Articolo 41 bis della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 41Articolo 41 ter
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1 settembre 1967
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28 febbraio 2023
Art. 41-bis. ((I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.

Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine per i provvedimenti amministrativi del caso)) .
Entrata in vigore il 28 febbraio 2023
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