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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/05/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 272/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Parte_1
Walter Miceli, Fabio Ganci ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Monreale (PA) Via Roma n. 48.
- RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore.
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione professionale e indennità sostitutiva ferie non godute
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.01.2023, la ricorrente in epigrafe, docente di scuola Contr secondaria, avendo premesso di aver lavorato alle dipendenze del dal 03.12.2018 al 30.06.2021 mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, conveniva in giudizio il , Controparte_1
1 lamentando la mancata percezione, durante l'anno scolastico 2018/2019, della
Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola e della indennità sostitutiva per ferie non godute, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e da richiedere a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni, per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021.
Concludeva, quindi, chiedendo, alla luce dell'autorizzazione all'emendatio libelli della domanda, di: “Accertare e dichiarare, alla luce del principio di diritto enunciato dalla
Corte di Cassazione e di quanto confermato dall'amministrazione resistente, il diritto di a percepire, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non Parte_1
godute per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 la somma di € 3.661,89 e, conseguentemente, condannare il al pagamento Controparte_1
della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali. - Accertare e dichiarare il diritto di a Parte_1
percepire € 564,22 a titolo di retribuzione professionale docenti (RPD) per l'anno scolastico 2018/19 e, conseguentemente, condannare il Controparte_1
al pagamento delle suddette somme o al pagamento delle somme maggiori o
[...]
minori che saranno ritenuta di giustizia, oltre interessi legali IN VIA SUBORDINATA, nel caso di non autorizzazione del Sig. Giudice alla emendatio libelli - Accertare e dichiarare, alla luce della quantificazione effettuata nel ricorso introduttivo. il diritto di A a percepire, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non Parte_1
godute per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 la somma di € 1.715,06 e, conseguentemente, condannare il al pagamento Controparte_1
della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali;
- Accertare e dichiarare il diritto di a Parte_1
percepire € 564,22 a titolo di retribuzione professionale docenti (RPD) per l'anno scolastico 2018/19 e, conseguentemente, condannare il Controparte_1
al pagamento delle suddette somme o al pagamento delle somme maggiori o
[...]
2 minori che saranno ritenuta di giustizia, oltre interessi legali” ( cfr. note di trattazione del 28.05.2025).
Il non si costituiva in giudizio, sebbene Controparte_1
regolarmente citato a mezzo pec in data 13.02.2023, sicché ne va dichiarata la contumacia (cfr. note di trattazione del 12.03.2024).
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 28 maggio 2025 per il deposito di note scritte.
***
SULLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
L'art. 7 c.c.n.l. del 15.03.2001 del comparto scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docete per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
Al comma 3 la norma prevede altresì che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999”.
Quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'a.s., stabiliva che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, precisando poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
3 Alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della Retribuzione Professionale Docenti anche gli assunti a tempo determinato;
pertanto, il richiamo contenuto al comma 3
“alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n. 20015 del 27.07.2018).
L'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017) e, pertanto, rientra nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione
Professionale Docenti per il periodo di servizio effettivamente prestato dal 03.12.2018, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNI.
Alla luce di quanto sopra esposto e ritenuti corretti i conteggi contenuti nel ricorso, che si reputano fondati su una precisa metodologia ed esenti da vizi, in accoglimento della domanda, il deve essere condannato al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 564,22, a titolo di
Retribuzione Professionale Docenti, maturata per il periodo di effettivo servizio prestato dal 03.12.2018 al 13.06.2019, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
SULL'INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE
La domanda va accolta.
4 La disciplina applicabile è costituita dall'art. 1 comma 54 L. 228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e dall'art. 5 comma 8 DL 95/2012 (nel testo modificato dal comma
55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato "limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti
e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Invero, con sentenza n. 413 del 5 giugno 2015, la Corte ha precisato che: “Ritiene la
Corte che, invece, i giorni di ferie maturati complessivamente dalla docente nell'anno scolastico (e perciò sia prima che dopo l'1.1.2013) e rimasti non goduti entro il termine delle lezioni (perché in numero superiore rispetto ai giorni di sospensione stabiliti dal calendario scolastico) debbano dar luogo alla corresponsione dell'indennità sostitutiva, dato che il comma 55 dell'art. 1 l. n. 228 cit. ha escluso dall'applicazione del comma 8 dell'art. 5 d.l. cit. i docenti assunti a termine limitatamente alla differenza tra i gg. di ferie spettanti e quelli in cui hanno potuto godere delle ferie durante la sospensione delle lezioni, consentendo quindi per tali giorni la “monetizzazione” di tali ferie: la disposizione in parola, pur entrata formalmente in vigore l'1.1.2013, non può ritenersi applicabile anche al periodo
5 precedente del medesimo anno scolastico dato che il contratto a termine della … riguardava l'intero periodo dal 7.9.2012 al 30.6.2013 e che al momento della cessazione del rapporto, da considerarsi unitario, il co. 55 cit. era già da tempo entrato in vigore.”
Secondo la recente Cass. Sez. Lav. n° 14268/22, inoltre, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Infine, con la ancora più recente sentenza n. 16715 del 17.06.2024 la Corte di cassazione – Sezione Lavoro – ha sancito definitivamente il diritto dei docenti precari ad ottenere la monetizzazione per le ferie non godute.
In particolare, ha stabilito che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva. A meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva”.
In altri termini, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i
6 giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, confermando, pertanto,
l'illegittimità della condotta tenuta dalle istituzioni scolastiche che collocavano in ferie d'ufficio i docenti precari durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Alla luce di quanto sopra esposto e ritenuti corretti i conteggi contenuti nelle note di trattazione scritta del 28 maggio 2025, che appaiono fondati su una precisa metodologia ed esenti da vizi, in accoglimento della domanda, il
[...]
va condannato al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo complessivo di € 3.661,89, a titolo di indennità sostitutiva
[...]
delle ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre gli accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
- dichiara il diritto di alla percezione della Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 2001 per il periodo di servizio effettivamente prestato con contratti a termine col Controparte_1
dal 03.12.2018 al 13.06.2019;
[...]
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1
ricorrente, della somma complessiva di € 564,22, a titolo di Retribuzione
Professionale Docenti, calcolata ai sensi dell'art. 25 Controparte_3
del 31.08.1999, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
- condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di della somma complessiva di € 3.661,89, a titolo Parte_1
di indennità sostitutiva delle ferie per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
7 - condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.900,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci.
Così deciso in Termini Imerese, il 29.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
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