CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BALDINI MARIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 778/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91202500000197 TARI 2018
- sul ricorso n. 779/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91/2025/00000198 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 778/25 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI n.91/2025/00000197 emesso da Comune di Genova relativo all'omessa dichiarazione 2018 per l'immobile sito nel Comune Indirizzo_1di Genova, , riferito all'anno 2018 per un totale complessivo di euro 534,41.
Parte ricorrente contestava l'operato dell'Ufficio per i seguenti motivi:
1) l'avviso di acce r t a m e n t o non sarebbe stato preceduto da un contraddittorio tra lui e il Comune.
2) Presunta prescrizione dell'annualità 2018.
Il Comune insisteva nelle pretese.
Ricorrente_1Con ricorso n. 779/25 impugnava l'avviso di accertamento intimazione ad adempiere n.91/2025/00000198 emesso dal Comune di relativamente alla omessa dichiarazione TARI per l'anno Indirizzo_22018 per l'immobile sito a Genova, A per un totale complessivo di € 834,21.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso n. 779/25 viene riunito al presente ricorso per connessione. Con riferimento alla prima eccezione per i tributi locali, normalmente l'avviso di accertamento viene emesso direttamente, anche su base presuntiva. Infatti anche per uno degli elementi che incidono sul calcolo del tributo la norma istitutiva di TARI stabilisce che, in caso di attività di accertamento l'ente può considerare l'80% della superficie catastale (art.1, comma 646, L. 147/20 1 3).
La stessa norma stabilisce le sanzioni da erogare in caso di omessa dichiarazione, ma non che la loro emissione debba essere preceduta da un confronto col contribuente (art. 1, comma 695, L. 147/2013).
Priva di pregio è anche la seconda eccezione di prescrizione essendo l'avviso di accertamento emesso entro i termini di prescrizione.
La dichiarazione per l'annualità 2018 doveva essere presentata entro il 30 giugno 2019 e l'attività di accertamento doveva concludersi entro il 31 dicembre 2024.
L' art. 67 del d.l. 18/2020 ha sospeso tutti i termini di accertamento e riscossione e tale differimento di termini è stato reiterato anche per gli anni successivi.
La Cassazione, con ordinanza 960/2025, ha precisato che: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
L' Art. 67 dispone infatti una sospensione generale dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori.
L' Art. 68, integrando quanto previsto dall'art. 67, prevede una sospensione più ampia che riguarda anche i termini di prescrizione e decadenza, stabilendo che il periodo di sospensione non solo congela i termini durante l'intervallo temporale indicato, ma comporta uno spostamento in avanti pari alla durata della sospensione stessa. Tale previsione si fonda sul rinvio all'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina la sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali.
Pertanto il termine di accertamento da parte del comune spirava al 26 marzo 2025 in quanto la decorrenza era dal 30 giugno 2019 (termine per la dichiarazione TARI) e quindi scadenza 31 dicembre 2024 prorogata di 84 giorni.
La notifica dell'accertamento si è perfezionata per il contribuente il 22 aprile 2025 ma non vi è prescrizione del credito in quanto per il Comune i termini della notifica si sono perfezionati precedentemente nel momento in cui il comune ha consegnato il plico all' ufficio postale, per la spedizione, ovvero al messo comunale, per la consegna, a mezzo notificazione.
Pertanto il ricorso non può essere accolto ma le spese, in ragione della controvertibilità della questione, vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BALDINI MARIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 778/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91202500000197 TARI 2018
- sul ricorso n. 779/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91/2025/00000198 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 778/25 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI n.91/2025/00000197 emesso da Comune di Genova relativo all'omessa dichiarazione 2018 per l'immobile sito nel Comune Indirizzo_1di Genova, , riferito all'anno 2018 per un totale complessivo di euro 534,41.
Parte ricorrente contestava l'operato dell'Ufficio per i seguenti motivi:
1) l'avviso di acce r t a m e n t o non sarebbe stato preceduto da un contraddittorio tra lui e il Comune.
2) Presunta prescrizione dell'annualità 2018.
Il Comune insisteva nelle pretese.
Ricorrente_1Con ricorso n. 779/25 impugnava l'avviso di accertamento intimazione ad adempiere n.91/2025/00000198 emesso dal Comune di relativamente alla omessa dichiarazione TARI per l'anno Indirizzo_22018 per l'immobile sito a Genova, A per un totale complessivo di € 834,21.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso n. 779/25 viene riunito al presente ricorso per connessione. Con riferimento alla prima eccezione per i tributi locali, normalmente l'avviso di accertamento viene emesso direttamente, anche su base presuntiva. Infatti anche per uno degli elementi che incidono sul calcolo del tributo la norma istitutiva di TARI stabilisce che, in caso di attività di accertamento l'ente può considerare l'80% della superficie catastale (art.1, comma 646, L. 147/20 1 3).
La stessa norma stabilisce le sanzioni da erogare in caso di omessa dichiarazione, ma non che la loro emissione debba essere preceduta da un confronto col contribuente (art. 1, comma 695, L. 147/2013).
Priva di pregio è anche la seconda eccezione di prescrizione essendo l'avviso di accertamento emesso entro i termini di prescrizione.
La dichiarazione per l'annualità 2018 doveva essere presentata entro il 30 giugno 2019 e l'attività di accertamento doveva concludersi entro il 31 dicembre 2024.
L' art. 67 del d.l. 18/2020 ha sospeso tutti i termini di accertamento e riscossione e tale differimento di termini è stato reiterato anche per gli anni successivi.
La Cassazione, con ordinanza 960/2025, ha precisato che: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
L' Art. 67 dispone infatti una sospensione generale dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori.
L' Art. 68, integrando quanto previsto dall'art. 67, prevede una sospensione più ampia che riguarda anche i termini di prescrizione e decadenza, stabilendo che il periodo di sospensione non solo congela i termini durante l'intervallo temporale indicato, ma comporta uno spostamento in avanti pari alla durata della sospensione stessa. Tale previsione si fonda sul rinvio all'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina la sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali.
Pertanto il termine di accertamento da parte del comune spirava al 26 marzo 2025 in quanto la decorrenza era dal 30 giugno 2019 (termine per la dichiarazione TARI) e quindi scadenza 31 dicembre 2024 prorogata di 84 giorni.
La notifica dell'accertamento si è perfezionata per il contribuente il 22 aprile 2025 ma non vi è prescrizione del credito in quanto per il Comune i termini della notifica si sono perfezionati precedentemente nel momento in cui il comune ha consegnato il plico all' ufficio postale, per la spedizione, ovvero al messo comunale, per la consegna, a mezzo notificazione.
Pertanto il ricorso non può essere accolto ma le spese, in ragione della controvertibilità della questione, vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.