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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/10/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
NI LO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies,
co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c. dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione delle parti all'udienza del
1°.7.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2323 dell'anno
2024 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
AT HI e RO MA MA, entrambi con studio in Potenza, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Maurizio Di Palma e Michele Laforgia, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti al verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 5.7.2024, l'attore ha proposto tempestiva opposizione al decreto n. 560/2024 di questo
Tribunale, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della la somma di € 17.687,39, oltre ad Controparte_1
interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per residuo insoluto del corrispettivo, IVA inclusa, della fornitura di merce di cui alla fattura n. 1052 del 31.7.2023
dell'importo di € 25.450,93, eseguita in suo favore, quale titolare della ditta EDIL FRANCO, il precedente 26.7, come attestato dal documento di trasporto in pari data n. 1694,
prodotti a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del registro IVA delle fatture di vendita della società ricorrente opposta nonché a copia di tre cambiali dell'importo di € 2.500,00 ciascuna,
rilasciate dall'opponente all'ordine della fornitrice a parziale copertura del predetto saldo, le prime due, con
2 scadenza l'una al 20.3.2024 e l'altra al 20.4.2024,
l'11.1.2024 e la terza, con scadenza al 20.5.2024, senza indicazione della data di emissione.
La resiste con comparsa di risposta Controparte_1
tempestivamente depositata il 2.10.2024.
Il provvedimento monitorio è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 17.12.2024, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti.
A motivi dell'opposizione proposta, il ha dedotto Pt_1
null'altro che: <i/>sono rivelati di scarsa qualità, tanto che il sig. ha Pt_1
sollevato tale contestazione immediatamente e nei termini di legge. Tanto è vero che la controparte accordava al sig.
una scontistica rispetto all'importo fatturato ed Pt_1
acconsentiva a rinviare alcune scadenze di pagamento accettando gli effetti cambiari in atti, con la promessa che avrebbe emesso una nota credito parziale, poi rimasta disattesa>>.
Non sono dunque oggetto di contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., né l'effettiva consegna della merce di cui alla fattura azionata né l'ammontare del corrispettivo per essa dovuto né che di tale prezzo l'acquirente ha lasciato insoluto esattamente il saldo di €
17.687,39 per il quale è stata richiesta e ottenuta
3 l'ingiunzione opposta, non essendo neppure semplicemente asserito il pagamento di somme ulteriori oltre a quanto riconosciuto pagato dalla stessa creditrice.
A sostegno dei suoi predetti assunti, l'opponente non ha d'altro canto prodotto alcun documento né ha avanzato alcuna richiesta istruttoria, né con l'atto di citazione né con le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., che si
è astenuto dal depositare.
L'eccezione di inesatto adempimento dell'obbligazione a carico della fornitrice, come sopra sollevata nell'atto di citazione a motivo di una non meglio specificata <
qualità>> dei <>, che così vaga è rimasta nel prosieguo del giudizio, è talmente generica da risultare del tutto inidonea a dare luogo ad una efficace eccezione di inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c.,
tale da porre in capo alla un onere Controparte_1
probatorio maggiore di quello su di essa normalmente gravante quale attrice sostanziale ex art. 2697, co. 1, c.c., e come innanzi assolto, in ordine al titolo del credito vantato ed alla avvenuta scadenza del relativo termine di pagamento (v.
per tutte Cass., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
In disparte che, a fronte della eccezione di decadenza del dalla garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c., Pt_1
ritualmente eccepita dall'opposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, per l'omessa denuncia
4 di vizi da parte dell'acquirente nel termine di otto giorni dalla scoperta, ex art. 1495, co. 1, c.c., nessuna prova l'opponente, che ne aveva l'onere, ha offerto di avere mai fatto luogo ad alcuna denuncia, né verbale né scritta, dopo avere ricevuto la merce in data 26.7.2023.
Così come nessuna prova è stata offerta dall'opponente medesimo dell'asserita pattuizione di <
rispetto all'importo fatturato>>, per cui la CP_1
che ha negato la circostanza, si sarebbe obbligata
[...]
ad emettere una corrispondente nota di credito, fino a concorrenza di quale importo neppure è precisato.
L'opposizione proposta va pertanto rigettata siccome sotto ogni profilo infondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, con condanna dell'opponente al pagamento anche delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo,
oltre alla somma di € 2.000,00, equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, c.p.c., attesa l'assoluta pretestuosità
dell'opposizione proposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dalla in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Pt_1
, e viceversa, così provvede, rigettata o assorbita
[...]
5 ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 560/2024 di questo
Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso, oltre al 15%
per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA
o bollo come per legge, ed oltre ad € 2.000,00 ex art. 96,
co. 3, c.p.c.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 27.10.2025
IL G.O.T.
dott. NI LO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
NI LO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies,
co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c. dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione delle parti all'udienza del
1°.7.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2323 dell'anno
2024 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
AT HI e RO MA MA, entrambi con studio in Potenza, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Maurizio Di Palma e Michele Laforgia, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti al verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 5.7.2024, l'attore ha proposto tempestiva opposizione al decreto n. 560/2024 di questo
Tribunale, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della la somma di € 17.687,39, oltre ad Controparte_1
interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per residuo insoluto del corrispettivo, IVA inclusa, della fornitura di merce di cui alla fattura n. 1052 del 31.7.2023
dell'importo di € 25.450,93, eseguita in suo favore, quale titolare della ditta EDIL FRANCO, il precedente 26.7, come attestato dal documento di trasporto in pari data n. 1694,
prodotti a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del registro IVA delle fatture di vendita della società ricorrente opposta nonché a copia di tre cambiali dell'importo di € 2.500,00 ciascuna,
rilasciate dall'opponente all'ordine della fornitrice a parziale copertura del predetto saldo, le prime due, con
2 scadenza l'una al 20.3.2024 e l'altra al 20.4.2024,
l'11.1.2024 e la terza, con scadenza al 20.5.2024, senza indicazione della data di emissione.
La resiste con comparsa di risposta Controparte_1
tempestivamente depositata il 2.10.2024.
Il provvedimento monitorio è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 17.12.2024, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti.
A motivi dell'opposizione proposta, il ha dedotto Pt_1
null'altro che: <i/>sono rivelati di scarsa qualità, tanto che il sig. ha Pt_1
sollevato tale contestazione immediatamente e nei termini di legge. Tanto è vero che la controparte accordava al sig.
una scontistica rispetto all'importo fatturato ed Pt_1
acconsentiva a rinviare alcune scadenze di pagamento accettando gli effetti cambiari in atti, con la promessa che avrebbe emesso una nota credito parziale, poi rimasta disattesa>>.
Non sono dunque oggetto di contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., né l'effettiva consegna della merce di cui alla fattura azionata né l'ammontare del corrispettivo per essa dovuto né che di tale prezzo l'acquirente ha lasciato insoluto esattamente il saldo di €
17.687,39 per il quale è stata richiesta e ottenuta
3 l'ingiunzione opposta, non essendo neppure semplicemente asserito il pagamento di somme ulteriori oltre a quanto riconosciuto pagato dalla stessa creditrice.
A sostegno dei suoi predetti assunti, l'opponente non ha d'altro canto prodotto alcun documento né ha avanzato alcuna richiesta istruttoria, né con l'atto di citazione né con le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., che si
è astenuto dal depositare.
L'eccezione di inesatto adempimento dell'obbligazione a carico della fornitrice, come sopra sollevata nell'atto di citazione a motivo di una non meglio specificata <
qualità>> dei <>, che così vaga è rimasta nel prosieguo del giudizio, è talmente generica da risultare del tutto inidonea a dare luogo ad una efficace eccezione di inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c.,
tale da porre in capo alla un onere Controparte_1
probatorio maggiore di quello su di essa normalmente gravante quale attrice sostanziale ex art. 2697, co. 1, c.c., e come innanzi assolto, in ordine al titolo del credito vantato ed alla avvenuta scadenza del relativo termine di pagamento (v.
per tutte Cass., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
In disparte che, a fronte della eccezione di decadenza del dalla garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c., Pt_1
ritualmente eccepita dall'opposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, per l'omessa denuncia
4 di vizi da parte dell'acquirente nel termine di otto giorni dalla scoperta, ex art. 1495, co. 1, c.c., nessuna prova l'opponente, che ne aveva l'onere, ha offerto di avere mai fatto luogo ad alcuna denuncia, né verbale né scritta, dopo avere ricevuto la merce in data 26.7.2023.
Così come nessuna prova è stata offerta dall'opponente medesimo dell'asserita pattuizione di <
rispetto all'importo fatturato>>, per cui la CP_1
che ha negato la circostanza, si sarebbe obbligata
[...]
ad emettere una corrispondente nota di credito, fino a concorrenza di quale importo neppure è precisato.
L'opposizione proposta va pertanto rigettata siccome sotto ogni profilo infondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, con condanna dell'opponente al pagamento anche delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo,
oltre alla somma di € 2.000,00, equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, c.p.c., attesa l'assoluta pretestuosità
dell'opposizione proposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dalla in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Pt_1
, e viceversa, così provvede, rigettata o assorbita
[...]
5 ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 560/2024 di questo
Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso, oltre al 15%
per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA
o bollo come per legge, ed oltre ad € 2.000,00 ex art. 96,
co. 3, c.p.c.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 27.10.2025
IL G.O.T.
dott. NI LO
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