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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14383/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14383/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ROSARIA BORZI' giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
, (C.F. ), C.F._6 Controparte_6 C.F._7
domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. MARIA CHISARI giusta procura in atti.
CONVENUTI
pagina 1 di 9 (C.F. ) CP_7 C.F._8
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale e da note di trattazione scritta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare occorre ricordare che, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, la rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del giudizio devono essere poste a carico del rinunciante" (cfr. C. Cass. 12953/2014, C. Cass. 18255/2004, C. Cass.
8387/1999, C. Cass. 2268/1999, C. Cass. 5506/1992; cfr. altresì C. Cass. 23749/2011, secondo cui "La
rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessità di accettazione della controparte ed estingue l'azione").
Nel caso di specie parte attrice ha rinunciato alla domanda sia nei confronti degli eredi di CP_7
mico (da considerarsi dunque vittoriosi ma non costituiti) sia nei confronti dei costituiti
[...] P_
e , a seguito della loro assoluzione in sede penale, con conseguente
[...] Controparte_6
onere di rimborsare le spese processuali nei confronti di questi ultimi.
Ciò posto la domanda di parte attrice, pur ammissibile e valida in rito, non è nel merito fondata e non può trovare accoglimento, con conseguente condanna alle spese processuali nei confronti di tutti i convenuti costituiti.
al netto della rinuncia parziale in corso di causa, ha chiesto la condanna dei Parte_1
convenuti , e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 2 di 9 risarcimento dei pregiudizi in tesi subiti (danno biologico e spese mediche) a causa dell'aggressione del
9.10.2005, a seguito di una lite insorta fra l'attrice e i vicini di casa.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti , Controparte_1 Controparte_2
, e , eccependo, in via Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
preliminare, l'inammissibilità della domanda e la nullità della citazione per violazione dell'art. 164
c.p.c.; i convenuti hanno comunque altresì chiesto il rigetto nel merito della domanda, contestando sia la loro responsabilità, anche alla luce delle generiche allegazioni della controparte, sia la quantificazione del danno biologico.
Occorre allora in primo luogo chiarire, nel rilevare l'assenza già in astratto nel codice di rito del vizio di inammissibilità della domanda e l'infondatezza in concreto dell'eccezione di nullità formulata da parte convenuta, che l'art. 164 c.p.c., nel disciplinare le ipotesi di nullità inficianti l'atto introduttivo del processo ordinario di cognizione, distingue i vizi afferenti alla vocatio in ius dai vizi inerenti all'editio actionis.
In particolare, con riferimento a questi ultimi, prevede che l'omissione o l'assoluta incertezza della “cosa oggetto della domanda” (c.d. petitum) o la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni” (c.d. causa petendi) – ex art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c., cui fa rinvio - determinano la nullità dell'atto di citazione.
La determinazione della domanda, come è noto, costituisce non solo il presupposto per l'esercizio effettivo del diritto di difesa da parte del convenuto, ma anche il presupposto per il pieno e corretto esercizio del potere giurisdizionale, anche e soprattutto con riferimento alla formazione del giudicato sostanziale. A proposito dell'esplicitazione «dei fatti costituenti le ragioni della domanda», si prescrive in particolare una valutazione da compiersi caso per caso, dovendosi identificare la causa
pagina 3 di 9 petendi con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (cfr. Cass. III, n. 11751/2013).
La nullità in questione è quindi prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto, sicché, come precisato dalla Suprema Corte, i vizi attinenti all'editio actionis sono rilevabili d'ufficio dal giudice e non possono essere sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, “essendo
questa inidonea a colmare le lacune della citazione, che compromettono il suo scopo di consentire non
solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito sulla quale
dovrà formarsi il giudicato sostanziale” (così, Cass. civ., sez. III, 19.03.2018, n. 6673).
Nel caso di specie, la domanda attorea risulta sufficientemente identificata nei suoi elementi essenziali.
Ed invero, parte attrice ha chiaramente chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a seguito di una determinata aggressione, peraltro già oggetto di procedimento penali.
Dalla questione processuale relativa ai vizi di nullità occorre piuttosto distinguere la questione della idoneità o meno degli elementi di prova offerti, anche giovandosi degli atti del procedimento penale, a dimostrare adeguatamente i fatti allegati ai fini dell'azione proposta.
Giova infatti osservare che, diversamente da quanto evidenziato da parte attrice, non è stata prodotta una sentenza penale passata in giudicato per la quale il Giudice penale abbia rinviato al presente giudizio solo per la determinazione del quantum.
E' stata invece prodotta la sola sentenza della Corte di Appello di Catania del 6.10.2016 (n.
2875/2016), che ha assolto i convenuti , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
per il reato di ingiuria e dichiarato, nei limiti di quanto rileva in questa sede, il non Controparte_4
doversi procedere per prescrizione nei confronti dei convenuti in relazione al reato di lesioni aggravate pagina 4 di 9 in concorso. Dalla sentenza non risulta inoltre una condanna, con o senza provvisionale, al risarcimento del danno, bensì al solo rimborso delle spese processuali nei confronti della parte civile.
Non è stata invece prodotta la successiva sentenza della Corte di Cassazione del 9.11.2017, da cui deriverebbe, secondo parte attrice, il giudicato;
per altro verso, dalla attestazione in calce alla sentenza della Corte di Appello si evince che la stessa è stata annullata in riferimento alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile puro e semplice, non già per la determinazione del quantum. La
sentenza della Cassazione è stata infine dichiarata irrevocabile ai soli fini penali.
Vero è che la mera assenza di prova di un giudicato penale vincolante sull'an della responsabilità non implica di per sé l'impossibilità di dimostrare in altro modo la fattispecie di reato,
rilevante anche come fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p., nulla impedisce infatti al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale. Proprio
con riferimento agli atti dell'istruttoria penale, è ormai principio consolidato in giurisprudenza la loro indubbia utilizzabilità anche nella sede, diversa e distinta, del giudizio sia civile che amministrativo (a partire da Cass. Sez. Un. n. 12545/1992. Ex multis, cfr. Cass. n. 7537/2009, Cass. n. 22020/2007, Cass.
n. 1124/2005, Cass. n. 19833/2003, Cass. n. 1786/2000, Cass. n. 8659/1999, Cass. Sez. Un. n.
916/1996). Il giudice civile può allora comunque utilizzare gli elementi di fatto acquisiti nel corso delle indagini e del processo penale, sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile.
Sennonché, in primo luogo, proprio perché si tratta sostanzialmente di prove documentali prodotte nel giudizio civile, deve escludersi che il giudice civile, pur potendo utilizzare come elementi di prova anche i verbali del processo penale, sia tenuto, in assenza di specifiche e puntuali allegazioni pagina 5 di 9 della parte interessata, ad esaminare d'ufficio tutta la documentazione prodotta, al fine di ricercare la descrizione e la prova di singole condotte illecite rilevanti anche ex art. 2043 c.c., in violazione dell'onere di compiuta allegazione e prova gravante sulla parte interessata. Tanto più che nel presente giudizio occorrerebbe dimostrare non solo la sussistenza di un illecito, bensì anche la condotta compiuta da ciascuno dei convenuti, sebbene anche in termini di mero concorso causale.
Al riguardo e in tema di allegazioni e prova documentale, la più condivisibile giurisprudenza afferma che, ai fini della utilizzabilità come prova dei documenti, non è sufficiente che essi siano allegati nell'atto introduttivo ma è invece necessario che sia descritto il loro contenuto nella parte idonea ad attestarne la rilevanza ai fini decisori, in particolar modo quando essi non sono di immediata comprensione ed intelligibilità (Cfr., ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 21032 dell'1.08.2008). Nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass.
s.u. 2435/2008).
Nella fattispecie parte attrice si è limitata a richiamare le sentenze penali, senza né meglio specificare le singole condotte illecite né quale prova sia emersa alla luce dei molteplici verbali di udienza prodotti in atti dalla controparte.
Per altro verso, nei limiti di quanto è possibile considerarsi adeguatamente allegato e non contestato, non si ritiene che una condanna al risarcimento del danno in sede civile possa basarsi,
quanto alla descrizione dell'illecito, solo sulle dichiarazioni della persona offesa, che nel presente giudizio è la parte attrice che agisce per il risarcimento e le cui affermazioni hanno valore di mera allegazione, non di prova. Tanto più quando, come nella fattispecie, le contestazioni della controparte pagina 6 di 9 muovano non solo dalla non veridicità del narrato della danneggiata, ma anche dalla stessa incapacità a testimoniare di un soggetto che nel presente giudizio, in quanto parte attrice, non può rendere alcuna testimonianza, Nulla aggiungono inoltre altre dichiarazioni testimoniali che, non ricostruendo il fatto illecito, si limitino ad essere compatibili con le allegazioni della parte danneggiata. Rileva al contrario,
a fronte dell'onere della prova gravante su parte attrice, la contraddittorietà delle prove acquisite in sede penale, perché il procedimento nei confronti di , giudicata separatamente Controparte_6
perché all'epoca dei fatti minorenne, si è concluso con l'assoluzione, ossia con la mancata conferma della ricostruzione dell'aggressione per come unitariamente descritta in questa sede. Parimenti non è
provata è rimasta la responsabilità penale di , che secondo parte attrice avrebbe Controparte_5
concorso all'aggressione al pari degli altri convenuti.
Valutati criticamente gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, nei limiti di quanto sufficientemente allegato e prodotto, il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile non offre diverso supporto alla tesi attorea.
E' stata infatti ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice che, in quanto relativa proprio alla condotta illecita descritta in citazione e ai danni patiti, è da ritenersi certamente ammissibile e rilevante (1. Vero o non che in data 9.10.2005 la sig.ra veniva aggredita Parte_1
dai sigg. , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 P_
, ?; 2) Vero o non che a seguito dell'aggressione, di cui al punto 1,
[...] Controparte_6
subita dalla sig.ra la stessa veniva ferita riportando delle lesioni personali?). Tuttavia, il teste Pt_1
indicato, , non ha reso alcuna dichiarazione utile a supportare le allegazioni di Testimone_1
parte attrice, perché non era presente al momento dell'affermato illecito e nulla ha personalmente visto.
In assenza di prova della condotta illecita, priva di rilievo è la richiesta di c.t.u. medico legale che, esaminando peraltro la sola documentazione medica prodotta, avrebbe potuto esprimersi, al pari pagina 7 di 9 della prodotta consulenza di parte, solo sulla astratta compatibilità di una condotta illecita meramente allegata con le lesioni verificabili.
La domanda formulata dall'attrice va conseguentemente rigettata, ogni ulteriore questione resta assorbita (comprese quelle relative alla quantificazione del danno subito) e, in virtù del principio della soccombenza, la stessa va condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio nei confronti dei convenuti costituiti, nella misura indicata in dispositivo (parametro minimo per tutte le fasi e aumento per la presenza di più parti, nei limiti della nota spese).
Non sussistono infine i presupposti per la cancellazione di frasi sconvenienti e offensive e per la condanna al conseguente risarcimento, poichè le difese di parte convenuta, per quanto molto critiche,
sono comunque pertinenti all'oggetto del giudizio perchè finalizzate, in un giudizio basato principalmente sul narrato della danneggiata, a contestare la credibilità delle affermazioni della controparte e la veridicità della dinamica dell'aggressione riferita dall'attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 14383/2021;
1) dichiara rinunciata la domanda proposta nei confronti di e Controparte_5 Controparte_6
;
[...]
2) rigetta la domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
, e;
CP_2 Controparte_3 Controparte_4
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
, , , e
[...] CP_2 CP_2 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
, che liquida in complessivi € 7.112,00 per compensi professionali, oltre alle Controparte_4
spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Poiché 5 dei 6 convenuti pagina 8 di 9 costituiti e rappresentati dallo stesso difensore (con eccezione della sola Controparte_8
sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, dispone che il pagamento dei 5/6 della
[...]
somma sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Catania, il 17 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14383/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ROSARIA BORZI' giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
, (C.F. ), C.F._6 Controparte_6 C.F._7
domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. MARIA CHISARI giusta procura in atti.
CONVENUTI
pagina 1 di 9 (C.F. ) CP_7 C.F._8
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale e da note di trattazione scritta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare occorre ricordare che, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, la rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del giudizio devono essere poste a carico del rinunciante" (cfr. C. Cass. 12953/2014, C. Cass. 18255/2004, C. Cass.
8387/1999, C. Cass. 2268/1999, C. Cass. 5506/1992; cfr. altresì C. Cass. 23749/2011, secondo cui "La
rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessità di accettazione della controparte ed estingue l'azione").
Nel caso di specie parte attrice ha rinunciato alla domanda sia nei confronti degli eredi di CP_7
mico (da considerarsi dunque vittoriosi ma non costituiti) sia nei confronti dei costituiti
[...] P_
e , a seguito della loro assoluzione in sede penale, con conseguente
[...] Controparte_6
onere di rimborsare le spese processuali nei confronti di questi ultimi.
Ciò posto la domanda di parte attrice, pur ammissibile e valida in rito, non è nel merito fondata e non può trovare accoglimento, con conseguente condanna alle spese processuali nei confronti di tutti i convenuti costituiti.
al netto della rinuncia parziale in corso di causa, ha chiesto la condanna dei Parte_1
convenuti , e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 2 di 9 risarcimento dei pregiudizi in tesi subiti (danno biologico e spese mediche) a causa dell'aggressione del
9.10.2005, a seguito di una lite insorta fra l'attrice e i vicini di casa.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti , Controparte_1 Controparte_2
, e , eccependo, in via Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
preliminare, l'inammissibilità della domanda e la nullità della citazione per violazione dell'art. 164
c.p.c.; i convenuti hanno comunque altresì chiesto il rigetto nel merito della domanda, contestando sia la loro responsabilità, anche alla luce delle generiche allegazioni della controparte, sia la quantificazione del danno biologico.
Occorre allora in primo luogo chiarire, nel rilevare l'assenza già in astratto nel codice di rito del vizio di inammissibilità della domanda e l'infondatezza in concreto dell'eccezione di nullità formulata da parte convenuta, che l'art. 164 c.p.c., nel disciplinare le ipotesi di nullità inficianti l'atto introduttivo del processo ordinario di cognizione, distingue i vizi afferenti alla vocatio in ius dai vizi inerenti all'editio actionis.
In particolare, con riferimento a questi ultimi, prevede che l'omissione o l'assoluta incertezza della “cosa oggetto della domanda” (c.d. petitum) o la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni” (c.d. causa petendi) – ex art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c., cui fa rinvio - determinano la nullità dell'atto di citazione.
La determinazione della domanda, come è noto, costituisce non solo il presupposto per l'esercizio effettivo del diritto di difesa da parte del convenuto, ma anche il presupposto per il pieno e corretto esercizio del potere giurisdizionale, anche e soprattutto con riferimento alla formazione del giudicato sostanziale. A proposito dell'esplicitazione «dei fatti costituenti le ragioni della domanda», si prescrive in particolare una valutazione da compiersi caso per caso, dovendosi identificare la causa
pagina 3 di 9 petendi con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (cfr. Cass. III, n. 11751/2013).
La nullità in questione è quindi prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto, sicché, come precisato dalla Suprema Corte, i vizi attinenti all'editio actionis sono rilevabili d'ufficio dal giudice e non possono essere sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, “essendo
questa inidonea a colmare le lacune della citazione, che compromettono il suo scopo di consentire non
solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito sulla quale
dovrà formarsi il giudicato sostanziale” (così, Cass. civ., sez. III, 19.03.2018, n. 6673).
Nel caso di specie, la domanda attorea risulta sufficientemente identificata nei suoi elementi essenziali.
Ed invero, parte attrice ha chiaramente chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a seguito di una determinata aggressione, peraltro già oggetto di procedimento penali.
Dalla questione processuale relativa ai vizi di nullità occorre piuttosto distinguere la questione della idoneità o meno degli elementi di prova offerti, anche giovandosi degli atti del procedimento penale, a dimostrare adeguatamente i fatti allegati ai fini dell'azione proposta.
Giova infatti osservare che, diversamente da quanto evidenziato da parte attrice, non è stata prodotta una sentenza penale passata in giudicato per la quale il Giudice penale abbia rinviato al presente giudizio solo per la determinazione del quantum.
E' stata invece prodotta la sola sentenza della Corte di Appello di Catania del 6.10.2016 (n.
2875/2016), che ha assolto i convenuti , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
per il reato di ingiuria e dichiarato, nei limiti di quanto rileva in questa sede, il non Controparte_4
doversi procedere per prescrizione nei confronti dei convenuti in relazione al reato di lesioni aggravate pagina 4 di 9 in concorso. Dalla sentenza non risulta inoltre una condanna, con o senza provvisionale, al risarcimento del danno, bensì al solo rimborso delle spese processuali nei confronti della parte civile.
Non è stata invece prodotta la successiva sentenza della Corte di Cassazione del 9.11.2017, da cui deriverebbe, secondo parte attrice, il giudicato;
per altro verso, dalla attestazione in calce alla sentenza della Corte di Appello si evince che la stessa è stata annullata in riferimento alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile puro e semplice, non già per la determinazione del quantum. La
sentenza della Cassazione è stata infine dichiarata irrevocabile ai soli fini penali.
Vero è che la mera assenza di prova di un giudicato penale vincolante sull'an della responsabilità non implica di per sé l'impossibilità di dimostrare in altro modo la fattispecie di reato,
rilevante anche come fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p., nulla impedisce infatti al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale. Proprio
con riferimento agli atti dell'istruttoria penale, è ormai principio consolidato in giurisprudenza la loro indubbia utilizzabilità anche nella sede, diversa e distinta, del giudizio sia civile che amministrativo (a partire da Cass. Sez. Un. n. 12545/1992. Ex multis, cfr. Cass. n. 7537/2009, Cass. n. 22020/2007, Cass.
n. 1124/2005, Cass. n. 19833/2003, Cass. n. 1786/2000, Cass. n. 8659/1999, Cass. Sez. Un. n.
916/1996). Il giudice civile può allora comunque utilizzare gli elementi di fatto acquisiti nel corso delle indagini e del processo penale, sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile.
Sennonché, in primo luogo, proprio perché si tratta sostanzialmente di prove documentali prodotte nel giudizio civile, deve escludersi che il giudice civile, pur potendo utilizzare come elementi di prova anche i verbali del processo penale, sia tenuto, in assenza di specifiche e puntuali allegazioni pagina 5 di 9 della parte interessata, ad esaminare d'ufficio tutta la documentazione prodotta, al fine di ricercare la descrizione e la prova di singole condotte illecite rilevanti anche ex art. 2043 c.c., in violazione dell'onere di compiuta allegazione e prova gravante sulla parte interessata. Tanto più che nel presente giudizio occorrerebbe dimostrare non solo la sussistenza di un illecito, bensì anche la condotta compiuta da ciascuno dei convenuti, sebbene anche in termini di mero concorso causale.
Al riguardo e in tema di allegazioni e prova documentale, la più condivisibile giurisprudenza afferma che, ai fini della utilizzabilità come prova dei documenti, non è sufficiente che essi siano allegati nell'atto introduttivo ma è invece necessario che sia descritto il loro contenuto nella parte idonea ad attestarne la rilevanza ai fini decisori, in particolar modo quando essi non sono di immediata comprensione ed intelligibilità (Cfr., ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 21032 dell'1.08.2008). Nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass.
s.u. 2435/2008).
Nella fattispecie parte attrice si è limitata a richiamare le sentenze penali, senza né meglio specificare le singole condotte illecite né quale prova sia emersa alla luce dei molteplici verbali di udienza prodotti in atti dalla controparte.
Per altro verso, nei limiti di quanto è possibile considerarsi adeguatamente allegato e non contestato, non si ritiene che una condanna al risarcimento del danno in sede civile possa basarsi,
quanto alla descrizione dell'illecito, solo sulle dichiarazioni della persona offesa, che nel presente giudizio è la parte attrice che agisce per il risarcimento e le cui affermazioni hanno valore di mera allegazione, non di prova. Tanto più quando, come nella fattispecie, le contestazioni della controparte pagina 6 di 9 muovano non solo dalla non veridicità del narrato della danneggiata, ma anche dalla stessa incapacità a testimoniare di un soggetto che nel presente giudizio, in quanto parte attrice, non può rendere alcuna testimonianza, Nulla aggiungono inoltre altre dichiarazioni testimoniali che, non ricostruendo il fatto illecito, si limitino ad essere compatibili con le allegazioni della parte danneggiata. Rileva al contrario,
a fronte dell'onere della prova gravante su parte attrice, la contraddittorietà delle prove acquisite in sede penale, perché il procedimento nei confronti di , giudicata separatamente Controparte_6
perché all'epoca dei fatti minorenne, si è concluso con l'assoluzione, ossia con la mancata conferma della ricostruzione dell'aggressione per come unitariamente descritta in questa sede. Parimenti non è
provata è rimasta la responsabilità penale di , che secondo parte attrice avrebbe Controparte_5
concorso all'aggressione al pari degli altri convenuti.
Valutati criticamente gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, nei limiti di quanto sufficientemente allegato e prodotto, il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile non offre diverso supporto alla tesi attorea.
E' stata infatti ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice che, in quanto relativa proprio alla condotta illecita descritta in citazione e ai danni patiti, è da ritenersi certamente ammissibile e rilevante (1. Vero o non che in data 9.10.2005 la sig.ra veniva aggredita Parte_1
dai sigg. , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 P_
, ?; 2) Vero o non che a seguito dell'aggressione, di cui al punto 1,
[...] Controparte_6
subita dalla sig.ra la stessa veniva ferita riportando delle lesioni personali?). Tuttavia, il teste Pt_1
indicato, , non ha reso alcuna dichiarazione utile a supportare le allegazioni di Testimone_1
parte attrice, perché non era presente al momento dell'affermato illecito e nulla ha personalmente visto.
In assenza di prova della condotta illecita, priva di rilievo è la richiesta di c.t.u. medico legale che, esaminando peraltro la sola documentazione medica prodotta, avrebbe potuto esprimersi, al pari pagina 7 di 9 della prodotta consulenza di parte, solo sulla astratta compatibilità di una condotta illecita meramente allegata con le lesioni verificabili.
La domanda formulata dall'attrice va conseguentemente rigettata, ogni ulteriore questione resta assorbita (comprese quelle relative alla quantificazione del danno subito) e, in virtù del principio della soccombenza, la stessa va condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio nei confronti dei convenuti costituiti, nella misura indicata in dispositivo (parametro minimo per tutte le fasi e aumento per la presenza di più parti, nei limiti della nota spese).
Non sussistono infine i presupposti per la cancellazione di frasi sconvenienti e offensive e per la condanna al conseguente risarcimento, poichè le difese di parte convenuta, per quanto molto critiche,
sono comunque pertinenti all'oggetto del giudizio perchè finalizzate, in un giudizio basato principalmente sul narrato della danneggiata, a contestare la credibilità delle affermazioni della controparte e la veridicità della dinamica dell'aggressione riferita dall'attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 14383/2021;
1) dichiara rinunciata la domanda proposta nei confronti di e Controparte_5 Controparte_6
;
[...]
2) rigetta la domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
, e;
CP_2 Controparte_3 Controparte_4
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
, , , e
[...] CP_2 CP_2 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
, che liquida in complessivi € 7.112,00 per compensi professionali, oltre alle Controparte_4
spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Poiché 5 dei 6 convenuti pagina 8 di 9 costituiti e rappresentati dallo stesso difensore (con eccezione della sola Controparte_8
sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, dispone che il pagamento dei 5/6 della
[...]
somma sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Catania, il 17 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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