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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Verbale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Dato atto che l'udienza del giorno 25.09.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele
Sodani viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Daniele Sodani R.g. n. 3129/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato in grado di appello ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 3129/2023
TRA
(C.F. e P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianfranco Infante, sito in Rende via L. Repaci n. 20/Ache la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. e P. IVA ), elettivamente domiciliata presso lo CP_2 P.IVA_2
l'avv. Camilla Roma via Prenestina n. 45, che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti;
APPELLATA
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo CP_3 P.IVA_3 studio dell'avv. Rita Di Meo dell'avvocatura comunale, sito in Roma via Tempo di Giove n. 21, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA
, Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9
LLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_2
conveniva in giudizio al fine di ottenere la
[...] Controparte_1 sentenza n. 1836/2 Giudice di Pace di Civitavecchia aveva così statuito “- dichiara cessata materia del contendere o la prescrizione in riferimento alle cartelle di pagamento impugnate e comunque, in riferimento alla legge n.136/2018; - condanna le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 870,00 di cui € 270,00 per spese, oltre IVA, Cpa e spese generali, da distrarsi. Così deciso in Civitavecchia, 4.12.12”. Deduceva, in particolare: -che con atto di citazione ex art. 615 Controparte_1 comma 1 c.p.c. aveva impug di ruolo relativi alle seguenti cartelle di pagamento “1) cartella n. 09720060234841120000, notificata in data 25.01.2007, avente ruolo n. 2006/0016180 reso esecutivo con visto del 15.09.2006, per sanzioni amministrative elevate dalla e Controparte_8 relativa a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2005, per un importo pari ad € 444,16; 2) cartella n. 09720070106764028000 notificata in data 05.03.2007, avente ruolo n. 2007/0003920 reso esecutivo con visto del 01.12.2006, per sanzioni amministrative elevate dal comune di Santa Marinella e relativa a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2005, per un importo pari ad € 172,66; 3) cartella n. 09720080266699545000 notificata in data 19.05.2010, avente ruolo n. 2008/0014297 reso esecutivo con visto del 19.05.2010, per sanzioni amministrative elevate dal e relativa CP_10
a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2005, per un importo pari ad € 184,45; 4) cartella n. 09720100355200432000 notificata in data 21.04.2012, avente ruolo n. 2011/0003595 reso esecutivo con visto del 17.11.2010, per sanzioni amministrative elevate dal e relativa CP_10
a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2005, per un importo pari ad € 169,87; 5) cartella n. 09720100279788449000 notificata in data 17.01.2012, avente ruolo n. 2010/0015217 reso esecutivo con visto del 07.07.2010, per sanzioni amministrative elevate dal comune di e relativa CP_4
a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2008, per un importo pari ad € 314,34; 6) cartella n. 09720110301024372000 notificata in data 27.01.2012, avente ruolo n. 2011/0020251 reso esecutivo con visto del 10.11.2011, per sanzioni amministrative elevate dall nell'anno 2008, CP_2 per un importo pari ad € 226,05; 7) cartella n. 260728078000 notificata in data 22.09.2012, avente ruolo n. 2011/0020548 reso esecutivo con visto del 11.11.2011, per sanzioni amministrative elevate dal comune di Roma e relativa a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2008, per un importo pari ad € 1.151,44; 8) cartella n. 09720110024188848000 notificata in data 21.04.2012, avente ruolo n. 2011/0005740 reso esecutivo con visto del 15.12.2010, per sanzioni amministrative elevate dal comune di Roma e relativa a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2007, per un importo pari ad € 180,45; 9) cartella n. 09720130296593288000 notificata in data 09.12.2013 e avente ruolo n. 2013/0015971 reso esecutivo con visto del 23.07.2013, per sanzioni amministrative elevate dal comune di Castiglione della Pescaglia e relativa a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2011, per un importo pari ad € 277,29; e avente ruolo n. 2013/0014661 reso esecutivo con visto del 15.07.2013, per sanzioni amministrative elevate dalla Prefettura di Siena e relativa a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2012, per un importo pari ad € 128,34; 10) cartella n. 09720130279042168000 notificata in data 27.11.2013, avente ruolo n. 2013/0016216 reso esecutivo con visto del 07.08.2013, per sanzioni amministrative elevate dal comune di Roma e relativa a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2010, per un importo pari ad € 300,84; 11) cartella n. 09720130258232412000 notificata in data 20.08.2013 e avente ruolo n. 2013/0012951 reso esecutivo con visto del 27.05.2013, per sanzioni amministrative elevate dal comune di Roma e relativa a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2009, per un importo pari ad € 336,28; 12) cartella n. 09720140056036340000 notificata in data 23.09.2014, avente ruolo n. 2014/0003060 reso esecutivo con visto del 02.12.2013, per sanzioni amministrative elevate dalla e relativa a contravvenzione Controparte_7 al Codice della strada, elevat un importo pari ad € 798,59; 13) cartella n. 09720150167752367000 notificata in data 23.11.2015, avente ruolo n. 2015/0008754 reso esecutivo con visto del 05.06.2015, per sanzioni amministrative elevate dal comune di e relativa a Controparte_6 contravvenzione al Codice della strada, el er un importo pari ad € 612,03; 14) cartella n. 09720150156115946000 notificata in data 04.04.2016, avente ruolo n. 2015/0007971 reso esecutivo con visto del 16.04.2015, per sanzioni amministrative elevate dal comune di Roma e relativa a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2012, per un importo pari ad € 157,27; 15) cartella n. 09720150009013806000 notificata in data 25.05.2015, avente ruolo n. 2015/0001570 reso esecutivo con visto del 07.11.2014, per sanzioni amministrative elevate dalla Prefettura di Roma e relativa a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2014 per un importo pari ad € 673,19; e avente ruolo n. 2015/0001571 reso esecutivo con visto del 07.11.2014, per sanzioni amministrative elevate dalla Prefettura di Roma e relativa a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2014 per un importo pari ad € 463,15; 16) cartella n. 09720160075536176000 notificata in data 10.06.2016, avente ruolo n. 2016/0001941 reso esecutivo con visto del 18.11.2015, per sanzioni amministrative elevate dalla Prefettura di Roma e relativa a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2014, per un importo pari ad € 301,90; e avente ruolo n. 2016/0001960 reso esecutivo con visto del 18.11.2015, per sanzioni amministrative elevate dalla Prefettura di Roma e relativa a contravvenzione al Codice della strada, elevata nell'anno 2014, per un importo pari ad € 298,64; 17) cartella n. 09720160127548147000 mai notificata all'istante, avente ruolo n. 2016/0005739 reso esecutivo con visto del 12.03.2016, per sanzioni amministrative elevate dal comune di CP_6
e relativa a contravvenzione al Codice della strada, elev
[...]
r un importo pari ad € 1.020,91”. Contestava la sentenza di primo grado in quanto: 1) aveva ritenuto legittima l'impugnazione dei ruoli pur essendo per giurisprudenza pacifica inammissibile;
2) aveva errato nel dichiarare la cessata materia di tutte le cartelle di pagamento opposte atteso che solo talune rientrano nello “Stralcio” di cui alla legge n.136/2018; 3) era illegittima anche la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale.
2.Nessuno si costituiva in giudizio di appello per che Controparte_1 rimaneva contumace.
3.Si costituivano in giudizio e chiedendo CP_2 CP_3
l'accoglimento dell'appello.
4.Nessuno si costituiva in giudizio per il , Controparte_4 [...]
, Controparte_5 Controparte_6
, e Controparte_7 Controparte_8 CP_9
[...]
5.Rilevata la natura documentale del gravame, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
6.E' fondato il primo motivo di doglianza relativo alla inammissibilità della impugnazione del ruolo. L'orientamento della Suprema Corte è nel senso che in relazione alle azioni volte a contestare le risultanze dell'estratto di ruolo e i crediti da queste recati, rileva che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, novellando l'art. 12, D.P.R. n. 602 del 1973 con l'inserimento del comma 4-bis, non ha stabilito soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione" (Cass. Civ. Sez. U., 6/09/2022, n. 26283).
7.La citata norma riguarda anche le entrate extratributarie e la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
8.Nella specie le condizioni indicate dalla norma e dalla Suprema Corte per contestare il ruolo pacificamente non ricorrono nel caso di specie, sicché il primo motivo di appello è fondato e la domanda proposta da Controparte_1 va, quindi, dichiarata inammissibile. Rimangono assorbiti gli altri motivi di appello.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale in concreto svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede: -ACCOGLIE l'appello e DICHIARA inammissibile l'opposizione di CP_1
;
[...]
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di primo grado da Parte_1 di euro 1.200,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
nonché del giudizio di appello da liquidarsi nella somma di euro 1.700,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 CP_3
e a se di lite del giudizio di ap CP_2
p a nell'importo di euro 1.700,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani