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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1919/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1919/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, ammesso in via Controparte_1
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA SESSI n. 1, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La difesa di parte ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, chiedeva dichiararsi lo Controparte_1
scioglimento del matrimonio contratto con a Reggio Emilia in data 16/12/2007. CP_2
Esponeva che dall'unione coniugale fosse nata, in data 19/10/2009, la figlia e che i Persona_1
coniugi fossero separati in forza di sentenza di questo Tribunale emessa in data 18/01/2024.
pagina 1 di 3 Concludeva chiedendo, testualmente, la declaratoria di “scioglimento del matrimonio contratto in
Reggio Emilia in data 16.12.07 tra nato a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
nata in [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune
[...]
Atto n.327 Parte 1^ Anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere alle conseguenti formalità, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) La figlia minore viene affidata in via esclusiva alla madre , presso la Persona_1 CP_2
quale viene collocata;
2) Il padre ha facoltà di incontrare la figlia compatibilmente con i di lei impegni Controparte_1
scolastici;
3) I Signori e si danno reciproca-mente atto della rispettiva Controparte_1 CP_2 indipendenza economica, ragion per cui gli stessi nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali”.
Chiedeva dunque - quanto alla figlia - la conferma dell'affidamento esclusivo della minore alla Per_1
madre già disposto con la sentenza di separazione, con facoltà del padre di incontrare la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultima.
La convenuta non si costituiva in giudizio, e ne veniva dichiarata la contumacia CP_2 all'udienza del 19/11/2024.
Acquisita una relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali sulle condizioni di vita della minore depositata in data 25/02/2025, all'udienza del 18/03/2025 il procuratore del ricorrente Persona_1
dichiarava che era intervenuta la morte del proprio assistito;
depositava con separata nota copia del certificato di morte del sig. , attestante l'avvenuto decesso in data 08/03/2025, e Controparte_1
chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere.
2.
Ciò posto, come correttamente concluso dalla difesa attorea, e come affermato, tra le altre, da
Cassazione civile, sez. I, 20 Febbraio 2018, n. 4092, “In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio s ullo "status" che in quello relativo alle domande accessorie ….” (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass. 8 novembre 2017, n.
26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051; Cassazione, sez. VI-1, ord. 2 dicembre 2019, n. 31358; nell'ambito della giurisprudenza di merito, si vedano poi Corte d'appello di Bologna, Prima Sezione
pagina 2 di 3 Civile, sentenza n. 350/2019 del 21/12/2018, depositata il 04/02/2019; Corte d'appello di Bologna,
Prima Sezione Civile, sentenza n. 1294/2019 del 21/12/2018, depositata il 16/04/2019).
Nel caso di specie, essendo intervenuta nel corso del giudizio la morte del ricorrente (deceduto a
Cremona in data 08/03/2025, come comprovato dalla copia del certificato di morte in atti), va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Si rendono tuttavia necessarie alcune precisazioni in merito alla figlia Per_1
Dalla relazione dell'assistente sociale depositata in data 25/02/2025, emergono Persona_2
elementi preoccupanti circa la non costante frequenza scolastica da parte di Per_1
La ragazza frequenta l'Ente di Formazione Professionale ENAIP con indirizzo tecnico grafico;
la famiglia era stata contattata dall'Istituto per avere chiarimenti in merito alla discontinua frequenza scolastica di ed in quell'occasione, come si legge nella relazione dei Servizi Sociali, “la sorella Per_1
maggiore e la madre hanno esplicitato di non essere al corrente delle assenze compiute dalla ragazza.
Le stesse si sono subito attivate per gestire la situazione e successivamente ha ripreso la Per_1
regolare frequenza delle lezioni”.
Per quanto sopra, ferma restando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, si rende comunque opportuno comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali di Reggio Emilia, ai fini di eventuali segnalazioni e dell'assunzione di iniziative del caso da parte dello stesso Servizio Sociale nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali.
L'esito del giudizio, che non consente di ravvisare una soccombenza a carico dell'una o dell'altra parte, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi al Servizio Cura delle Persone – Polo Sociale Territoriale Est di Reggio Emilia, ai fini di eventuali segnalazioni e dell'assunzione di iniziative nell'interesse della minore , Persona_1 nell'ambito dell'esercizio dei compiti istituzionali propri del Servizio Sociale.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 20 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1919/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO, ammesso in via Controparte_1
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA SESSI n. 1, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La difesa di parte ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, chiedeva dichiararsi lo Controparte_1
scioglimento del matrimonio contratto con a Reggio Emilia in data 16/12/2007. CP_2
Esponeva che dall'unione coniugale fosse nata, in data 19/10/2009, la figlia e che i Persona_1
coniugi fossero separati in forza di sentenza di questo Tribunale emessa in data 18/01/2024.
pagina 1 di 3 Concludeva chiedendo, testualmente, la declaratoria di “scioglimento del matrimonio contratto in
Reggio Emilia in data 16.12.07 tra nato a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
nata in [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune
[...]
Atto n.327 Parte 1^ Anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere alle conseguenti formalità, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) La figlia minore viene affidata in via esclusiva alla madre , presso la Persona_1 CP_2
quale viene collocata;
2) Il padre ha facoltà di incontrare la figlia compatibilmente con i di lei impegni Controparte_1
scolastici;
3) I Signori e si danno reciproca-mente atto della rispettiva Controparte_1 CP_2 indipendenza economica, ragion per cui gli stessi nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali”.
Chiedeva dunque - quanto alla figlia - la conferma dell'affidamento esclusivo della minore alla Per_1
madre già disposto con la sentenza di separazione, con facoltà del padre di incontrare la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultima.
La convenuta non si costituiva in giudizio, e ne veniva dichiarata la contumacia CP_2 all'udienza del 19/11/2024.
Acquisita una relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali sulle condizioni di vita della minore depositata in data 25/02/2025, all'udienza del 18/03/2025 il procuratore del ricorrente Persona_1
dichiarava che era intervenuta la morte del proprio assistito;
depositava con separata nota copia del certificato di morte del sig. , attestante l'avvenuto decesso in data 08/03/2025, e Controparte_1
chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere.
2.
Ciò posto, come correttamente concluso dalla difesa attorea, e come affermato, tra le altre, da
Cassazione civile, sez. I, 20 Febbraio 2018, n. 4092, “In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio s ullo "status" che in quello relativo alle domande accessorie ….” (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass. 8 novembre 2017, n.
26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051; Cassazione, sez. VI-1, ord. 2 dicembre 2019, n. 31358; nell'ambito della giurisprudenza di merito, si vedano poi Corte d'appello di Bologna, Prima Sezione
pagina 2 di 3 Civile, sentenza n. 350/2019 del 21/12/2018, depositata il 04/02/2019; Corte d'appello di Bologna,
Prima Sezione Civile, sentenza n. 1294/2019 del 21/12/2018, depositata il 16/04/2019).
Nel caso di specie, essendo intervenuta nel corso del giudizio la morte del ricorrente (deceduto a
Cremona in data 08/03/2025, come comprovato dalla copia del certificato di morte in atti), va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Si rendono tuttavia necessarie alcune precisazioni in merito alla figlia Per_1
Dalla relazione dell'assistente sociale depositata in data 25/02/2025, emergono Persona_2
elementi preoccupanti circa la non costante frequenza scolastica da parte di Per_1
La ragazza frequenta l'Ente di Formazione Professionale ENAIP con indirizzo tecnico grafico;
la famiglia era stata contattata dall'Istituto per avere chiarimenti in merito alla discontinua frequenza scolastica di ed in quell'occasione, come si legge nella relazione dei Servizi Sociali, “la sorella Per_1
maggiore e la madre hanno esplicitato di non essere al corrente delle assenze compiute dalla ragazza.
Le stesse si sono subito attivate per gestire la situazione e successivamente ha ripreso la Per_1
regolare frequenza delle lezioni”.
Per quanto sopra, ferma restando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, si rende comunque opportuno comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali di Reggio Emilia, ai fini di eventuali segnalazioni e dell'assunzione di iniziative del caso da parte dello stesso Servizio Sociale nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali.
L'esito del giudizio, che non consente di ravvisare una soccombenza a carico dell'una o dell'altra parte, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi al Servizio Cura delle Persone – Polo Sociale Territoriale Est di Reggio Emilia, ai fini di eventuali segnalazioni e dell'assunzione di iniziative nell'interesse della minore , Persona_1 nell'ambito dell'esercizio dei compiti istituzionali propri del Servizio Sociale.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 20 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 3 di 3