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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 02/12/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.) nella causa iscritta al n. 1770 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
Avv. Cristina CERULLO (c.f. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Catia Anna Grande;
ricorrente e
(c.f. ), domiciliato ex lege Controparte_1 P.IVA_1 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Torino, via Arsenale 21; resistente
OGGETTO: impugnazione decreto di liquidazione patrocinio a spese dello
Stato.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ivrea riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore dell'avvocato Cristina Cerullo, in qualità di difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione pari a € 1.452,50 oltre rimborso forfettario, CPA e IVA per legge ove dovute, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte. Con vittoria di spese del giudizio”;
Per parte resistente: “Giudicarsi secondo giustizia”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69
e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, l. n. 69/2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Parte ricorrente, allegando di avere assistito la signora , Persona_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di separazione personale RG N. 3427/2023 del Tribunale di Ivrea sino alla rinuncia al mandato avvenuta a seguito dell'assunzione dell'incarico di Vice Procuratore presso la
Procura della Repubblica di Novara, ha impugnato il decreto del 5.02.2025 in forza del quale il Tribunale di Ivrea ha respinto la richiesta di liquidazione degli onorari.
In estrema sintesi, l'avv. Cristina Cerullo, dopo aver descritto le attività difensive svolte in favore dell'assistita, ha censurato il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi maturati per l'attività espletata nel 2023 e sino al
7.03.2024, assumendo come il suddetto provvedimento sia stato disposto sull'errato presupposto della omessa integrazione documentale formulata dal
Tribunale di Ivrea in data 14.11.2024.
Il si è costituito in giudizio, rimettendosi alla Controparte_1
valutazione del Tribunale.
All'udienza del 05.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
****
La domanda spiegata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente giova osservare come l'opposizione proposta sia tempestiva.
Il ha prodotto in sede di costituzione in giudizio uno screenshot del CP_1
sistema SICID attestante l'esito dell'invio del biglietto di cancelleria relativo alla
2 comunicazione del decreto oggetto di odierna impugnazione, dal cui tenore sembrerebbe che in data 7.02.2025 il provvedimento sia stato notificato alla opponente con “ritiro in cancelleria”.
Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente e dalla visione del fascicolo, acquisibile di ufficio (cfr. tra le tante Cass., 16778/2019), è emerso come l'avv. Cristina Cerullo, sebbene cancellata dall'albo in data
18.03.2024 (cfr. doc. 012 opponente) abbia mantenuto attivo l'indirizzo PEC noto al (cfr. docc. 013.1 e CP_2 Email_1
013.2), al quale indirizzo nel mese di febbraio 2025 non sono pervenute alla ricorrente comunicazioni PEC da parte del Tribunale di Ivrea (cfr. doc. 014).
Non essendovi prova, pertanto, che il decreto di rigetto sia stato ritualmente notificato alla odierna ricorrente in data 07.02.2025, l'opposizione deve essere ritenuta tempestiva.
Venendo al merito, la ricorrente ha provato di avere tempestivamente ottemperato all'ordine di integrazione formulato dal Tribunale in data
13.05.2024 (cfr. tra l'altro “d) iscrizione dei legali all'Albo dei patrocinanti a spese dello
Stato da data anteriore al conferimento dell'incarico senza avere comunicato revoche”), producendo in data 25.06.2024 il relativo certificato.
Di contro, il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione trae origine dall'omessa integrazione da parte della ricorrente relativamente alla successiva richiesta del 14.11.2024, nel quale si richiedeva al nuovo difensore di integrare ulteriori documenti e non l'attestazione di iscrizione all'albo dei patrocinanti a spese dello Stato che era stata invero già depositata in occasione della precedente richiesta.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con conseguente liquidazione in favore della ricorrente del compenso spettante per le attività correlate alla fase di studio e a quella introduttiva del giudizio n. 3427/2023, ovverosia per attività svolte sino alla dismissione del mandato.
3 Quanto ai criteri di liquidazione, in termini generali giova osservare come la
Suprema Corte abbia affermato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti – va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo e non nel diverso senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (cfr. Cass. 36793/2022; Cass. n.
31404/2019; Cass. n. 2527/2012).
Sempre in termini generali, in relazione ai motivi inerenti al merito della liquidazione, sub specie di concreta determinazione dell'importo liquidabile nell'ambito dello scaglione di riferimento, come la valutazione inerente alla complessità della controversia e della conseguente attività difensiva sia rimessa al giudice che procede, facendo salve le eventuali violazioni di legge ovverosia la liquidazione al di sotto dei minimi di legge.
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, all'opponente deve essere riconosciuta la liquidazione dei compensi nella misura prossima ai valori minimi per la fase di studio e la fase introduttiva espletate nel giudizio di separazione personale dei coniugi avente RG 3427/2023.
Ciò posto, tenuto dunque conto delle questioni trattate e delle difese svolte, nonché della natura controversia (separazione consensuale), della non elevata complessità delle questioni trattate e della documentazione prodotta in relazione alle attività effettivamente svolte dal difensore fino alla rinuncia al mandato, si ritiene di liquidare alla parte ricorrente l'importo complessivo di € 750,00, già dimidiato ai sensi dell'art. 130, d.P.R. 115/2002, con riguardo ai compensi per cause di valore indeterminato e di non rilevante complessità ((scaglione €
26.000,00 - € 52.000,00; tabella 15; € 900,00 per la fase di studio ed € 600,00 per la fase introduttiva, ridotti di 1/2 rispettivamente a € 450,00 ed € 300,00).
4 In conclusione, dunque, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto dall'avv. Cristina Cerullo, il decreto reso dal Tribunale di Ivrea in data 5.02.2025 deve essere modificato, con conseguente liquidazione dell'importo di € 750,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
La natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante il n. 1770/2025 R.G., così provvede:
in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. Cristina Cerullo, modifica il decreto emesso il 05.02.2025 dal Tribunale di Ivrea nel procedimento n.
3427/2023 R.G. e liquida in favore della ricorrente la somma di € 750,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ivrea il 02.12.2025.
Il Giudice dott. Augusto Salustri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.) nella causa iscritta al n. 1770 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
Avv. Cristina CERULLO (c.f. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Catia Anna Grande;
ricorrente e
(c.f. ), domiciliato ex lege Controparte_1 P.IVA_1 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Torino, via Arsenale 21; resistente
OGGETTO: impugnazione decreto di liquidazione patrocinio a spese dello
Stato.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ivrea riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore dell'avvocato Cristina Cerullo, in qualità di difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione pari a € 1.452,50 oltre rimborso forfettario, CPA e IVA per legge ove dovute, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte. Con vittoria di spese del giudizio”;
Per parte resistente: “Giudicarsi secondo giustizia”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69
e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, l. n. 69/2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Parte ricorrente, allegando di avere assistito la signora , Persona_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di separazione personale RG N. 3427/2023 del Tribunale di Ivrea sino alla rinuncia al mandato avvenuta a seguito dell'assunzione dell'incarico di Vice Procuratore presso la
Procura della Repubblica di Novara, ha impugnato il decreto del 5.02.2025 in forza del quale il Tribunale di Ivrea ha respinto la richiesta di liquidazione degli onorari.
In estrema sintesi, l'avv. Cristina Cerullo, dopo aver descritto le attività difensive svolte in favore dell'assistita, ha censurato il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi maturati per l'attività espletata nel 2023 e sino al
7.03.2024, assumendo come il suddetto provvedimento sia stato disposto sull'errato presupposto della omessa integrazione documentale formulata dal
Tribunale di Ivrea in data 14.11.2024.
Il si è costituito in giudizio, rimettendosi alla Controparte_1
valutazione del Tribunale.
All'udienza del 05.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
****
La domanda spiegata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente giova osservare come l'opposizione proposta sia tempestiva.
Il ha prodotto in sede di costituzione in giudizio uno screenshot del CP_1
sistema SICID attestante l'esito dell'invio del biglietto di cancelleria relativo alla
2 comunicazione del decreto oggetto di odierna impugnazione, dal cui tenore sembrerebbe che in data 7.02.2025 il provvedimento sia stato notificato alla opponente con “ritiro in cancelleria”.
Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente e dalla visione del fascicolo, acquisibile di ufficio (cfr. tra le tante Cass., 16778/2019), è emerso come l'avv. Cristina Cerullo, sebbene cancellata dall'albo in data
18.03.2024 (cfr. doc. 012 opponente) abbia mantenuto attivo l'indirizzo PEC noto al (cfr. docc. 013.1 e CP_2 Email_1
013.2), al quale indirizzo nel mese di febbraio 2025 non sono pervenute alla ricorrente comunicazioni PEC da parte del Tribunale di Ivrea (cfr. doc. 014).
Non essendovi prova, pertanto, che il decreto di rigetto sia stato ritualmente notificato alla odierna ricorrente in data 07.02.2025, l'opposizione deve essere ritenuta tempestiva.
Venendo al merito, la ricorrente ha provato di avere tempestivamente ottemperato all'ordine di integrazione formulato dal Tribunale in data
13.05.2024 (cfr. tra l'altro “d) iscrizione dei legali all'Albo dei patrocinanti a spese dello
Stato da data anteriore al conferimento dell'incarico senza avere comunicato revoche”), producendo in data 25.06.2024 il relativo certificato.
Di contro, il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione trae origine dall'omessa integrazione da parte della ricorrente relativamente alla successiva richiesta del 14.11.2024, nel quale si richiedeva al nuovo difensore di integrare ulteriori documenti e non l'attestazione di iscrizione all'albo dei patrocinanti a spese dello Stato che era stata invero già depositata in occasione della precedente richiesta.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con conseguente liquidazione in favore della ricorrente del compenso spettante per le attività correlate alla fase di studio e a quella introduttiva del giudizio n. 3427/2023, ovverosia per attività svolte sino alla dismissione del mandato.
3 Quanto ai criteri di liquidazione, in termini generali giova osservare come la
Suprema Corte abbia affermato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti – va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo e non nel diverso senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (cfr. Cass. 36793/2022; Cass. n.
31404/2019; Cass. n. 2527/2012).
Sempre in termini generali, in relazione ai motivi inerenti al merito della liquidazione, sub specie di concreta determinazione dell'importo liquidabile nell'ambito dello scaglione di riferimento, come la valutazione inerente alla complessità della controversia e della conseguente attività difensiva sia rimessa al giudice che procede, facendo salve le eventuali violazioni di legge ovverosia la liquidazione al di sotto dei minimi di legge.
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, all'opponente deve essere riconosciuta la liquidazione dei compensi nella misura prossima ai valori minimi per la fase di studio e la fase introduttiva espletate nel giudizio di separazione personale dei coniugi avente RG 3427/2023.
Ciò posto, tenuto dunque conto delle questioni trattate e delle difese svolte, nonché della natura controversia (separazione consensuale), della non elevata complessità delle questioni trattate e della documentazione prodotta in relazione alle attività effettivamente svolte dal difensore fino alla rinuncia al mandato, si ritiene di liquidare alla parte ricorrente l'importo complessivo di € 750,00, già dimidiato ai sensi dell'art. 130, d.P.R. 115/2002, con riguardo ai compensi per cause di valore indeterminato e di non rilevante complessità ((scaglione €
26.000,00 - € 52.000,00; tabella 15; € 900,00 per la fase di studio ed € 600,00 per la fase introduttiva, ridotti di 1/2 rispettivamente a € 450,00 ed € 300,00).
4 In conclusione, dunque, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto dall'avv. Cristina Cerullo, il decreto reso dal Tribunale di Ivrea in data 5.02.2025 deve essere modificato, con conseguente liquidazione dell'importo di € 750,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
La natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante il n. 1770/2025 R.G., così provvede:
in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. Cristina Cerullo, modifica il decreto emesso il 05.02.2025 dal Tribunale di Ivrea nel procedimento n.
3427/2023 R.G. e liquida in favore della ricorrente la somma di € 750,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ivrea il 02.12.2025.
Il Giudice dott. Augusto Salustri
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