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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 3560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3560 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 26299 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 18/07/2024 e vertente
TRA
( , nata a [...] in data [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DEBICKE' VAN DER NOOT LUCA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
( ), nato a [...] in data [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. del 30 aprile 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 4 I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 16/10/1991 (iscritto presso gli Atti dello
Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1991 Atto n. 0597 reg. I R. 02 parte I, serie). Dal matrimonio è nato il figlio (deceduto in data 21.05.2023). I coniugi si sono separati con sentenza, su ricorso congiunto, del Per_1
Tribunale di Milano n. 8393/2023 del 25/26 ottobre 2023 (passata in giudicato).
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/07/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, e che la casa coniugale resti assegnata al marito.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 30 aprile 2025, così differita dall'udienza del 19.12.2024 attesa la rinnovazione della notifica del ricorso che non risultava correttamente perfezionata, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: ” ” ribadisco di non vedere né sentire mio marito da un paio di anni, non abbiamo rapporti da anni, lo vedo solo ogni tanto casualmente al cimitero quando andiamo alla tomba di nostro figlio. Io sono andata via dalla casa da via Lopez dal 2021, si tratta di una casa popolare MM con contratto intestato a mio marito dove è rimasto a vivere solo lui. Lui è pensionato prende una pensione sociale. Io ho solo la residenza anagrafica fittizia in Miano via Quarenghi 21, il Comune mi ha dato questa residenza perché non ne ho una effettiva. Io mi appoggio da amici che mi ospitano in attesa dell'assegnazione di una casa popolare. Adesso sono in provincia di Mortara da amici. Io sono invalida al 74%, ho difficoltà a muovermi così si può vedere avendo il bastone.
Prendo una pensione di invalidità di € 346, nel 2024 ho percepito un assegno di inclusione per la somma complessiva di € 3.000 circa, mi hanno ridato l'assegno di inclusione solo da febbraio per € 500,00 ma non si sa se continueranno a darmelo a maggio. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. Non voglio ricevere né dare nulla a mio marito”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire. Il difensore di parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie. Il Giudice Delegato, dato atto, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status di divorzio.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti hanno celebrato matrimonio con rito civile in MILANO il 16/10/1991(iscritto presso gli Atti dello Stato
Civile del Comune di Milano, Anno 1991, Atto n. 0597 reg. I R. 02 parte I, serie). Dal matrimonio è nato il figlio (deceduto in data 21.05.2023). Per_1
pagina 2 di 4 I coniugi si sono, successivamente. separati con sentenza, su ricorso congiunto, del Tribunale di Milano n.
8393/2023 del 25/26 ottobre 2023 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia richiesta, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Quanto alla domanda in ricorso di dichiarare che la casa ex coniugale, sita in Milano via Loperz 7, resti assegnata al signor la stessa, per come formulata, non può essere accolta atteso che in assenza di prole CP_1 da tutelare il Tribunale non può pronunciare un provvedimento di assegnazione ex art. 337 sexies c.c., rimanendo comunque il signor ad abitare all'interno della ex casa coniugale, alloggio comunale di CP_1 proprietà della MM, in quanto intestatario del relativo contratto di locazione, in applicazione dei principi di diritto contrattuale né avanzando alcuna domanda in tal senso la signora che da tempo ha rilasciato Parte_1
l'immobile, allontanandosi dallo stesso, in attesa a sua volta di assegnazione di alloggio popolare.
Nessuna statuizione va pertanto emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1 in MILANO il 16/10/1991(iscritto presso gli Atti dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1991 Atto n.
0597 reg. I R. 02 parte I, serie);
2) RIGETTA e/o DICHIARA INAMMISSIBILE, per come formulata, la domanda di assegnazione della casa ex coniugale al signor che ivi è rimasto a vivere in qualità di assegnatario, per quanto in motivazione;
CP_1
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
4) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 30 aprile 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 18/07/2024 e vertente
TRA
( , nata a [...] in data [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DEBICKE' VAN DER NOOT LUCA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
( ), nato a [...] in data [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. del 30 aprile 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 4 I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 16/10/1991 (iscritto presso gli Atti dello
Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1991 Atto n. 0597 reg. I R. 02 parte I, serie). Dal matrimonio è nato il figlio (deceduto in data 21.05.2023). I coniugi si sono separati con sentenza, su ricorso congiunto, del Per_1
Tribunale di Milano n. 8393/2023 del 25/26 ottobre 2023 (passata in giudicato).
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/07/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, e che la casa coniugale resti assegnata al marito.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 30 aprile 2025, così differita dall'udienza del 19.12.2024 attesa la rinnovazione della notifica del ricorso che non risultava correttamente perfezionata, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: ” ” ribadisco di non vedere né sentire mio marito da un paio di anni, non abbiamo rapporti da anni, lo vedo solo ogni tanto casualmente al cimitero quando andiamo alla tomba di nostro figlio. Io sono andata via dalla casa da via Lopez dal 2021, si tratta di una casa popolare MM con contratto intestato a mio marito dove è rimasto a vivere solo lui. Lui è pensionato prende una pensione sociale. Io ho solo la residenza anagrafica fittizia in Miano via Quarenghi 21, il Comune mi ha dato questa residenza perché non ne ho una effettiva. Io mi appoggio da amici che mi ospitano in attesa dell'assegnazione di una casa popolare. Adesso sono in provincia di Mortara da amici. Io sono invalida al 74%, ho difficoltà a muovermi così si può vedere avendo il bastone.
Prendo una pensione di invalidità di € 346, nel 2024 ho percepito un assegno di inclusione per la somma complessiva di € 3.000 circa, mi hanno ridato l'assegno di inclusione solo da febbraio per € 500,00 ma non si sa se continueranno a darmelo a maggio. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. Non voglio ricevere né dare nulla a mio marito”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire. Il difensore di parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie. Il Giudice Delegato, dato atto, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status di divorzio.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti hanno celebrato matrimonio con rito civile in MILANO il 16/10/1991(iscritto presso gli Atti dello Stato
Civile del Comune di Milano, Anno 1991, Atto n. 0597 reg. I R. 02 parte I, serie). Dal matrimonio è nato il figlio (deceduto in data 21.05.2023). Per_1
pagina 2 di 4 I coniugi si sono, successivamente. separati con sentenza, su ricorso congiunto, del Tribunale di Milano n.
8393/2023 del 25/26 ottobre 2023 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia richiesta, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Quanto alla domanda in ricorso di dichiarare che la casa ex coniugale, sita in Milano via Loperz 7, resti assegnata al signor la stessa, per come formulata, non può essere accolta atteso che in assenza di prole CP_1 da tutelare il Tribunale non può pronunciare un provvedimento di assegnazione ex art. 337 sexies c.c., rimanendo comunque il signor ad abitare all'interno della ex casa coniugale, alloggio comunale di CP_1 proprietà della MM, in quanto intestatario del relativo contratto di locazione, in applicazione dei principi di diritto contrattuale né avanzando alcuna domanda in tal senso la signora che da tempo ha rilasciato Parte_1
l'immobile, allontanandosi dallo stesso, in attesa a sua volta di assegnazione di alloggio popolare.
Nessuna statuizione va pertanto emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1 in MILANO il 16/10/1991(iscritto presso gli Atti dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1991 Atto n.
0597 reg. I R. 02 parte I, serie);
2) RIGETTA e/o DICHIARA INAMMISSIBILE, per come formulata, la domanda di assegnazione della casa ex coniugale al signor che ivi è rimasto a vivere in qualità di assegnatario, per quanto in motivazione;
CP_1
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
4) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 30 aprile 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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