considerazioni già spese all'esito dell'udienza del
29.3.2022, documentalmente comprovate dal contenuto dei documenti 17 e 18 allegati, rispettivamente, all'atto di citazione e alla memoria di cui all'art. 183, n. 1, co. 6 c.p.c.
6. Quanto al merito, deve innanzitutto osservarsi come l'azione proposta dagli attori vada qualificata quale azione di regolamento dei confini ex art. 950 c.c.
A differenza di quanto accade nel giudizio di rivendica, nell'actio finium regundorum i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati dalle parti contendenti poiché quel che è incerto – e che l'azione mira appunto ad accertare – è l'estensione delle proprietà contigue e, dunque, la linea di demarcazione tra fondi adiacenti.
Il presupposto per l'esercizio dell'azione ora in discussione è da rinvenirsi nell'incertezza della linea di confine tra fondi limitrofi, determinata o proprio dall'assenza di una delimitazione visibile
(c.d. incertezza oggettiva) o dalla contestazione circa l'effettività e la correttezza del tracciato confine ad opera dei proprietari confinanti (c.d. incertezza soggettiva).
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità infatti: “Poiché il "discrimen" tra l'azione di rivendica e quella di regolamento dei confini è la ricorrenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia
è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, la seconda azione non muta natura, trasformandosi nella prima, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino.” (Cass., n. 22645/2018). Sempre in generale va, poi, dato atto della peculiarità dell'azione in esame, nella misura in cui ciascuna delle parti riveste al contempo la figura di attore e convenuto.
Tale natura di vindicatio duplex incertae partis si riverbera nel regime probatorio che governa l'accertamento giudiziale nel senso che “il giudice dispone di poteri maggiori di quelli spettantigli nelle controversie di 'revindica' o di accertamento della proprietà, in quanto, per un verso, è svincolato dall'osservanza del principio actore non probante reus absolvitur, gravando su entrambe le parti l'onere di indicare gli elementi utili, e, per altro verso, gode di un'ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali (per tutte Cass., Sez. 2, 23/1/1995, n. 739; Cass., Sez. 2,
pagina 5 di 11 11/6/1998, n. 5809; Cass., Sez. 2, 20/4/2001, n. 5899; Cass., Sez. 2, 7/9/2012, n. 14993). (Cass., n.
1897/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha poi fornito utili criteri orientativi da seguire nel vaglio del compendio probatorio a disposizione, riconoscendo, anzitutto, prevalenza all'esame dei titoli di proprietà: “il giudice, pur potendo servirsi di qualsiasi mezzo istruttorio anche di carattere tecnico
e preventivo e persino della prova testimoniale (fermo il vaglio dell'ammissibilità e della concludenza della medesima), deve dare prevalenza, in prima battuta, agli atti traslativi della proprietà, in quanto contenenti utili indicazioni sull'estensione dei fondi confinanti (Cass., Sez. 2,
8/11/1985, n. 5459; Cass., Sez. 2. 11/8/1990, n. 8212).” (Cass., n. 1897/2023). E così, ancora, con un davvero apprezzabile ed esaustivo percorso argomentativo la S.C. ha precisato: “La prova di maggior rilievo è fornita dai titoli, in base ai quali e possibile l'esatta identificazione del confine, che devono essere esaminati in concreto con riferimento al loro contenuto (Cass. n. 4715/1977; n. 5552/1978). Solo la mancanza od insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dagli indicati titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali, ricorso previsto solo in via sussidiaria, in totale difetto di ogni altro mezzo di prova, anche presuntiva, idoneo al superamento dell'incertezza sulla linea di demarcazione fra i due fondi contigui (Cass. n. 2622/1978). Si precisa che il ricorso al sistema di accertamento sussidiario configurato dalle mappe catastali è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi, ma anche nel caso che questi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, risultino, secondo l'accertamento incensurabile del giudice del merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine
(Cass. n. 10997/1993; n. 3101/2005).” (Cass., n. 34825/2021). Dal complesso dei principi di diritto appena enunciati si evidenzia come il giudicante sia, in ogni caso, tenuto a determinare la linea di demarcazione tra i fondi contigui adottando una soluzione che elimini la situazione di incertezza, ricorrendo ad ogni mezzo istruttorio (compresa la prova testimoniale) e a tutti quegli elementi, anche presuntivi, che gli sembrano più attendibili.
Il tutto dando priorità all'esame dei titoli d'acquisto e avvalendosi, solamente in ultima analisi, delle risultanze catastali, aventi queste ultime mero valore sussidiario (per come anche disposto dalla stessa lettera di cui all'art. 950 c.c.).
Tanto premesso in diritto e muovendo al caso di specie, si ravvisa innanzitutto il presupposto giustificativo dell'azione formulata dagli attori ex art. 950 c.c., da individuarsi in una situazione di incertezza soggettiva circa la delimitazione ed esatta estensione dei fondi di proprietà delle parti contendenti.
Secondo la tesi propugnata dagli attori, la linea di demarcazione tra i fondi contesi deve essere fatta coincidere fino al punto in cui si trovava l'originaria recinzione mentre, secondo la tesi proposta dai convenuti, tale linea corrisponde alla nuova recinzione posta all'esito delle misurazioni Cont effettuate dal geom.
A fronte di tali opposte posizioni, non coglie dunque nel segno la prospettazione di parte convenuta volta a sostenere come tale situazione di incertezza dovrebbe ritenersi definitivamente superata proprio in virtù dell'operato riconfinamento.
pagina 6 di 11 Sul punto deve evidenziarsi infatti come, a fronte dell'invito (formulato dai convenuti a mezzo del Cont Geom. in data 6.5.2020, doc. 6 allegato alla comparsa di ) a partecipare a tali CP_1 operazioni di picchettamento e riconfinamento, gli attori abbiano espresso – nelle immediatezze del fatto, e precisamente in data 13.5.2020 a mezzo del proprio geometra di fiducia – Per_1 inequivoche perplessità circa la correttezza dell'operato (all. 5 al doc. 10 degli attori).
Perplessità documentate anche dallo scambio epistolare intervenuto tra le parti, per mezzo dei reciproci procuratori, in un momento immediatamente successivo all'effettiva collocazione della nuova recinzione (si veda doc. 16 allegato all'atto di citazione).
Trattasi di un significativo contegno stragiudiziale riferibile agli attori da cui non può arguirsi – nemmeno in forma implicita e a prescindere dalla loro presenza o meno sui fondi al momento del nuovo tracciamento – alcuna forma di assenso circa la correttezza e validità delle operazioni che hanno condotto, nel maggio 2020, alla rideterminazione dei confini.
Tale atteggiamento di dissenso serbato in via stragiudiziale si pone, poi, in linea di continuità, con le molteplici azioni a carattere giurisdizionale intraprese dagli attori (con riferimento sempre alla medesima vicenda fattuale per cui oggi è causa) e concretizzatesi prima nell'instaurazione di un giudizio possessorio (v. docc.
1-8 allegati all'atto di citazione) e ora nella formulazione di un'azione di regolamento di confini. La riscontrata sussistenza di una situazione di incertezza impone così, a mente delle considerazioni in diritto espresse in precedenza, di accertare l'esatta estensione dei fondi di proprietà delle parti contendenti.
Il tutto principiando, necessariamente, dall'esame dei titoli di proprietà vantati da costoro. A tale riguardo va, tuttavia, evidenziato che questi non consentono di giungere ad una soddisfacente identificazione del confine.
Innanzitutto, ne va evidenziata una carenza di tipo quantitativo.
Dall'esame della documentazione rifluita in atti emerge infatti come sia stato esclusivamente allegato il titolo di acquisto (atto di compravendita del 22.11.2012, rep. n. 69810 e suo allegato, v. docc. 21 e 22 di parte attrice) giustificativo del diritto dominicale vantato dagli attori con riferimento ai fondi catastalmente censiti al foglio 8, part. 323 e part. 147.
L'assenza di ulteriore documentazione di provenienza dei fondi nonché la mancanza dei titoli di acquisito dei convenuti non consentono di effettuare un confronto utile al fine di identificare la linea di demarcazione.
Va rilevata, poi, una carenza qualitativa dei titoli di acquisto a disposizione nella misura in cui il richiamato atto traslativo del novembre 2012 non contiene in alcun modo precise indicazioni circa l'esatta estensione del fondo compravenduto. La riscontrata inidoneità probatoria dei titoli di acquisto impone così, ai fini che oggi pertengono,
l'esame delle ulteriori emergenze raccolte in sede istruttoria. Con la precisazione per cui: “la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei
a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione
pagina 7 di 11 sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite” (Cass. n. 16529/2004).
Proprio valorizzando tali principi, in sede di assunzione della prova orale ammessa, tra gli altri, è stato escusso - testimone la cui deposizione è da ritenersi particolarmente Testimone_1 attendibile per essere l'unico soggetto non legato da alcun vincolo di parentela con le parti contendenti e per avere riferito circostanze di fatto apprese de visu, per avere abitato, fin dai suoi primi anni di vita, nella casa che affaccia sui fondi della cui estensione oggi si discute.
Ebbene, tale teste ha riferito come sin dagli anni '80 del secolo scorso tali terreni fossero divisi da un confine contrassegnato da una staccionata con filo spinato e rete, poi rimossa nel momento in cui i convenuti hanno proceduto al riconfinamento nel 2020. Staccionata contrassegnata dall'essere infissa e ben incastrata nel terreno.
In tal senso, sentito sulla memoria istruttoria di parte attrice ha così riferito: “ 1) io abito con mia madre nella casa con l'antenna nel tetto che si vede nella foto do.c 13/A; è vero, confermo il capitolo, la rete era presente dagli anni ottanta;
la rete la riconosco nelle foto di cui al doc. 10, guardando la foto è sita a destra;
la riconosco anche nella foto a pag. 5 della relazione, ove è coperta di neve” mentre sentito a prova contraria sui capitoli formulati da ha CP_1 ribadito: “ 11) la recinzione era presente lungo i mappali 323 e 147 e non è mai stata rimossa fino al 2019; ADR io posso dire che l'ho sempre vista lì fin dagli anni ottanta;
nell'autunno del 2019 è stata rimossa, io ho visto e rimuoverla con la pala del trattore, perché era ben CP_1 CP_2 incastrata nel terreno;
Si dà atto che al teste viene rammostrato il doc. 20 parte attrice e che lo riconosce”
(v. verbali delle udienze rispettivamente celebratesi in data 3.10.2023 e 11.1.2024).
Trattasi di circostanze di fatto confermate anche dai testimoni e da Controparte_7 [...]
ma che trovano, soprattutto, riscontro nella documentazione fotografica rifluita in atti, Tes_2 sia con riferimento all'esistenza della staccionata stessa sia al suo solido ancoramento al terreno (docc. 10 e 13 di parte attrice)
In effetti, la pregressa esistenza di tale staccionata non è particolarmente contestata dai convenuti, i quali, piuttosto, ne affermano l'inidoneità a tracciare un confine attribuendole la mera funzione di regolare e regimentare il pascolo del bestiame di proprietà di CP_1
Secondo le allegazioni dei convenuti tale funzione sarebbe, in particolar modo, evincibile dall'accordo sottoscritto da costui con il confinante in data 7.12.2012 (v. doc. 11 Parte_2 atto citazione).
Si ritiene tale prospettazione non condivisibile per molteplici ragioni.
A voler seguire l'ipotesi dei convenuti si evidenzia come contrasti con il senso comune e l'id quod plerumque accidit l'apposizione di una recinzione da parte di un proprietario integralmente all'interno del proprio fondo.
pagina 8 di 11 In tal modo, infatti, il proprietario troverebbe all'interno del proprio terreno un significativo ingombro, del tutto privo di giustificazione causale. Infatti, da un lato, non regolerebbe in alcun modo i rapporti con i confinanti, dato il suo posizionamento non al confine, né, dall'altro, agevolerebbe il pascolo degli animali perché andrebbe a limitare eccessivamente l'area a loro disposizione.
Si ritiene dunque trovi maggiore aderenza alla realtà la ricostruzione attorea secondo cui l'originaria recinzione (poi rimossa nel maggio 2020) assolvesse allo scopo di tracciare il confine tra i fondi oggi contesi.
Trattasi, peraltro, di un'interpretazione che consente di fornire all'accordo del dicembre 2012 un senso che ne assicura la giustificatezza (art. 1367 c.c.).
Deve, infatti, ritenersi come in tale sede le parti, dandosi reciproche concessioni, abbiano inteso regolare i propri rapporti di vicinato.
Nel dettaglio, concedeva a la possibilità di transitare con il proprio bestiame nei fondi Pt_2 CP_1 di cui ai mappali nn. 486-323-147 (di proprietà di lungo la linea nord-sud e nei limiti Pt_2 evidenziati con colore rosso;
a sua volta concedeva la possibilità a di sfalciare una CP_1 Pt_2 porzione del terreno (evidenziata con colore giallo) di proprietà di sito nel mappale n. 326: CP_1 terreno confinante lungo la linea est-ovest con i mappali nn. 486-323-147 di proprietà di (si Pt_2 veda doc. 11, allegato all'atto di citazione). Ebbene, a fronte di tali pattuizioni, è palese che il raggiungimento degli scopi pratici prefissati presupponesse necessariamente un pieno consenso tra i paciscenti circa l'esatta delimitazione di tutti i propri confini.
Limite che, con riferimento ai confinanti fondi di cui ai mappali 323/147-326, non può che individuarsi proprio nella originaria staccionata esistente all'epoca dei fatti, come “ben noto alle parti” (locuzione utilizzata in sede di redazione dell'accordo, v. doc. 11 atto citazione) e come riportato nella cartina allegata a tale accordo.
Staccionata di confine le cui uniche e limitate interruzioni di continuità si traducevano nei varchi di transito del bestiame di proprietà di , per come originariamente pattuiti in sede di CP_1 stesura dell'accordo del dicembre 2012. L'identificazione della linea di confine tra i fondi con la linea tracciata dall'originaria staccionata trova ulteriore conforto indiziario nella planimetria catastale del 13.11.2007 (documento riferibile a parte convenuta e descrittivo dello stato dei luoghi della particella n. 547) prodotta da parte attrice sub doc. 10, allegato 4.
In quella sede, congiuntamente al riscontro fotografico di cui al doc. 13, lett. a di parte attrice nonché all'allegato dell'accordo 7.12.2012, si apprezza come la linea di confine tracciata dalla staccionata prosegua diritta, a distanza di circa 1,5 metri dall'immobile di proprietà dei convenuti
(sita nel foglio 8, particella n. 547). Il tutto in esatta corrispondenza con il limitare di una CP_1 lastra marmorea ancorata al terreno la cui funzione, evidentemente, è da rinvenirsi sia nell'assicurare maggiore agio all'immobile di pertinenza sia nel tracciare il limitare del confine su cui l'immobile stesso insiste. Tale articolato e convergente materiale probatorio consente, quindi, di ritenere fondata la prospettazione offerta dagli attori in ordine all'esatta collocazione del confine.
pagina 9 di 11 Conclusione questa che si ritiene non possa essere sovvertita dalle conclusioni cui è pervenuto il
CTU in sede di redazione dell'elaborato peritale. Ed infatti costui ha inteso rinvenire il confine in altra sede (precisamente negli stessi termini prospettati dai convenuti) sostanzialmente basandosi in via esclusiva sulle indicazioni rinvenienti dalle mappe catastali a propria disposizione. Il tutto violando così, specie in difetto di una pregnante motivazione circa l'inutilizzabilità di qualsiasi altro elemento probatorio d'indagine, il disposto di cui all'art. 950, co. 3, c.c. nonché ponendosi in frontale contraddizione con i principi di diritto tracciati dalla giurisprudenza di legittimità in esegesi di tale disposizione come sopra richiamati.
In definitiva e per concludere, si ritiene fondata la domanda attorea, con conseguente accertamento dell'ubicazione del confine tra i fondi censiti al Foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Gallio (VI), particelle 323/147 e particelle 326/547 lungo la linea tracciata dalla originaria recinzione di pali, reti e filo spinato nonché dal limitare delle lastre marmoree presenti davanti all'immobile sito nella particella n. 547 e prospicenti la particella n. 323, come evidenziata e determinata nell'estratto di mappa di cui alla relazione geom. sub doc. 10 e 20 attorei. Per_1
Con conseguente condanna dei convenuti a provvedere al ripristino di tale linea di confine mediante apposizione di una nuova recinzione, entro un termine di 90 giorni decorrente dalla data di comunicazione della presente sentenza, ricollocandola nella ubicazione originaria e cioè a metri
3 ad est e a metri 6,5 a ovest tra il mappale censito al fg. 8 part. 323/147 e il fg. 8 part. 326/547.
Recinzione che, ove non contrastante con indicazioni regolamentari comunali di segno contrario, deve essere contrassegnata dall'apposizione di pali ben ancorati al terreno e collegati tra loro da rete metallica.
Ne consegue ulteriormente che i convenuti vanno condannati, in solido tra loro e nella quota corrispondente alla quota di contitolarità dei fondi censiti al Foglio 8 del Catasto Terreni del
Comune di Gallio (VI), particelle 326/547, a sostenere tutte le spese necessarie alla realizzazione di tale manufatto.
7. Quanto alle spese di lite, pur attesa la peculiarità dell'azione svolta, si rileva che oggetto del contendere era l'ubicazione della linea di confine tra i fondi di proprietà degli odierni contendenti, che propugnavano ciascuno una diversa soluzione, tanto determinando la soccombenza dei convenuti in ragione dell'accertamento del sedime del confine secondo la prospettazione e ricostruzione attorea. Per tali motivi, i convenuti vanno condannati, in solido, a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tenuto conto del valore della domanda.
Le spese di CTU, come già liquidate, vanno invece poste definitivamente a carico delle parti in solido in applicazione del principio di causalità della spesa, trattandosi di accertamento tecnico necessario alla istruzione della domanda di regolamento di confine articolata da tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 10 di 11 1) In accoglimento delle domande di parte attrice, per quanto in motivazione, accerta e dichiara che il confine tra i fondi censiti al Foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di
Gallio (VI), particelle 323/147 e particelle 326/547 coincide con la linea tracciata dalla originaria recinzione di pali, reti e filo spinato nonché con il limitare delle lastre marmoree presenti davanti all'immobile sito nella particella n. 547 e prospicenti la particella n. 323, come evidenziato e determinato nell'estratto di mappa di cui alla relazione geom. Per_1 sub doc. 10 e 20 attorei;
2) Per l'effetto, per quanto meglio indicato in motivazione, ordina ai convenuti, a proprie spese in solido tra loro, a provvedere al ripristino di tale linea di confine mediante apposizione di una nuova recinzione, come indicato in parte motiva;
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in euro 131,00 per anticipazioni ed euro 2.552,00 per compenso professionale (di cui euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate, a carico di tutte le parti, in solido.
Vicenza, 29.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
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