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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 19/12/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1155/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, TA ST, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1155 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Bigi
Parte attrice
E
in persona del l.r.p.t., P.I.: , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. David Ronchetti
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 4.11.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice agisce in giudizio domandando la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 6.000,00, oltre a i.v.a. e a interessi, a titolo di compenso per l'attività
professionale prestata in favore della controparte nell'anno 2016; l'attore sarebbe stato incaricato dalla convenuta di svolgere la consulenza tecnica per le lavorazioni eseguite dalla convenuta all'interno del cantiere relativo all'immobile di proprietà di . CP_2
pagina 1 di 5 In particolare la convenuta avrebbe, in data 16.6.2016, pattuito con per le CP_2
lavorazioni un corrispettivo, comprensivo delle spese tecniche, pari ad € 12.000,00, oltre a i.v.a.; le parti avrebbero concordato verbalmente, come compenso per l'attività professionale svolta dall'attore, l'importo di € 6.000,00, oltre a i.v.a.; la convenuta avrebbe, tuttavia, omesso il pagamento del compenso spettante all'attore.
2. Si costituisce in giudizio la convenuta, la quale domanda il rigetto dell'avversa domanda sulla scorta delle seguenti difese: il contratto tra sé e il terzo, , sarebbe CP_2
stato sottoscritto dal proprio procuratore, in violazione dei limiti della Persona_1
procura; la convenuta non avrebbe mai inteso ratificare l'operato del procuratore;
la convenuta non avrebbe, quindi, eseguito i lavori relativi all'immobile di in forza CP_2
della scrittura privata prodotta dalla controparte, bensì in forza di scambi commerciali con altre imprese, tant'è che un'impresa terza, avrebbe remunerato la Controparte_3
convenuta per i predetti lavori;
anche a ritenere la convenuta incaricata delle lavorazioni da con la citata scrittura privata, in quest'ultima non vi sarebbe alcun riferimento ai CP_2
rapporti professionali tra la convenuta e l'attore; il committente dovrebbe, CP_2
quindi, corrispondere all'attore il compenso che quest'ultimo richiede, invece, alla convenuta;
la richiesta dell'attore sarebbe, in ogni caso, relativa a un compenso sproporzionato e non determinabile.
3. Prive di pregio sono le difese della convenuta in punto di mancata ratifica della scrittura privata del 16.6.2016 (doc. n. 1, all. atto di citazione): la convenuta non contesta di aver eseguito i lavori preliminari di messa in sicurezza dell'edificio di proprietà di CP_2
(cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 3), avendo, quindi, ratificato con un
[...]
contegno concludente la scrittura privata con cui sono stati concordati i lavori, in tesi sottoscritta dal procuratore della convenuta in violazione dei limiti della procura;
l'esecuzione ad opera della convenuta dei lavori in questione è, poi, dimostrata per tabulas,
essendo depositata in atti la missiva del 25.7.2018 a firma del difensore della convenuta, nella quale viene richiesto il pagamento del corrispettivo pattuito per i lavori indicati nella citata scrittura privata (cfr. doc. n. 13, all. prima memoria istruttoria dell'attore); è il CP_2
pagina 2 di 5 committente dei lavori realizzati dalla convenuta, ancorché le parti abbiano, successivamente,
pattuito che il corrispettivo spettante alla convenuta sarebbe stato versato da
[...]
subentrata alla convenuta nella prosecuzione dei lavori di demolizione e Controparte_3
ricostruzione (doc. n. 14, 15, all. prima memoria istruttoria dell'attore).
4. La convenuta non contesta, d'altra parte, di aver conferito all'attore l'incarico di consulenza professionale con riferimento ai menzionati lavori né che l'incarico in questione sia stato svolto dall'attore.
5. Venendo alla quantificazione del compenso dell'attore, nessuna indicazione circa la misura del compenso si coglie dalla menzionata scrittura privata del 16.6.2016, che cristallizza il diverso accordo tra la convenuta e il terzo, , relativo ai lavori all'interno CP_2
dell'immobile del committente;
il corrispettivo dei lavori, comprensivo delle spese tecniche,
viene quantificato in € 12.000,00, oltre a i.v.a., ma alcuna indicazione si trae circa la misura delle spese tecniche.
Non merita condivisione la tesi dell'attore secondo cui le parti avrebbero concordato verbalmente, come compenso per l'attività professionale svolta dall'attore, l'importo di €
6.000,00, oltre a i.v.a., cioè la metà del corrispettivo dovuto alla convenuta da . CP_2
Il nesso eziologico e processuale tra attività assertiva e probatoria conduce (come precisato dalla dottrina e dalla giurisprudenza) alla affermazione del principio secondo cui
"non sarebbe possibile" provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. Ed, invero, l'allegazione tempestiva del fatto (negli atti introduttivi)
determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne la esistenza.
Sotto altro profilo, in presenza di una tempestiva deduzione di prova di un fatto, la stessa risulterà inammissibile nella misura in cui quel fatto non sia stato allegato tempestivamente entro il termine stabilito per le deduzioni assertive.
In applicazione di questi principi, si evidenzia che, tramite la prova orale svolta in giudizio, l'attore tenta di dimostrare che la stipulazione verbale con la convenuta sulla misura del proprio compenso sia stata antecedente alla stipulazione della scrittura privata tra la pagina 3 di 5 convenuta e il terzo (16.6.2016, doc. citato), ma nessuna specificazione circa l'anteriorità CP_2
del contratto inter partes rispetto al contratto tra la convenuta e il terzo sorregge, a ben vedere, la richiesta di prova, ammessa dal precedente giudice istruttore (cfr. atto di citazione).
Peraltro non può ricavarsi dalla prova per testi la dimostrazione dell'accordo circa la misura del compenso pretesa dall'attore: i testi di ciascuna parte confermano la tesi sostenuta dalla parte circa l'esistenza/l'inesistenza di un accordo relativo alla misura del compenso spettante all'attore; non emergendo elementi per i quali il teste di una delle due parti sarebbe maggiormente attendibile rispetto al teste dell'altra parte, la prova testimoniale assunta in giudizio si rivela inidonea alla dimostrazione dell'esistenza di un accordo circa la misura del compenso dovuto all'attore.
Per tali ragioni, viene svolta in giudizio c.t.u., con cui si demanda al perito incaricato la quantificazione, secondo i criteri previsti dall'art. 2233 c.c. (tariffe, usi), del compenso spettante all'attore per l'attività svolta in favore della convenuta.
Il c.t.u. individua le attività svolte dall'attore consistite nel rilievo geometrico e nella restituzione grafica dell'edificio oggetto di intervento, nella progettazione architettonica delle modifiche distributive alla zona servizi, nella progettazione del layout della attività
artigianale da insediare, ossia della distribuzione delle macchine operatrici e delle lavorazioni da svolgere all'interno del laboratorio, nella redazione degli elaborati tecnici e della modulistica necessari alla presentazione della SCIA, nella direzione dei lavori architettonica e strutturale, nella dichiarazione di agibilità (pag. 11 c.t.u.); il c.t.u. quantifica, quindi, in applicazione dei criteri legali (d.m. 140/2012), il compenso spettante all'attore in € 4.713,28,
comprensivo di accessori di legge;
a tale importo accedono gli interessi.
Il Tribunale intende condividere le analitiche risultanze della c.t.u., puntualmente motivate anche con riguardo alle osservazioni veicolate dalla convenuta tramite il proprio c.t.p.
In particolare non merita condivisione l'osservazione della convenuta per cui il perito avrebbe erroneamente incluso nell'attività professionale dell'attore anche l'attività svolta in merito alle opere che esulano dalla mera messa in sicurezza dell'edificio: quest'ultima sarebbe pagina 4 di 5 l'unica attività realizzata dalla convenuta, sicché soltanto di tale attività si dovrebbe tenere conto nel determinare il compenso spettante all'attore.
In realtà, ancorché la convenuta abbia realizzato unicamente la messa in sicurezza dell'edificio di , non è revocabile in dubbio che la convenuta abbia CP_2
commissionato all'attore le attività professionali relative all'intero intervento di insediamento dell'attività di maglieria nel capannone di posto che tra la convenuta e sono CP_2 CP_2
intercorse trattative anche per la demolizione e ricostruzione del capannone, poi affidate da ad altra impresa (cfr. doc. citata). CP_2
6. Tirando le fila delle motivazioni svolte, la domanda attorea risulta fondata nei termini esposti.
7. Le spese di lite, comprensive delle spese di c.t.u., seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.,
tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie la domanda dell'attore e condanna la convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 4.713,28, oltre a interessi;
2) condanna la convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 17.12.2025
Il Giudice
TA ST
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, TA ST, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1155 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Bigi
Parte attrice
E
in persona del l.r.p.t., P.I.: , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. David Ronchetti
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 4.11.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice agisce in giudizio domandando la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 6.000,00, oltre a i.v.a. e a interessi, a titolo di compenso per l'attività
professionale prestata in favore della controparte nell'anno 2016; l'attore sarebbe stato incaricato dalla convenuta di svolgere la consulenza tecnica per le lavorazioni eseguite dalla convenuta all'interno del cantiere relativo all'immobile di proprietà di . CP_2
pagina 1 di 5 In particolare la convenuta avrebbe, in data 16.6.2016, pattuito con per le CP_2
lavorazioni un corrispettivo, comprensivo delle spese tecniche, pari ad € 12.000,00, oltre a i.v.a.; le parti avrebbero concordato verbalmente, come compenso per l'attività professionale svolta dall'attore, l'importo di € 6.000,00, oltre a i.v.a.; la convenuta avrebbe, tuttavia, omesso il pagamento del compenso spettante all'attore.
2. Si costituisce in giudizio la convenuta, la quale domanda il rigetto dell'avversa domanda sulla scorta delle seguenti difese: il contratto tra sé e il terzo, , sarebbe CP_2
stato sottoscritto dal proprio procuratore, in violazione dei limiti della Persona_1
procura; la convenuta non avrebbe mai inteso ratificare l'operato del procuratore;
la convenuta non avrebbe, quindi, eseguito i lavori relativi all'immobile di in forza CP_2
della scrittura privata prodotta dalla controparte, bensì in forza di scambi commerciali con altre imprese, tant'è che un'impresa terza, avrebbe remunerato la Controparte_3
convenuta per i predetti lavori;
anche a ritenere la convenuta incaricata delle lavorazioni da con la citata scrittura privata, in quest'ultima non vi sarebbe alcun riferimento ai CP_2
rapporti professionali tra la convenuta e l'attore; il committente dovrebbe, CP_2
quindi, corrispondere all'attore il compenso che quest'ultimo richiede, invece, alla convenuta;
la richiesta dell'attore sarebbe, in ogni caso, relativa a un compenso sproporzionato e non determinabile.
3. Prive di pregio sono le difese della convenuta in punto di mancata ratifica della scrittura privata del 16.6.2016 (doc. n. 1, all. atto di citazione): la convenuta non contesta di aver eseguito i lavori preliminari di messa in sicurezza dell'edificio di proprietà di CP_2
(cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 3), avendo, quindi, ratificato con un
[...]
contegno concludente la scrittura privata con cui sono stati concordati i lavori, in tesi sottoscritta dal procuratore della convenuta in violazione dei limiti della procura;
l'esecuzione ad opera della convenuta dei lavori in questione è, poi, dimostrata per tabulas,
essendo depositata in atti la missiva del 25.7.2018 a firma del difensore della convenuta, nella quale viene richiesto il pagamento del corrispettivo pattuito per i lavori indicati nella citata scrittura privata (cfr. doc. n. 13, all. prima memoria istruttoria dell'attore); è il CP_2
pagina 2 di 5 committente dei lavori realizzati dalla convenuta, ancorché le parti abbiano, successivamente,
pattuito che il corrispettivo spettante alla convenuta sarebbe stato versato da
[...]
subentrata alla convenuta nella prosecuzione dei lavori di demolizione e Controparte_3
ricostruzione (doc. n. 14, 15, all. prima memoria istruttoria dell'attore).
4. La convenuta non contesta, d'altra parte, di aver conferito all'attore l'incarico di consulenza professionale con riferimento ai menzionati lavori né che l'incarico in questione sia stato svolto dall'attore.
5. Venendo alla quantificazione del compenso dell'attore, nessuna indicazione circa la misura del compenso si coglie dalla menzionata scrittura privata del 16.6.2016, che cristallizza il diverso accordo tra la convenuta e il terzo, , relativo ai lavori all'interno CP_2
dell'immobile del committente;
il corrispettivo dei lavori, comprensivo delle spese tecniche,
viene quantificato in € 12.000,00, oltre a i.v.a., ma alcuna indicazione si trae circa la misura delle spese tecniche.
Non merita condivisione la tesi dell'attore secondo cui le parti avrebbero concordato verbalmente, come compenso per l'attività professionale svolta dall'attore, l'importo di €
6.000,00, oltre a i.v.a., cioè la metà del corrispettivo dovuto alla convenuta da . CP_2
Il nesso eziologico e processuale tra attività assertiva e probatoria conduce (come precisato dalla dottrina e dalla giurisprudenza) alla affermazione del principio secondo cui
"non sarebbe possibile" provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. Ed, invero, l'allegazione tempestiva del fatto (negli atti introduttivi)
determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne la esistenza.
Sotto altro profilo, in presenza di una tempestiva deduzione di prova di un fatto, la stessa risulterà inammissibile nella misura in cui quel fatto non sia stato allegato tempestivamente entro il termine stabilito per le deduzioni assertive.
In applicazione di questi principi, si evidenzia che, tramite la prova orale svolta in giudizio, l'attore tenta di dimostrare che la stipulazione verbale con la convenuta sulla misura del proprio compenso sia stata antecedente alla stipulazione della scrittura privata tra la pagina 3 di 5 convenuta e il terzo (16.6.2016, doc. citato), ma nessuna specificazione circa l'anteriorità CP_2
del contratto inter partes rispetto al contratto tra la convenuta e il terzo sorregge, a ben vedere, la richiesta di prova, ammessa dal precedente giudice istruttore (cfr. atto di citazione).
Peraltro non può ricavarsi dalla prova per testi la dimostrazione dell'accordo circa la misura del compenso pretesa dall'attore: i testi di ciascuna parte confermano la tesi sostenuta dalla parte circa l'esistenza/l'inesistenza di un accordo relativo alla misura del compenso spettante all'attore; non emergendo elementi per i quali il teste di una delle due parti sarebbe maggiormente attendibile rispetto al teste dell'altra parte, la prova testimoniale assunta in giudizio si rivela inidonea alla dimostrazione dell'esistenza di un accordo circa la misura del compenso dovuto all'attore.
Per tali ragioni, viene svolta in giudizio c.t.u., con cui si demanda al perito incaricato la quantificazione, secondo i criteri previsti dall'art. 2233 c.c. (tariffe, usi), del compenso spettante all'attore per l'attività svolta in favore della convenuta.
Il c.t.u. individua le attività svolte dall'attore consistite nel rilievo geometrico e nella restituzione grafica dell'edificio oggetto di intervento, nella progettazione architettonica delle modifiche distributive alla zona servizi, nella progettazione del layout della attività
artigianale da insediare, ossia della distribuzione delle macchine operatrici e delle lavorazioni da svolgere all'interno del laboratorio, nella redazione degli elaborati tecnici e della modulistica necessari alla presentazione della SCIA, nella direzione dei lavori architettonica e strutturale, nella dichiarazione di agibilità (pag. 11 c.t.u.); il c.t.u. quantifica, quindi, in applicazione dei criteri legali (d.m. 140/2012), il compenso spettante all'attore in € 4.713,28,
comprensivo di accessori di legge;
a tale importo accedono gli interessi.
Il Tribunale intende condividere le analitiche risultanze della c.t.u., puntualmente motivate anche con riguardo alle osservazioni veicolate dalla convenuta tramite il proprio c.t.p.
In particolare non merita condivisione l'osservazione della convenuta per cui il perito avrebbe erroneamente incluso nell'attività professionale dell'attore anche l'attività svolta in merito alle opere che esulano dalla mera messa in sicurezza dell'edificio: quest'ultima sarebbe pagina 4 di 5 l'unica attività realizzata dalla convenuta, sicché soltanto di tale attività si dovrebbe tenere conto nel determinare il compenso spettante all'attore.
In realtà, ancorché la convenuta abbia realizzato unicamente la messa in sicurezza dell'edificio di , non è revocabile in dubbio che la convenuta abbia CP_2
commissionato all'attore le attività professionali relative all'intero intervento di insediamento dell'attività di maglieria nel capannone di posto che tra la convenuta e sono CP_2 CP_2
intercorse trattative anche per la demolizione e ricostruzione del capannone, poi affidate da ad altra impresa (cfr. doc. citata). CP_2
6. Tirando le fila delle motivazioni svolte, la domanda attorea risulta fondata nei termini esposti.
7. Le spese di lite, comprensive delle spese di c.t.u., seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.,
tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie la domanda dell'attore e condanna la convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 4.713,28, oltre a interessi;
2) condanna la convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 17.12.2025
Il Giudice
TA ST
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