TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 797/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 797 /2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. GIANSANTE ROBERTA
e nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. GIANSANTE ROBERTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 29/09/2007 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 15/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 15/05/2025:
1) I coniugi vivranno separati garantendosi reciproco rispetto.
2) Il sig. si impegna a lasciare l'abitazione coniugale, sita in Controparte_1
Pescara, Via Venna n. 6 e fissare la propria residenza altrove.
3) I figli saranno affidati ad entrambi i coniugi, in regime di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, nell'immobile di Via Venna n. 6 in
Pescara.
4) Il sig. verserà a titolo di mantenimento per i figli minorenni la somma pari CP_1 ad €. 50,00 ciascuno, e così per un totale di €. 200,00 mensili, in favore della madre appena riuscirà ad inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro.
5) L'assegno unico e universale, previsto dall'INPS in favore del genitore che ha i figli a carico, sarà percepito interamente dalla madre, sig.ra . Parte_1
6) Il padre avrà facoltà di visita sulle figlie gemelle più piccole, e Persona_1
, tre volte a settimana dopo l'orario scolastico e precisamente il lunedì, Persona_2
mercoledì e venerdì. I giorni invece del fine settimana, sabato e domenica, le bambine resteranno con un giorno con la madre e l'altro con il padre, alternandosi.
7) Durante le feste natalizie, le gemelle trascorreranno il Natale con un genitore e il
Capodanno con l'altro, alternativamente negli anni, e la medesima alternanza annuale sarà rispettata per il periodo di Pasqua.
8) I coniugi potranno apportare modifiche alle disposizioni di visita concordandole anticipatamente.
9) Per quanto riguarda i figli più grandi, e il padre avrà Persona_3 Per_4
facoltà di incontrare i ragazzi secondo le inclinazioni dei figli e nel rispetto degli impegni scolatici di questi ultimi.
10) Le spese straordinarie che dovranno rendersi necessarie per i figli saranno a carico dei genitori padre e della madre nella misura paritaria del 50%. Dette spese pagina 3 di 4 sono individuate solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle spese sanitarie non mutuabili, tasse scolastiche, ludiche, sportive e turistiche dovranno essere verranno concordate reciprocamente tra le parti, previa consultazione e rendicontazione fiscale in caso di anticipo.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 797 /2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. GIANSANTE ROBERTA
e nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. GIANSANTE ROBERTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 29/09/2007 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 15/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 15/05/2025:
1) I coniugi vivranno separati garantendosi reciproco rispetto.
2) Il sig. si impegna a lasciare l'abitazione coniugale, sita in Controparte_1
Pescara, Via Venna n. 6 e fissare la propria residenza altrove.
3) I figli saranno affidati ad entrambi i coniugi, in regime di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, nell'immobile di Via Venna n. 6 in
Pescara.
4) Il sig. verserà a titolo di mantenimento per i figli minorenni la somma pari CP_1 ad €. 50,00 ciascuno, e così per un totale di €. 200,00 mensili, in favore della madre appena riuscirà ad inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro.
5) L'assegno unico e universale, previsto dall'INPS in favore del genitore che ha i figli a carico, sarà percepito interamente dalla madre, sig.ra . Parte_1
6) Il padre avrà facoltà di visita sulle figlie gemelle più piccole, e Persona_1
, tre volte a settimana dopo l'orario scolastico e precisamente il lunedì, Persona_2
mercoledì e venerdì. I giorni invece del fine settimana, sabato e domenica, le bambine resteranno con un giorno con la madre e l'altro con il padre, alternandosi.
7) Durante le feste natalizie, le gemelle trascorreranno il Natale con un genitore e il
Capodanno con l'altro, alternativamente negli anni, e la medesima alternanza annuale sarà rispettata per il periodo di Pasqua.
8) I coniugi potranno apportare modifiche alle disposizioni di visita concordandole anticipatamente.
9) Per quanto riguarda i figli più grandi, e il padre avrà Persona_3 Per_4
facoltà di incontrare i ragazzi secondo le inclinazioni dei figli e nel rispetto degli impegni scolatici di questi ultimi.
10) Le spese straordinarie che dovranno rendersi necessarie per i figli saranno a carico dei genitori padre e della madre nella misura paritaria del 50%. Dette spese pagina 3 di 4 sono individuate solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle spese sanitarie non mutuabili, tasse scolastiche, ludiche, sportive e turistiche dovranno essere verranno concordate reciprocamente tra le parti, previa consultazione e rendicontazione fiscale in caso di anticipo.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4