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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura n. 1128/2024 R.G.V.G. promossa congiuntamente
DA
, nata il [...] alla EZ ed ivi residente Parte_1
c.f. Avv. DALL'ARA EMANUELA C.F._1
Avv. PARIZZI SARA
E
, nato il [...] alla EZ ed ivi residente Controparte_1
c.f. Avv. DALL'ARA EMANUELA C.F._2
Avv. PARIZZI SARA
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
13.9.2024 a margine del decreto di fissazione d'udienza e in data 6.12.2024 a margine della sentenza di separazione
1 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 15.4.2025:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune della EZ, via Romana n.13, lett.B, int.4 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie _1
, nell'interesse del figlio minore non autosufficiente , ivi
[...] Persona_1
stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. il figlio viene collocato prevalentemente presso la casa ove vive Persona_1
con la madre, già casa coniugale;
5. Durante la settimana, il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta vorrà, in considerazione della volontà del figlio, che ha compiuto gli anni 16 e degli impegni di quest'ultimo di natura scolastica e sociale/ricreativa;
6. Il minore trascorrerà il fine settimana a casa della madre o del Persona_1
padre per un week end ciascuno;
il figlio si recherà, un week end su due, a casa del
2 padre dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle 21, quando rientrerà a casa della madre;
7. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori entro il mese di giugno.
8. il sig. si impegna a versare a , quale assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento ordinario per il figlio , la somma di Euro 400,00 mensili, somma Per_1 che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno con l'indice ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% , tenendo conto dei criteri di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale della EZ del 13.12.2018, cui le Parti fanno integrale rinvio;
10. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico e rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 3.6.2024, premettendo di aver contratto in data
3.6.2001 alla EZ matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 45 parte II serie A anno
2001) e di aver avuto due figli ( , nato il [...], maggiorenne ed Per_2
autosufficiente, e , nato il [...]), hanno chiesto di dichiararsi Per_1
3 contestualmente la separazione tra le parti e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Con sentenza n. 174/2024 in data 26.9.2024 (passata in giudicato il 27.3.2025), ricorrendone i presupposti, il Tribunale della EZ ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia sulla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, disponendo il deposito delle procure di entrambe le parti anche ai fini della domanda di divorzio.
Alla successiva udienza del 15.4.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni già riportate nella sentenza di separazione
(giova al riguardo precisare che in ricorso sono state indicate specifiche condizioni di divorzio, tuttavia meramente confermative di quelle della separazione, alle quali le parti si sono riportate in udienza, e che vengono pertanto riportate nel presente provvedimento).
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970
n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Quanto alle condizioni di divorzio, le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo del figlio minorenne, precisandosi che non v'è luogo a provvedere sulla condizione n. 1
(essendo già stati i coniugi autorizzati a vivere separati in sede di separazione).
4 Non si ravvisa la necessità dell'ascolto del figlio minore di età, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, alla stregua dell'art. 473 - bis. 4 c.p.c.
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della EZ, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra _1
e , contratto il 3.6.2001 alla EZ (atto trascritto nei
[...] Controparte_1
registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 45 parte
II serie A anno 2001) alle seguenti condizioni:
“1. (omissis)
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune della EZ, via Romana n.13, lett.B, int.4 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie _1
, nell'interesse del figlio minore non autosufficiente , ivi
[...] Persona_1
stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. il figlio viene collocato prevalentemente presso la casa ove vive Persona_1
con la madre, già casa coniugale;
5 5. Durante la settimana, il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta vorrà, in considerazione della volontà del figlio, che ha compiuto gli anni 16 e degli impegni di quest'ultimo di natura scolastica e sociale/ricreativa;
6. Il minore trascorrerà il fine settimana a casa della madre o del Persona_1
padre per un week end ciascuno;
il figlio si recherà, un week end su due, a casa del padre dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle 21, quando rientrerà a casa della madre;
7. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori entro il mese di giugno.
8. il sig. si impegna a versare a , quale assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento ordinario per il figlio , la somma di Euro 400,00 mensili, somma Per_1 che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno con l'indice ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% , tenendo conto dei criteri di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale della EZ del 13.12.2018, cui le Parti fanno integrale rinvio;
10. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico e rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.”
Spese compensate.
6 Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla EZ nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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