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Articolo 2 della Legge 21 marzo 1958, n. 314
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Legge 21 marzo 1958, n. 314
Articolo 2 della Legge 21 marzo 1958, n. 314
Versione
30 aprile 1958
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Versione
3 febbraio 1977
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Art. 2. ((I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il conseguimento di tutti i requisiti prescritti))
Entrata in vigore il 3 febbraio 1977
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