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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/12/2024, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2959/2024 R.G. promossa da
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Gianni Balzan, elettivamente domiciliata nello studio di questi in Rovigo, Corso del popolo, 161,
RICORRENTE
e da
(c.f.: ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Alberto Controparte_1 C.F._2
Maria Magaraggia, elettivamente domiciliata nello studio di questi in Rovigo, Pizza XX settembre,
23
RICORRENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. Parte_1
e dalla sig.ra in data 19.5.2007, trascritto negli atti dello stato civile del comune di Controparte_1
Rovigo, parte2, serie A, atto n. 17, ufficio 1; i figli minori e saranno affidati in via Per_1 Per_2
condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale pertanto viene assegnata la residenza coniugale, di proprietà del marito;
il padre avrà la facoltà di vedere e
1 tenere con sé i figli senza limitazioni, previo congruo preavviso, in accordo con la moglie e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli, nonché con gli impegni lavorativi propri e della madre;
i coniugi concordano che il padre terrà con sé i figli nel pomeriggio del mercoledì, indicativamente dalle ore 18.00 alle ore 22.00, nelle settimane precedenti i finesettimana che i ragazzi trascorreranno con il padre e nei giorni di martedi e giovedi, indicativamente dalle ore 18.00 alle ore 22.00, nelle settimane precedenti i fine settimana che i ragazzi trascorreranno con la madre;
a settimane alterne, nel fine settimana, dal sabato mattina, al termine delle lezioni di , fino alla domenica sera alle ore 22.00 circa;
due settimane non Per_1
consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
una settimana comprensiva ad anni alterni del giorno di Natale o dell'Epifania, in occasione delle festività natalizie;
tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua, durante le vacanze pasquali.
Al padre sarà concessa una settimana di ferie nel corso del periodo estivo e in tale settimana la madre terrà con sé i figli. Tale periodo di vacanza sarà comunicato entro il 2312 maggio di ciascun anno alla madre. Il padre corrisponderò, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed entro il giorno 20 del mese, un importo pari a complessivi € 650,00 mensili, importo, soggetto a rivalutazione annuale ai fini ISTAT (a far data dal primo anno successivo alla comparizione avanti il Presidente dell'intestato Tribunale) e provvedere a rimborsare alla stessa, pro quota nella misura dl 50%, le spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive) anticipate per gli stessi, come di seguito specificate: spese da rimborsare senza preventivo accordo a) spese mediche: visite specialistiche e spese farmaceutiche sostenute su impegnativa del medico curante, spese dentistiche fino al euro 500,00 annui, trattamenti sanitari urgenti erogati dal SSN, ticket sanitari;
b) spese scolastiche : tasse e rette di istituti pubblici, libri di testo e gite senza pernottamento;
c) spese extrascolastiche: un'attività sportiva con la relativa attrezzatura;
spese da rimborsare previo accordo a) spese mediche: cure dentistiche di importo superiore a euro 500,00 annui e cure ortodontiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari in regime non convenzionato, farmaci e terapie di medicina non convenzionale;
spese scolastiche: tasse e rette di istituti privati, corsi di specializzazione, gite con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: secondo sporti, attività ricreative e ludiche con relativa attrezzatura, viaggi e vacanze, baby sitter. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà con cadenza mensile, in uno al contributo per il mantenimento, dietro presentazione di rendiconto, da inviarsi a mezzo posta elettronica entro la fine del mese di riferimento, unitamente alle relative ricevute di spesa;
eventuali richieste di conguaglio dovranno parimenti essere formulate entro la fine del mese di riferimento, a mezzo posta elettronica e corredate delle relative ricevute di spesa.
L'assegno unico e universale per i figli erogato dall' spetterà, in aggiunta al contributo al CP_2
2 mantenimento, al 100% alla sig.ra quel genitore collocatario prevalente. Il sig. _1
, essendo persona esperta, 1 volta all'anno, previo congruo preavviso, avrà il diritto di Parte_1
accedere alla casa coniugale, di sua esclusiva proprietà e già assegnata alla ex coniuge a ai figli minori, al fine di verificare l'ordinaria manutenzione della stessa.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.5.2007, trascritto negli atti dello stato civile del comune di Rovigo, parte2, serie A, atto n. 17, ufficio 1, allegando di vivere separati ininterrottamente dalla data della omologa della separazione personale dei coniugi pubblicata il 3-6-
2022 dal Tribunale di Rovigo. Gli stessi hanno dato atto che i figli (nato nel 2010) e Per_1 Per_2
(nato nel 2012) risiedono con la madre e sono entrambi privi di reddito. In ragione di detta condizione, i genitori hanno convenuto l'assegnazione della casa coniugale alla madre e la prosecuzione dell'obbligo paterno di contribuire al loro mantenimento mediante la corresponsione mensile di euro 650,00 complessivi (somma soggetta a rivalutazione ISTAT), di provvedere alla rifusione del 50% delle spese estraordinarie sostenute in favore dei medesimi secondo la puntuale regolamentazione indicata nel ricorso, l'erogazione per l'intero dell'assegno unico universale al genitore collocatario.
Hanno regolato tempi e modalità di esercizio del diritto di visita del padre.
I ricorrenti hanno dato atto di essere economicamente autosufficienti.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti il Giudice relatore e dispostane la trattazione mediante deposito di note scritte come da conforme richiesta delle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che i coniugi, la cui separazione personale è stata omologata dal Tribunale di
Rovigo con decreto n. 3983/2022, emesso in data 1/6/2022, ed essendo comparsi dinanzi al
Presidente in data 31.05.2022, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda ed al recepimento delle condizioni individuate dalle parti in quanto conformi alla legge e all'interesse della prole non economicamente indipendente.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
3 definitivamente decidendo nella causa n. 2959/2024 R.G. promossa da e Parte_1 [...]
con l'intervento del pubblico ministero, _1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 19.5.2007, trascritto negli atti dello stato civile del comune di Rovigo, parte2, serie A, atto n. 17, ufficio 1;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
- recepisce le condizioni sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte.
- spese di lite interamente compensate.
Rovigo, camera di consiglio del 12.11.2024
il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2959/2024 R.G. promossa da
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Gianni Balzan, elettivamente domiciliata nello studio di questi in Rovigo, Corso del popolo, 161,
RICORRENTE
e da
(c.f.: ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Alberto Controparte_1 C.F._2
Maria Magaraggia, elettivamente domiciliata nello studio di questi in Rovigo, Pizza XX settembre,
23
RICORRENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. Parte_1
e dalla sig.ra in data 19.5.2007, trascritto negli atti dello stato civile del comune di Controparte_1
Rovigo, parte2, serie A, atto n. 17, ufficio 1; i figli minori e saranno affidati in via Per_1 Per_2
condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale pertanto viene assegnata la residenza coniugale, di proprietà del marito;
il padre avrà la facoltà di vedere e
1 tenere con sé i figli senza limitazioni, previo congruo preavviso, in accordo con la moglie e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli, nonché con gli impegni lavorativi propri e della madre;
i coniugi concordano che il padre terrà con sé i figli nel pomeriggio del mercoledì, indicativamente dalle ore 18.00 alle ore 22.00, nelle settimane precedenti i finesettimana che i ragazzi trascorreranno con il padre e nei giorni di martedi e giovedi, indicativamente dalle ore 18.00 alle ore 22.00, nelle settimane precedenti i fine settimana che i ragazzi trascorreranno con la madre;
a settimane alterne, nel fine settimana, dal sabato mattina, al termine delle lezioni di , fino alla domenica sera alle ore 22.00 circa;
due settimane non Per_1
consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
una settimana comprensiva ad anni alterni del giorno di Natale o dell'Epifania, in occasione delle festività natalizie;
tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua, durante le vacanze pasquali.
Al padre sarà concessa una settimana di ferie nel corso del periodo estivo e in tale settimana la madre terrà con sé i figli. Tale periodo di vacanza sarà comunicato entro il 2312 maggio di ciascun anno alla madre. Il padre corrisponderò, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed entro il giorno 20 del mese, un importo pari a complessivi € 650,00 mensili, importo, soggetto a rivalutazione annuale ai fini ISTAT (a far data dal primo anno successivo alla comparizione avanti il Presidente dell'intestato Tribunale) e provvedere a rimborsare alla stessa, pro quota nella misura dl 50%, le spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive) anticipate per gli stessi, come di seguito specificate: spese da rimborsare senza preventivo accordo a) spese mediche: visite specialistiche e spese farmaceutiche sostenute su impegnativa del medico curante, spese dentistiche fino al euro 500,00 annui, trattamenti sanitari urgenti erogati dal SSN, ticket sanitari;
b) spese scolastiche : tasse e rette di istituti pubblici, libri di testo e gite senza pernottamento;
c) spese extrascolastiche: un'attività sportiva con la relativa attrezzatura;
spese da rimborsare previo accordo a) spese mediche: cure dentistiche di importo superiore a euro 500,00 annui e cure ortodontiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari in regime non convenzionato, farmaci e terapie di medicina non convenzionale;
spese scolastiche: tasse e rette di istituti privati, corsi di specializzazione, gite con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: secondo sporti, attività ricreative e ludiche con relativa attrezzatura, viaggi e vacanze, baby sitter. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà con cadenza mensile, in uno al contributo per il mantenimento, dietro presentazione di rendiconto, da inviarsi a mezzo posta elettronica entro la fine del mese di riferimento, unitamente alle relative ricevute di spesa;
eventuali richieste di conguaglio dovranno parimenti essere formulate entro la fine del mese di riferimento, a mezzo posta elettronica e corredate delle relative ricevute di spesa.
L'assegno unico e universale per i figli erogato dall' spetterà, in aggiunta al contributo al CP_2
2 mantenimento, al 100% alla sig.ra quel genitore collocatario prevalente. Il sig. _1
, essendo persona esperta, 1 volta all'anno, previo congruo preavviso, avrà il diritto di Parte_1
accedere alla casa coniugale, di sua esclusiva proprietà e già assegnata alla ex coniuge a ai figli minori, al fine di verificare l'ordinaria manutenzione della stessa.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.5.2007, trascritto negli atti dello stato civile del comune di Rovigo, parte2, serie A, atto n. 17, ufficio 1, allegando di vivere separati ininterrottamente dalla data della omologa della separazione personale dei coniugi pubblicata il 3-6-
2022 dal Tribunale di Rovigo. Gli stessi hanno dato atto che i figli (nato nel 2010) e Per_1 Per_2
(nato nel 2012) risiedono con la madre e sono entrambi privi di reddito. In ragione di detta condizione, i genitori hanno convenuto l'assegnazione della casa coniugale alla madre e la prosecuzione dell'obbligo paterno di contribuire al loro mantenimento mediante la corresponsione mensile di euro 650,00 complessivi (somma soggetta a rivalutazione ISTAT), di provvedere alla rifusione del 50% delle spese estraordinarie sostenute in favore dei medesimi secondo la puntuale regolamentazione indicata nel ricorso, l'erogazione per l'intero dell'assegno unico universale al genitore collocatario.
Hanno regolato tempi e modalità di esercizio del diritto di visita del padre.
I ricorrenti hanno dato atto di essere economicamente autosufficienti.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti il Giudice relatore e dispostane la trattazione mediante deposito di note scritte come da conforme richiesta delle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che i coniugi, la cui separazione personale è stata omologata dal Tribunale di
Rovigo con decreto n. 3983/2022, emesso in data 1/6/2022, ed essendo comparsi dinanzi al
Presidente in data 31.05.2022, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda ed al recepimento delle condizioni individuate dalle parti in quanto conformi alla legge e all'interesse della prole non economicamente indipendente.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
3 definitivamente decidendo nella causa n. 2959/2024 R.G. promossa da e Parte_1 [...]
con l'intervento del pubblico ministero, _1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 19.5.2007, trascritto negli atti dello stato civile del comune di Rovigo, parte2, serie A, atto n. 17, ufficio 1;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
- recepisce le condizioni sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte.
- spese di lite interamente compensate.
Rovigo, camera di consiglio del 12.11.2024
il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
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