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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/01/2024, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
RG n. 1599/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 23/01/2024 nella causa n. 1599/2020 RGL, promossa da:
, , difeso dall'Avv.to Naso Domenico e avv.to Parte_1 C.F._1
Virga Francesca;
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Controparte_1 P.IVA_1 funzionari dott.ssa Angela Demuru, dott. Fabio Bonavitacola e dott. Dario Mannoni
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , docente presso un istituto scolastico in Parte_1
Ozieri (SS), ha convenuto in giudizio il , esponendo: di Controparte_1 aver partecipato alla selezione indetta ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n. 64/17 con decreto dipartimentale n. 2021 del 20/12/2018 per il personale docente e CP_2
ATA da destinare all'estero; di essere stata inserita nelle graduatorie 04S, 034, 041 (francese); con successivo decreto prot. n.1238 del 20.08.2019, il ha stabilito l'esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione CP_1 per mancanza dei requisiti generali di ammissione e/o dei requisiti culturali e professionali o per il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto;
che l'esclusione è dovuta alla mancata valutazione del servizio pre-ruolo; che tale omissione è illegittima alla luce della inapplicabilità del D. Lgs. n. 64/17, per violazione dell'art. 7 del bando di concorso e per violazione del principio di non discriminazione dettato dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE; tanto premesso, ha chiesto “ANNULLARE E/O DISAPPLICARE il D.D. n. 1238 del 20.08.2019 con cui è stata disposta CP_2
l'esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione di cui al D.D. n.
1 2021/18; - CONDANNARE, per l'effetto, il alla rettifica Controparte_1 delle graduatorie “04S”, “034” e “041” (Area linguistica Francese), con inserimento della ricorrente all'interno delle predette, attribuendo alla medesima il punteggio spettante per i cinque anni di servizio pre-ruolo prestati e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
− parte convenuta ha eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l'applicabilità e legittimità dei requisiti di ammissione di cui al D. Lgs. n. 64/17 e D.D. n. 2021/2018, la sussistenza di ragioni oggettive per diversificare il trattamento del pre-ruolo e la carenza, in ogni caso, del requisito delle tre annualità di servizio specifico nella classe di concorso AA24, avendo la ricorrente prestato anche attività di sostegno;
ha pertanto chiesto: “In via pregiudiziale: - Dichiarare il difetto di giurisdizione e per gli effetti la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
In via principale e nel merito: - Contrariis reiectis;
- Rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c. e, per l'effetto, confermare l'atto di esclusione della ricorrente;
- Disporre, in ogni caso, il rimborso delle spese processuali all'Amministrazione che si è difesa con propri dipendenti ex art. 152 bis c.p.c.”;
− la causa, istruita documentalmente, è stata discussa dalle parti. Ritenuto che:
- sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, posto che dalla lettura complessiva del ricorso si evince che la ricorrente chiede, previa disapplicazione del provvedimento con il quale è stato rettificato il punteggio in precedenza attribuitole, l'accertamento dell'esatto punteggio a lei spettante e il reinserimento nella graduatoria e non una pronuncia sulla legittimità del bando;
- allo stesso modo, poiché non si verte nell'ambito di atti amministrativi emanati in sede concorsuale, ma in quello di atti paritetici di gestione dei rapporti di lavoro adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato, non trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo (Cass. 23827/2021), ed è pertanto irrilevante la dedotta carenza di motivazione del provvedimento di esclusione impugnato;
− nel merito, l'art. 3 del decreto dipartimentale n. 2021 del 20/12/2018 con CP_2 cui è stata istituita la selezione per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di graduatorie del personale docente da destinare all'estero, prevede che è consentita la partecipazione al personale docente “ con contratto a tempo indeterminato e che abbia maturato, all'atto della domanda, un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza”;
− è documentale e pacifico che, con decreto prot. n.1238 del 20.08.2019, l'Amministrazione ha escluso, ai fini del calcolo del punteggio, il riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente anteriormente all'immissione in ruolo;
secondo la tesi del , infatti, in applicazione della regolamentazione CP_1 posta nel bando di concorso è rilevante solo il servizio prestato in ruolo, tanto ai fini dei requisiti di ammissione alla selezione quanto ai fini della valutazione dei titoli;
2 − sul punto si condivide la motivazione resa dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 5429 del 7/6/21 in fattispecie analoga con cui si rigetta la tesi del CP_1 rilevandone il contrasto con la Clausola 4 nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato (cfr. anche Tribunale di Firenze n. 59/2022, Tribunale di Roma n.4525/21 e n. 2330/2021, Corte d'Appello L'Aquila n. 613/2021; quanto alla giurisprudenza comunitaria cfr. CGUE del 22/12/2010 causa 444/2009 e causa 456/2009 punti 55, 78, 82; CGUE del Persona_1
18/10/2012 causa 302/2011 e causa 305/2011 Valenza), la cui anzianità di servizio preruolo deve essere, di regola, considerata per intero, salvo vengano dedotte e provate “ragioni oggettive”, tali da giustificare la deroga, ovvero, in particolare differenze qualitative del servizio prestato, per natura e caratteristiche delle funzioni, oppure una legittima finalità sociale dello stato membro (in tema di anzianità di servizio preruolo per i docenti cfr. Cass. sez. L. sent n. 31149/2019; per il personale ATA Cass. sez. L. sent. n. 20208/2019, Cass. sez. L. sent. 31150/2019, Cass. sez. L. sent. 17314/2020; il principio di non discriminazione è ribadito, ai fini del trattamento retributivo, in Cass. sez. L. sent. n. 2924/2020; Cass. sez. L. sent. n. 3474/2021);
− nel caso di specie, risulta documentalmente (cfr. 8 resistente) che il servizio prestato dalla docente nei periodi di lavoro a tempo determinato sia superiore a tre anni e sia stato svolto nella stessa classe di concorso (A246); al contrario, il convenuto non ha dedotto e né provato l'esistenza di valide ragioni CP_1 oggettive, tali da giustificare, escludendo il servizio preruolo dal computo dei titoli di servizio, il differente trattamento dei docenti a tempo determinato;
− risulta poi irrilevante che la ricorrente abbia ricoperto per un periodo un posto di sostegno come rilevato dalla resistente, atteso che la classe di concorso è rimasta la medesima, come previsto dall'art. 3 del bando per l'ammissione;
− deve quindi essere dichiarato il diritto di parte ricorrente alla valutazione, ai fini del punteggio, del periodo di servizio preruolo svolto e dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione e al reinserimento nella graduatoria;
− le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna il alla rettifica delle graduatorie “04S”, “034” e Controparte_1
“041” (Area linguistica Francese) relative al bando indetto con decreto dipartimentale n. 2021 del 20/12/2018, con inserimento della ricorrente previo riconoscimento CP_2 del punteggio relativo al preruolo prestato e dichiarato nella domanda;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.100,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Sassari, 23/01/2024 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 23/01/2024 nella causa n. 1599/2020 RGL, promossa da:
, , difeso dall'Avv.to Naso Domenico e avv.to Parte_1 C.F._1
Virga Francesca;
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Controparte_1 P.IVA_1 funzionari dott.ssa Angela Demuru, dott. Fabio Bonavitacola e dott. Dario Mannoni
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , docente presso un istituto scolastico in Parte_1
Ozieri (SS), ha convenuto in giudizio il , esponendo: di Controparte_1 aver partecipato alla selezione indetta ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n. 64/17 con decreto dipartimentale n. 2021 del 20/12/2018 per il personale docente e CP_2
ATA da destinare all'estero; di essere stata inserita nelle graduatorie 04S, 034, 041 (francese); con successivo decreto prot. n.1238 del 20.08.2019, il ha stabilito l'esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione CP_1 per mancanza dei requisiti generali di ammissione e/o dei requisiti culturali e professionali o per il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto;
che l'esclusione è dovuta alla mancata valutazione del servizio pre-ruolo; che tale omissione è illegittima alla luce della inapplicabilità del D. Lgs. n. 64/17, per violazione dell'art. 7 del bando di concorso e per violazione del principio di non discriminazione dettato dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE; tanto premesso, ha chiesto “ANNULLARE E/O DISAPPLICARE il D.D. n. 1238 del 20.08.2019 con cui è stata disposta CP_2
l'esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione di cui al D.D. n.
1 2021/18; - CONDANNARE, per l'effetto, il alla rettifica Controparte_1 delle graduatorie “04S”, “034” e “041” (Area linguistica Francese), con inserimento della ricorrente all'interno delle predette, attribuendo alla medesima il punteggio spettante per i cinque anni di servizio pre-ruolo prestati e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
− parte convenuta ha eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l'applicabilità e legittimità dei requisiti di ammissione di cui al D. Lgs. n. 64/17 e D.D. n. 2021/2018, la sussistenza di ragioni oggettive per diversificare il trattamento del pre-ruolo e la carenza, in ogni caso, del requisito delle tre annualità di servizio specifico nella classe di concorso AA24, avendo la ricorrente prestato anche attività di sostegno;
ha pertanto chiesto: “In via pregiudiziale: - Dichiarare il difetto di giurisdizione e per gli effetti la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
In via principale e nel merito: - Contrariis reiectis;
- Rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c. e, per l'effetto, confermare l'atto di esclusione della ricorrente;
- Disporre, in ogni caso, il rimborso delle spese processuali all'Amministrazione che si è difesa con propri dipendenti ex art. 152 bis c.p.c.”;
− la causa, istruita documentalmente, è stata discussa dalle parti. Ritenuto che:
- sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, posto che dalla lettura complessiva del ricorso si evince che la ricorrente chiede, previa disapplicazione del provvedimento con il quale è stato rettificato il punteggio in precedenza attribuitole, l'accertamento dell'esatto punteggio a lei spettante e il reinserimento nella graduatoria e non una pronuncia sulla legittimità del bando;
- allo stesso modo, poiché non si verte nell'ambito di atti amministrativi emanati in sede concorsuale, ma in quello di atti paritetici di gestione dei rapporti di lavoro adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato, non trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo (Cass. 23827/2021), ed è pertanto irrilevante la dedotta carenza di motivazione del provvedimento di esclusione impugnato;
− nel merito, l'art. 3 del decreto dipartimentale n. 2021 del 20/12/2018 con CP_2 cui è stata istituita la selezione per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di graduatorie del personale docente da destinare all'estero, prevede che è consentita la partecipazione al personale docente “ con contratto a tempo indeterminato e che abbia maturato, all'atto della domanda, un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza”;
− è documentale e pacifico che, con decreto prot. n.1238 del 20.08.2019, l'Amministrazione ha escluso, ai fini del calcolo del punteggio, il riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente anteriormente all'immissione in ruolo;
secondo la tesi del , infatti, in applicazione della regolamentazione CP_1 posta nel bando di concorso è rilevante solo il servizio prestato in ruolo, tanto ai fini dei requisiti di ammissione alla selezione quanto ai fini della valutazione dei titoli;
2 − sul punto si condivide la motivazione resa dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 5429 del 7/6/21 in fattispecie analoga con cui si rigetta la tesi del CP_1 rilevandone il contrasto con la Clausola 4 nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato (cfr. anche Tribunale di Firenze n. 59/2022, Tribunale di Roma n.4525/21 e n. 2330/2021, Corte d'Appello L'Aquila n. 613/2021; quanto alla giurisprudenza comunitaria cfr. CGUE del 22/12/2010 causa 444/2009 e causa 456/2009 punti 55, 78, 82; CGUE del Persona_1
18/10/2012 causa 302/2011 e causa 305/2011 Valenza), la cui anzianità di servizio preruolo deve essere, di regola, considerata per intero, salvo vengano dedotte e provate “ragioni oggettive”, tali da giustificare la deroga, ovvero, in particolare differenze qualitative del servizio prestato, per natura e caratteristiche delle funzioni, oppure una legittima finalità sociale dello stato membro (in tema di anzianità di servizio preruolo per i docenti cfr. Cass. sez. L. sent n. 31149/2019; per il personale ATA Cass. sez. L. sent. n. 20208/2019, Cass. sez. L. sent. 31150/2019, Cass. sez. L. sent. 17314/2020; il principio di non discriminazione è ribadito, ai fini del trattamento retributivo, in Cass. sez. L. sent. n. 2924/2020; Cass. sez. L. sent. n. 3474/2021);
− nel caso di specie, risulta documentalmente (cfr. 8 resistente) che il servizio prestato dalla docente nei periodi di lavoro a tempo determinato sia superiore a tre anni e sia stato svolto nella stessa classe di concorso (A246); al contrario, il convenuto non ha dedotto e né provato l'esistenza di valide ragioni CP_1 oggettive, tali da giustificare, escludendo il servizio preruolo dal computo dei titoli di servizio, il differente trattamento dei docenti a tempo determinato;
− risulta poi irrilevante che la ricorrente abbia ricoperto per un periodo un posto di sostegno come rilevato dalla resistente, atteso che la classe di concorso è rimasta la medesima, come previsto dall'art. 3 del bando per l'ammissione;
− deve quindi essere dichiarato il diritto di parte ricorrente alla valutazione, ai fini del punteggio, del periodo di servizio preruolo svolto e dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione e al reinserimento nella graduatoria;
− le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna il alla rettifica delle graduatorie “04S”, “034” e Controparte_1
“041” (Area linguistica Francese) relative al bando indetto con decreto dipartimentale n. 2021 del 20/12/2018, con inserimento della ricorrente previo riconoscimento CP_2 del punteggio relativo al preruolo prestato e dichiarato nella domanda;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.100,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Sassari, 23/01/2024 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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