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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2567 / 2022
Il giudice AL Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 03/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa AL Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 03.12.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2567/2022
promossa da
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
SE AN, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. LOREDANA DI SALVO, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: aggravamento malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19.09.2022, l'odierna ricorrente, premesso di aver subito un primo infortunio sul lavoro in data 12.01.2010 e successivi infortuni in data 8.08.2011 e 5.08.2013, a seguito dei quali è stata riconosciuta dall' una menomazione all'integrità psicofisica CP_1
pari complessivamente al 13%, chiede accertarsi che a seguito di successivo aggravamento,
gli è residuata un'invalidità pari al 18% e/o comunque in misura maggiore di quella riconosciuta in sede di revisione dall' con provvedimento del 4.07.2020 (grado accertato CP_1
3% - grado complessivo: 15%); per l'effetto, chiede condannarsi il predetto istituto al riconoscimento dei diritti spettanti in base alla maggiore percentuale di postumi accertati in giudizio, oltre interessi e rivalutazione in favore del ricorrente. Con condanna alle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l' eccependo la legittimità della valutazione effettuata in CP_1
sede di revisione e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone variamente l'infondatezza. Con condanna alle spese.
La causa veniva istruita mediante ctu medico legale.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dall'odierna ricorrente e la relativa corresponsione, in suo favore,
dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000; segnatamente, tale disciplina prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%,
l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione degli infortuni di cui trattasi,
né sulla loro origine professionale, ma solo in merito alla percentuale dell'aggravamento dei postumi derivanti dagli stessi. Orbene, il CTU nominato ha riferito che: “Tenuto conto dell'obiettività clinico funzionale
riscontrata al momento delle operazioni peritali, in riferimento alle tabelle di cui al Decreto
Legislativo 38/2000: Esiti di trauma contusivo distorsivo spalla destra 3% codice 227 Esiti di gonalgia destra in gonartrosi tricompartimentale 3% cod. 283 Esiti di artroprotesi ginocchio sn con criterio analogico 10% Si è in presenza di un danno plurimo policrono A seguito dell'infortunio la
sig.ra presenta un danno biologico nella misura del 16% con decorrenza Parte_1
operazioni peritali”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Da tali conclusioni deriva l'accoglimento della domanda del ricorrente alla percezione dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d lgs. 38/2000.
Il peso delle spese viene compensato stante la decorrenza della prestazione.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico di parte resistente e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,
in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente, in conseguenza degli infortuni professionali accertati e al successivo aggravamento, ha subito un danno biologico permanente pari al 16 %dal 07.03.2024 (data delle operazioni peritali) e, per l'effetto,
condanna l' al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. CP_1
lgs. 38/2000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione fino al saldo;
compensa le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono liquidate CP_1
come da separato decreto.
Agrigento, 03/12/2025.
IL GIUDICE
AL Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 2567 / 2022
Il giudice AL Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 03/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa AL Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 03.12.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2567/2022
promossa da
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
SE AN, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. LOREDANA DI SALVO, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: aggravamento malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19.09.2022, l'odierna ricorrente, premesso di aver subito un primo infortunio sul lavoro in data 12.01.2010 e successivi infortuni in data 8.08.2011 e 5.08.2013, a seguito dei quali è stata riconosciuta dall' una menomazione all'integrità psicofisica CP_1
pari complessivamente al 13%, chiede accertarsi che a seguito di successivo aggravamento,
gli è residuata un'invalidità pari al 18% e/o comunque in misura maggiore di quella riconosciuta in sede di revisione dall' con provvedimento del 4.07.2020 (grado accertato CP_1
3% - grado complessivo: 15%); per l'effetto, chiede condannarsi il predetto istituto al riconoscimento dei diritti spettanti in base alla maggiore percentuale di postumi accertati in giudizio, oltre interessi e rivalutazione in favore del ricorrente. Con condanna alle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l' eccependo la legittimità della valutazione effettuata in CP_1
sede di revisione e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone variamente l'infondatezza. Con condanna alle spese.
La causa veniva istruita mediante ctu medico legale.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dall'odierna ricorrente e la relativa corresponsione, in suo favore,
dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000; segnatamente, tale disciplina prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%,
l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione degli infortuni di cui trattasi,
né sulla loro origine professionale, ma solo in merito alla percentuale dell'aggravamento dei postumi derivanti dagli stessi. Orbene, il CTU nominato ha riferito che: “Tenuto conto dell'obiettività clinico funzionale
riscontrata al momento delle operazioni peritali, in riferimento alle tabelle di cui al Decreto
Legislativo 38/2000: Esiti di trauma contusivo distorsivo spalla destra 3% codice 227 Esiti di gonalgia destra in gonartrosi tricompartimentale 3% cod. 283 Esiti di artroprotesi ginocchio sn con criterio analogico 10% Si è in presenza di un danno plurimo policrono A seguito dell'infortunio la
sig.ra presenta un danno biologico nella misura del 16% con decorrenza Parte_1
operazioni peritali”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Da tali conclusioni deriva l'accoglimento della domanda del ricorrente alla percezione dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d lgs. 38/2000.
Il peso delle spese viene compensato stante la decorrenza della prestazione.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico di parte resistente e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,
in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente, in conseguenza degli infortuni professionali accertati e al successivo aggravamento, ha subito un danno biologico permanente pari al 16 %dal 07.03.2024 (data delle operazioni peritali) e, per l'effetto,
condanna l' al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. CP_1
lgs. 38/2000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione fino al saldo;
compensa le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono liquidate CP_1
come da separato decreto.
Agrigento, 03/12/2025.
IL GIUDICE
AL Di SA