Ordinanza cautelare 6 febbraio 2020
Sentenza 5 febbraio 2021
Accoglimento
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/02/2021, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/02/2021
N. 00169/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Ruffo e Claudio Corradi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in -OMISSIS-, via Luigi Da Porto 4;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vicenzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via del Pontiere 23;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Arnaldo Soave, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Luigi Da Porto, n. 6;
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Vittorio Guarnati e Sabrina Fortuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza -OMISSIS-, -OMISSIS-, con la quale il Sindaco del -OMISSIS- ha ordinato il ripristino delle condizioni di transito preesistenti della strada vicinale denominata “-OMISSIS-” tramite la rimozione degli impedimenti all’uso rappresentati da paletti in ferro bloccati con lucchetti e catena e di tutti gli atti presupposti e conseguenti in essa richiamati non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-, -OMISSIS-, di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria di un’abitazione nel -OMISSIS- nel tratto terminale in cui la strada vicinale denominata -OMISSIS- si immette nella via comunale denominata -OMISSIS-.
La strada vicinale -OMISSIS-, stretta e ripida, si sviluppa secondo una direttrice verticale che idealmente collega l’abitato al -OMISSIS- del -OMISSIS-, ed è tagliata in orizzontale dalla più recente realizzazione della viabilità orizzontale rispetto al Lago costituita, per l’appunto, dalla via -OMISSIS-.
La ricorrente in passato ha infruttuosamente proposto ai vicini di condividere gli oneri necessari a realizzare un allargamento della parte terminale della strada che si immette nella via -OMISSIS-. Non avendo raccolto il consenso dei frontistanti vi ha provveduto autonomamente a proprie spese acquistando una porzione di terreno da un vicino ed arretrando il proprio muro di recinzione.
La ricorrente ha quindi ritenuto di infiggere dei paletti collegati da una catena per delimitare il passaggio pedonale così realizzato. Tali paletti, che vengono tenuti o tolti a seconda delle esigenze personali della ricorrente, impediscono il comodo accesso alla strada dei veicoli e dei mezzi di soccorso, e recano difficoltà soprattutto ai vicini che risiedono nelle abitazioni poste più a monte, perché comportano un restringimento della via -OMISSIS-.
I vicini sostengono che l’infissione periodica dei paletti avrebbe una finalità di tipo meramente emulativo quale ritorsione per la mancata condivisione delle spese di allargamento della strada in quanto:
- la porzione di terreno su cui sono apposti non è un fondo che necessiti di essere recintato ed oggettivamente i paletti non svolgono una funzione riconducibile all’esercizio dello ius exludendi alios , ma la diversa funzione di regolare la circolazione dei veicoli sulla strada;
- la ricorrente utilizza questa abitazione come seconda casa, perché risiede a -OMISSIS-, e tiene tendenzialmente i paletti infissi solo durante la propria assenza: quando è presente nei fine settimana o nei periodi di vacanza li toglie per poter transitare comodamente al proprio accesso carraio;
- più volte è accaduto che, trovando la strada percorribile in tutta la sua larghezza, sono transitati dei mezzi di soggetti terzi nella direzione a monte della via -OMISSIS-, che sono rimasti intrappolati senza poter più uscire perché nel frattempo erano stati riposizionati i paletti;
- l’impossibilità di accesso ai mezzi di soccorso è comprovata dalla vicenda occorsa ad uno dei vicini il quale, dopo aver subito l’amputazione di un arto inferiore a seguito di un incidente stradale, per poter accedere alle strutture sanitarie per le visite periodiche e le terapie riabilitative, nell’impossibilità di poter essere raggiunto da un mezzo di soccorso a causa dei paletti infissi, ha dovuto attrezzarsi, per arrivare alla via -OMISSIS- dalla propria abitazione posta più a monte di quella della ricorrente, trasportato sul cassone di un motocarro “-OMISSIS-” per poter, poi, solo dalla pubblica via -OMISSIS- proseguire il tragitto verso l’ospedale a bordo di un’ambulanza.
In tale contesto il Comune con ordinanza n. -OMISSIS-, ha ordinato il ripristino delle condizioni di transito preesistenti della strada vicinale tramite la rimozione degli impedimenti all’uso rappresentati dai paletti in ferro bloccati con lucchetti e catena, nell’esercizio dei poteri di autotutela possessoria delle strade vicinali di cui all’art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e di cui all’art. 15 del decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446. Nel provvedimento, a fondamento del potere esercitato, viene affermato che la strada vicinale -OMISSIS- è da tempo immemorabile ad uso pubblico e che il potere esercitato deve in ogni caso ritenersi ammesso anche per la strade private qualora richiesto.
Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato con otto motivi per le seguenti censure:
I) violazione dell’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed incompetenza del Sindaco ad adottare un provvedimento che, in quanto atto di gestione, rientra nella sfera di competenza dei dirigenti;
II) perplessità perché viene affermato che la strada è privata ad uso pubblico ed anche che il potere esercitato può comunque avere ad oggetto strade private, con due qualificazioni della strada tra loro inconciliabili ed alternative (nel secondo caso non sarebbe legittima l’esecuzione in danno prevista dal provvedimento);
III) travisamento perché mancano nella fattispecie in esame gli indici presuntivi per poter affermare la sussistenza di un uso pubblico della strada che è cieca, serve solo i proprietari frontisti ed ha una conformazione che impedisce anche la semplice sosta;
IV) violazione del giudicato formatosi sulla -OMISSIS-, con la quale era stato accolto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso il diniego opposto dal Comune al rilascio di un permesso di costruire per l’apposizione dei paletti;
V) sviamento in quanto il potere esercitato non persegue finalità di tipo pubblicistico ma è volto a tutelare gli interessi privati dei frontisti;
VI) violazione dell’art. 15 del decreto legge luogotenenziale n. 1446 del 1918 perché, anche a voler ammettere un uso pubblico da tempo immemorabile della strada -OMISSIS-, questo non potrebbe riguardare la fascia protetta dai paletti in ferro periodicamente apposti, in quanto privata a tutti gli effetti;
VII) violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di istruttoria e travisamento in quanto il Comune non ha svolto sufficienti approfondimenti con riguardo al regime giuridico della fascia della strada protetta dai paletti;
VIII) violazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, perché la ricorrente aveva presentato una domanda di accesso ad alcuni atti richiamati dal provvedimento impugnato, ed il mancato accoglimento di tale istanza ha di fatto impedito alla ricorrente di poter dare il proprio apporto procedimentale.
Si sono costituiti in giudizio il -OMISSIS- e, con atti autonomi, due gruppi di controinteressati, ovvero i -OMISSIS-, eccependo il difetto di giurisdizione perché la ricorrente, al di là della formale domanda di annullamento degli atti impugnati, intende in realtà ottenere una pronuncia a tutela del proprio diritto di proprietà e all’esercizio delle sue facoltà, oltre che contestare l’uso pubblico della strada vicinale. Nel merito i controinteressati hanno replicato in modo puntuale alle censure proposte concludendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n-OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza del 18 novembre 2020, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione, secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia (cfr. la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2020, n. 1743), non è fondata.
In linea generale va osservato che la giurisdizione va verificata con riferimento all'oggetto della domanda, delineato alla stregua del petitum sostanziale individuato in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e in base agli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa fatta valere (cfr. Cass., Sez. Un. 5 luglio 2004, n. 12307; id. 30 giugno 1999, n. 379; id. 2 agosto 2002, n. 11626).
Sulla base di tali premesse va rilevato che vi è giurisdizione amministrativa quando l’esistenza della servitù pubblica rileva solo incidenter tantum ai fini della valutazione della legittimità degli atti impugnati, non sussistendo in questo caso pregiudiziali obbligatorie di competenza del giudice ordinario (cfr. Consiglio Stato, IV, 7 settembre 2006, n. 5209). Infatti, la questione circa il carattere privato o pubblico di una strada è sottoposta alla giurisdizione ordinaria, in quanto inerente a diritti soggettivi di proprietà ovvero di servitù; può tuttavia essere conosciuta in via incidentale e, quindi, con efficacia limitata al processo, dal giudice amministrativo allorquando rilevi per decidere della legittimità di un provvedimento che, in senso ampio, imponga una certa regolamentazione dell’uso della strada stessa (cfr. Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2010, n. 1624; id. 23 dicembre 2016, n. 26897).
Nel caso in esame la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di ripristino della viabilità stradale sostenendo l’insussistenza del presupposto - l’uso pubblico (attuale e pregresso) della strada - per il legittimo esercizio dell’autotutela possessoria da parte dell’ente pubblico.
Appare pertanto palese che non ricorre una delle ipotesi che, per la giurisprudenza richiamata, consentano di attribuire la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti per la giurisprudenza, vi è giurisdizione amministrativa quando sono impugnati atti del Comune diretti al ripristino della viabilità di una strada vicinale, espressivi del potere sindacale dell’art. 378 della legge 20 marzo 1865, all. F (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4791), anche se occorra previamente verificare la natura proprietaria del bene o accertare, in via incidentale, la sussistenza o meno del diritto della collettività su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico. Invero, per ius receptum è espressione di autotutela possessoria iuris publici l’esercizio del potere sindacale del citato art. 378 a tutela delle strade pubbliche comunali (es., Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2006, n. 29; Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 settembre 2006, n. 5209; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 gennaio 2009, n. 25; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2544).
In tale quadro va affermato che il presente ricorso ha i tratti non di un’ actio negatoria servitutis , ma di un’impugnazione di atti di autotutela esecutiva e che la valutazione delle questioni di diritto soggettivo è rimessa in via incidentale al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. amm. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 settembre 2006, n. 5209; Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4791).
Nel merito il ricorso deve essere respinto.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta il vizio di incompetenza perché l’atto avrebbe dovuto essere adottato dal dirigente anziché dal Sindaco.
In merito alla competenza all’adozione degli atti di autotutela possessoria delle strade vicinali si fronteggiano due diversi orientamenti, puntualmente descritti, anche con riferimento ai richiami giurisprudenziali, dalla sentenza Tar Campania, Napoli Sez. II, 2 aprile 2020, n. 404, a cui per sinteticità si rinvia.
Il Collegio ritiene maggiormente persuasivo il più recente ed ormai prevalente indirizzo secondo il quale anche tali funzioni, per effetto del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e le funzioni di gestione, devono intendersi transitate in capo ai dirigenti, salvo quelle ipotesi in cui il Sindaco intervenga per fronteggiare contemporaneamente delle situazioni di carattere emergenziale mediante l’utilizzo dei poteri previsti dagli articoli 50 e 54 del D.lgs. n. 267 del 2000, dei quali devono essere indicati i presupposti (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 26 aprile 2018, n. 2520; nello stesso senso T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 17 giungo 2019, n. 541; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 novembre 2019, n. 2406; T.A.R. Basilicata, 9 dicembre 2019, n. 893; T.A.R. Veneto, Sez. II, 9 maggio 2018, n. 497).
Tuttavia nel particolare caso in esame l’imputazione dell’ordinanza di autotutela possessoria al Sindaco riveste un carattere prettamente formale e deve pertanto essere dequotata ad un vizio che non comporta l’annullamento del provvedimento impugnato.
Infatti il -OMISSIS- ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e trova pertanto applicazione l’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale norma consente, ai fini del contenimento della spesa pubblica, di attribuire ai componenti della Giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Nel caso in esame al Sindaco sono state attribuite le funzioni di responsabile del settore dell’area edilizia privata ed urbanistica, con deliberazione della Giunta 17 settembre 2019, antecedentemente all’adozione del provvedimento impugnato (cfr. doc. 9 depositato in giudizio dal Comune il 3 settembre 2020), e pertanto si assiste all’inconsueta situazione in cui in capo alla medesima persona fisica si concentrano contemporaneamente le competenze di due diversi organi.
In tale particolare contesto il Collegio ritiene che il dedotto vizio di incompetenza non possa comportare l’annullamento del provvedimento impugnato proprio per il carattere formale che connota questa tipologia di vizio dell’atto amministrativo.
Tale carattere del vizio ha indotto il legislatore ad ammetterne in via generale la sanabilità anche in corso di causa (cfr. l’art. 6 della legge 18 marzo 1986, n. 249). La giurisprudenza, proprio in questa materia, ha escluso che il vizio di incompetenza possa comportare l’annullamento dell’atto laddove il provvedimento impugnato rechi la doppia firma sia del Sindaco che del dirigente (cfr. T.A.R, Lombardia, Milano, Sez. II, 18 settembre 2013, n. 2170), fattispecie a cui va assimilata quella in esame in cui il medesimo soggetto ricopre entrambe le cariche. Si è anche affermato che non è annullabile un provvedimento emanato da un organo incompetente nel momento in cui lo stesso è stato adottato, ma divenuto competente nelle more del processo davanti al giudice amministrativo, per l’effetto sanate riconosciuto alla competenza sopravvenuta (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 4 febbraio 2009, n. 268; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 21 febbraio 2002, n. 30). In alcune pronunce si è anche ritenuto che tale vizio sia suscettibile di essere sanato in applicazione della disposizione di cui all’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 4 settembre 2020, n. 5355; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 5 marzo 2019, n. 1212).
Ne discende che - alla stregua di richiamati orientamenti, consolidatisi a seguito dell’entrata in vigore del ricordato art. 21 octies della legge sul procedimento, in ordine agli effetti dell’istituto della dequotazione dei vizi formali - il dedotto vizio di incompetenza nel caso in esame, pur sussistente, è inidoneo a comportare l’invalidità del provvedimento impugnato e il primo motivo non può pertanto essere accolto.
Con il secondo, terzo, il sesto ed il settimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente contesta sotto diversi profili l’illegittimità del provvedimento impugnato sostenendo che non sussiste il presupposto dell’uso pubblico della strada.
Tali censure non sono fondate perché, seppure con i limiti propri dell’accertamento incidentale devoluto alla cognizione del giudice amministrativo, è possibile affermare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio da parte del Comune dei poteri di autotutela possessoria delle strade vicinali.
Come noto l’uso pubblico presuppone tre concorrenti elementi, costituiti:
- dall'esercizio del passaggio e del transito iure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall'appartenenza ad un ambito territoriale;
- dalla concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico;
- da un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile (comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d'uso della strada).
Il Collegio ritiene che, nel caso in esame, il Comune abbia dato idonea dimostrazione che: 1) la via -OMISSIS- da tempo immemorabile è aperta al pubblico passaggio per una molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi (cfr. le dichiarazioni acquisite dalla Polizia Locale di cui al doc. 11 e i verbali di sopralluogo della medesima Polizia Locale di cui al doc. 1 allegati alle difese del Comune); 2) tale strada consente il collegamento con la pubblica via -OMISSIS- e non ha le caratteristiche della via cieca, ma si dirama a monte in percorsi montani percorribili con ogni mezzo e caratteristici sentieri da sempre percorsi indistintamente da chiunque (circa la sufficienza di una percorribilità anche solamente pedonale in aree boschive per poter affermare l’uso pubblico, cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 12 luglio 2019, n. 500; T.A.R. Lombardia, Brescia, 17 maggio 2001, n. 353) nella direzione in cui un tempo si trovava una cava di pietra ormai dismessa; 3) la via -OMISSIS- risulta catastalmente classificata come strada vicinale e come tale iscritta al -OMISSIS-: ciò che rappresenta una presunzione circa il suo uso pubblico (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 12 maggio 2020, n.316; Consiglio di Stato, Sez. V, 29 maggio 2017, n.2531; Cass. civ. Sez. Un., 16 febbraio 2017, n. 713; Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1515; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 giugno 2016, n. 2708).
Nel caso in esame è pertanto possibile affermare, alla luce della documentazione versata in atti e nei limiti propri dell’accertamento incidentale, che è comprovato l’uso pubblico della strada vicinale, e che questo deve necessariamente ritenersi esteso anche alla fascia privata – non distinguibile dal restante sedime stradale – ottenuta per effetto delle opere di allargamento eseguite dalla ricorrente.
Il secondo, il terzo, il sesto ed il settimo motivo sono pertanto infondati.
Il quarto motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione del giudicato costituito dalla -OMISSIS-, è infondato, perché tale pronuncia si è limitata ad annullare - per difetto di motivazione, quindi lasciando all’Amministrazione l’onere di rideterminarsi - il diniego di rilascio di un permesso di costruire riguardante la delimitazione della proprietà. La fattispecie ivi esaminata non è pertanto sovrapponibile alla diversa questione oggetto della presente controversia, relativa all’esercizio del potere di polizia delle strade.
Il quarto motivo è pertanto infondato.
Parimenti infondato è il quinto motivo, con il quale la ricorrente lamenta lo sviamento perché il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato per la tutela delle posizioni soggettive dei frontisti e non del pubblico interesse. La doglianza è priva di fondamento perché lo sviamento di potere si configura solamente in presenza di una comprovata divergenza tra l'atto e la sua funzione tipica, quando il potere sia esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso; tale censura deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto rispetto alla sua funzione tipica ( ex pluribus, cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 30 giugno 2020, n. 104; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 15 aprile 2020, n.632).
Nel caso di specie tali elementi non sono stati forniti.
Infatti il potere di autotutela possessoria delle strade vicinali è volto a disporre il ripristino della transitabilità delle strade: con il provvedimento impugnato il Comune è intervenuto proprio al fine di rendere possibile la percorribilità di una strada ad uso pubblico, ordinando la rimozione degli ostacoli che non ne consentivano un tale uso. Si tratta pertanto dell’esercizio dei poteri tipici dell’autotutela possessoria di cui all’art. 378 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, e di cui all’art. 15 del decreto legge luogotenenziale n. 1446 del 1918. Non può invece ritenersi che costituisca elemento sintomatico di sviamento la circostanza che le conseguenze dell’atto impugnato possano riverberarsi positivamente in favore dei frontisti. E’ infatti connaturato a tale tipo di provvedimento, adottato nell’interesse della generalità dei cittadini, che gli effetti risultino particolarmente favorevoli nei confronti dei soggetti residenti nello specifico ambito territoriale.
Il quinto motivo è pertanto infondato.
L’ottavo motivo con il quale la ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto a partecipare al procedimento è infondato perché in data -OMISSIS- alla ricorrente medesima è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento, ed il Comune ha correttamente assolto agli oneri procedimentali sullo stesso incombenti. La circostanza che non siano stati tempestivamente resi accessibili i documenti richiesti non determina l’illegittimità del provvedimento finale, ma avrebbe tutt’al più legittimato la ricorrente ad agire per ottenere l’ostensione dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm..
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Nonostante l’esito del giudizio, le peculiarità della controversia e la risalenza delle situazioni da cui ha tratto origine, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 18 novembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.