Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2023, proposto da
SA TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Caretti e Riccardo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Riccardo Tagliaferri in Firenze, via degli Artisti 20;
contro
il Comune San EN, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Gustinucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Comune di San EN n. 176 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto la “rimessione in pristino dello stato dei luoghi, presso il complesso denominato “Castel del Mare”, posto in San EN, Via A. Volta.”;
- di ogni altro atto, presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune San EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha proposto domanda caducatoria dell’ordinanza adottata dal Comune di San EN, avente ad oggetto il ripristino dell’illegittima modifica di destinazione d’uso del garage pertinenziale, operata dalla ricorrente su di un immobile in sua proprietà.
2. Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ 1) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 10 E 10BIS L. 241/90; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE. ”.
Con il primo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per difetto di motivazione sulle memorie partecipative dalla stessa presentate.
- “ 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 13 D.P.G.R. N. 39/R/2018; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 99 LRT. N. 65/2014; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 23 TER D.P.R. N. 380/2001; - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E ILLOGICITA’ MANIFESTA; - GRAVE DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ”.
Con il secondo mezzo, la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, perché, a suo dire, la mera presenza di arredi non costituirebbe indice sufficiente per determinare la modificazione della destinazione d’uso del locale adibito a garage in locale a destinazione residenziale.
Peraltro, assume la ricorrente che anche la realizzazione della “ porta persiana ” per struttura ed ampiezza non è incompatibile con la destinazione di locale tecnico in esame.
Inoltre, la ricorrente contesta la realizzazione di impianti.
- “ 3) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 201 E 202 LRT N. 65/2014; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA. ”.
Con l’ultimo mezzo, la ricorrente ritiene che la sanzione ripristinatoria sia sproporzionata rispetto alla tipologia di opere eseguite, rispetto alla quale sarebbe risultata congrua la mera sanzione pecuniaria.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di San EN, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
6. Ritiene il Collegio che il ricorso sia complessivamente infondato, in quanto poggiante su una rappresentazione dello stato dei luoghi non rispondente alla realtà dei fatti.
Invero, deve rilevarsi che il Comune di San EN ha eseguito un sopralluogo in data 29 settembre 2023, al fine di riscontrare l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso in scrutinio, i cui esiti sono stati depositati agli atti del giudizio.
In particolare, dal compendio fotografico allegato al predetto verbale risulta ictu oculi la trasformazione del garage in unità abitativa.
Infatti, dalle fotografie in atti risultano presenti nel “ garage ” i seguenti elementi architettonici: una porta finestra con accesso al giardino pertinenziale; un bagno; un impianto elettrico rifinito; opere di pavimentazione incompatibili con la destinazione a garage.
Insomma, dal predetto compendio fotografico emerge con evidenza la trasformazione del garage in unità abitativa e ciò è sufficiente a rigettare i motivi di ricorso, che assumono a loro presupposto l’erronea rappresentazione dei fatti costituita dall’esistenza di un locale garage con la presenza di meri elementi di arredo.
6.1 La predetta modificazione di destinazione d’uso è peraltro urbanisticamente rilevante, così come correttamente rilevato dal Comune nel provvedimento impugnato, perché è altrettanto evidente che trattasi di modificazione tra destinazioni d’uso non omogenee comportanti ex se un maggior carico urbanistico.
6.2 Alla luce dei predetti rilievi, risulta destituito di fondamento anche il motivo concernente l’asserita violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.
Infatti, in disparte la verifica della sufficienza della motivazione sintetica di rigetto delle osservazioni partecipative comunque recata dal provvedimento impugnato, è evidente che lo stato dei luoghi riscontrato dal Comune non consente di ritenere che il vaglio più approfondito delle memorie difensive endoprocedimentali avrebbe condotto ad un esito diverso del procedimento.
6.3 In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e meritevole di rigetto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di San EN, che liquida in euro 3.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO