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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9195/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9195/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Graziana Parte_1 C.F._1
PAGANO
opponente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cettina Controparte_1 C.F._2
MARCELLINO
opposto
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 23 gennaio 2025 le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese e la causa veniva posta in decisione, TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
con riserva di deposito della motivazione nei successivi trenta giorni ex art.281 sexies comma 3
c.p.c.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto opposizione al precetto notificatole in data 17.07.2024 con il Parte_1
quale è stato intimato il pagamento delle competenze professionali in favore del dott.
[...]
liquidate dalla Autorità Giudiziaria quali compensi per attività di C.T.U. in giudizio CP_2
civile.
Il titolo su cui si fondava il precetto era costituito da decreto di liquidazione del 03.04.2020
(proc. n.4712/2015 Trib CT).
La difesa dell'opponente rappresentava che la sentenza (n.3964/2020) che aveva definito il giudizio aveva posto le spese di C.T.U. a carico delle parti soccombenti.
Tuttavia, in concreto, con il precetto opposto veniva intimato alla che non era parte Pt_1
soccombente, di pagare la somma di euro 8.544,24 oltre accessori in solido con i signori
Persona_1 Persona_2 Controparte_3 CP_4
e
[...] Controparte_5
Con un unico motivo, parte opponente contestava la pretesa deducendo di non essere parte soccombente e, quindi, di non dovere corrispondere alcunché per i compensi del C.T.U..
§§§§§
costituitosi in giudizio, premetteva che, dopo il decreto di liquidazione dei Parte_2
pagina 2 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
compensi in proprio favore, non aveva avuto accesso al fascicolo processuale e,
specificamente, non aveva avuto conoscenza della sentenza;
indi, rappresentava che, appreso dell'esito del giudizio e della ritenuta responsabilità degli originari convenuti (ad esclusione di uno), fra cui anche aveva diffidato i soccombenti a procedere al Controparte_6
pagamento del saldo;
appreso che il era deceduto, aveva individuato gli eredi del Pt_1
predetto in (moglie) e (figlia); tuttavia, per mero Controparte_3 Parte_1
errore, non aveva rilevato che, ne corpo della sentenza, si dava atto che Parte_1
aveva rinunciato all'eredità.
Pertanto, la difesa dell'opposto rappresentava che 'le parti sono giunte al reciproco
riconoscimento delle posizioni, senza nulla a pretendere' e concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
§§§§§
All'udienza del 23 gennaio 2025 chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
La causa veniva, quindi, posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione nei successivi trenta giorni ex art.281 sexies comma 3 c.p.c.
§§§§§
Sulla base di quanto rassegnato dalle parti e, segnatamente, dell'accordo transattivo deve prendersi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Nel caso specifico è necessario provvedere sul punto con sentenza, “trattandosi di estinzione di
pagina 3 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
giudizio monocratico” e inoltre in quanto:
- nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
- invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di
giudice unico”;
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
- del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass.
civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I,
06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004,
n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in
Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ.
Mass. 2002, 1829);
- sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema
Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare
pagina 4 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione
dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed
accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare
alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando
l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura
monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se
emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza
reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore
nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può
essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il
provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente
inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la
parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in
virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre
2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10);
- infine, in senso conforme possono richiamarsi anche le seguenti pronunce di merito:
Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219 (in Giustizia a Milano 2006, 7 55);
Tribunale Milano, 2 giugno 1997 (in Foro it. 1997, I, 3027); Tribunale di Parma, 17
gennaio 2000 (in Riv. Crit. Dir. Lav., 2000, 525) e Tribunale Modena 15 giugno 1999
(in Giur. It., 2000, 758).
Sussistendo accordo sulle spese, le stesse vanno compensate.
pagina 5 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 9195/2024 R.G.:
1) dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere;
2) compensa le spese fra le parti;
Catania, 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9195/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Graziana Parte_1 C.F._1
PAGANO
opponente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cettina Controparte_1 C.F._2
MARCELLINO
opposto
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 23 gennaio 2025 le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese e la causa veniva posta in decisione, TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
con riserva di deposito della motivazione nei successivi trenta giorni ex art.281 sexies comma 3
c.p.c.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto opposizione al precetto notificatole in data 17.07.2024 con il Parte_1
quale è stato intimato il pagamento delle competenze professionali in favore del dott.
[...]
liquidate dalla Autorità Giudiziaria quali compensi per attività di C.T.U. in giudizio CP_2
civile.
Il titolo su cui si fondava il precetto era costituito da decreto di liquidazione del 03.04.2020
(proc. n.4712/2015 Trib CT).
La difesa dell'opponente rappresentava che la sentenza (n.3964/2020) che aveva definito il giudizio aveva posto le spese di C.T.U. a carico delle parti soccombenti.
Tuttavia, in concreto, con il precetto opposto veniva intimato alla che non era parte Pt_1
soccombente, di pagare la somma di euro 8.544,24 oltre accessori in solido con i signori
Persona_1 Persona_2 Controparte_3 CP_4
e
[...] Controparte_5
Con un unico motivo, parte opponente contestava la pretesa deducendo di non essere parte soccombente e, quindi, di non dovere corrispondere alcunché per i compensi del C.T.U..
§§§§§
costituitosi in giudizio, premetteva che, dopo il decreto di liquidazione dei Parte_2
pagina 2 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
compensi in proprio favore, non aveva avuto accesso al fascicolo processuale e,
specificamente, non aveva avuto conoscenza della sentenza;
indi, rappresentava che, appreso dell'esito del giudizio e della ritenuta responsabilità degli originari convenuti (ad esclusione di uno), fra cui anche aveva diffidato i soccombenti a procedere al Controparte_6
pagamento del saldo;
appreso che il era deceduto, aveva individuato gli eredi del Pt_1
predetto in (moglie) e (figlia); tuttavia, per mero Controparte_3 Parte_1
errore, non aveva rilevato che, ne corpo della sentenza, si dava atto che Parte_1
aveva rinunciato all'eredità.
Pertanto, la difesa dell'opposto rappresentava che 'le parti sono giunte al reciproco
riconoscimento delle posizioni, senza nulla a pretendere' e concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
§§§§§
All'udienza del 23 gennaio 2025 chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
La causa veniva, quindi, posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione nei successivi trenta giorni ex art.281 sexies comma 3 c.p.c.
§§§§§
Sulla base di quanto rassegnato dalle parti e, segnatamente, dell'accordo transattivo deve prendersi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Nel caso specifico è necessario provvedere sul punto con sentenza, “trattandosi di estinzione di
pagina 3 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
giudizio monocratico” e inoltre in quanto:
- nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
- invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di
giudice unico”;
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
- del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass.
civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I,
06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004,
n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in
Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ.
Mass. 2002, 1829);
- sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema
Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare
pagina 4 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione
dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed
accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare
alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando
l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura
monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se
emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza
reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore
nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può
essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il
provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente
inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la
parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in
virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre
2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10);
- infine, in senso conforme possono richiamarsi anche le seguenti pronunce di merito:
Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219 (in Giustizia a Milano 2006, 7 55);
Tribunale Milano, 2 giugno 1997 (in Foro it. 1997, I, 3027); Tribunale di Parma, 17
gennaio 2000 (in Riv. Crit. Dir. Lav., 2000, 525) e Tribunale Modena 15 giugno 1999
(in Giur. It., 2000, 758).
Sussistendo accordo sulle spese, le stesse vanno compensate.
pagina 5 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 9195/2024 R.G.:
1) dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere;
2) compensa le spese fra le parti;
Catania, 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
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