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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13404/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. TERRANOVA FRANCESCO
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
REMINE STEFANO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, Parte_1
allega d'aver contratto matrimonio in Bari in data 12/05/2001 con
, parte resistente, unione dalla quale sono nate CP_1
due figlie (oggi maggiorenni).
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento tenuto dallo stesso, contraddistinto da violenze sia fisiche che morali nei suoi confronti. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al resistente;
l'affido esclusivo della prole minorenne in via esclusiva ad essa parte ricorrente, con regolamentazione degli incontri della parte resistente con la stessa;
assegnare la casa familiare, completa di ogni arredo, ad essa parte ricorrente;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre il contributo del 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Chiede, altresì, l'adozione di provvedimenti ex articolo 473 bis.40 c.p.c. per tutelare la sua sfera personale, la sua dignità e la sua personalità. Con vittoria di spese e con distrazione.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo deduce che l'unione matrimoniale si è deteriorata a causa del comportamento assunto dalla moglie, alla quale addebita anche una relazione extraconiugale, e che la stessa guadagna circa € 1.000,00 mensili.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi,
2 addebitandola alla controparte, disporre l'affido condiviso delle minori, con collocazione privilegiata presso la madre;
assegnare a quest'ultima la casa coniugale con i relativi arredi e regolare i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e tra questi e la prole nei termini indicati in comparsa, vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti
3 presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi
4 e, in particolare, al resistente, così come richiesto dalla controparte.
In tal senso depongono le dichiarazioni rese dalle figlie della coppia innanzi agli agenti del Commissariato di Bari, dalle quali emerge il comportamento violento del marito nei confronti della moglie, comportamento tenuto in maniera costante nel corso della vita matrimoniale. Tali circostanze, inoltre, trovano conferma nell'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti del resistente, emessa dal G.I.P. presso questo Tribunale in data
1.12.2023.
Quanto, poi, alla relazione extraconiugale che il marito vorrebbe addebitare alla moglie, nessun elemento di prova è stato dallo stesso fornito, né sono state allegate circostanze specifiche, per cui tale richiesta di addebito, formulata dall'uomo, va disattesa.
“AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE, ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI Pt_2
MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni, se non la revoca dell'affidamento della prole, divenuta nelle more maggiorenne.
Va quindi confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, nella quale la stessa vive con le figlie, e la misura dell'assegno di contributo al mantenimento delle stesse nella misura di € 250,00 per ciascuna di esse. Una diversa conclusione non può essere assunta in considerazione del venir meno del rapporto di lavoro del resistente, in quanto dalla documentazione da lui prodotta emerge che è stato licenziato per assenze ingiustificate
5 e non per aver perso la capacità lavorativa o altro motivo a lui non imputabile.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 3.500,00 per compensi professionali.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 27/11/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in [...] in data [...], e Parte_1 [...]
, nato in [...] in data [...] (matrimonio CP_1
celebrato in Bari in data 12/05/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 8, parte II, serie A, anno 2001);
2. ADDEBITA la separazione al resistente;
3. CONFERMA il contenuto dell'ordinanza del 24/04/2024 nella
6 parte relativa al mantenimento delle due figlie delle parti;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 104,50 per spese ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13404/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. TERRANOVA FRANCESCO
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
REMINE STEFANO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, Parte_1
allega d'aver contratto matrimonio in Bari in data 12/05/2001 con
, parte resistente, unione dalla quale sono nate CP_1
due figlie (oggi maggiorenni).
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento tenuto dallo stesso, contraddistinto da violenze sia fisiche che morali nei suoi confronti. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al resistente;
l'affido esclusivo della prole minorenne in via esclusiva ad essa parte ricorrente, con regolamentazione degli incontri della parte resistente con la stessa;
assegnare la casa familiare, completa di ogni arredo, ad essa parte ricorrente;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre il contributo del 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Chiede, altresì, l'adozione di provvedimenti ex articolo 473 bis.40 c.p.c. per tutelare la sua sfera personale, la sua dignità e la sua personalità. Con vittoria di spese e con distrazione.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo deduce che l'unione matrimoniale si è deteriorata a causa del comportamento assunto dalla moglie, alla quale addebita anche una relazione extraconiugale, e che la stessa guadagna circa € 1.000,00 mensili.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi,
2 addebitandola alla controparte, disporre l'affido condiviso delle minori, con collocazione privilegiata presso la madre;
assegnare a quest'ultima la casa coniugale con i relativi arredi e regolare i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e tra questi e la prole nei termini indicati in comparsa, vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti
3 presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi
4 e, in particolare, al resistente, così come richiesto dalla controparte.
In tal senso depongono le dichiarazioni rese dalle figlie della coppia innanzi agli agenti del Commissariato di Bari, dalle quali emerge il comportamento violento del marito nei confronti della moglie, comportamento tenuto in maniera costante nel corso della vita matrimoniale. Tali circostanze, inoltre, trovano conferma nell'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti del resistente, emessa dal G.I.P. presso questo Tribunale in data
1.12.2023.
Quanto, poi, alla relazione extraconiugale che il marito vorrebbe addebitare alla moglie, nessun elemento di prova è stato dallo stesso fornito, né sono state allegate circostanze specifiche, per cui tale richiesta di addebito, formulata dall'uomo, va disattesa.
“AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE, ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI Pt_2
MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni, se non la revoca dell'affidamento della prole, divenuta nelle more maggiorenne.
Va quindi confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, nella quale la stessa vive con le figlie, e la misura dell'assegno di contributo al mantenimento delle stesse nella misura di € 250,00 per ciascuna di esse. Una diversa conclusione non può essere assunta in considerazione del venir meno del rapporto di lavoro del resistente, in quanto dalla documentazione da lui prodotta emerge che è stato licenziato per assenze ingiustificate
5 e non per aver perso la capacità lavorativa o altro motivo a lui non imputabile.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 3.500,00 per compensi professionali.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 27/11/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in [...] in data [...], e Parte_1 [...]
, nato in [...] in data [...] (matrimonio CP_1
celebrato in Bari in data 12/05/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 8, parte II, serie A, anno 2001);
2. ADDEBITA la separazione al resistente;
3. CONFERMA il contenuto dell'ordinanza del 24/04/2024 nella
6 parte relativa al mantenimento delle due figlie delle parti;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 104,50 per spese ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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