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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Patrizia Acampora, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 621 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
avente ad
OGGETTO: citazione in riassunzione
T r a
(P. IVA ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14 rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo Formisano presso cui domicilia in Napoli alla via SF. Cilea n. 240.
OPPONENTE
E
studio in San Cipriano d'Aversa alla via Parri 14 PEC: Email_1
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: Come da atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato l sul presupposto di aver promosso CP_3
formale opposizione avverso la procedura esecutiva promossa dall'avv. CP_2
avente rg. 2506/2023, reiterava l'eccezione afferente l'assoluta assenza di alcun
[...]
titolo di credito da parte dell'avv. nei confronti dell in relazione alla CP_2 CP_3
sentenza n. 2791/2022 resa dal gdp di S.M.C.V. dr. Palmisano in data 27-4-22; su detta eccezione chiedeva all'adito giudice accertare che nulla era dovuto al creditore procedente da parte dell per carenza del relativo titolo di credito e, CP_3
consequenzialmente, ordinare la restituzione delle somme versate dal terzo (Intesa
Sanpaolo spa) in favore del creditore procedente. Si costituiva l'avv. il quale chiedeva il rigetto della domanda poiché 1) alcuna CP_2
opposizione all'esecuzione era stata formulata nella procedura espropriativa, bensì solo una comparsa di costituzione;
2) alcun termine per la formalizzazione era stato concesso;
nel merito chiedeva la declaratoria di inammissibilità della domanda
La causa trattenuta in decisione, viene ora decisa.
Va rilevato:
Nell'espropriazione presso terzi promossa dall'avv. nei confronti di Controparte_2
e del , avente rg. es. n. 2506/2023, l si CP_3 Controparte_4 CP_3
costituiva con una comparsa di costituzione con la quale faceva rilevare di non essere debitore in virtù di quel titolo esecutivo, sentenza n. 2791/2022 del gdp di , CP_5
azionato dall'avv. , bensì lo era il Comune di Sperlonga, in persona Controparte_2
del sindaco p.t.
Il GE per mero errore, non avvedendosi dell'effettivo debitore, provvedeva all'assegnazione delle somme in favore del creditore procedente sulla base dell'erroneità dei citati ( e Intesa Sanpaolo). CP_3
Si tenga altresì conto che esaminando tutti gli altri atti della procedura avente rg.
2506/23, si rileva che persino il verbale di udienza reso in pari data dell'OAS (udienza del 17.1.24) è “sibillino” infatti recita: rilevato che il preteso pagamento non è andato
a buon fine”; evidenziando altro errore nella contestata procedura, tenuto conto che nessuna parte aveva eccepito un preteso pagamento.
Occorre infine rilevare che l'ordinanza di assegnazione somme emessa contro un debitore ed un terzo estraneo alla procedura e soprattutto al titolo esecutivo azionato è senza dubbio ineseguibile e pertanto va revocata;
mentre il creditore procedente ben può azionare ritualmente il titolo (sent. n. 2791/2022) nei confronti dell'effettivo debitore che in questo caso è rappresentato dal Comune di Sperlonga e del terzo tesoriere del medesimo, in luogo di e del terzo Intesa Sanpaolo spa come invece CP_3
ha fatto.
Pertanto l'ordinanza di assegnazione somme resa nel giudizio avente rg. es. n. 2506/23
va revocata poiché ineseguibile
Alla luce della erroneità nell'introduzione del giudizio nei riguardi di Debitore e Terzo
e della erronea ordinanza di assegnazione che ne è derivata va disposta l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di avv. ogni altra eccezione, Controparte_1 Controparte_2
deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara ineseguibile l'ordinanza di assegnazione somme emessa nel giudizio avente rg. es. n. 2506/23;
- Spese integralmente compensate tra le parti
Torre Annunziata, 20 maggio 2025 il
Giudice dr.ssa Patrizia Acampora