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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 17996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17996 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 14442/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 14442 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Massimiliano Terrigno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale
Parioli, n. 63;
- appellante -
E
società costituita secondo le leggi degli Emirati Arabi Uniti, con sede secondaria in CP_1
Roma, Via Mario Bianchini, n. 47, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
rappresentate e difesa dagli Avv.ti Laura Pierallini e Marco Marchegiani ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Liegi, n. 28;
- appellata - Oggetto: Trasporto aereo – Appello avverso la sentenza n. 15896/2021 del 09.07.2021 emessa dal
Giudice di Pace di Roma.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 15896/2021, resa in data 23.6.2021
e pubblicata il 9.7.2021 dal Giudice di Pace di Roma a definizione del giudizio iscritto al R.G. n.
24685/2021, accogliere integralmente le domande rassegnate in primo grado dal sig.
[...]
e, per l'effetto, voglia: - dichiarare – per qualsivoglia titolo, azione e ragione Parte_1
– che il danno per cui è causa è stato determinato dall'esclusiva responsabilità della compagnia aerea e, conseguentemente, condannare la medesima con sede secondaria per CP_1 CP_1
l'Italia (C.F. , in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1 pagamento di tale danno/compensazione, pari alla complessiva somma di euro 1.161,69, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa oltre interessi dal giorno dell'evento sino al soddisfo. - Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione in appello, si costituiva CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: - Respingere integralmente per i motivi tutti esposti nella narrativa che precede, l'appello interposto dall'odierno Appellante avverso la sentenza n. 15896/2021, resa dal
Giudice di Pace di Roma, nella persona del Giudice Dott. Gabriella Caiazzo, in data 23 giugno
2021, pubblicata in data 9 luglio 2021, all'esito del procedimento portante n.r.g. 24685/2021; -
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge”.
In sintesi, l'attore esponeva: di aver atteso, insieme alla moglie, e al figlio, Controparte_3
il volo Emirates EK206, del 27.06.2019, con partenza prevista dall'aeroporto Controparte_4
JFK di New York alle ore 22:20, il quale, tuttavia, registrava un ritardo di quattro ore e tre minuti;
che una volta arrivati presso l'aeroporto di destinazione di Milano Malpensa, perdevano il volo successivo della compagnia che avrebbero dovuto prendere per il 28.06.2019, CP_5 Parte_2 alle ore 15:25, dovendo sostenere un ulteriore esborso di € 1.161,69 per l'acquisto last minute dei biglietti per il volo easyJet successivo, delle ore 19:40. Esperita, infruttuosamente, la procedura di negoziazione assistita tra le parti e istaurato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma, lo stesso si concludeva con sentenza di rigetto n. 15896/2021 del 09.07.2021, sulla scorta della mancanza di prova del danno lamentato dal pari Parte_1 all'importo asseritamente sostenuto di € 1.161,69, per l'acquisto dei suddetti biglietti, a causa del ritardo del volo con partenza da New York e arrivo a Milano Malpensa, imputabile alla compagnia aerea convenuta in giudizio.
Il quindi, proponeva appello avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Roma, censurando: l'omessa valutazione da parte del Giudice di Pace dei documenti prodotti ai fini della prova del lamentato danno, l'illogicità e la carenza della motivazione, in riferimento, tra l'altro, alla disciplina applicabile alla fattispecie in esame.
L'appellante, chiedeva, quindi, in applicazione del Regolamento CE 261/2004, ovvero, alternativamente, della Convenzione di Montreal del 1999, la compensazione/risarcimento del danno, nella misura richiesta pari a € 1.161,79, così come articolato in atti e precisato nelle sopra riportate conclusioni.
che in primo grado restava contumace, si costituiva in appello, rilevandone CP_1
l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, così come articolato in atti e precisato nelle sopra riportate conclusioni.
Orbene, l'appello deve essere integralmente respinto per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, va affermata l'ammissibilità del presente appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto, l'atto introduttivo in oggetto risponde ai parametri previsti dalla norma in esame, quanto alla specificità, essendo stati trattati in modo analitico e specifico i motivi dell'appello, con la chiara individuazione ed esposizione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, mediante una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal giudice di prime cure per fondare la decisione (in tal senso v. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 24402 del 04/10/2018; Sez. un.,
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Ciò premesso, la sentenza oggetto del presente gravame appare sufficientemente e coerentemente motivata e le relative statuizioni risultano condivise da parte di questo giudicante.
Invero, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la disciplina applicabile alla fattispecie in esame è quella prevista dalla Convenzione di Montreal del 1999, recante le norme sul trasporto aereo internazionale. Da respingere, quindi, l'istanza, promossa da parte appellante, di applicazione, anche in via analogica, del Regolamento CE 161/2004, in quanto, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 3 risulta applicabile: “a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario”.
Pertanto, come correttamente rilevato nella sentenza de qua, al trasporto aereo oggetto della presente controversia risulta applicabile la Convenzione di Montreal del 1999, controvertendosi di volo in partenza da aeroporto non situato nel territorio di uno Stato membro e operato da vettore aereo extracomunitario, come allegato in atti, non contestato in giudizio e ribadito anche da copiosa giurisprudenza nazionale e comunitaria in casi analoghi.
Orbene, ritenuto di doversi applicare alla fattispecie in esame la Convenzione di Montreal del 1999, si osserva che ai sensi del disposto di cui all'art. 19 della detta Convenzione “Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci.
Tuttavia, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”: il vettore, quindi, in tali ipotesi, risponde a titolo risarcitorio e non indennitario nei limiti del danno effettivamente provocato e provato;
pertanto, il danneggiato non è esonerato dal provare quale sia il danno subito, secondo le ordinarie regole probatorie previste dall'art. 2697 c.c., rappresentando i diritti speciali di prelievo contemplati dall'art. 22 della Convenzione soltanto un limite risarcitorio e non già un ristoro automaticamente spettante in ipotesi di ritardo (v. in tal senso Cass. n. 14667/2015).
Nel caso in esame, non vi è contestazione sull'allegata circostanza del ritardo del volo CP_1
EK206, restando, tuttavia, sfornito di prova il danno sofferto da parte appellante e corrispondente, così come esplicitato nella domanda, all'esborso sostenuto per l'acquisto di ulteriori biglietti e precisamente per il volo Milano Malpensa – delle ore 19:40 del 28.06.2019. Parte_2
Invero, parte appellante depositava le ricevute relative all'acquisto dei biglietti riferibili al volo
Milano Malpensa – EJU2833 del 28.06.2019, verosimilmente riferibili al volo Parte_2 precedente, rilevata la mancata indicazione dell'orario del volo nelle dette ricevute;
tuttavia, non risultano, parimenti, depositate quelle relative al volo delle 19:40, per € 1.161,79, che avrebbero fornito, quantomeno, un elemento indiziario relativamente all'esborso asseritamente sostenuto, che avrebbe potuto essere oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 2729, 1° comma c.c.
Precisamente, l'appellante versava in atti i biglietti riferibili al volo del 28.06.2019 delle CP_5
19.40, Milano Malpensa – Bari Palese recanti, quale numero di riferimento EJU2835, ma non le relative ricevute di pagamento;
inoltre, al fine della prova del suddetto danno, il faceva Parte_1 riferimento all'allegato n. 4 degli atti depositati nel giudizio di primo grado, ovvero a una schermata in cui risulta la cifra asseritamente sostenuta di € 1.161,79 che, tuttavia, non costituisce una ricevuta di pagamento e in cui appare, peraltro, un riferimento email, apparentemente non riconducibile né all'appellante, né ad alcuno dei membri della sua famiglia, passeggeri del medesimo volo.
Per quanto sopra esposto, conclusivamente, non può ritenersi raggiunta la prova dell'asserito esborso e, conseguentemente, del lamentato danno.
L'appello, pertanto, deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge l'appello, per le ragioni indicate in parte motiva;
- condanna lla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 da che liquida in € 2.552,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e CP_1 rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 18/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 14442 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Massimiliano Terrigno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale
Parioli, n. 63;
- appellante -
E
società costituita secondo le leggi degli Emirati Arabi Uniti, con sede secondaria in CP_1
Roma, Via Mario Bianchini, n. 47, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
rappresentate e difesa dagli Avv.ti Laura Pierallini e Marco Marchegiani ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Liegi, n. 28;
- appellata - Oggetto: Trasporto aereo – Appello avverso la sentenza n. 15896/2021 del 09.07.2021 emessa dal
Giudice di Pace di Roma.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 15896/2021, resa in data 23.6.2021
e pubblicata il 9.7.2021 dal Giudice di Pace di Roma a definizione del giudizio iscritto al R.G. n.
24685/2021, accogliere integralmente le domande rassegnate in primo grado dal sig.
[...]
e, per l'effetto, voglia: - dichiarare – per qualsivoglia titolo, azione e ragione Parte_1
– che il danno per cui è causa è stato determinato dall'esclusiva responsabilità della compagnia aerea e, conseguentemente, condannare la medesima con sede secondaria per CP_1 CP_1
l'Italia (C.F. , in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1 pagamento di tale danno/compensazione, pari alla complessiva somma di euro 1.161,69, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa oltre interessi dal giorno dell'evento sino al soddisfo. - Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione in appello, si costituiva CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: - Respingere integralmente per i motivi tutti esposti nella narrativa che precede, l'appello interposto dall'odierno Appellante avverso la sentenza n. 15896/2021, resa dal
Giudice di Pace di Roma, nella persona del Giudice Dott. Gabriella Caiazzo, in data 23 giugno
2021, pubblicata in data 9 luglio 2021, all'esito del procedimento portante n.r.g. 24685/2021; -
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge”.
In sintesi, l'attore esponeva: di aver atteso, insieme alla moglie, e al figlio, Controparte_3
il volo Emirates EK206, del 27.06.2019, con partenza prevista dall'aeroporto Controparte_4
JFK di New York alle ore 22:20, il quale, tuttavia, registrava un ritardo di quattro ore e tre minuti;
che una volta arrivati presso l'aeroporto di destinazione di Milano Malpensa, perdevano il volo successivo della compagnia che avrebbero dovuto prendere per il 28.06.2019, CP_5 Parte_2 alle ore 15:25, dovendo sostenere un ulteriore esborso di € 1.161,69 per l'acquisto last minute dei biglietti per il volo easyJet successivo, delle ore 19:40. Esperita, infruttuosamente, la procedura di negoziazione assistita tra le parti e istaurato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma, lo stesso si concludeva con sentenza di rigetto n. 15896/2021 del 09.07.2021, sulla scorta della mancanza di prova del danno lamentato dal pari Parte_1 all'importo asseritamente sostenuto di € 1.161,69, per l'acquisto dei suddetti biglietti, a causa del ritardo del volo con partenza da New York e arrivo a Milano Malpensa, imputabile alla compagnia aerea convenuta in giudizio.
Il quindi, proponeva appello avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Roma, censurando: l'omessa valutazione da parte del Giudice di Pace dei documenti prodotti ai fini della prova del lamentato danno, l'illogicità e la carenza della motivazione, in riferimento, tra l'altro, alla disciplina applicabile alla fattispecie in esame.
L'appellante, chiedeva, quindi, in applicazione del Regolamento CE 261/2004, ovvero, alternativamente, della Convenzione di Montreal del 1999, la compensazione/risarcimento del danno, nella misura richiesta pari a € 1.161,79, così come articolato in atti e precisato nelle sopra riportate conclusioni.
che in primo grado restava contumace, si costituiva in appello, rilevandone CP_1
l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, così come articolato in atti e precisato nelle sopra riportate conclusioni.
Orbene, l'appello deve essere integralmente respinto per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, va affermata l'ammissibilità del presente appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto, l'atto introduttivo in oggetto risponde ai parametri previsti dalla norma in esame, quanto alla specificità, essendo stati trattati in modo analitico e specifico i motivi dell'appello, con la chiara individuazione ed esposizione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, mediante una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal giudice di prime cure per fondare la decisione (in tal senso v. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 24402 del 04/10/2018; Sez. un.,
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Ciò premesso, la sentenza oggetto del presente gravame appare sufficientemente e coerentemente motivata e le relative statuizioni risultano condivise da parte di questo giudicante.
Invero, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la disciplina applicabile alla fattispecie in esame è quella prevista dalla Convenzione di Montreal del 1999, recante le norme sul trasporto aereo internazionale. Da respingere, quindi, l'istanza, promossa da parte appellante, di applicazione, anche in via analogica, del Regolamento CE 161/2004, in quanto, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 3 risulta applicabile: “a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario”.
Pertanto, come correttamente rilevato nella sentenza de qua, al trasporto aereo oggetto della presente controversia risulta applicabile la Convenzione di Montreal del 1999, controvertendosi di volo in partenza da aeroporto non situato nel territorio di uno Stato membro e operato da vettore aereo extracomunitario, come allegato in atti, non contestato in giudizio e ribadito anche da copiosa giurisprudenza nazionale e comunitaria in casi analoghi.
Orbene, ritenuto di doversi applicare alla fattispecie in esame la Convenzione di Montreal del 1999, si osserva che ai sensi del disposto di cui all'art. 19 della detta Convenzione “Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci.
Tuttavia, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”: il vettore, quindi, in tali ipotesi, risponde a titolo risarcitorio e non indennitario nei limiti del danno effettivamente provocato e provato;
pertanto, il danneggiato non è esonerato dal provare quale sia il danno subito, secondo le ordinarie regole probatorie previste dall'art. 2697 c.c., rappresentando i diritti speciali di prelievo contemplati dall'art. 22 della Convenzione soltanto un limite risarcitorio e non già un ristoro automaticamente spettante in ipotesi di ritardo (v. in tal senso Cass. n. 14667/2015).
Nel caso in esame, non vi è contestazione sull'allegata circostanza del ritardo del volo CP_1
EK206, restando, tuttavia, sfornito di prova il danno sofferto da parte appellante e corrispondente, così come esplicitato nella domanda, all'esborso sostenuto per l'acquisto di ulteriori biglietti e precisamente per il volo Milano Malpensa – delle ore 19:40 del 28.06.2019. Parte_2
Invero, parte appellante depositava le ricevute relative all'acquisto dei biglietti riferibili al volo
Milano Malpensa – EJU2833 del 28.06.2019, verosimilmente riferibili al volo Parte_2 precedente, rilevata la mancata indicazione dell'orario del volo nelle dette ricevute;
tuttavia, non risultano, parimenti, depositate quelle relative al volo delle 19:40, per € 1.161,79, che avrebbero fornito, quantomeno, un elemento indiziario relativamente all'esborso asseritamente sostenuto, che avrebbe potuto essere oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 2729, 1° comma c.c.
Precisamente, l'appellante versava in atti i biglietti riferibili al volo del 28.06.2019 delle CP_5
19.40, Milano Malpensa – Bari Palese recanti, quale numero di riferimento EJU2835, ma non le relative ricevute di pagamento;
inoltre, al fine della prova del suddetto danno, il faceva Parte_1 riferimento all'allegato n. 4 degli atti depositati nel giudizio di primo grado, ovvero a una schermata in cui risulta la cifra asseritamente sostenuta di € 1.161,79 che, tuttavia, non costituisce una ricevuta di pagamento e in cui appare, peraltro, un riferimento email, apparentemente non riconducibile né all'appellante, né ad alcuno dei membri della sua famiglia, passeggeri del medesimo volo.
Per quanto sopra esposto, conclusivamente, non può ritenersi raggiunta la prova dell'asserito esborso e, conseguentemente, del lamentato danno.
L'appello, pertanto, deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge l'appello, per le ragioni indicate in parte motiva;
- condanna lla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 da che liquida in € 2.552,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e CP_1 rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 18/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.