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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 02/10/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 430/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinari di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 430 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, all'esito dell'udienza di discussione, celebrata il 1.10.2025 nelle forme di cui agli artt. 420 c.p.c., 152 D.Lgs.
196/2003 ss.mm.ii. e 10 D.Lgs. 150/2011 e sostituita dal deposito di note scritte, introdotta da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Massimiliano DI FELICE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Avezzano
(AQ), alla Via Milano n. 54/56
RICORRENTE
CONTRO
- C.F.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso la quale è altresì legalmente domiciliato
- (C.F. e P.I. Controparte_2
), con sede legale in L'Aquila, alla Via Saragat – località Campo di Pile, in persona P.IVA_2 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Daniela D'ANGELO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano
(AQ), alla Via Vincenzo Falcone n. 10
RESISTENTI
Materia: Trattamento dei dati personali – Opposizione – Risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del
1.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 A. Con ricorso depositato il 23.1.2021 (presso la Cancelleria lavoro – proc. 71/21 e poi riassegnato alla
Cancelleria contenzioso civile, come da attestazione del 3.7.2025), ha dedotto, in Parte_1 sostanza:
- di aver prestato servizio presso la convenuta, negli ultimi anni in qualità di dirigente medico Pt_2 dell'UOSD di medicina penitenziaria dal 2012 al 2018 e come responsabile dell'ambulatorio chirurgico del P.O. di Tagliacozzo e di essere stato in cura presso il Dipartimento di igiene mentale della stessa dal 2011 al 2018, seguito dapprima dal Dott. e, poi, dal Dott. Pt_2 Persona_1
; Persona_2
- di aver rivolto interpello alla in data 22.6.2020 senza ricevere riscontro;
Pt_2
- di avere, dunque, inoltrato reclamo al GARANTE DEI DATI Controparte_1 CP_1 in data 19.8.2020 lamentando la violazione delle norme in materia e invocando l'adozione dei provvedimenti indicati nel reclamo;
- di avere appresso il 1.10.2020, a seguito di comunicazione della nell'ambito dell'istruttoria Pt_2 amministrativa, come la cartella clinica cui si riferiva l'interpello fosse oggetto di sequestro nell'ambito di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano;
- come, nonostante le deduzioni di esso ricorrente, il Controparte_1 rovvedeva ad archiviare il procedimento, giusta comunicazione del 24.12.2021.
[...]
A mezzo del ricorso ha, quindi, proposto opposizione avverso detto Parte_1 provvedimento di archiviazione censurando la condotta della per non avere comunicato per Pt_2 tempo il sequestro della cartella, per non essersi attivata per rientrare in possesso di detta cartella e lamentando lo smarrimento di alcuni documenti dalla predetta cartella.
Sulla scorta di tali allegazione e affermando, altresì, di aver subito un pregiudizio tanto di natura patrimoniale, poiché la perdita dei dati ha determinato l'impossibilità di far esaminare gli stessi da un consulente per intentare un'azione legale contro lo stesso ex datore di lavoro che non Pt_2 patrimoniale e ha chiesto annullarsi il provvedimento di archiviazione del GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI nonché condannarsi la al pagamento della somma di Pt_2
€ 4.000,00, liquidata equitativamente a titolo di danno morale o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
B. Si è costituita in giudizio la resistendo all'avversa domanda, deducendo ed eccependo, Pt_2 nella sostanza:
- come a seguito di istanza di accesso agli atti amministrativi del 22.1.2020, il ricorrente fosse stato già reso edotto del sequestro della cartella sanitaria, cosicché a fronte del successivo interpello,
2 finalizzato ad ottenere il medesimo risultato pratico, riteneva di dover chiedere all'istante una giustificazione in punto di interesse;
- come, ad ogni modo, il sequestro penale permaneva in relazione alla cartella e come la Pt_2 avesse sollecitato la restituzione con richiesta inoltrata alla Procura della Repubblica in data
9.3.2020, senza riscontro;
- come la cartella sanitaria fosse stata sequestrata i data 8.11.2017 presso l'abitazione del Dott. Part
, senza che perciò, sia configurabile una qualche responsabilità della Persona_2
- come il 14.1.2021 il ricorrente abbia ottenuto copia della cartella direttamente accedendo alla stessa presso la Procura;
- come non sia andato smarrito alcun documento, come sostenuto da Parte_1 evidenziando la genericità sul punto delle allegazioni del ricorrente;
- come il 21.4.2018 fosse stata aperta una cartella provvisoria, nella quale è affluita la documentazione formatasi fino alla fine del trattamento, tra cui quella che il ricorrente ha addotto essere nella propria disponibilità;
- l'assenza di prova degli asseriti danni.
Ha, quindi, chiesto rigettarsi la domanda, con vittoria delle spese di lite.
C. Si è costituito in giudizio pure il he, Controparte_1 compendiato lo svolgimento – per quanto di suo interesse – dell'iter amministrativo scaturito dal reclamo, ha evidenziato come il ricorso faccia difetto di motivi specifici di doglianza in relazione al provvedimento emesso dal stesso reso, peraltro, su reclamo nel quale non venivano CP_1 rappresentate le condotte in questa sede addebitate alla Ha evidenziato come la Pt_2 Pt_2 stessa avesse fornito riscontro circa l'operato sequestro nel corso del procedimento amministrativo e come l'autorità non disponga di poteri, riservati all'autorità giudiziaria, in relazione a pretese risarcitorie.
Ha, quindi, chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il ricorso.
D. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prove orali.
***
Le domande proposte dal ricorrente sono infondate e devono essere rigettate per quanto appresso.
1. Con nota prot. 0126802/20 del 22.6.2020 premesso di essere “stato in Parte_1 cura dal Dott. , prima e dal Dott. poi, presso il dipartimento di igiene Per_1 Persona_2 mentale dell nell'arco temporale ricompreso tra il 2011 e il 2018” Controparte_3 esercitava nei riguardi della resistente i diritti di cui agli artt. 15, 18 e 20 Reg UE 2016/679 (di Pt_2 seguito breviter GDPR) con riferimento ai dati “presenti nella cartella medica sotto forma di valutazioni, ricette, certificazioni e prescrizioni…”.
3 2. In data 19.8.2020 noltrava reclamo ai sensi dell'art. 77 GDPR al GARANTE Parte_1
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI rappresentando come la non avesse inteso Pt_2 riscontrare la nota di cui sopra, così denunciando la violazione delle norme in tema di trattamento dei dati personali e sollecitando l'autorità ad adottare i provvedimenti di competenza.
3. Il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, con nota DSR/GI/153962 notiziava la resistente della proposizione del reclamo, formulando invito ad aderire. Pt_2
La , con comunicazione del 1.10.2020 riscontrava la nota ricevuta rappresentando come, con Pt_2 precedente del 17.7.2020 avesse invitato a meglio specificare le esigenze di Parte_1 accesso ai dati posto che il 22.1.2020 il ricorrente aveva avanzato istanza di accesso ex L. 241/1990 venendo a conoscenza della indisponibilità della cartella sanitaria in quanto oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Dalla comunicazione del 17.7.2020, dunque, on Parte_1 avrebbe inteso riscontrare l'invito rivolgendosi direttamente al GARANTE con il reclamo.
4. dunque, con comunicazione del 13.12.2020 domandava notizie al Parte_1 circa lo stato del procedimento ricevendo, in data 24.12.2020, provvedimento di CP_1 archiviazione fondato, in sintesi, sulla circostanza che il perdurare degli effetti del sequestro penale non consente di ravvisare violazioni da parte della . Pt_2
5. Anzitutto deve osservarsi come il ricorso avverso la decisione del GARANTE sul reclamo sia ammissibile ex art.143 uc. D.Lgs. 196/2003 e tempestivamente proposta ex art. 152 D.Lgs.
196/2003.
6. Come correttamente evidenziato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, nel procedimento amministrativo avviato con reclamo, il tema di cognizione dell'autorità era limitato al mancato riscontro della nota prot. 0126802/20 del 22.6.2020 e, sotto tale profilo, deve riscontrarsi la legittimità dell'archiviazione posto che il sequestro probatorio disposto in sede penale e perdurante costituiva circostanza tale da escludere ogni responsabilità della . Pt_2
Il reclamo – che si distingue dalla mera segnalazione proprio per la maggiore esaustività della doglianza – non recava ulteriore allegazione dei fatti, dedotti in questa sede, che possono, perciò, rilevare solo in relazione alla domanda risarcitoria proposta nei soli riguardi della e non già Pt_2 del CP_1
Deriva, dunque, la conformità alla legge del provvedimento di archiviazione reso dal GARANTE.
7. Quanto alla domanda risarcitoria occorre premettere come il sistema della responsabilità civile prescinda da una costruzione sanzionatoria e, dunque, non adotti un modello normativo bensì causale, con la conseguenza che non ogni violazione di regole di condotta determina responsabilità, essendo imprescindibile il compiuto accertamento di un danno-conseguenza.
4 Così deve tenersi distinto pure il concetto di criterio di imputazione della responsabilità (per colpa o dolo, sebbene presunti o oggettiva), al quale propriamente afferisce il richiamo operato dal ricorrente all'art. 2050 e all'art. 82 GDPR e che descrivono un modello di imputazione per colpa presunta.
Il danno di cui si è detto non può essere mai ritenuto in re ipsa posto che, altrimenti, si accederebbe a una costruzione normativa della responsabilità civile snaturando la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. SS.UU. 11.11.2008, n. 26972), che può essere irrogata esclusivamente nel rispetto della riserva di cui all'art. 23 Cost.
Ne consegue che il danno, distinto dall'evento dannoso, deve essere oggetto di allegazione e prova, fermo restando che questa può essere di natura presuntiva purché, ovviamente, il fatto noto da cui muovere il ragionamento logico non sia l'evento dannoso stesso (Cass. Sez. 3, 4.12.2018, Ord.
31233).
Con specifico riferimento alla materia che qui viene in speciale considerazione è stato affermato che danno alla privacy, come ogni danno non patrimoniale, non sussiste in "re ipsa" , non identificandosi il danno risarcibile con la mera lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione (Cass. Sez. 1, 16402/2021).
Peraltro determinato la lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione"
e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (vedi Cass.
20.8.2020, n. 17383; Cass. Sez. 1, 12.5.2023, Ord. n. 13073).
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone, poi, in ogni caso che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass. Sez. 3, 17.10.2016, n. 20889).
5 8. Nel caso di specie, va evidenziato come il ricorrente abbia domandato in conclusioni solamente il risarcimento del danno non patrimoniale omettendo di allegare qualsivoglia circostanza specifica dalla quale desumere, sia pure per nozioni di fatto appartenenti alla comune esperienza, l'esistenza di un danno conseguenza (dedotto sub specie di danno morale) patito, eziologicamente conseguente alla violazione tenuto pure conto della circostanza che lo stesso attore, in epoca antecedente, era in cura presso il centro di saluta mentale (sebbene in questa sede di certo non si sia fatto riferimento a un eventuale danno biologico) e difettando specifica deduzione in relazione alla condotta vessatoria pregressa, ascritta dal ricorrente alla dimodoché laddove la pretesa violazione della Pt_2 normativa in tema di dati personale fosse (cosa indimostrata) dolosa potrebbe sostenersi che essa si rinsaldarsi in un una successione di atti illeciti, avvinti – mutuando termini penalistici- da continuazione.
Ad ogni modo il danno morale a base non organica assume rilievo quando ricorrono elementi obiettivi riscontrabili, desumibili da altre circostanze di fatto esterne quali alterazioni psico-somatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento et similia (Cass. Sez. L. 17.11.2017, n. 27324), che valgano a denotare il turbamento psichico, sebbene non suscettibile di accertamento medico- legale (Cass. Sez. 3, 17.5.2022, Ord. 15733), che altrimenti resterebbe relegato all'imperscrutabile mondo interiore dell'individuo.
Peraltro la “perdita dei dati”, che è addotta in via esclusiva dal ricorrente quale evento dannoso
(non essendo, in particolare, dedotto l'eventuale accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi), non risulta dimostrata nel suo fattuale verificarsi posto che non risulta neppure indicata in maniera specifica la documentazione che si assume mancante. Il ricorrente ha, poi, estratto copia della cartella clinica 13412, ancora in sequestro, in data 14.1.2021 (v. doc. 15 parte ricorrente) a seguito di autorizzazione del Pubblico Ministero e nel verbale delle operazioni si dà atto della circostanza che la cartella in questione si compone di 18 fogli. La copia della cartella in questione non è stata, poi, versata in giudizio. In considerazione del perdurare degli effetti ablatori del sequestro, non può, quindi, in alcun modo possibile ritenersi la allegata perdita dei dati.
La ha, poi, provato la istituzione di una cartella provvisoria nella quale è confluita la successiva Pt_2 documentazione sanitaria inerente il ricorrente.
9. Ne discende come anche la domanda risarcitoria debba essere rigettata.
10. Le peculiarità della vicenda, connotata da elementi di obiettiva incertezza, inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
11. Si impone la trasmissione al P.M. Sede, per quanto di competenza, del verbale d'udienza del
15.12.2022 avendo il Dott. , inteso come testimone, affermato che il sequestro della Persona_2 cartella clinica avvenne presso il Centro di Salute Mentale e non già presso il suo domicilio, laddove
6 il , escusso all'udienza del 13.1.2022 ha affermato che il predetto sequestro Controparte_4 avvenne presso il domicilio del Dott. , come pure risultante dalla nota del 17.9.2021 Persona_2 di cui al doc. 5 della . Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande proposte da Parte_1
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- DISPONE trasmettersi all'Ufficio del Pubblico Ministero - Sede la presente sentenza unitamente ai verbali delle udienze del 13.1.2022 e del 15.12.2022 per quanto di competenza.
Così deciso, in data 2 ottobre 2025.
ll Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinari di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 430 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, all'esito dell'udienza di discussione, celebrata il 1.10.2025 nelle forme di cui agli artt. 420 c.p.c., 152 D.Lgs.
196/2003 ss.mm.ii. e 10 D.Lgs. 150/2011 e sostituita dal deposito di note scritte, introdotta da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Massimiliano DI FELICE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Avezzano
(AQ), alla Via Milano n. 54/56
RICORRENTE
CONTRO
- C.F.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso la quale è altresì legalmente domiciliato
- (C.F. e P.I. Controparte_2
), con sede legale in L'Aquila, alla Via Saragat – località Campo di Pile, in persona P.IVA_2 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Daniela D'ANGELO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano
(AQ), alla Via Vincenzo Falcone n. 10
RESISTENTI
Materia: Trattamento dei dati personali – Opposizione – Risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del
1.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 A. Con ricorso depositato il 23.1.2021 (presso la Cancelleria lavoro – proc. 71/21 e poi riassegnato alla
Cancelleria contenzioso civile, come da attestazione del 3.7.2025), ha dedotto, in Parte_1 sostanza:
- di aver prestato servizio presso la convenuta, negli ultimi anni in qualità di dirigente medico Pt_2 dell'UOSD di medicina penitenziaria dal 2012 al 2018 e come responsabile dell'ambulatorio chirurgico del P.O. di Tagliacozzo e di essere stato in cura presso il Dipartimento di igiene mentale della stessa dal 2011 al 2018, seguito dapprima dal Dott. e, poi, dal Dott. Pt_2 Persona_1
; Persona_2
- di aver rivolto interpello alla in data 22.6.2020 senza ricevere riscontro;
Pt_2
- di avere, dunque, inoltrato reclamo al GARANTE DEI DATI Controparte_1 CP_1 in data 19.8.2020 lamentando la violazione delle norme in materia e invocando l'adozione dei provvedimenti indicati nel reclamo;
- di avere appresso il 1.10.2020, a seguito di comunicazione della nell'ambito dell'istruttoria Pt_2 amministrativa, come la cartella clinica cui si riferiva l'interpello fosse oggetto di sequestro nell'ambito di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano;
- come, nonostante le deduzioni di esso ricorrente, il Controparte_1 rovvedeva ad archiviare il procedimento, giusta comunicazione del 24.12.2021.
[...]
A mezzo del ricorso ha, quindi, proposto opposizione avverso detto Parte_1 provvedimento di archiviazione censurando la condotta della per non avere comunicato per Pt_2 tempo il sequestro della cartella, per non essersi attivata per rientrare in possesso di detta cartella e lamentando lo smarrimento di alcuni documenti dalla predetta cartella.
Sulla scorta di tali allegazione e affermando, altresì, di aver subito un pregiudizio tanto di natura patrimoniale, poiché la perdita dei dati ha determinato l'impossibilità di far esaminare gli stessi da un consulente per intentare un'azione legale contro lo stesso ex datore di lavoro che non Pt_2 patrimoniale e ha chiesto annullarsi il provvedimento di archiviazione del GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI nonché condannarsi la al pagamento della somma di Pt_2
€ 4.000,00, liquidata equitativamente a titolo di danno morale o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
B. Si è costituita in giudizio la resistendo all'avversa domanda, deducendo ed eccependo, Pt_2 nella sostanza:
- come a seguito di istanza di accesso agli atti amministrativi del 22.1.2020, il ricorrente fosse stato già reso edotto del sequestro della cartella sanitaria, cosicché a fronte del successivo interpello,
2 finalizzato ad ottenere il medesimo risultato pratico, riteneva di dover chiedere all'istante una giustificazione in punto di interesse;
- come, ad ogni modo, il sequestro penale permaneva in relazione alla cartella e come la Pt_2 avesse sollecitato la restituzione con richiesta inoltrata alla Procura della Repubblica in data
9.3.2020, senza riscontro;
- come la cartella sanitaria fosse stata sequestrata i data 8.11.2017 presso l'abitazione del Dott. Part
, senza che perciò, sia configurabile una qualche responsabilità della Persona_2
- come il 14.1.2021 il ricorrente abbia ottenuto copia della cartella direttamente accedendo alla stessa presso la Procura;
- come non sia andato smarrito alcun documento, come sostenuto da Parte_1 evidenziando la genericità sul punto delle allegazioni del ricorrente;
- come il 21.4.2018 fosse stata aperta una cartella provvisoria, nella quale è affluita la documentazione formatasi fino alla fine del trattamento, tra cui quella che il ricorrente ha addotto essere nella propria disponibilità;
- l'assenza di prova degli asseriti danni.
Ha, quindi, chiesto rigettarsi la domanda, con vittoria delle spese di lite.
C. Si è costituito in giudizio pure il he, Controparte_1 compendiato lo svolgimento – per quanto di suo interesse – dell'iter amministrativo scaturito dal reclamo, ha evidenziato come il ricorso faccia difetto di motivi specifici di doglianza in relazione al provvedimento emesso dal stesso reso, peraltro, su reclamo nel quale non venivano CP_1 rappresentate le condotte in questa sede addebitate alla Ha evidenziato come la Pt_2 Pt_2 stessa avesse fornito riscontro circa l'operato sequestro nel corso del procedimento amministrativo e come l'autorità non disponga di poteri, riservati all'autorità giudiziaria, in relazione a pretese risarcitorie.
Ha, quindi, chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il ricorso.
D. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prove orali.
***
Le domande proposte dal ricorrente sono infondate e devono essere rigettate per quanto appresso.
1. Con nota prot. 0126802/20 del 22.6.2020 premesso di essere “stato in Parte_1 cura dal Dott. , prima e dal Dott. poi, presso il dipartimento di igiene Per_1 Persona_2 mentale dell nell'arco temporale ricompreso tra il 2011 e il 2018” Controparte_3 esercitava nei riguardi della resistente i diritti di cui agli artt. 15, 18 e 20 Reg UE 2016/679 (di Pt_2 seguito breviter GDPR) con riferimento ai dati “presenti nella cartella medica sotto forma di valutazioni, ricette, certificazioni e prescrizioni…”.
3 2. In data 19.8.2020 noltrava reclamo ai sensi dell'art. 77 GDPR al GARANTE Parte_1
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI rappresentando come la non avesse inteso Pt_2 riscontrare la nota di cui sopra, così denunciando la violazione delle norme in tema di trattamento dei dati personali e sollecitando l'autorità ad adottare i provvedimenti di competenza.
3. Il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, con nota DSR/GI/153962 notiziava la resistente della proposizione del reclamo, formulando invito ad aderire. Pt_2
La , con comunicazione del 1.10.2020 riscontrava la nota ricevuta rappresentando come, con Pt_2 precedente del 17.7.2020 avesse invitato a meglio specificare le esigenze di Parte_1 accesso ai dati posto che il 22.1.2020 il ricorrente aveva avanzato istanza di accesso ex L. 241/1990 venendo a conoscenza della indisponibilità della cartella sanitaria in quanto oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Dalla comunicazione del 17.7.2020, dunque, on Parte_1 avrebbe inteso riscontrare l'invito rivolgendosi direttamente al GARANTE con il reclamo.
4. dunque, con comunicazione del 13.12.2020 domandava notizie al Parte_1 circa lo stato del procedimento ricevendo, in data 24.12.2020, provvedimento di CP_1 archiviazione fondato, in sintesi, sulla circostanza che il perdurare degli effetti del sequestro penale non consente di ravvisare violazioni da parte della . Pt_2
5. Anzitutto deve osservarsi come il ricorso avverso la decisione del GARANTE sul reclamo sia ammissibile ex art.143 uc. D.Lgs. 196/2003 e tempestivamente proposta ex art. 152 D.Lgs.
196/2003.
6. Come correttamente evidenziato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, nel procedimento amministrativo avviato con reclamo, il tema di cognizione dell'autorità era limitato al mancato riscontro della nota prot. 0126802/20 del 22.6.2020 e, sotto tale profilo, deve riscontrarsi la legittimità dell'archiviazione posto che il sequestro probatorio disposto in sede penale e perdurante costituiva circostanza tale da escludere ogni responsabilità della . Pt_2
Il reclamo – che si distingue dalla mera segnalazione proprio per la maggiore esaustività della doglianza – non recava ulteriore allegazione dei fatti, dedotti in questa sede, che possono, perciò, rilevare solo in relazione alla domanda risarcitoria proposta nei soli riguardi della e non già Pt_2 del CP_1
Deriva, dunque, la conformità alla legge del provvedimento di archiviazione reso dal GARANTE.
7. Quanto alla domanda risarcitoria occorre premettere come il sistema della responsabilità civile prescinda da una costruzione sanzionatoria e, dunque, non adotti un modello normativo bensì causale, con la conseguenza che non ogni violazione di regole di condotta determina responsabilità, essendo imprescindibile il compiuto accertamento di un danno-conseguenza.
4 Così deve tenersi distinto pure il concetto di criterio di imputazione della responsabilità (per colpa o dolo, sebbene presunti o oggettiva), al quale propriamente afferisce il richiamo operato dal ricorrente all'art. 2050 e all'art. 82 GDPR e che descrivono un modello di imputazione per colpa presunta.
Il danno di cui si è detto non può essere mai ritenuto in re ipsa posto che, altrimenti, si accederebbe a una costruzione normativa della responsabilità civile snaturando la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. SS.UU. 11.11.2008, n. 26972), che può essere irrogata esclusivamente nel rispetto della riserva di cui all'art. 23 Cost.
Ne consegue che il danno, distinto dall'evento dannoso, deve essere oggetto di allegazione e prova, fermo restando che questa può essere di natura presuntiva purché, ovviamente, il fatto noto da cui muovere il ragionamento logico non sia l'evento dannoso stesso (Cass. Sez. 3, 4.12.2018, Ord.
31233).
Con specifico riferimento alla materia che qui viene in speciale considerazione è stato affermato che danno alla privacy, come ogni danno non patrimoniale, non sussiste in "re ipsa" , non identificandosi il danno risarcibile con la mera lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione (Cass. Sez. 1, 16402/2021).
Peraltro determinato la lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione"
e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (vedi Cass.
20.8.2020, n. 17383; Cass. Sez. 1, 12.5.2023, Ord. n. 13073).
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone, poi, in ogni caso che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass. Sez. 3, 17.10.2016, n. 20889).
5 8. Nel caso di specie, va evidenziato come il ricorrente abbia domandato in conclusioni solamente il risarcimento del danno non patrimoniale omettendo di allegare qualsivoglia circostanza specifica dalla quale desumere, sia pure per nozioni di fatto appartenenti alla comune esperienza, l'esistenza di un danno conseguenza (dedotto sub specie di danno morale) patito, eziologicamente conseguente alla violazione tenuto pure conto della circostanza che lo stesso attore, in epoca antecedente, era in cura presso il centro di saluta mentale (sebbene in questa sede di certo non si sia fatto riferimento a un eventuale danno biologico) e difettando specifica deduzione in relazione alla condotta vessatoria pregressa, ascritta dal ricorrente alla dimodoché laddove la pretesa violazione della Pt_2 normativa in tema di dati personale fosse (cosa indimostrata) dolosa potrebbe sostenersi che essa si rinsaldarsi in un una successione di atti illeciti, avvinti – mutuando termini penalistici- da continuazione.
Ad ogni modo il danno morale a base non organica assume rilievo quando ricorrono elementi obiettivi riscontrabili, desumibili da altre circostanze di fatto esterne quali alterazioni psico-somatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento et similia (Cass. Sez. L. 17.11.2017, n. 27324), che valgano a denotare il turbamento psichico, sebbene non suscettibile di accertamento medico- legale (Cass. Sez. 3, 17.5.2022, Ord. 15733), che altrimenti resterebbe relegato all'imperscrutabile mondo interiore dell'individuo.
Peraltro la “perdita dei dati”, che è addotta in via esclusiva dal ricorrente quale evento dannoso
(non essendo, in particolare, dedotto l'eventuale accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi), non risulta dimostrata nel suo fattuale verificarsi posto che non risulta neppure indicata in maniera specifica la documentazione che si assume mancante. Il ricorrente ha, poi, estratto copia della cartella clinica 13412, ancora in sequestro, in data 14.1.2021 (v. doc. 15 parte ricorrente) a seguito di autorizzazione del Pubblico Ministero e nel verbale delle operazioni si dà atto della circostanza che la cartella in questione si compone di 18 fogli. La copia della cartella in questione non è stata, poi, versata in giudizio. In considerazione del perdurare degli effetti ablatori del sequestro, non può, quindi, in alcun modo possibile ritenersi la allegata perdita dei dati.
La ha, poi, provato la istituzione di una cartella provvisoria nella quale è confluita la successiva Pt_2 documentazione sanitaria inerente il ricorrente.
9. Ne discende come anche la domanda risarcitoria debba essere rigettata.
10. Le peculiarità della vicenda, connotata da elementi di obiettiva incertezza, inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
11. Si impone la trasmissione al P.M. Sede, per quanto di competenza, del verbale d'udienza del
15.12.2022 avendo il Dott. , inteso come testimone, affermato che il sequestro della Persona_2 cartella clinica avvenne presso il Centro di Salute Mentale e non già presso il suo domicilio, laddove
6 il , escusso all'udienza del 13.1.2022 ha affermato che il predetto sequestro Controparte_4 avvenne presso il domicilio del Dott. , come pure risultante dalla nota del 17.9.2021 Persona_2 di cui al doc. 5 della . Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande proposte da Parte_1
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- DISPONE trasmettersi all'Ufficio del Pubblico Ministero - Sede la presente sentenza unitamente ai verbali delle udienze del 13.1.2022 e del 15.12.2022 per quanto di competenza.
Così deciso, in data 2 ottobre 2025.
ll Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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