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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2440 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del
12.12.2024 (svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc), vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Casagiove (Ce), via Arcivescovo Pontillo n. 75, presso lo studio degli avv.ti Aldo Natale e Davide Natale (costituitisi in sostituzione dell'originario difensore, avv. Adriano Tufariello), che lo rappresentano e difendono in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti;
Appellante
CONTRO
( ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
( , rappresentati e difesi in giudizio,
[...] C.F._3 per mandato in atti, dall'avv. Gennaro Papale (costituitosi in sostituzione dell'originario difensore, avv. Antonio Meola), presso il cui studio in Santa Maria Capua Vetere, via Cumana n. 16, sono elettivamente domiciliati;
Appellati
E
); Controparte_3 C.F._4
( ) CP_4 C.F._5
Appellati contumaci
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 852/2020, pubblicata in data 9.4.2020.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate depositate per l'udienza del 12.12.2024, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
La domanda che dava origine al presente giudizio è così riassunta nella sentenza gravata.
“Con atto di citazione notificato il 23.2.2011, i AN e CP_1 [...]
proprietari in Casapulla, loc.tà Case Sparse, di un fondo Controparte_2 con insistente fabbricato destinato ad attività commerciale che gode di servitù di passaggio a piedi e con qualsiasi automezzo, per l'ampiezza di mt. 3,68, sulla contigua proprietà (in virtù di scrittura privata autenticata Pt_1 per notar del 13.11.1980), lamentano che su quest'ultimo fondo Per_1
(servente) insiste, dal 1994, un cancello che, installato a ridosso del confine con il fondo (dominante) e del cancello di essi attori, proprio di fronte a quest'ultimo, viene tenuto chiuso dal , che così impedisce e Parte_1 frappone ostacoli all'esercizio della servitù di passaggio. Precisano i CP_1 che il cancello di cui si dolgono fu messo in opera sul fondo servente dal
[...]
nell'anno 1994 a protezione di un box per le biciclette (che egli Parte_1 vendeva) che gli stessi attori gli concessero temporaneamente di installare sulla loro finitima proprietà e che al successivo smantellamento del box non ha poi fatto seguito anche quello del predetto cancello installato a protezione dello stesso;
aggiungono altresì che in un precedente giudizio questo tribunale ha rigettato la domanda di che aveva chiesto di Parte_1 dichiarare estinta per prescrizione la servitù di passaggio in questione
(sentenza n. 1047/2007). Quindi hanno concluso: per l'accertamento della lesione della servitù di passaggio costituita in favore del loro fondo, per la reintegra nel possesso della suddetta servitù, per la rimozione del cancello e per il ristoro dei danni loro cagionati dalla sua apposizione”.
Radicata la lite, si costituiva in giudizio il convenuto , Parte_1 eccependo preliminarmente la non integrità del contradditorio per l'omessa citazione di , divenuta comproprietaria del CP_4 fondo servente con atto per notar del 27.5.1983. Per_1
Nel merito, assumeva che: i) il cancello in discorso era stato installato dal padre nel 1994 ed insisteva sulla proprietà , CP_3 Pt_1 senza ostacolare, né limitare l'esercizio del passaggio, essendo stato realizzato per delimitare il fondo servente, com'era nella facoltà del proprietario;
ii) non era munito di serratura e non veniva chiuso a chiave;
iii) in ogni caso, ove mai avesse deciso di munirlo di serratura, si dichiarava pronto a consegnarne la chiave agli attori.
Segnalava, infine, i pessimi rapporti esistenti con gli altri comproprietari (suoi fratelli) del fondo servente, i quali, a differenza sua, non avvertivano alcun interesse e si mostravano compiacenti alle richieste degli attori, concludendo per il rigetto della domanda.
Si costituiva anche il convenuto , che, dopo aver Controparte_3 eccepito la non integrità del contraddittorio, chiedendo e ottenendo di chiamare in causa l'altra germana comproprietaria del fondo servente
, escludeva ogni sua forma di partecipazione, sia morale CP_4 che materiale, all'installazione del cancello ed alla creazione dei
2 lamentati ostacoli al passaggio degli attori, come già ad essi manifestato in via stragiudiziale, chiedendo, quindi, di essere estromesso dal giudizio e, comunque, di rigettare nel merito la domanda avanzata nei suoi confronti.
Integrato il contraddittorio nei confronti di , costei, CP_4 senza ritualmente costituirsi, compariva personalmente all'udienza del
4.12.2012, dichiarando all'istruttore di non aver mai frapposto ostacoli all'esercizio del passaggio dei AN CP_1
Depositate le memorie istruttorie, espletati l'interrogatorio formale di e ed escussi i testi addotti dalle parti, CP_1 Parte_1 il tribunale definiva la lite con sentenza n. 852/2020, pubblicata in data
9.4.2020, così statuendo: “1) accerta che il cancello installato sul fondo servente dei convenuti, , e , Parte_1 Controparte_3 CP_4 in Casapulla, località Case Sparse, collocato a ridosso del confine con il fondo dominante degli attori, e , ed CP_1 Controparte_2 immediatamente prospiciente il cancello che insiste su quest'ultimo, rende incomodo l'esercizio della servitù di passaggio in favore del fondo dominante degli attori e l'ingresso ad esso;
2) per l'effetto condanna i convenuti , e ) alla rimozione del predetto Pt_1 Pt_1 CP_3 CP_4 cancello che insiste sul loro fondo servente;
3) rigetta la domanda di danni proposta dagli attori;
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della metà delle spese di lite in favore degli attori liquidando tale frazione in € 1.530,00, di cui € 130,00 per spese ed € 1.400,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario, cpa ed iva se dovute per legge;
5) compensa il resto.”
Contro tale sentenza, notificata in data 12.6.2020, con atto di citazione rispettivamente notificato, il 6.7.2020 (a mezzo pec), nei confronti di e nonché di , ed il CP_1 Controparte_2 Controparte_3
9.7.2020 nei confronti di , proponeva appello CP_4 Pt_1
, contestando al tribunale di aver fondato la decisione su una
[...] errata ricostruzione dei fatti, lamentando, in particolare, con due articolati motivi di gravame: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1064 e 1067 c.c.; 2) erronea valutazione delle risultanze istruttorie
- inesistenza di alcun pregiudizio all'esercizio della servitù.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, in accoglimento del gravame e in totale riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda attorea, condannando gli attori al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data
30.11.2020, si costituivano gli appellati e CP_1 Controparte_2
concludendo per l'integrale rigetto dell'avverso gravame,
[...] infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese.
Benché ritualmente citati, non si costituivano in giudizio gli appellati e . Controparte_3 CP_4
3 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa, all'udienza cartolare del 12.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
********
§. In rito, va dichiarata la contumacia di e Controparte_3 CP_4
, non costituitisi in giudizio benché ritualmente citati.
[...]
§. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Con due articolati motivi di gravame, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, l'appellante assume che il tribunale avrebbe fondato la decisione su due presupposti errati in fatto e in diritto, ritenendo in particolare che: 1) i AN Pt_1 comproprietari del fondo servente, avrebbero installato un cancello a delimitazione del proprio fondo in maniera illegittima, ovvero senza il consenso dei proprietari del fondo dominante; 2) l'installazione di detto cancello costituirebbe impedimento all'esercizio della servitù di passaggio, sebbene esso, in base alle prove (documentali e testimoniali) acquisite nel giudizio di primo grado, sia attualmente privo di serratura e in evidente stato di abbandono, con conseguente carenza di interesse ad agire degli attori.
Lamenta, dunque, violazione degli artt. 1064 e 1067 c.c. ed errata valutazione delle risultanze istruttorie, riproponendo le stesse difese svolte in prime cure ed assumendo, in particolare, che:
a) il cancello sarebbe stato installato legittimamente, in quanto tale installazione era assentita: i) dalla legge, in virtù del diritto di chiudere il proprio fondo, ex art. 841 c.c.; ii) dal titolo costitutivo della servitù, ossia la scrittura privata autenticata per notar Per_1 del 3.11.1980, laddove prevedeva che: “per patto espresso i proprietari del fondo servente hanno la facoltà di innalzare costruzioni sul terreno di loro proprietà, anche occupando la fascia di suolo asservita consentendo però sempre l'esercizio della servitù innanzi costituita mediante realizzazione di un tunnel avente un'altezza non inferiore a metri quattro”; iii) in ogni caso, in virtù del consenso, o comunque della ratifica espressa dagli attori/comproprietari del fondo dominante, risultante, implicitamente, dalla compravendita Per_ per notar del 25.9.1997 e, più esplicitamente, dalla scrittura privata del 11.2.1998 (con cui i AN acquistavano dai CP_1
la medianza del muro di confine esistente tra le rispettive Pt_1 proprietà, con il diritto di passaggio già esistente in virtù della scrittura del 3.11.1980, e con l'autorizzazione all'abbattimento del muro), che confermava come le parti accettassero come legittima la modalità di esercizio della servitù, ovvero mediante il cancello
4 di ingresso costruito dai AN . Circostanze, a dire Pt_1 dell'appellante, non considerate dal tribunale, dalle quali emergeva che le parti avessero inteso derogare alla disciplina legale, prevedendo la facoltà del proprietario del fondo servente di realizzare delle innovazioni (come l'installazione di un cancello), con conseguente inoperatività dei divieti imposti dagli art. 1064 e
1067 c.c. (cfr. pag. 5 dell'atto di appello);
b) l'installazione del cancello non impediva, né pregiudicava l'esercizio della servitù, come emergeva dalle n. 4 foto prodotte dal convenuto/ odierno appellante (“che mostrano il cancello
[...] Pt_
) aperto e privo di serratura, o catena, e, quindi, facilmente accessibile. e dopo aver CP_1 Controparte_2 attraversato il cortile, devono scendere dall'autovettura ed aprire le due ante del cancello , ossia devono effettuare la stessa operazione Pt_1 che compiono dinanzi al proprio cancello. Dalle foto non emerge alcun impedimento al passaggio: i vasi sono collocati vicino al muretto (e non davanti il cancello, come invece sostenuto dagli attori) e non vi sono auto parcheggiate lungo il passaggio”);
c) gli attori avrebbero dovuto provare di non aver potuto esercitare il diritto di passaggio quanto meno a partire dal 29 ottobre 2009
(data della diffida stragiudiziale), laddove, di contro, alcuna prova era stata fornita a sostegno di una lesione del diritto di passaggio coeva o successiva all'ottobre 2009, risultando al fine irrilevanti le deposizioni rese dai testi attorei, che si riferivano ad un arco temporale limitato e precedente di almeno 5 anni la diffida, e che in ogni caso alcun pregiudizio all'esercizio della servitù comprovavano, perché generiche.
Le censure sono tutte infondate.
Invero, escluso che il titolo (volontario) costitutivo della servitù possa essere interpretato nel senso indicato dall'appellante (ossia quale autorizzazione ai AN , proprietari del fondo servente, Pt_1 all'installazione del cancello, pacificamente inesistente all'atto della costituzione della servitù; cfr. scrittura privata autenticata per notar del 13.11.1980), osserva innanzitutto la corte che gli stessi Per_1 AN attori/odierni appellati, con l'atto di citazione introduttivo del primo grado (pagg. 1-2), precisavano che il cancello di cui si discute era stato apposto sul fondo servente da nell'anno Parte_1
1994, a protezione di un box per le biciclette che essi attori gli avevano concesso temporaneamente di installare su parte della loro finitima proprietà (fondo dominante), e che al successivo smantellamento del box non aveva poi fatto seguito anche quello del cancello installato a protezione dello stesso, che restava dunque ubicato a confine tra il fondo servente e quello dominante.
5 Su tali circostanze i AN articolavano prova orale CP_1
(interrogatorio formale e prova testimoniale;
cfr. capi sub 1, 2 e 3 della memoria istruttoria attorea, depositata il 19.2.2013), non ammessa dal tribunale perché superflua, vertendo, infatti, come si legge proprio nella memoria istruttoria di replica dell'11.3.2013, depositata nell'interesse del convenuto , su circostanze non Parte_1 contestate, sebbene il cancello sia stato apposto da Parte_1 sul suolo di proprietà dei AN (pag. 2). Pt_1
La precisazione è importante, perché chiarisce l'originaria funzione del cancello, apposto nel 1994 dal solo (e non dal Parte_1 padre , come inizialmente dedotto) all'esclusivo fine di CP_3 proteggere il box metallico ove erano ricoverate le biciclette, ubicato su parte del fondo dominante in virtù dell'autorizzazione temporanea concessa dai proprietari (cfr. autorizzazione del 20.10.1994, CP_1 all. 3, in produzione attorea).
Il che, peraltro, rende ininfluente, ai fini di cui si discute, il richiamo al cancello di ingresso, contenuto nella (sola premessa della) su richiamata scrittura privata dell'11.2.1998, vieppiù che gli attori precisavano che, solo successivamente ad essa - allorché provvedevano a loro volta, in data 18.2.1998 (cfr. fattura in atti), ad installare un cancello scorrevole in ferro posto a confine del fondo dominante - il convenuto aveva iniziato a frapporre ostacoli Pt_1 all'esercizio della predetta servitù di passaggio, fino ad impedirla del tutto rifiutando di smontare il cancello da lui costruito nel 1994 a protezione del box dove un tempo ricoverava le biciclette che vendeva, rifiutando di aprire detto cancello e di consegnare una copia delle chiavi, persistendo in tale comportamento anche dopo la sentenza n.
1047/2007 (con cui il tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda formulata dallo stesso per sentir dichiara Parte_1 estinta per prescrizione la servitù di passaggio in questione), tanto da rendere necessaria la diffida stragiudiziale del 29.10.2009, con cui gli attori/odierni appellati, contestata la persistente chiusura arbitraria del cancello (con un lucchetto) operata da , invitavano e Pt_1 diffidavano i AN al ripristino dello stato dei luoghi con la Pt_1 rimozione del manufatto, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale provocato dalla chiusura illegittima ed arbitraria del cancello predetto (cfr. diffida in atti;
all. 9 della produzione attorea di prime cure).
Diffida cui, peraltro, davano riscontro i soli AN e CP_3 [...]
dichiarando di non aver partecipato all'apposizione del CP_4 cancello, installato a cura e spese del solo fratello , e del quale Pt_1 neanche avevano le chiavi, in ogni caso riconoscendo formalmente il legittimo diritto di passaggio dei AN alla loro proprietà, CP_1 attraverso il passaggio posto sul muro in comproprietà, affermando
6 altresì di non aver mai ostacolato e di non voler frapporre alcun impedimento al ripristino della servitù di passaggio (cfr. missiva del
2.11.2009; all. 10 della produzione attorea di prime cure).
Tanto chiarito in fatto, osserva la corte come in alcun errore di valutazione sia incorso il tribunale che, difatti, lungi dal fondare la decisione sic et simpliciter sull'arbitraria apposizione del manufatto, all'esito di attento e condiviso esame di tutte le risultanze in atti, accoglieva la domanda attorea, evidenziando in sostanza come il cancello in discorso, sicuramente inesistente all'atto della costituzione della servitù (e che non poteva ritenersi autorizzato in virtù del titolo costitutivo), rappresentasse, anche in considerazione del comportamento assunto dai proprietari del fondo servente, un concreto ostacolo all'esercizio del diritto di passaggio, pregiudicando il libero e comodo accesso al fondo dominante, in violazione degli artt. 1064 e
1067, comma 2, c.c., vieppiù che, in considerazione della sua posizione e dello stato dei luoghi, non assolveva alla funzione di protezione del fondo servente, né tanto meno a quella di delimitazione delle finitime proprietà (servente e dominante), già assolta dal muro comune, sicché la chiusura del fondo, pur rientrando nelle facoltà del proprietario (ex art. 841 c.c.), nella specie non era funzionale ad un suo concreto interesse.
Rilevava, infatti, il tribunale: <<…In base ai rilievi fotografici esibiti dalle parti (attori e convenuto ) ed ai grafici prodotti dagli attori (v. in Pt_1 particolare la planimetria allegata al verbale di sopralluogo dell'ufficio tecnico del Comune di Casapulla dell'11.10.2000) si riesce ad avere sufficiente contezza dello stato dei luoghi ai fini della decisione.
3. Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Inducono a decidere in tal senso: a) il titolo costitutivo della servitù (che non menziona l'esistenza né prevede l'installazione del cancello di cui si lamentano gli attori); b) la situazione preesistente all'installazione di tale cancello (che è a due ante battenti); c) la posizione di quest'ultimo (che è situato, per chi transita sul fondo servente in direzione di quello dominante, alla fine – non all'ingresso – del fondo servente e ad una distanza di poche decine di centimetri dal cancello degli attori, proprio di fronte e parallelamente ad esso); d) la peculiarità, che si ricava dai grafici e dalle fotografie in atti, dei luoghi e del passaggio (che, dopo aver attraversato l'area dei , reca esclusivamente al fondo dominante degli attori, Pt_1 senza alcun'altra possibilità di sbocco né di utilizzo o ingresso a favore di altra proprietà, pubblica o privata -v. planimetria allegata al verbale di sopralluogo condotto dall'U.T.C. di Casapulla in data 11.10.2000, prodotto con le memorie istruttorie degli attori del 19.2.2013-).
In tale contesto, ricavabile dalla richiamata documentazione, deve anzitutto escludersi che il cancello così mantenuto dal (al termine del tragitto Pt_1 sulla sua proprietà per chi è diretto al fondo dei e, quindi, a ridosso CP_1 del confine con quest'ultimo - fondo dominante - nonché proprio di fronte ed a brevissima distanza dal cancello scorrevole attraverso cui vi si accede)
7 svolga una efficace ed effettiva funzione di protezione del suo fondo
(servente), diversamente sia da come si potrebbe invece ipotizzare se fosse situato sul versante opposto (se fosse cioè installato all'entrata - anziché all'uscita - del proprio fondo per chi è diretto a quello dominante dei AN
sia da come effettivamente si ravvisa per il cancello degli attori. CP_1
L'allegata funzione di delimitazione delle due proprietà (dominante e servente), a sua volta, è senz'altro assicurata dalla esistenza sul confine del muretto comune (con ringhiera in ferro e pannelli, v. foto in atti) nel quale si apre il varco tra le stesse (ed il cancello scorrevole degli attori). Inoltre, operato il confronto con la situazione preesistente alla installazione del cancello , quando cioè il passaggio era completamente libero e Pt_1 sgombro;
considerato altresì quanto (non) previsto dal titolo costitutivo e la situazione in atto al momento dello stesso (anno 1980), nella successiva installazione del cancello , di cui si dolgono gli attori, si ravvisa un Pt_1 atto idoneo a creare impedimento all'esercizio della servitù di passaggio e che comunque rende incomodo l'ingresso al fondo dominante, il quale, ai sensi dell'art. 1064 c.c., deve invece rimanere libero e comodo (v. anche art. 1067 c.c.). Con l'ulteriore rilievo che dalla istruttoria è pure risultato che il cancello è stato in più occasioni rinvenuto con le due ante battenti Pt_1 chiuse (v. testi e e vi è perfino un rilievo fotografico che lo Tes_1 Tes_2 raffigura) il che aggrava l'incomodità con esso creata all'esercizio del passaggio per il fondo dominante. D'altronde, data la peculiarità e la scarsa ampiezza dei luoghi (come è agevole rendersi conto esaminando i grafici e le fotografie che li ritraggono), l'apertura delle ampie ante del cancello, che vanno ad insistere sulla piccola area (o cortiletto) , finisce anche per Pt_1 diminuire lo spazio fruibile per il proprietario di quest'ultima.
4. Ne consegue la condanna alla rimozione del cancello richiesta Pt_1 dagli attori, la quale non può che colpire unitariamente i tre AN , Pt_1 comproprietari del fondo servente sul quale insiste e tutti, in quanto tali, anche responsabili della sua apposizione nei rapporti con i terzi. …>>.
Motivazione condivisa dalla corte, minimamente scalfita dalle obiezioni svolte nell'atto di appello, dovendosi qui rimarcare l'assenza di reale utilità del cancello in discorso, che, apposto nel 1994 da su temporanea autorizzazione degli appellati Parte_1 CP_1 allo stato non risponde ad alcun effettivo interesse dell'appellante, vieppiù ove si consideri che, oltre a consentire l'accesso esclusivamente al fondo dominante, delimita di fatto il cortile comune, di cui sono comproprietari i AN dalla proprietà di questi CP_1 ultimi, essendo incontestato che il fondo servente è una zonetta di terreno attigua all'anzidetto cortile. Il che, peraltro, trova riscontro nel titolo costitutivo della servitù, ove difatti si fa riferimento alla servitù di passaggio a piedi e con ogni mezzo idoneo da esercitarsi sulla striscia di suolo della larghezza costante di metri lineari tre e centimetri 68 che parte dal cortile comune, attraversa il fondo servente a partire dallo spigolo nord-ovest del fabbricato confinante - striscia di suolo posta a nord del prolungamento nord nel fabbricato
8 stesso - fino a raggiungere il fondo dominante (cfr. scrittura del
3.11.1980).
Ricondotta, dunque, l'azione attorea all'art. 1067, comma 2, c.c. (a norma del quale “il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo”), il tribunale, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, faceva corretta applicazione dell'indicata disposizione normativa, oltre che degli artt. 841 e 1064 c.c., rendendo una motivazione conforme al consolidato insegnamento giurisprudenziale, per cui: “Nell'ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio,
l'esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall'art. 841 c.c. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi deve essere esercitato in modo tale che non ne derivi limitazione al contenuto della servitù e siano adottati mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto;
spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti (quello di chiusura del fondo servente e quello di libero e comodo esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante) avuto riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi" (cfr., anche in motivazione, Cass. 1624/2020, richiamata dallo stesso appellante, nonché, nello stesso senso, Cass. 21928/2019, Cass. 21129/2012,
Cass. 15977/2001 e Cass. 15796/2002, inerente a fattispecie analoga a quella in esame, che ulteriormente chiarisce che deve tenersi conto di tutte le circostanze del caso concreto, anche di quelle soggettive, come il comportamento tenuto dal proprietario del fondo servente, confermando la sentenza di merito che aveva ritenuto misura non idonea a garantire il libero esercizio della servitù di passaggio la consegna delle chiavi del cancello apposto a chiusura del fondo servente, per la posizione defilata dello stesso, per la mancanza di un impianto citofonico e/o di altro meccanismo di apertura a distanza, nonché alla luce del comportamento del proprietario di tale fondo che aveva posto in essere altre illegittime turbative).
Ebbene, nella specie, il cancello per cui è causa, oltre ad essere privo di utilità per il fondo servente, ha creato un evidente pregiudizio per i AN ostacolando e rendendo incomodo il passaggio alla CP_1 loro proprietà (fondo dominante), ove si consideri che l'assunto dell'appellante secondo cui il manufatto, sin dalla sua apposizione (nel
1994), era privo di serratura, lucchetto e/o catena, è risultato palesemente contraddetto dalle lineari deposizioni dei due testi attorei escussi, entrambi indifferenti, sigg. e Testimone_3 Parte_2 che concordemente riferivano di aver trovato chiuso l'anzidetto
9 cancello per tutto il periodo in cui avevano frequentato (per motivi di lavoro) i luoghi di causa, dal 1999 al 2004.
In particolare, il teste arch. progettista e direttore dei Testimone_4 lavori del fabbricato di proprietà destinato ad attività CP_1 commerciale ed insistente sul fondo servente, sui capi sub 5 (“se è vero che successivamente a quanto sopra detto (all'installazione in data
18.2.1998, del cancello scorrevole in ferro da parte dei AN il CP_1 sig. ha iniziato ad ostacolare il diritto di servitù di Parte_1 passaggio degli attori ostruendo spesso l'ingresso del suo cancello con automezzi, con piante e vasi di varia grandezza”) e 6 (“se è vero che dall'anno 2002 il sig. ha ostacolato in maniera totale il Parte_1 diritto di servitù di passaggio degli attori chiudendo a chiave il suo cancello”), articolati nella memoria istruttoria attorea del 19.2.2023, riferiva: “Adr sul capo 5: E' vero, dal 1999 al 2004 personalmente ho trovato sempre il cancello chiuso e sono stato costretto ad usare
l'ingresso di via Nazionale Appia pertinente al fabbricato, non so quale sia la situazione attuale in quanto dal 2004 non frequento i luoghi di causa; Adr sul capo 6: ho già risposto”. (cfr. verb. ud.
20.5.2014).
Deposizioni sicuramente più credibili e convincenti di quelle, fumose e generiche, rese dai due testi addotti da , sig.ri Parte_1
e , rispettivamente moglie e Testimone_5 Testimone_6 figlio del convenuto, che si limitavano all'acritica conferma dei capi articolati nella memoria istruttoria del 19.2.2013, riferendo peraltro,
, su circostanze verificatesi nell'anno 1994, allorché Testimone_6 aveva circa 7 anni (essendo nato il [...]), delle quali giustificava il ricordo perché giocavo a pallone con i miei cugini nello spazio delimitato dal cancello, e dichiarando, Testimone_5 contraddittoriamente, che gli attori, dal 1994, non avevano mai utilizzato il passaggio (cfr. verb. ud. del 14.2.2014 e del 17.12.2013).
Né, infine, può seriamente ritenersi che siano idonee a comprovare l'assunto dell'appellante le foto dallo stesso allegate in prime cure, che, oltre ad essere prive di data certa, raffigurano (ovviamente) il cancello privo di lucchetto e catena (che possono essere apposti e rimossi in ogni momento), emergendo peraltro da esse l'esistenza di un foro per inserire le chiavi (cfr. rilievi sub 7 e 8), delle quali, come si
è detto, gli stessi AN e , anch'essi CP_4 Controparte_3 comproprietari del fondo servente, dichiaravano di non essere in possesso (sul presupposto, quindi, che vi fossero).
In definitiva, dunque, in considerazione dell'arbitrario contegno tenuto da , quale comprovato dall'espletata istruttoria, non Parte_1 può che ritenersi sussistente l'interesse ad agire degli attori/odierni appellati, cui va costantemente garantito il diritto ad un comodo e libero passaggio alla loro proprietà attraverso il fondo servente;
10 passaggio che non può restare condizionato alla mera volontà dell'odierno appellante, che avendo già falsamente affermato che il cancello non ostacola all'esercizio della servitù di passaggio, perché sin dalla sua apposizione era privo di serratura, lucchetto e/o catena e non richiede alcuna chiave per l'apertura, appare poco credibile anche allorché afferma “nel caso il convenuto decidesse insieme agli altri comproprietari di apporvi una serratura, manifesta espressamente la disponibilità alla consegna della chiave” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione in prime cure).
Conclusione che vieppiù si giustifica ove si consideri che le turbative che abilitano all'esercizio delle azioni a difesa della servitù (azione confessoria e azioni possessorie) non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello stato di fatto, essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo l'esercizio della servitù (così, Cass. 1214/1999 e Cass.
2255/1991), proprio come verificatosi nella specie, tanto più ove si tenga conto del carattere discontinuo della servitù di passaggio.
Restano in definitiva superate tutte le obiezioni dell'appellante, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza gravata.
§. Le spese del grado, nei rapporti con gli appellati e CP_1 [...]
seguono la soccombenza dell'appellante e si Controparte_2 liquidano, in assenza di notula, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile (fino ad € 26.000,00) dell'affare, in assenza di elementi da cui desumere il reddito dominicale del fondo servente ex art. 15 cpc, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente espletata.
Nulla sulle spese nei rapporti con gli appellati e Controparte_3 [...]
, rimasti contumaci. CP_4
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 2444
R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 852/2020, pubblicata in data 9.04.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia degli appellati e Controparte_3 [...]
; CP_4
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
11 3. condanna al pagamento, in favore degli appellati Parte_1
e delle spese del grado, CP_1 Controparte_2 che si liquidano, in assenza di notula, in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
4. nulla sulle spese nei rapporti con gli appellati contumaci CP_3
e ;
[...] CP_4
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 13.3.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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