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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/11/2024, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Ivana Acacia Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2367/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 18.11.2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. RESTUCCIA DOMENICO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'avv. ARENA ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/07/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 esponevano di avere contratto matrimonio in MESSINA il 16 settembre 2013, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2013 al n° 138 parte I.
Aggiungevano che dall'unione sono nati sei figli: nato a [...] il 16 Controparte_1 giugno 2016, nata a [...] il [...], Controparte_2 CP_3
, nato a [...] il [...], nato a [...] il 09
[...] Controparte_4 novembre 2018, nato a [...] il [...], Controparte_5 CP_6
nato a [...] il [...]; che la prosecuzione della convivenza era divenuta
[...] intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano a mantenere rapporti personali e contatti diretti nell'interesse dei figli, al fine di garantire agli stessi la continuità affettiva e la consapevolezza della presenza paritaria di entrambi i genitori;
2. disporre l'affidamento condiviso di , , e con CP_3 CP_1 CP_5 CP_4 CP_2 CP_6 collocamento presso la madre;
3. disporre che gli incontri tra il sig. ed i figli avvengano Parte_1
1 presso la casa-famiglia ove risultano temporaneamente collocati, nel rispetto degli orari di visita della struttura;
successivamente, le parti decideranno di comune accordo come trascorrere il tempo libero e le festività, adottando l'allegato piano genitoriale;
4. avuto riguardo alle rispettive posizioni reddituali, le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
5. disporre a carico del sig. di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile Parte_1 complessivo di € 200,00, da versare alla moglie entro il cinque di ogni mese, annualmente aggiornato in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT, oltre al riconoscimento in favore della moglie dell'intero assegno unico universale;
6. tutte le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative riguardanti i figli – concordate o necessitate e documentate – saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno: il rimborso delle anticipazioni sostenute sarà subordinato all'esibizione dei giustificativi di spesa;
7. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
8. i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di avere già transatto ogni loro reciproca richiesta e pendenza economica, senza più nulla a pretendere, ritenendosi interamente soddisfatti.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2024.
Alla suddetta udienza del 18.11.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_2 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 11/07/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di MESSINA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
19/11/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Ivana Acacia Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2367/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 18.11.2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. RESTUCCIA DOMENICO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'avv. ARENA ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/07/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 esponevano di avere contratto matrimonio in MESSINA il 16 settembre 2013, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2013 al n° 138 parte I.
Aggiungevano che dall'unione sono nati sei figli: nato a [...] il 16 Controparte_1 giugno 2016, nata a [...] il [...], Controparte_2 CP_3
, nato a [...] il [...], nato a [...] il 09
[...] Controparte_4 novembre 2018, nato a [...] il [...], Controparte_5 CP_6
nato a [...] il [...]; che la prosecuzione della convivenza era divenuta
[...] intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano a mantenere rapporti personali e contatti diretti nell'interesse dei figli, al fine di garantire agli stessi la continuità affettiva e la consapevolezza della presenza paritaria di entrambi i genitori;
2. disporre l'affidamento condiviso di , , e con CP_3 CP_1 CP_5 CP_4 CP_2 CP_6 collocamento presso la madre;
3. disporre che gli incontri tra il sig. ed i figli avvengano Parte_1
1 presso la casa-famiglia ove risultano temporaneamente collocati, nel rispetto degli orari di visita della struttura;
successivamente, le parti decideranno di comune accordo come trascorrere il tempo libero e le festività, adottando l'allegato piano genitoriale;
4. avuto riguardo alle rispettive posizioni reddituali, le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
5. disporre a carico del sig. di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile Parte_1 complessivo di € 200,00, da versare alla moglie entro il cinque di ogni mese, annualmente aggiornato in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT, oltre al riconoscimento in favore della moglie dell'intero assegno unico universale;
6. tutte le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative riguardanti i figli – concordate o necessitate e documentate – saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno: il rimborso delle anticipazioni sostenute sarà subordinato all'esibizione dei giustificativi di spesa;
7. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
8. i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di avere già transatto ogni loro reciproca richiesta e pendenza economica, senza più nulla a pretendere, ritenendosi interamente soddisfatti.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2024.
Alla suddetta udienza del 18.11.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_2 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 11/07/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di MESSINA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
19/11/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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