TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8205 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. LI SI, in funzione di giudice del lavoro, in esito, dato atto delle note ex art. 127 ter c.p.c. pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione della udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3921/2024 R.G.L.
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Claudia Quinzii, elettivamente domiciliato come in atti. RICORRENTE E
, con sede legale in Roma alla via Controparte_1
Giuseppe RE n. 14, in persona del Dott. , nella qualità di Controparte_2 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Barbieri, elettivamente domiciliato come in atti;
con sede in Controparte_3
Roma alla via Ennio Quirino Visconti n. 8, in persona del suo Presidente pro tempore legale rappresentante Avv. Valter Militi, rappresentato e difeso dall' Avv. Michele Maresca, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.02.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha dedotto di avere ricevuto in data 30.01.2024, mediante notifica a mezzo pec da parte dell
[...]
, la cartella di pagamento n. 071 2023 0129203106 000 per Controparte_1
l'importo complessivo di euro 2.593,32, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo dei versamenti contributivi relativi all'annualità 2011; che tale pretesa sarebbe stata avanzata a seguito di una verifica effettuata dalla Parte_2
.
[...]
Nel merito sosteneva la prescrizione del presunto credito vantato dall
[...]
, in quanto il termine di decorrenza della prescrizione risulta essere CP_4 quinquennale e prima della suindicata notifica nessun atto interruttivo era stato regolarmente notificato ad esso ricorrente;
in subordine, rilevava altresì l'intervenuta decadenza in cui era incorsa l , essendo onere Controparte_1 dell'amministrazione procedente dimostrare, ai fini del decorso dei termini di prescrizione del diritto alla riscossione, che la notifica delle cartelle fosse avvenuta nei modi e nei termini di legge. Concludeva chiedendo “IN VIA CAUTELARE, in ragione della spiegata richiesta di sospensiva, per tutte le motivazioni esposte nella presente narrativa, disporre, inaudita altera parte ovvero, in limine, con provvedimento reso in udienza, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 071 2023 0129203106 000, consegnata il 30 gennaio 2024; 2. NEL MERITO, accertare e dichiarare la inammissibilità dell'opposto avviso impugnato e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 071 2023 0129203106 000 relative alle annualità 2011. 3. Accertare e dichiarare la decadenza dell'opposta cartella per difetto e carenza di motivazione nonché accertare e dichiarare prescritti e/o non dovuti, estinti, perenti, inesistenti, nulli, invalidi o annullare tutti i crediti di cui sopra nonché annullare la cartella di pagamento di cui all'oggetto e/o dichiararne la nullità, invalidità, inesistenza, perenzione, estinzione, prescrizione per i motivi specificati nel presente atto annullando e/o dichiarando nulli/invalidi/inesistenti/perenti/estinti/prescritti o annullare altresì le sanzioni amministrative nonché le relative sanzioni accessorie e tutti i crediti ivi risultanti compresi interessi, rimborsi spese, diritti di notifica, aggio e ogni ulteriore posta ivi inserita e comunque denominata, accessoria e/o conseguente ai crediti principali opposti e di cui in oggetto, con condanna dell'
[...]
alla loro immediata cancellazione 4. Condannare le convenute, Controparte_1 in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio ed, in subordine, compensare le spese processuali trattandosi di materia complessa non definita a livello giurisprudenziale”.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione del ruolo relativo ai crediti vantati dall , con contestuale fissazione della udienza di Controparte_1 discussione, l'opposto Ente si costituiva, con memoria depositata il 23.03.2024, ed eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva al merito delle somme iscritte a ruolo, potendo le doglianze essere rivolte esclusivamente nei confronti dell'ente impositore, essendo essa convenuta estranea al rapporto tra contribuente e ente impositore. Nel merito, eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversa azione per violazione dell'art. art. 38 co. 5 d.l. 78/2010 convertito in l. 122/2010, in quanto asseriva che parte ricorrente non aveva provato di avere fatto precedere alla presente azione processuale quella amministrativa prevista dalla richiamata norma come condizione di procedibilità. In subordine, evidenziava la inammissibilità dell'opposizione per l'impossibilità di impugnare il ruolo contenuto nella cartella di pagamento, stante la conoscenza e cristallizzazione della pretesa previdenziale contenuta negli atti prodromici all'esecuzione. Tutto ciò premesso rassegnava le seguenti conclusioni, chiedendo: “in via del tutto preliminare, dichiarare l'estromissione della dal presente Controparte_5 giudizio per carenza di legittimazione passiva;
-In via gradata e comunque sempre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversa azione, così come proposta perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata;
rigettare, comunque, nel merito l'avversa domanda per tutte le motivazioni di diritto ut supra evidenziate. Il tutto con vittoria di spese di giudizio”.
Con memoria difensiva depositata in data 08.10.2024, si costituiva altresì la
[...]
, la quale preliminarmente eccepiva il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, ai sensi dell'art. 18/VI L. 576/80, la procedura esattiva era di esclusiva competenza del Concessionario della Riscossione, mentre essa si limitava a compilare i ruoli. CP_3
Con riguardo alla eccepita prescrizione del credito iscritto nel ruolo impugnato, richiamava l'art. 66 della L. n. 247/2012, con cui è stato disposto che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”, avendo stabilito pertanto tale norma l'inapplicabilità Parte_2 dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla facendo rivivere il co.1 dell'art. 19 della CP_3 legge n. 576/1980 che fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_3
Tanto premesso, parte resistente rappresentava che alla contribuzione dovuta in autoliquidazione per l'anno 2011, oltre sanzioni e interessi, iscritta nel ruolo 2023, si applica la prescrizione decennale ex art. 66 della l. 31.12.2012 n. 247, decorrente dalla data di invio della relativa dichiarazione reddituale trasmessa dal professionista in data
26.07.2012, la quale, pertanto, non risultava decorsa al momento della notifica del provvedimento impugnato, avendo essa interrotto il termine prescrizionale, con CP_3 la nota di contestazione relativa ai controlli incrociati, ricevuta a mezzo PEC in data 11.07.2022. Quanto alla sanzione ex art. 9 legge 141/92 per l'omesso invio della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2021, parte resistente rilevava che si applica la prescrizione quinquennale decorrente dal termine ultimo previsto per l'invio della dichiarazione reddituale (30.09.2022), la quale non risulta essere decorsa alla data della notifica del provvedimento impugnato (30.01.2024), ed ad ogni modo risultava essere stata interrotta con la relativa nota di contestazione ricevuta a mezzo pec in data 28.04.2023. In via gradata e riconvenzionale, parte resistente chiedeva, qualora la cartella opposta dovesse essere annullata per vizi di forma, di voler accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla Cassa dell'importo per cui è causa. Tutto ciò premesso concludeva pertanto chiedendo di “IN VIA PRINCIPALE 1) Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito, perché del tutto infondata, la proposta opposizione;
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE 1) Nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere l'opposizione proposta dal ricorrente e, quindi, di invalidare la procedura di riscossione, accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla Cassa dell'importo di € 2.587,36, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo), dalla data del dovuto al saldo effettivo;
2) Emettere ogni ulteriore, conseguenziale provvedimento di Legge;
3) Provvedere, come di Giustizia, per le spese del giudizio.”
In esito alla udienza come sopra sostituita, dato atto dell'avvenuto deposito delle note sopra indicate, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Giova precisare che in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 13.10.2025 parte ricorrente ha prodotto copia dei bonifici attinenti il pagamento delle singole rate come da accordo di rateizzazione del 23.4.25 con l e come rappresentato dai CP_6 procuratori delle parti all'udienza del 24.4.25, nel corso della quale veniva precisato l'impegno del ricorrente al pagamento di “rate mensili dell'importo ciascuna di euro 50,46 ( tranne la prima, comprensiva di bollo, di euro 61,08) da pagarsi, per più anni, a decorrere dal 7.5. p.v.”. È pertanto acclarata e pacifica l'avvenuta adesione di ll'accordo di rateizzazione CP_6 in questione. Il ricorrente ha pertanto richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio e compensazione delle spese di lite. La circostanza fattuale che il professionista abbia iniziato a corrispondere le rate indicate nell'accordo è stata acclarata anche mediante il riconoscimento dai procuratori di entrambe le parti resistenti (v. note t.s. per l' udienza sopra indicata). Pertanto, a fronte dell'accordo di rateizzazione e dell'avvenuto iniziale pagamento, sia pure solo parziale, ritiene questo giudice di aderire alla richiesta di accertamento della cessazione della materia del contendere. In particolare, non vi sono motivi per ritenere che il ricorrente non intenda avvalersi senza riserve della procedura di rateizzazione in esame, militando in tal senso la richiesta avanzata per definire il presente giudizio dallo stesso ricorrente intentato e l'esiguità delle rate mensili;
del resto, proprio per essere il ricorso di iniziativa dello stesso debitore, e tenuto conto del fatto che la cartella esattoriale costituisce comunque titolo per vantare il credito nei suoi confronti da parte della l'accertamento in CP_3 esame – rappresentativo della sopravvenuta carenza di interesse a procedere in capo al ricorrente stesso – non integra un potenziale vantaggio per il debitore stesso ma semplicemente fotografa l'assenza della fondamentale condizione dell'azione rappresentata dall'attuale interesse ad agire. Nella fattispecie, nulla quaestio quanto alla domanda riconvenzionale di accertamento del credito e condanna del ricorrente, avanzata espressamente dalla solo “nella CP_3 denegata ipotesi” che venisse accolta l'opposizione, cosa che non è avvenuta, in quanto
– proprio a cagione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire – questo Giudice non è pervenuto a esaminare il merito della controversia né l'esistenza di vizi formali della cartella. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 26299/18 ; 4035/1999 ; Cass.21757/2021) .
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali .
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza ( v.Cass., ord. n. 19568/17 ) deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni .
Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere .
Deve ritenersi che nella specie, laddove non fosse intervenuto in corso di causa l'accordo, la domanda sarebbe stata rigettata nel merito;
tuttavia, il buon comportamento processuale delle parti induce ritenere equa la compensazione delle spese tra le stesse;
va valutata in particolare la condotta di parte ricorrente e delibato in merito conformemente, per analogia della situazione, a quanto ritenuto dalla Cassazione con l'ordinanza n. 15722/23 emessa in tema di adesione alla procedura di “rottamazione”, nella quale si dà atto sul punto che “la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio di questa”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi. Napoli, 11.11.2025
Il Giudice del lavoro dr. LI SI
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. LI SI, in funzione di giudice del lavoro, in esito, dato atto delle note ex art. 127 ter c.p.c. pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione della udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3921/2024 R.G.L.
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Claudia Quinzii, elettivamente domiciliato come in atti. RICORRENTE E
, con sede legale in Roma alla via Controparte_1
Giuseppe RE n. 14, in persona del Dott. , nella qualità di Controparte_2 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Barbieri, elettivamente domiciliato come in atti;
con sede in Controparte_3
Roma alla via Ennio Quirino Visconti n. 8, in persona del suo Presidente pro tempore legale rappresentante Avv. Valter Militi, rappresentato e difeso dall' Avv. Michele Maresca, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.02.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha dedotto di avere ricevuto in data 30.01.2024, mediante notifica a mezzo pec da parte dell
[...]
, la cartella di pagamento n. 071 2023 0129203106 000 per Controparte_1
l'importo complessivo di euro 2.593,32, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo dei versamenti contributivi relativi all'annualità 2011; che tale pretesa sarebbe stata avanzata a seguito di una verifica effettuata dalla Parte_2
.
[...]
Nel merito sosteneva la prescrizione del presunto credito vantato dall
[...]
, in quanto il termine di decorrenza della prescrizione risulta essere CP_4 quinquennale e prima della suindicata notifica nessun atto interruttivo era stato regolarmente notificato ad esso ricorrente;
in subordine, rilevava altresì l'intervenuta decadenza in cui era incorsa l , essendo onere Controparte_1 dell'amministrazione procedente dimostrare, ai fini del decorso dei termini di prescrizione del diritto alla riscossione, che la notifica delle cartelle fosse avvenuta nei modi e nei termini di legge. Concludeva chiedendo “IN VIA CAUTELARE, in ragione della spiegata richiesta di sospensiva, per tutte le motivazioni esposte nella presente narrativa, disporre, inaudita altera parte ovvero, in limine, con provvedimento reso in udienza, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 071 2023 0129203106 000, consegnata il 30 gennaio 2024; 2. NEL MERITO, accertare e dichiarare la inammissibilità dell'opposto avviso impugnato e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 071 2023 0129203106 000 relative alle annualità 2011. 3. Accertare e dichiarare la decadenza dell'opposta cartella per difetto e carenza di motivazione nonché accertare e dichiarare prescritti e/o non dovuti, estinti, perenti, inesistenti, nulli, invalidi o annullare tutti i crediti di cui sopra nonché annullare la cartella di pagamento di cui all'oggetto e/o dichiararne la nullità, invalidità, inesistenza, perenzione, estinzione, prescrizione per i motivi specificati nel presente atto annullando e/o dichiarando nulli/invalidi/inesistenti/perenti/estinti/prescritti o annullare altresì le sanzioni amministrative nonché le relative sanzioni accessorie e tutti i crediti ivi risultanti compresi interessi, rimborsi spese, diritti di notifica, aggio e ogni ulteriore posta ivi inserita e comunque denominata, accessoria e/o conseguente ai crediti principali opposti e di cui in oggetto, con condanna dell'
[...]
alla loro immediata cancellazione 4. Condannare le convenute, Controparte_1 in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio ed, in subordine, compensare le spese processuali trattandosi di materia complessa non definita a livello giurisprudenziale”.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione del ruolo relativo ai crediti vantati dall , con contestuale fissazione della udienza di Controparte_1 discussione, l'opposto Ente si costituiva, con memoria depositata il 23.03.2024, ed eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva al merito delle somme iscritte a ruolo, potendo le doglianze essere rivolte esclusivamente nei confronti dell'ente impositore, essendo essa convenuta estranea al rapporto tra contribuente e ente impositore. Nel merito, eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversa azione per violazione dell'art. art. 38 co. 5 d.l. 78/2010 convertito in l. 122/2010, in quanto asseriva che parte ricorrente non aveva provato di avere fatto precedere alla presente azione processuale quella amministrativa prevista dalla richiamata norma come condizione di procedibilità. In subordine, evidenziava la inammissibilità dell'opposizione per l'impossibilità di impugnare il ruolo contenuto nella cartella di pagamento, stante la conoscenza e cristallizzazione della pretesa previdenziale contenuta negli atti prodromici all'esecuzione. Tutto ciò premesso rassegnava le seguenti conclusioni, chiedendo: “in via del tutto preliminare, dichiarare l'estromissione della dal presente Controparte_5 giudizio per carenza di legittimazione passiva;
-In via gradata e comunque sempre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversa azione, così come proposta perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata;
rigettare, comunque, nel merito l'avversa domanda per tutte le motivazioni di diritto ut supra evidenziate. Il tutto con vittoria di spese di giudizio”.
Con memoria difensiva depositata in data 08.10.2024, si costituiva altresì la
[...]
, la quale preliminarmente eccepiva il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, ai sensi dell'art. 18/VI L. 576/80, la procedura esattiva era di esclusiva competenza del Concessionario della Riscossione, mentre essa si limitava a compilare i ruoli. CP_3
Con riguardo alla eccepita prescrizione del credito iscritto nel ruolo impugnato, richiamava l'art. 66 della L. n. 247/2012, con cui è stato disposto che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”, avendo stabilito pertanto tale norma l'inapplicabilità Parte_2 dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla facendo rivivere il co.1 dell'art. 19 della CP_3 legge n. 576/1980 che fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_3
Tanto premesso, parte resistente rappresentava che alla contribuzione dovuta in autoliquidazione per l'anno 2011, oltre sanzioni e interessi, iscritta nel ruolo 2023, si applica la prescrizione decennale ex art. 66 della l. 31.12.2012 n. 247, decorrente dalla data di invio della relativa dichiarazione reddituale trasmessa dal professionista in data
26.07.2012, la quale, pertanto, non risultava decorsa al momento della notifica del provvedimento impugnato, avendo essa interrotto il termine prescrizionale, con CP_3 la nota di contestazione relativa ai controlli incrociati, ricevuta a mezzo PEC in data 11.07.2022. Quanto alla sanzione ex art. 9 legge 141/92 per l'omesso invio della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2021, parte resistente rilevava che si applica la prescrizione quinquennale decorrente dal termine ultimo previsto per l'invio della dichiarazione reddituale (30.09.2022), la quale non risulta essere decorsa alla data della notifica del provvedimento impugnato (30.01.2024), ed ad ogni modo risultava essere stata interrotta con la relativa nota di contestazione ricevuta a mezzo pec in data 28.04.2023. In via gradata e riconvenzionale, parte resistente chiedeva, qualora la cartella opposta dovesse essere annullata per vizi di forma, di voler accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla Cassa dell'importo per cui è causa. Tutto ciò premesso concludeva pertanto chiedendo di “IN VIA PRINCIPALE 1) Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito, perché del tutto infondata, la proposta opposizione;
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE 1) Nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere l'opposizione proposta dal ricorrente e, quindi, di invalidare la procedura di riscossione, accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla Cassa dell'importo di € 2.587,36, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo), dalla data del dovuto al saldo effettivo;
2) Emettere ogni ulteriore, conseguenziale provvedimento di Legge;
3) Provvedere, come di Giustizia, per le spese del giudizio.”
In esito alla udienza come sopra sostituita, dato atto dell'avvenuto deposito delle note sopra indicate, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Giova precisare che in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 13.10.2025 parte ricorrente ha prodotto copia dei bonifici attinenti il pagamento delle singole rate come da accordo di rateizzazione del 23.4.25 con l e come rappresentato dai CP_6 procuratori delle parti all'udienza del 24.4.25, nel corso della quale veniva precisato l'impegno del ricorrente al pagamento di “rate mensili dell'importo ciascuna di euro 50,46 ( tranne la prima, comprensiva di bollo, di euro 61,08) da pagarsi, per più anni, a decorrere dal 7.5. p.v.”. È pertanto acclarata e pacifica l'avvenuta adesione di ll'accordo di rateizzazione CP_6 in questione. Il ricorrente ha pertanto richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio e compensazione delle spese di lite. La circostanza fattuale che il professionista abbia iniziato a corrispondere le rate indicate nell'accordo è stata acclarata anche mediante il riconoscimento dai procuratori di entrambe le parti resistenti (v. note t.s. per l' udienza sopra indicata). Pertanto, a fronte dell'accordo di rateizzazione e dell'avvenuto iniziale pagamento, sia pure solo parziale, ritiene questo giudice di aderire alla richiesta di accertamento della cessazione della materia del contendere. In particolare, non vi sono motivi per ritenere che il ricorrente non intenda avvalersi senza riserve della procedura di rateizzazione in esame, militando in tal senso la richiesta avanzata per definire il presente giudizio dallo stesso ricorrente intentato e l'esiguità delle rate mensili;
del resto, proprio per essere il ricorso di iniziativa dello stesso debitore, e tenuto conto del fatto che la cartella esattoriale costituisce comunque titolo per vantare il credito nei suoi confronti da parte della l'accertamento in CP_3 esame – rappresentativo della sopravvenuta carenza di interesse a procedere in capo al ricorrente stesso – non integra un potenziale vantaggio per il debitore stesso ma semplicemente fotografa l'assenza della fondamentale condizione dell'azione rappresentata dall'attuale interesse ad agire. Nella fattispecie, nulla quaestio quanto alla domanda riconvenzionale di accertamento del credito e condanna del ricorrente, avanzata espressamente dalla solo “nella CP_3 denegata ipotesi” che venisse accolta l'opposizione, cosa che non è avvenuta, in quanto
– proprio a cagione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire – questo Giudice non è pervenuto a esaminare il merito della controversia né l'esistenza di vizi formali della cartella. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 26299/18 ; 4035/1999 ; Cass.21757/2021) .
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali .
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza ( v.Cass., ord. n. 19568/17 ) deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni .
Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere .
Deve ritenersi che nella specie, laddove non fosse intervenuto in corso di causa l'accordo, la domanda sarebbe stata rigettata nel merito;
tuttavia, il buon comportamento processuale delle parti induce ritenere equa la compensazione delle spese tra le stesse;
va valutata in particolare la condotta di parte ricorrente e delibato in merito conformemente, per analogia della situazione, a quanto ritenuto dalla Cassazione con l'ordinanza n. 15722/23 emessa in tema di adesione alla procedura di “rottamazione”, nella quale si dà atto sul punto che “la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio di questa”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi. Napoli, 11.11.2025
Il Giudice del lavoro dr. LI SI