Decreto cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 17 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 20 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/05/2023, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2023
N. 00652/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01484/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale Veneto, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- della intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, inviata all’azienda agricola ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” il 12 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 474.675,86 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- inviata a mezzo PEC il 10 dicembre 2018 inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/2001;
- del “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta;
- dell’“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973)” del 12.11.2021 – codice indentificato del fascicolo: -OMISSIS- – codice identificativo della procedura esecutiva:-OMISSIS-
- dell’“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973)” del 12.11.2021 – codice indentificato del fascicolo: -OMISSIS- – codice identificativo della procedura esecutiva: -OMISSIS-;
- dell’“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 543 c.p.c.)” del 22.11.2021 - codice identificativo della procedura esecutiva: -OMISSIS- – numero cartella: -OMISSIS- – numero avviso-OMISSIS- – data notifica 16/11/2021 e numero cartella: -OMISSIS- – numero avviso -OMISSIS- – data notifica 12/10/2021;
- dell’“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 543 c.p.c.)” del 22.11.2021 – codice identificativo della procedura esecutiva: 113/2021/2136 – numero cartella: -OMISSIS- – numero avviso-OMISSIS- – data notifica 16/11/2021 e numero cartella: -OMISSIS- – numero avviso -OMISSIS- – data notifica 12/10/2021;
- dell’“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 543 c.p.c.)” del 22.11.2021 – codice identificativo della procedura esecutiva: 113/2021/2137 – numero cartella: -OMISSIS- – numero avviso-OMISSIS- – data notifica 16/11/2021 e numero cartella: -OMISSIS- – numero avviso -OMISSIS- – data notifica 12/10/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale Veneto e di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Mara NO e udito il procuratore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, l’azienda agricola odierna ricorrente impugna l’intimazione con cui, l’Agenzia delle Entrate, ha richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare sulla produzione di latte relativa alle annate 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/2001, oltre ai relativi interessi ed oneri di riscossione.
A tale fine essa ha dedotto una pluralità di motivi correlati, in via principale, all’intervenuta prescrizione del credito fatto valere e comunque, all’illegittimità del sistema di compensazione, in parte in contrasto con la normativa comunitaria e, in ogni caso, applicato in modo da incorrere in plurime violazioni di legge.
Si è costituito in giudizio ADER, chiedendo il rigetto del ricorso, nella parte in cui esso deduce illegittimità riconducibili all’attività del soggetto esecutore.
In esito all’istanza cautelare, questo Tribunale, ha accolto la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, nelle more della definizione della controversia, intimando ad AGEA ed ADER il deposito di ogni documento utile a chiarire la posizione del ricorrente e, in particolare, a dimostrare l’intervento di atti interruttivi della prescrizione.
In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha rappresentato che il Consiglio di Stato, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019 in causa C-348/18, ha annullato il prelievo relativo alle campagne 1997/1998 e 1998/1999 (sentenza n. 6274 pubblicata il 19 luglio 2022), alla campagna 1999/2000 (sentenza n. 5727 pubblicata l’8 luglio 2022) e alla campagna 2000/2001 (sentenza n. 2194 pubblicata il 25 marzo 2022).
In relazione a tali annate è, dunque, venuto meno l’atto presupposto (imputazione del prelievo), con effetto caducante della successiva cartella finalizzata ad ottenere la liquidazione della somma dovuta in ragione di un atto di imputazione del prelievo conseguente all’applicazione di un sistema di compensazione nazionale derivante dall’attuazione di una norma nazionale in contrasto con il diritto comunitario e, dunque, recessiva (cfr. Cons. Stato, sentenze n. 1300/2021 e n. 1105/2020, cit.).
L’effetto deve, peraltro, ritenersi esteso all’intera cartella, in quanto fondata su di un unico ruolo di pagamento, la cui integrale illegittimità deriva dall’inesigibilità di una parte dei debiti iscritti a ruolo per effetto del sopravvenuto annullamento degli atti che li hanno originati (in linea con l’orientamento di questo Tribunale di cui, tra le altre, alla sentenza n. 792/2022).
Ne consegue, naturalmente, la caducazione anche dei correlati atti di pignoramento, anch’essi impugnati con il ricorso in esame.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, atteso che le pronunce sopra ricordate sono intervenute dopo la notificazione della cartella di pagamento impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Mara NO, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara NO | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO