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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/09/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
P.U. 65-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Ufficio Fallimenti e Procedure Concorsuali
Il Tribunale, nella persona del Giudice Designato, dott.ssa Beatrice Ruperto, nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore P.U. n. 65-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione proposto da C.F. Parte_1
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. C.F._1
Gianfrancesco Vetere e la successiva integrazione del 2.4.2025; esaminati gli atti;
lette le osservazioni avanzate dai creditori e (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
, le integrazioni depositate dal Gestore della crisi, le note autorizzate Controparte_3 depositate per l'udienza del 4.7.2025 e le note depositate dalla ricorrente in data 13.7.2025; rilevato che, ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII, il giudice procede all'omologa “verificata
l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione”; rilevato che la ricorrente ha ricondotto la genesi del sovraindebitamento, alla “cessazione della relazione more-uxorio” tra la parte istante e il compagno Sig. ; in Parte_2 conseguenza di tanto, il mutuo che originariamente veniva pagato dal fideiussore (
[...]
) con la propria retribuzione, veniva sospeso, per vicissitudini personali di questo Parte_2 ultimo, anche a seguito di infortunio subito, con la perdita del posto di lavoro e, nondimeno, il periodo di emergenza sanitaria Covid-2019 che poneva la parte istante in Cassa Integrazione, per i periodi consentiti. La omissione delle rate di mutuo, determinava la risoluzione del contratto e l'avvio di procedura esecutiva immobile, pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli, iscritta al n 334 /2022
RGAC, la cui prima asta veniva fissata per la data del 5.12.2024 e la successiva è prevista per il
07.04.2025. La sig.ra / parte istante, solo grazie all'aiuto del figlio, appena divenuto Parte_1 maggiorenne e da poco impiegato con rapporto di lavoro subordinato, porta avanti la famiglia, composta anche da altro minore, come da stato di famiglia in atti;
l'ex convivente Sig. Parte_2
1 , padre dei figli nati dalla coppia, contribuisce ultimamente, insieme al figlio Parte_2 maggiorenne, al rimborso spese per la minore e vestiario, pur senza soluzione di continuità, versando contributi per gli oneri condominiali, per oneri assicurativi e una tantum con contribuzione per la spesa alimentare” (p. 9 ricorso) e, secondo quanto attestato nella relazione del gestore, “Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari hanno aggravato” (p. 7 relazione); considerato che, all'esito dell'integrazione del 2.4.2025, il piano prevede: “l'importo di € 93.818,27 in numero centoventi (120) rate mensili di uguale importo € 781,81, oltre il compenso di pertinenza dell'Organismo OCC (come da preventivo in atti richiamato ed accettato) mediante versamento di rate costanti, con decorrenza entro trenta giorni dalla auspicata omologazione del piano”, proponendo la seguente soddisfazione dei creditori: “al creditore ipotecario avente privilegio sull'immobile ubicato in Tivoli (RM), alla Via Maremmana Inferiore n. 29, (oggetto di espropriazione
e fissata di asta) sarà corrisposto importo pari a € 81.048,83 ossia il 53,4 % del credito vantato, da imputare sulla base della massa attiva proposta;
al creditore ipotecario avente privilegio sull'immobile ubicato in Tivoli (RM), alla Via Campania n. 3, sarà corrisposto importo pari a €
6.835,91 ossia il 53.4 % del credito vantato pro-quota indicata, da imputare sulla base della massa attiva proposta, fermo la solidarietà del debitore principale;
ai creditori chirografari, tali in assenza di causa di prelazione, sarà corrisposto importo pari a € 5.934,53, diviso in quota in % rispetto al credito chirografario vantato”; il pagamento della rata del piano sarà assunto in solido, mensilmente, nella misura seguente: “-pari a € 350,00 (mensili) dal figlio maggiorenne della parte istante,
[...]
, con cf/ corrisposti mensilmente alla madre su conto Persona_1 C.F._2 dedicato;
-pari a € 350,00 (mensili) dall'ex convivente della parte istante
[...]
, con cf/ , corrisposti mensilmente all'ex convicente, su Parte_2 C.F._3 conto dedicato -pari a € 350,00 (mensili) dalla parte istante , comprensivi dei Parte_1 compensi da liquidarsi in favore dell'OCC, a cura del Tribunale, la cui quota parte sarà versata mensilmente su conto dedicato e fino all'estinzione della posizione che sarà liquidata in favore Contr ; considerato che il piano proposto da non soddisfa, in primo luogo, la previsione di cui Parte_1 all'art. 67, co. 4, CCII, in base alla quale “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”;
2 rilevato infatti che, quanto alla misura del realizzo conseguibile dal creditore ipotecario
[...] in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione CP_1 dell'immobile sito in Tivoli (RM), alla Via Maremmana Inferiore n. 29, gravato da ipoteca, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile allo stesso, secondo la prospettazione della ricorrente accompagnata dall'attestazione del gestore, “Il bene immobile adibito ad abitazione principale è oggetto di pignoramento e su di esso pende procedura esecutiva con asta prevista II esperimento alla data del 07.04.2025 con offerta minima di € 80.450,00”, per cui l'offerta dell'importo pari a €
81.048,83 ossia il 53,4 % del credito vantato, rappresenterebbe “la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione” (cfr. p. 14 relazione
Gestore); ritenuto che, anche alla luce delle contestazioni avanzate dal creditore nel Controparte_1 quantificare la misura di cui alla summenzionata disposizione, non pare adeguato il riferimento operato dalla debitrice al valore dell'offerta minima stabilita in € 80.450,00, tenuto conto che il valore di mercato del bene è stato stimato nella procedura esecutiva immobiliare in € 143.000,00 (cfr. perizia di stima Arch. ) e la base d'asta è stata fissata in € 107.250,00 (a seguito del primo Persona_2 esperimento di vendita andato deserto), dovendosi nella specie tener conto della avvenuta presentazione di tre offerte, per cui ragionevolmente potrà ottenersi dalla vendita un incasso superiore rispetto all'offerta minima;
rilevato, inoltre, che nell'ipotesi di prosecuzione delle vendite in sede esecutiva, si addiverrebbe ad una aggiudicazione del bene in tempi sicuramente più brevi, sicché nell'ipotesi liquidatoria, il creditore otterrebbe un soddisfacimento del credito non solo in tempi più rapidi – essendo il ritardo nel conseguimento di quanto dovuto in ogni caso foriero di una perdita economicamente apprezzabile
- ma anche quantitativamente superiore, visto che il piano non prevede la corresponsione al creditore di interessi;
rilevato, ancora, alla luce della ulteriore contestazione avanzata del medesimo creditore, secondo cui il piano non terrebbe conto delle spese della procedura e delle spese legali per le opposizioni ex art. 615 c.p.c. presentate dalla debitrice e rigettate - circostanza non contestata dalla ricorrente - che l'omessa indicazione dell'esistenza di ulteriori crediti, non menzionati nel piano, condizioni anche il giudizio sulla completezza e attendibilità reso dal Gestore;
rilevato infine, in punto di fattibilità, che la prospettazione di una finanza esterna così come declinata nella relazione dell'OCC e nella dichiarazione della ricorrente appare peraltro priva di idonee garanzie, in ordine ad un possibile inadempimento dei soggetti asseritamente obbligati al versamento delle somme, tenuto conto altresì che, come evidenziato in udienza dal creditore Controparte_1
3 (cfr. verbale udienza 4.7.2025) “dalla busta paga di emerga la scadenza del Parte_2 rapporto di lavoro a tempo determinato il 6.6.2025, per cui non si ha contezza se il rapporto di lavoro sia stato rinnovato” (cfr. busta paga depositata in data 2.4.2025 dalla Parte_2 ricorrente); ritenuto in definitiva, in base al criterio della ragione più liquida, con assorbimento degli ulteriori profili di criticità segnalati dai creditori, che il piano di ristrutturazione non può essere omologato;
ritenuto di non dover procedere alla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Trib. Trani 5.10.2023,
Trib. Verona 20.7.2016).
P.Q.M.
Visto l'art. 70 comma 10 CCII, rigetta la richiesta di omologa del piano proposto da;
Parte_1 dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 3.4.2025.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
1.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto
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