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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 03/12/2024, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Sezione Minori composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente rel.
dott. Doriana Meloni Consigliere
dott. Monica Moi Consigliere
dott. Marcello Tellini Giudice onorario dott. Paola Benedetto Giudice onorario ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 191/2024 RG promossa da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._2
rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTI contro
( ) in persona del curatore speciale CP_1 C.F._3 avv. Cristina Sardu, che la rappresenta e difende ex art. 86 cpc ed elettivamente domiciliata il suo studio;
APPELLATA e con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: decadenza responsabilità genitoriale. All'udienza del 28.11.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse della parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta 1) Revocare l'impugnato Decreto, provvedendo a reintegrare i reclamanti nella responsabilità genitoriale e disponendo quanto opportuno a tutela della minore e della famiglia d'origine. CP_1
e della parte appellata: voglia la Corte rigettare il reclamo con vittoria delle spese. Svolgimento del processo e motivi della decisione Con sentenza emessa in data 9.4.2024, il Tribunale per i Minorenni di Sassari, nel procedimento promosso su ricorso della Procura della Repubblica per i Minorenni, dichiarava decaduti dalla responsabilità genitoriale sulla minore figlia , nata a [...] il [...], i genitori , nato a [...]_1
LA , e , nata a [...] 2.2000, Parte_2 confermando l'affidamento della minore agli zii paterni e Controparte_2
, residenti in [...]. Persona_1
In particolare, il tribunale gravato perveniva a tale decisione evidenziando che:
1 - dall'esame delle plurime relazioni dei Servizi Sociali in atti e dall'audizione delle parti, emergeva chiaramente “un perdurante e grave stato di immaturità e di inadeguatezza (personale, come coppia, sociale ed economica) dei genitori” nonché “le notevoli difficoltà di Parte_1
e nell'accudire una minore, ancor più trattandosi di una Parte_2
b i anni”;
- “i genitori di si erano conosciuti in rete e, nel 2018, dopo un anno e CP_1 mezzo di fre tazione online, grazie all'aiuto economico del padre del signor che aveva consentito l'arrivo in Italia della signora , i Pt_1 Pt_2 due av ntratto matrimonio” e nata la bambina, avevano d di trasferirsi in Olanda, lasciando ai nonni;
CP_1
- rientrati in Sardegna, non erano riusciti a trovare una occupazione stabile, vivevano con il padre del mostrando profili di elevata Pt_1 disfunzionalità, come emerso d zioni (vedi provvedimento impugnato pag. 3: “Nel corso dei colloqui della coppia presso il Centro, prosegue la relazione, prende la parola sempre il signor anche Pt_1 quando le domande sono rivolte alla compagna. Quando le operatrici domandano ad entrambi i genitori di ipotizzare una giornata tipo con la minore, la madre tace mentre il signor “focalizza” la risposta sul Pt_1 problema di non far ingerire zuccheri alla minore in quanto, a suo dire, porterebbe la figlia a sviluppare il disturbo ADHD, poiché figlia di due plus-dotati. A fronte di ciò, le operatrici del Centro tentano di condurre una riflessione sull'argomento, sulla genitorialità e sui bisogni di una minore, ma costui continua a non apparire consapevole: le risposte riguardano i progetti a lungo termine, si agita verbalmente nei confronti delle operatrici, scredita i metodi educativi degli affidatari. Nel mentre, la signora appare molto stanca e turbata: nonostante le operatrici cerchino di stimolarla, la signora non risponde alle domande e, quando prova a parlare, il compagno le dice di stare attenta alle parole che utilizza perché le risposte sarebbero potute essere utilizzate contro di lei A fronte di ciò, concludevano i SS, al momento attuale, in considerazione del fatto che non è stato notato alcun cambiamento rispetto alla situazione pregressa, se non in merito ai nuovi ma non concreti progetti futuri, entrambe le figure genitoriali continuano a non mostrare consapevolezza e propensione alla genitorialità. La relazione del CSM che ha preso in carico la signora da conto del miglioramento della condizione Pt_2 sanitaria dopo che la donna è stata sottoposta ad una terapia farmacologica antipsicotica, registrando un netto miglioramento sia delle condizioni psichiche che delle capacità relazionali ed espressive. Tuttavia, anche nella citata relazione viene dato atto che i colloqui sono spesso condivisi con il coniuge - in cura presso un professionista privato- che ha un ruolo definito “sovrastante nella coppia”. L'uomo spesso si inserisce nel dialogo, orientando le risposte della compagna. La relazione conclude riportando che la ragazza è evidentemente succube del coniuge, personalità che peraltro è assolutamente ridondante anche nella famiglia
2 di origine dove ha un ruolo centrale. L'aggiornamento della situazione socio- familiare da parte dei servizi sociali del Comune di San Teodoro, sottolinea come persistano ancora modalità errate di gestione delle risorse economiche essenzialmente legate alla pensione del padre del signor ); Pt_1
- emerg ltre, una grave condizione sanitaria del signor
[...]
“precisamente descritta dal dott. che riporta Pt_1 Pt_3 icamente i continui ricoveri nei repa ichiatrici, con descrizione dei numerosi comportamenti autolesivi cronici, episodi spesso legati all'interruzione di relazioni sentimentali, l'impulsività degli agiti dell'uomo e l'uso di sostanze stupefacenti e di alcol, riporta la diagnosi del servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del gennaio 2017 (dssa
) secondo la quale sono emersi alla valutazione “tratti di Per_2 ità disfunzionali e pervasivi, inquadrabili nel contesto di un Disturbo Borderline di personalità con marcati tratti Narcisisti e Antisociali, nonchè l'elaborato peritale del dott. nella Per_3 procedura di interdizione aperta, nel febbraio 2017, presso il T.O. di Nuoro, e secondo la quale: “ risulta affetto da grave Parte_1 disturbo borderline di personalità, immaturità affettiva e comportamentale;
problema relazionale madre-figlio”. La procedura vedrà la nomina di un amministratore di sostegno che verrà revocata, secondo quanto riportato nella relazione, nell'anno 2023”;
- era evidente, pertanto, per il giudice di primo grado la “sostanziale incapacità di autogestirsi e rispondere adeguatamente ai problemi quotidiani anche pratici”, con compromissione del “fondamentale ruolo genitoriale..ostacolato da evidente inettitudine ad affrontare persino le minori avversità della vita quotidiana”.
e hanno proposto appello avverso la sentenza, Parte_1 Parte_2 nel cui li dichiarava decaduti dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore , in forza di una valutazione contraddittoria CP_1 degli atti processuali, ed in icolare, delle relazioni dei Servizi Sociali, disancorata dalle effettive conclusioni cui pervenivano gli operatori e senza minimamente considerare gli “elementi di pregio” a favore dei due genitori evidenziati dagli stessi operatori, i quali avevano avviato anche un percorso di riavvicinamento del nucleo familiare, tenuto conto dell'importante rapporto affettivo sussistente con la bambina e dei percorsi psicologi e di disintossicazione seguiti. Si è costituita la curatrice speciale della minore, avv. Cristina Sardu, resistendo all'appello perché infondato e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 28.11.2024, il procuratore di parte appellante dava atto che i genitori di si erano trasferiti in Indonesia da settembre e che da allora CP_1 non avevano dato più loro notizie. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
3 Tanto premesso, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato. Ai sensi dell'art. 330 comma 1 c.c. “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. La Suprema Corte ha, quindi, avuto modo di precisare che “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”, posto che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine” (cfr Cass. n. 12237/23). Nel caso di specie, la prognosi “sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali”, non può che essere negativa, tanto più in considerazione della condotta tenuta da ultimo dai due genitori, i quali sono partiti per l'Indonesia senza più dare notizie di sé, neppure al loro difensore, nonostante la proposizione del presente procedimento di appello. Invero, senza mettere in discussione il rapporto affettivo che lega i due genitori alla loro bambina, ciò che rileva ai fini della valutazione di cui all'art. 330 c.c. è unicamente la sussistenza di una condotta caratterizzata dalla violazione del fondamentale dovere di educare, mantenere ed assistere moralmente la figlia minore, e dei conseguenti effetti pregiudizievoli scaturenti dalla stessa. Orbene, giova innanzi tutto sottolineare come il presente procedimento sia stato promosso con ricorso del 7.11.2023 proposto dal PM presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, e con il quale venivano chiesti, in via cautelare e urgente, ai sensi dell'art. 473bis. 15 c.p.c., i provvedimenti necessari ed urgenti per la tutela della minore , in forza di quanto emerso dalle CP_1 relazioni dei Carabinieri in data mbre 2023, in ordine ad una condizione di grave malessere psichiatrico dei genitori e Parte_1 Pt_2
nonché ad una complessiva situazione di degrad l
[...]
Sociale del Comune di San Teodoro in occasione degli accessi presso l'abitazione degli stessi, dove era stata rilevata una pessima condizione igienica e dove la bambina era stata trovata a girare scalza per casa indossando un pannolino probabilmente del giorno precedente, affidata alle cure del nonno paterno di 88 anni, malato e con difficoltà deambulatorie (cfr sul punto decreto emesso in data 27.11.23 dal Tribunale per i Minori, di conferma di precedente decreto emesso inaudita altera parte dal giudice relatore il 10.11.2023, per la
4 sospensione della responsabilità genitoriale: “Nel corso del primo intervento del 4 settembre, i militari operanti hanno accertato che la giovane era stata presa a pugni dal compagno perché si era rifiutata di sottoporsi ad alcune analisi mentre, il giorno successivo, l'intervento dei Carabinieri è stato richiesto perché entrambi i genitori avevano assunto dosi consistenti di insulina, senza alcuna prescrizione medica, poiché, così come riferito da Parte_1 avevano intenzione di farsi ricoverare assieme in Ospedale, poiché i diversi specialisti ai quali avevano chiesto un intervento non sarebbero stati in grado di aiutarli. In occasione del secondo intervento, la minore , tenuto conto CP_1 del ricovero dei genitori, è stata affidata ai nonni patern nori
[...]
e , conviventi nella stessa abitazione. I locali Parte_4 Persona_4
Servizi Sociali hanno effettuato un'indagine socio familiare e nella relazione allegata agli atti hanno descritto l'esito della visita domiciliare avvenuta in data 11.09.23, durante la quale hanno constatato che gli spazi dell'abitazione familiare si presentavano caotici, sporchi e maleodoranti;
nella cucina si trovavano diversi piatti e pentole sporchi;
la bambina girava scalza in trascurate condizioni igieniche e indossava unicamente un pannolino, probabilmente del giorno prima;
al momento della visita la bambina era affidata alle cure esclusive del nonno il quale ha 88 anni e deambula con fatica all'interno dell'abitazione aiutato da un paio di stampelle. In seguito a questa visita, i genitori della piccola si sono presentati presso l'Ufficio dei Servizi CP_1
Sociali palesando un evidente malessere psicofisico e ammettendo l'utilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche;
anche riguardo alla nonna paterna, si sono raccolti elementi in relazione ad un problema di alcolismo e di disturbo bipolare. Al fine di tutela della bambina e di sostegno alla famiglia, i servizi sociali hanno attivato molteplici interventi condivisi con l'intero nucleo familiare sicché trascorreva la giornata all'interno di nido comunale e si è anche CP_1 provveduto ad attivare il servizio di assistenza domiciliare. Tali interventi hanno reso evidente che all'interno della famiglia non esiste una routine giornaliera, continuamente stravolta dalle manie, dalle idee e dalle richieste del padre della minore, ed inoltre è stato constatato che i genitori Parte_1 non percepirebbero la responsabilità di accudimento nei confronti della figlia, essendo raro, ad esempio, che provvedano a preparare la bambina per andare al nido ovvero si preoccupino di cucinare i pasti. I nonni paterni della minore, dal canto loro, appaiono inadeguati ad occuparsi di tutte le necessità proprie di una bambina di due anni, sia per ragioni anagrafiche e fisiche del nonno il quale – come indicato in precedenza - ha 88 anni e deambula con le stampelle, sia per la condizione della Signora che è stata descritta come una Per_2 donna fragile e problematica, particolarmente succube del figlio e non capace di porre limite alle sue assurde richieste. Il giudice monocratico sulla base delle informazioni ricevute, che descrivevano condizioni di concreto pregiudizio per la minore, ha ravvisato la necessità di salvaguardare con urgenza la salute e l'incolumità della stessa, ancora prima dell'instaurazione del contraddittorio e con decreto in data 10 novembre 2023 ha disposto la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale, l'affidamento della piccola alle uniche CP_1
5 persone della cerchia familiare individuate come adeguate, vale a dire lo zio paterno della minore, Signor e la moglie dello stesso, Signora Controparte_2
i quali in peratori si sono positivamente Persona_1 espressi per accogliere la nipote presso la loro abitazione sita nel Comune di Aprilia”). Nonostante il tempo trascorso ed i percorsi intrapresi dai Servizi Sociali competenti, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti con l'atto di gravame, emerge che la situazione di degrado, inadeguatezza e fragilità della coppia di genitori persiste, senza riscontro di alcun miglioramento, e con conseguente inevitabile pericolo di gravi pregiudizi in capo alla bambina. Infatti, dall'ultima relazione di aggiornamento dell'8.10.24, i Servizi Sociali del Comune di San Teodoro hanno dato atto che i due genitori da mesi non si presentano agli appuntamenti fissati dal centro per la Famiglia e che la situazione relativa alla “organizzazione quotidiana, il menage familiare e le condizioni abitative della famiglia , non è mutata ma addirittura Pt_1 peggiorata, in considerazione anche vi condizioni di salute del nonno paterno. Inoltre, gli stessi Servizi Sociali hanno rilevato che dai primi di ottobre i due genitori, senza informare nessuno, sarebbero partiti per l'Indonesia e, secondo quanto riferito dalla nonna paterna, “la coppia non ha fornito indicazioni in merito alla data di ritorno in Italia, avendo al momento provveduto ad acquistare esclusivamente un biglietto di sola andata per lo stato del sud est asiatico”. I Servizi Sociali hanno, pertanto, concluso per una condizione di “perdurante e grave stato di immaturità e di inadeguatezza (personale, come coppia genitoriale, sociale ed economica) dei genitori della minore, i quali non appaiono consci delle responsabilità e dei doveri legati all'accudimento e crescita della minore, ancor più trattandosi di una bambina di pochi anni”. Pertanto, allo stato e salva ogni diversa valutazione ex art. 332 c.c. per una eventuale reintegrazione, alla luce di tali risultanze, la Corte non ravvisa le condizioni per revocare la decadenza disposta dal Tribunale per i Minori di Sassari. Spese compensate data la natura del procedimento, avente per oggetto esclusivamente gli interessi di un minore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale per i M i 4. Compensa tra le parti le spese di lite. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Così deciso in Sassari, 28/11/2024
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
6
dott. Doriana Meloni Consigliere
dott. Monica Moi Consigliere
dott. Marcello Tellini Giudice onorario dott. Paola Benedetto Giudice onorario ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 191/2024 RG promossa da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._2
rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTI contro
( ) in persona del curatore speciale CP_1 C.F._3 avv. Cristina Sardu, che la rappresenta e difende ex art. 86 cpc ed elettivamente domiciliata il suo studio;
APPELLATA e con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: decadenza responsabilità genitoriale. All'udienza del 28.11.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse della parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta 1) Revocare l'impugnato Decreto, provvedendo a reintegrare i reclamanti nella responsabilità genitoriale e disponendo quanto opportuno a tutela della minore e della famiglia d'origine. CP_1
e della parte appellata: voglia la Corte rigettare il reclamo con vittoria delle spese. Svolgimento del processo e motivi della decisione Con sentenza emessa in data 9.4.2024, il Tribunale per i Minorenni di Sassari, nel procedimento promosso su ricorso della Procura della Repubblica per i Minorenni, dichiarava decaduti dalla responsabilità genitoriale sulla minore figlia , nata a [...] il [...], i genitori , nato a [...]_1
LA , e , nata a [...] 2.2000, Parte_2 confermando l'affidamento della minore agli zii paterni e Controparte_2
, residenti in [...]. Persona_1
In particolare, il tribunale gravato perveniva a tale decisione evidenziando che:
1 - dall'esame delle plurime relazioni dei Servizi Sociali in atti e dall'audizione delle parti, emergeva chiaramente “un perdurante e grave stato di immaturità e di inadeguatezza (personale, come coppia, sociale ed economica) dei genitori” nonché “le notevoli difficoltà di Parte_1
e nell'accudire una minore, ancor più trattandosi di una Parte_2
b i anni”;
- “i genitori di si erano conosciuti in rete e, nel 2018, dopo un anno e CP_1 mezzo di fre tazione online, grazie all'aiuto economico del padre del signor che aveva consentito l'arrivo in Italia della signora , i Pt_1 Pt_2 due av ntratto matrimonio” e nata la bambina, avevano d di trasferirsi in Olanda, lasciando ai nonni;
CP_1
- rientrati in Sardegna, non erano riusciti a trovare una occupazione stabile, vivevano con il padre del mostrando profili di elevata Pt_1 disfunzionalità, come emerso d zioni (vedi provvedimento impugnato pag. 3: “Nel corso dei colloqui della coppia presso il Centro, prosegue la relazione, prende la parola sempre il signor anche Pt_1 quando le domande sono rivolte alla compagna. Quando le operatrici domandano ad entrambi i genitori di ipotizzare una giornata tipo con la minore, la madre tace mentre il signor “focalizza” la risposta sul Pt_1 problema di non far ingerire zuccheri alla minore in quanto, a suo dire, porterebbe la figlia a sviluppare il disturbo ADHD, poiché figlia di due plus-dotati. A fronte di ciò, le operatrici del Centro tentano di condurre una riflessione sull'argomento, sulla genitorialità e sui bisogni di una minore, ma costui continua a non apparire consapevole: le risposte riguardano i progetti a lungo termine, si agita verbalmente nei confronti delle operatrici, scredita i metodi educativi degli affidatari. Nel mentre, la signora appare molto stanca e turbata: nonostante le operatrici cerchino di stimolarla, la signora non risponde alle domande e, quando prova a parlare, il compagno le dice di stare attenta alle parole che utilizza perché le risposte sarebbero potute essere utilizzate contro di lei A fronte di ciò, concludevano i SS, al momento attuale, in considerazione del fatto che non è stato notato alcun cambiamento rispetto alla situazione pregressa, se non in merito ai nuovi ma non concreti progetti futuri, entrambe le figure genitoriali continuano a non mostrare consapevolezza e propensione alla genitorialità. La relazione del CSM che ha preso in carico la signora da conto del miglioramento della condizione Pt_2 sanitaria dopo che la donna è stata sottoposta ad una terapia farmacologica antipsicotica, registrando un netto miglioramento sia delle condizioni psichiche che delle capacità relazionali ed espressive. Tuttavia, anche nella citata relazione viene dato atto che i colloqui sono spesso condivisi con il coniuge - in cura presso un professionista privato- che ha un ruolo definito “sovrastante nella coppia”. L'uomo spesso si inserisce nel dialogo, orientando le risposte della compagna. La relazione conclude riportando che la ragazza è evidentemente succube del coniuge, personalità che peraltro è assolutamente ridondante anche nella famiglia
2 di origine dove ha un ruolo centrale. L'aggiornamento della situazione socio- familiare da parte dei servizi sociali del Comune di San Teodoro, sottolinea come persistano ancora modalità errate di gestione delle risorse economiche essenzialmente legate alla pensione del padre del signor ); Pt_1
- emerg ltre, una grave condizione sanitaria del signor
[...]
“precisamente descritta dal dott. che riporta Pt_1 Pt_3 icamente i continui ricoveri nei repa ichiatrici, con descrizione dei numerosi comportamenti autolesivi cronici, episodi spesso legati all'interruzione di relazioni sentimentali, l'impulsività degli agiti dell'uomo e l'uso di sostanze stupefacenti e di alcol, riporta la diagnosi del servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del gennaio 2017 (dssa
) secondo la quale sono emersi alla valutazione “tratti di Per_2 ità disfunzionali e pervasivi, inquadrabili nel contesto di un Disturbo Borderline di personalità con marcati tratti Narcisisti e Antisociali, nonchè l'elaborato peritale del dott. nella Per_3 procedura di interdizione aperta, nel febbraio 2017, presso il T.O. di Nuoro, e secondo la quale: “ risulta affetto da grave Parte_1 disturbo borderline di personalità, immaturità affettiva e comportamentale;
problema relazionale madre-figlio”. La procedura vedrà la nomina di un amministratore di sostegno che verrà revocata, secondo quanto riportato nella relazione, nell'anno 2023”;
- era evidente, pertanto, per il giudice di primo grado la “sostanziale incapacità di autogestirsi e rispondere adeguatamente ai problemi quotidiani anche pratici”, con compromissione del “fondamentale ruolo genitoriale..ostacolato da evidente inettitudine ad affrontare persino le minori avversità della vita quotidiana”.
e hanno proposto appello avverso la sentenza, Parte_1 Parte_2 nel cui li dichiarava decaduti dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore , in forza di una valutazione contraddittoria CP_1 degli atti processuali, ed in icolare, delle relazioni dei Servizi Sociali, disancorata dalle effettive conclusioni cui pervenivano gli operatori e senza minimamente considerare gli “elementi di pregio” a favore dei due genitori evidenziati dagli stessi operatori, i quali avevano avviato anche un percorso di riavvicinamento del nucleo familiare, tenuto conto dell'importante rapporto affettivo sussistente con la bambina e dei percorsi psicologi e di disintossicazione seguiti. Si è costituita la curatrice speciale della minore, avv. Cristina Sardu, resistendo all'appello perché infondato e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 28.11.2024, il procuratore di parte appellante dava atto che i genitori di si erano trasferiti in Indonesia da settembre e che da allora CP_1 non avevano dato più loro notizie. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
3 Tanto premesso, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato. Ai sensi dell'art. 330 comma 1 c.c. “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. La Suprema Corte ha, quindi, avuto modo di precisare che “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”, posto che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine” (cfr Cass. n. 12237/23). Nel caso di specie, la prognosi “sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali”, non può che essere negativa, tanto più in considerazione della condotta tenuta da ultimo dai due genitori, i quali sono partiti per l'Indonesia senza più dare notizie di sé, neppure al loro difensore, nonostante la proposizione del presente procedimento di appello. Invero, senza mettere in discussione il rapporto affettivo che lega i due genitori alla loro bambina, ciò che rileva ai fini della valutazione di cui all'art. 330 c.c. è unicamente la sussistenza di una condotta caratterizzata dalla violazione del fondamentale dovere di educare, mantenere ed assistere moralmente la figlia minore, e dei conseguenti effetti pregiudizievoli scaturenti dalla stessa. Orbene, giova innanzi tutto sottolineare come il presente procedimento sia stato promosso con ricorso del 7.11.2023 proposto dal PM presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, e con il quale venivano chiesti, in via cautelare e urgente, ai sensi dell'art. 473bis. 15 c.p.c., i provvedimenti necessari ed urgenti per la tutela della minore , in forza di quanto emerso dalle CP_1 relazioni dei Carabinieri in data mbre 2023, in ordine ad una condizione di grave malessere psichiatrico dei genitori e Parte_1 Pt_2
nonché ad una complessiva situazione di degrad l
[...]
Sociale del Comune di San Teodoro in occasione degli accessi presso l'abitazione degli stessi, dove era stata rilevata una pessima condizione igienica e dove la bambina era stata trovata a girare scalza per casa indossando un pannolino probabilmente del giorno precedente, affidata alle cure del nonno paterno di 88 anni, malato e con difficoltà deambulatorie (cfr sul punto decreto emesso in data 27.11.23 dal Tribunale per i Minori, di conferma di precedente decreto emesso inaudita altera parte dal giudice relatore il 10.11.2023, per la
4 sospensione della responsabilità genitoriale: “Nel corso del primo intervento del 4 settembre, i militari operanti hanno accertato che la giovane era stata presa a pugni dal compagno perché si era rifiutata di sottoporsi ad alcune analisi mentre, il giorno successivo, l'intervento dei Carabinieri è stato richiesto perché entrambi i genitori avevano assunto dosi consistenti di insulina, senza alcuna prescrizione medica, poiché, così come riferito da Parte_1 avevano intenzione di farsi ricoverare assieme in Ospedale, poiché i diversi specialisti ai quali avevano chiesto un intervento non sarebbero stati in grado di aiutarli. In occasione del secondo intervento, la minore , tenuto conto CP_1 del ricovero dei genitori, è stata affidata ai nonni patern nori
[...]
e , conviventi nella stessa abitazione. I locali Parte_4 Persona_4
Servizi Sociali hanno effettuato un'indagine socio familiare e nella relazione allegata agli atti hanno descritto l'esito della visita domiciliare avvenuta in data 11.09.23, durante la quale hanno constatato che gli spazi dell'abitazione familiare si presentavano caotici, sporchi e maleodoranti;
nella cucina si trovavano diversi piatti e pentole sporchi;
la bambina girava scalza in trascurate condizioni igieniche e indossava unicamente un pannolino, probabilmente del giorno prima;
al momento della visita la bambina era affidata alle cure esclusive del nonno il quale ha 88 anni e deambula con fatica all'interno dell'abitazione aiutato da un paio di stampelle. In seguito a questa visita, i genitori della piccola si sono presentati presso l'Ufficio dei Servizi CP_1
Sociali palesando un evidente malessere psicofisico e ammettendo l'utilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche;
anche riguardo alla nonna paterna, si sono raccolti elementi in relazione ad un problema di alcolismo e di disturbo bipolare. Al fine di tutela della bambina e di sostegno alla famiglia, i servizi sociali hanno attivato molteplici interventi condivisi con l'intero nucleo familiare sicché trascorreva la giornata all'interno di nido comunale e si è anche CP_1 provveduto ad attivare il servizio di assistenza domiciliare. Tali interventi hanno reso evidente che all'interno della famiglia non esiste una routine giornaliera, continuamente stravolta dalle manie, dalle idee e dalle richieste del padre della minore, ed inoltre è stato constatato che i genitori Parte_1 non percepirebbero la responsabilità di accudimento nei confronti della figlia, essendo raro, ad esempio, che provvedano a preparare la bambina per andare al nido ovvero si preoccupino di cucinare i pasti. I nonni paterni della minore, dal canto loro, appaiono inadeguati ad occuparsi di tutte le necessità proprie di una bambina di due anni, sia per ragioni anagrafiche e fisiche del nonno il quale – come indicato in precedenza - ha 88 anni e deambula con le stampelle, sia per la condizione della Signora che è stata descritta come una Per_2 donna fragile e problematica, particolarmente succube del figlio e non capace di porre limite alle sue assurde richieste. Il giudice monocratico sulla base delle informazioni ricevute, che descrivevano condizioni di concreto pregiudizio per la minore, ha ravvisato la necessità di salvaguardare con urgenza la salute e l'incolumità della stessa, ancora prima dell'instaurazione del contraddittorio e con decreto in data 10 novembre 2023 ha disposto la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale, l'affidamento della piccola alle uniche CP_1
5 persone della cerchia familiare individuate come adeguate, vale a dire lo zio paterno della minore, Signor e la moglie dello stesso, Signora Controparte_2
i quali in peratori si sono positivamente Persona_1 espressi per accogliere la nipote presso la loro abitazione sita nel Comune di Aprilia”). Nonostante il tempo trascorso ed i percorsi intrapresi dai Servizi Sociali competenti, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti con l'atto di gravame, emerge che la situazione di degrado, inadeguatezza e fragilità della coppia di genitori persiste, senza riscontro di alcun miglioramento, e con conseguente inevitabile pericolo di gravi pregiudizi in capo alla bambina. Infatti, dall'ultima relazione di aggiornamento dell'8.10.24, i Servizi Sociali del Comune di San Teodoro hanno dato atto che i due genitori da mesi non si presentano agli appuntamenti fissati dal centro per la Famiglia e che la situazione relativa alla “organizzazione quotidiana, il menage familiare e le condizioni abitative della famiglia , non è mutata ma addirittura Pt_1 peggiorata, in considerazione anche vi condizioni di salute del nonno paterno. Inoltre, gli stessi Servizi Sociali hanno rilevato che dai primi di ottobre i due genitori, senza informare nessuno, sarebbero partiti per l'Indonesia e, secondo quanto riferito dalla nonna paterna, “la coppia non ha fornito indicazioni in merito alla data di ritorno in Italia, avendo al momento provveduto ad acquistare esclusivamente un biglietto di sola andata per lo stato del sud est asiatico”. I Servizi Sociali hanno, pertanto, concluso per una condizione di “perdurante e grave stato di immaturità e di inadeguatezza (personale, come coppia genitoriale, sociale ed economica) dei genitori della minore, i quali non appaiono consci delle responsabilità e dei doveri legati all'accudimento e crescita della minore, ancor più trattandosi di una bambina di pochi anni”. Pertanto, allo stato e salva ogni diversa valutazione ex art. 332 c.c. per una eventuale reintegrazione, alla luce di tali risultanze, la Corte non ravvisa le condizioni per revocare la decadenza disposta dal Tribunale per i Minori di Sassari. Spese compensate data la natura del procedimento, avente per oggetto esclusivamente gli interessi di un minore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale per i M i 4. Compensa tra le parti le spese di lite. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Così deciso in Sassari, 28/11/2024
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
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