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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 4506/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 4/7/2024
TRA
Parte 1
[...] C.F P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bernasconi
Simone e Costa Elena, ed elettivamente domiciliato presso Pezzetta B. in Via M.C. Rufo 40 - Roma;
Appellante -
Mercuri ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Claudio Monaco in Via delle Azalee 29 - Roma;
- Appellata-
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 10469/2019 emessa dal
Tribunale Civile di Roma il 18.5.2019 nel giudizio iscritto al RG
26831/2017.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza dell'
4/7/2024 ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la [...]
conveniva in giudizio laParte 1 CP 1
[...] per ottenerne la condanna al pagamento di € 5.400.32 comprensive di interessi moratori per forniture di condizionatori non pagate. La convenuta si costituiva ritualmente ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere le fatture emesse nei confronti della diversa ragione sociale Clima World S.r.l.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 cpc, la causa veniva decisa mediante rigetto nel merito per difetto di legittimazione passiva della convenuta e condanna dell' attrice alle spese di lite. Motivava il Tribunale come la domanda venisse inizialmente avanzata con giudizio monitorio nei confronti della Controparte_1 e quindi successivamente con rito ordinario nei confronti della CP 1
[...] per lo stesso credito, soggetto però diverso dal precedente, come risultante dalle stesse visure camerali delle due società, con sedi e amministratori diversi e costituite in epoche diverse. Inoltre veniva evidenziato come la Controparte_1 seppur inattiva vantasse con capitale sociale di € 10.000,00 interamente versato e come non fosse stata data prova, in assenza di evidenze di trasferimenti sulle visure, di vicende derivative a vario titolo quali trasferimenti di azienda, fusioni o conferimenti. Concludeva nel senso che anche in difetto di deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 n. 2 cpc, la domanda doveva essere rigettata con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio.
Avverso tale pronuncia proponeva rituale appello la
[...]
eccependo errori di fatto e diritto Parte_1
della sentenza che avrebbe non considerato la sostanziale continuità di attività fra le due società, al di là della assenza di elementi formali inerenti vicende derivative. Inoltre la sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di accertamento di un abuso del diritto di limitazione della responsabilità per le società di capitali.
Rilevava a sostegno del gravame la omessa considerazione da parte del
Tribunale che la componente sociale fosse la stessa fra le due società, costituita dai soci CP 2 Parte 2 e che gli stessi fossero, e rispettivamente, amministratore della e della Controparte_1 [...] CP 1 Inoltre altro elemento male interpretato dal Tribunale era la successione temporale di costituzione delle società ove la più recente Controparte 1 veniva costituita e iniziava la propria attività in coincidenza con la fine dell'attività della CP 1 e quindi con '
il chiaro intento di dissimulare il trasferimento.
Al riguardo l'appellante ricordava come gli elementi dai quali inverare la sussistenza del trasferimento d'azienda fossero sia soggettivi quali l'identità della compagine sociale, sia oggettivi quali la commistione di risorse patrimoniali, l'unicità della struttura organizzativo produttiva ed il trasferimento di risorse alla neocostituita. Sosteneva in tal senso di aver fornito svariate prove documentali di tali elementi, mai smentite dalla controparte, chiarendo altresì con riferimento alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, di non aver avuto necessità di depositarle, in quanto già ampiamente illustrato le proprie tesi e prove con le prime memorie.
Inoltre lamentava la assoluta mancanza di motivazione sul rigetto - implicito della domanda subordinata volta ad accertare l'abuso del diritto realizzato con la dissimulazione del trasferimento di azienda e quindi con uso illegittimo del principio di limitazione della responsabilità delle società di capitali. Si costituiva ritualmente la Controparte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato.
All'udienza del 4.7.2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini per conclusionali e repliche. L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Devesi preliminarmente rilevare come le pretese prove documentali siano in realtà riferibili solo ad elementi tratti dalle visure camerali depositate agli atti del fascicolo di primo grado, ovvero l'esistenza della medesima compagine sociale e dal rivestire i detti soci ognuno la funzione di amministratore in una delle due società. Non possono invece ritenersi nemmeno elementi presuntivi la presenza di sedi sociali poste a breve distanza, né la presenza dello stesso numero di tre dipendenti nell'anno 2014. Quanto al primo aspetto tale elemento nulla prova se non eventuali ragioni di maggiore facilità a reperire locali commerciali nella stessa zona, e con riferimento al numero dei dipendenti non vi è prova che fossero gli stessi fra le due società e che operassero con commistione di mezzi produttivi e stigliature, locali ed utenze commerciali o di somministrazione di energie.
Quindi appare già il difetto di prova sugli elementi soggettivi del trasferimento di azienda, non potendo lo stesso essere desunto dalla medesimezza della compagine sociale e dell'oggetto sociale, in assenza di prove, nemmeno richieste, sulla identità del magazzino merce, di marchi riconoscitivi, del trasferimento di utenze, del portafoglio clientela, della forza lavoro.
Invero parte appellante, pur nella consapevolezza di dover fornire la prova degli elementi oggettivi, si è limitata a ritenere gli stessi desumibili dal confronto di alcuni elementi del bilancio delle due società, riportandone i dati numerici e facendone oggetto di una rappresentazione grafica comparativa, dalla quale emergerebbe il conferimento delle utilità della gestione. Si tratta a ben vedere solo di elementi presuntivi non idonei di per sé a fondare la domanda, attesocchè non vi è prova che l'avviamento iniziale conseguito dalla società appellata fosse rappresentato dagli stessi rapporti commerciali riferibili alla pretesa cedente.
Inoltre emerge, e nemmeno è contestato, che parte appellante non abbia dedotto nel giudizio di primo grado e successivamente richiesto l'ammissione di ulteriori prove, anche tramite l'articolazione di capitoli da demandare a testi, sulla obiettività del trasferimento, ed oltre quantomeno la richiesta di esibizione dei libri contabili, dei Lul attinenti la consistenza ed identità dei dipendenti, in ciò disertando il proprio onere allegatorio e probatorio.
Ed invero in materia di trasferimento d'azienda occulto con l'ordinanza n. 5320 del 18.02.2022, la Cassazione afferma che il lavoratore può provare per testi l'avvenuto trasferimento dell'azienda di cui era dipendente, posto che l'art. 2556, primo comma, c.c. richiede la prova scritta del contratto, ma soltanto per le parti contraenti e non anche per i terzi.
Infatti per la sentenza l'art. 2556, primo comma, c.c. prevede che i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda necessitano la forma scritta ad probationem solo con riguardo alle parti contraenti e quindi secondo i Giudici di legittimità, ne deriva che da parte dei terzi la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite ed il relativo onere può essere assolto anche per mezzo di testimoni.
Peraltro alcune pronunce di merito sono giunte alla conclusione che la prova possa essere data anche per presunzioni, purchè plurime, gravi, precise e concordanti.
In conclusione parte attrice non ha offerto elementi di prova volti a suffragare il suo assunto come correttamente evidenziato dalla motivazione del Tribunale, rispetto alla quale questo Collegio non ha motivo di dissentire, in ragione della non univocità degli elementi documentali forniti ( identità di sede sociale, comunanza dei recapiti e domini internet, delle utenze), difettando inoltre dagli stessi la prova dell'utilizzo promiscuo della stessa forza lavoro, con identificazione degli stessi dipendenti. Né risultano sufficienti ad integrare la prova i meri elementi suggestivi ricavabili dal decremento di attività della cedente in parallelo all'incremento di quello della cessionaria, essendo parimenti ipotizzabile che nel primo anno di esercizio quest'ultima abbia potuto conseguire un proprio avviamento documentato nella misura documentata nel primo bilancio depositato.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata pronuncia sulla domanda volta ad accertare l'abuso del diritto da parte degli amministratori della devesi evidenziare come la stessa non abbia Controparte 1
in effetti una consistenza autonoma, dovendosi definire alla stregua di diversa prospettazione dei medesimi fatti e comportamenti elusivi e sottrattivi in danno della generale garanzia patrimoniale dei creditori sociali di cui all'art. 2740 c.c., e come tale è stata implicitamente rigettata dal Tribunale.
Al riguardo peraltro non risulta pertinente il riferimento a quella giurisprudenza, di preminente derivazione lavoristica, che stabilisce dei necessari indefettibili presupposti acchè si ravvisi l'unicità di centro di imputazione di interessi, e quindi il superamento dei limiti di responsabilità delle singole società, ovvero: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese( v. Cass. n. 32474 del 08.11.2021).
Nel caso in esame, per ammissione della stessa appellante, non vi è stato effettivo esercizio contemporaneo di attività fra le due società, ma la ha rapidamente decrementato la propria attività, Controparte_1
mentre l'altra ha generato un primo avviamento, come documentato dal primo bilancio, successivamente incrementato, difettando altresì la prova sia del coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune sia dell'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese. Infine deve convenirsi con parte appellante in ordine allo scarso rilievo sul presente accertamento derivabile dalla sentenza n. 6707/2016 del
Tribunale Lavoro di Roma la quale pur accogliendo l'opposizione a precetto notificato da un lavoratore alla Controparte 1 in base a titolo ottenuto invece nei confronti della Controparte_1 in quanto il rigetto stesso è motivato proprio per difetto di allegazione e prova sulla esistenza di un fenomeno successorio fra le due società.
In conclusione, in difetto di allegazione e prova sulla dissimulazione di un trasferimento occulto d'azienda, la complessiva vicenda deve ritenersi limitata ad una successione temporale di distinte fattispecie imprenditoriali non escludibili, pur nella identità della componente sociale e dell'oggetto, in ragione della libertà di impresa di cui all'art. 41 della Costituzione.
Devesi infine respingere anche la doglianza inerente la pretesa eccessiva quantificazione delle spese liquidate dal Tribunale, siccome esattamente conformi ai valori medi per valore della causa e già comprensive delle spese generali.
Al rigetto dell'appello conseguenze il regolamento delle spese, di cui parte appellante dovrà essere condannata alla rifusione e da determinarsi secondo valore della causa a valori medi, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
Si rigetta la domanda di responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c. avanzata da parte appellata non ravvisandosi gli estremi della mala fede o colpa grave nella riproposizione della domanda rigettata in primo grado.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da Parte 1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
[...]
10469/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese così provvede:
- Rigetta l'appello;
Condanna Parte 1
al pagamento delle spese del presente grado in misura di complessivi € 4.560,90 già comprensive di spese generali, oltre
Iva e Cpa con distrazione in favore dell' antistatario avv. Andrea
Mercuri.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30/1/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino