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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1156/2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Rizzuti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Raffaela Lavigna;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
concordatario contratto in Cotronei in data 06.08.1994 con (trascritto nei CP_1
registri dello stato civile del predetto Comune al n. 18 – 2 – A – 1994). Con riferimento alle questioni accessorie, ha chiesto porsi a carico del convenuto un assegno mensile di €
1 250,00 a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. ha aderito alla domanda principale ed ha chiesto il rigetto della domanda CP_1
di mantenimento del figlio , deducendo che lo stesso non convive più con la Persona_1
madre da diverso tempo (con conseguente carenza di legittimazione attiva della ricorrente rispetto alla domanda di mantenimento del figlio) ed è in ogni caso economicamente autosufficiente.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970. Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza n. 1414/2015 del 25.11.2015 del
Tribunale di Crotone, passata in giudicato. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Relativamente alla domanda di mantenimento del figlio, si osserva quanto segue.
In materia di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, la Suprema Corte (Cass. n.
17183/2020), ha da tempo chiarito come l'accertamento debba ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
La valutazione deve necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Oltre tali
"ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione
2 della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
cfr. Cass. 22 giugno 2016, n.
12952).
Invero, deve affermarsi una stretta correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: il diritto del figlio al mantenimento sussiste all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Ne deriva che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia in termini di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società
(Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; nonché Cass. 22 giugno 20i.6, n. 12952, in motiv.).
Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076).
Tra le situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Suprema Corte ha individuato le seguenti: ad esempio, quando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr., per tali concetti: Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Peraltro, la funzione educativa del mantenimento deve contemperarsi con il principio di autoresponsabilità, anche tenendo conto dei doveri gravanti sui figli adulti
Infatti: "l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. (…) L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (Cass. 22 giugno 2016, n.
3 12952, in motiv.), in quanto "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento
è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 5 marzo 2018, n. 5088).
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
Secondo il principio della autoresponsabilità dei soggetti, valorizzato dalla Suprema Corte, non è dunque necessaria una prescrizione legislativa che fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno: tale limite è già rinvenibile nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova (anche raggiungibile in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in corso. Invero, la capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato, si acquista con la maggiore età, salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento.
In definitiva, presupposti del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente sono: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al
4 mantenimento, anche in applicazione del principio della vicinanza della prova, è a carico del richiedente, il quale deve provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Ciò in quanto, come si è detto, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita la prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Venendo al caso di specie, si evidenzia anzitutto come la ricorrente, nel formulare la domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento del figlio , nato Persona_1
in data 27.11.2002, non abbia in alcun modo allegato la sussistenza, in capo al medesimo, di una condizione di minorata capacità lavorativa e reddituale. Né la ricorrente ha dimostrato, come era suo onere, che il figlio stia proseguendo con diligenza un percorso di formazione o di studi idoneo a fondare la richiesta.
La circostanza che il figlio sia studente fuori sede è stata solo genericamente allegata dalla ricorrente al fine di argomentare la permanenza in capo al figlio di uno stabile rapporto di convivenza con la madre (e dunque la propria legittimazione attiva rispetto alla domanda di mantenimento), sul presupposto che l'allontanamento del figlio maggiorenne dalla casa familiare per motivi di studio non esclude il rapporto di convivenza, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno.
Tuttavia, la condizione di studente – contestata dal convenuto (il quale ha dedotto che la permanenza del figlio nella città di Cosenza “non era affatto legata a motivi di studio per come dichiarato dalla madre non ha trovato riscontro all'esito dell'istruttoria”) – non risulta dimostrata.
Peraltro, l'istruttoria orale espletata – con i testi e – ha fatto Testimone_1 Tes_2
emergere che il figlio svolge con altre persone attività di vendita di Persona_1
materassi (v. deposizione del teste e si è quantomeno adoperato per la ricerca di Tes_1 acquirenti di depuratori d'acqua (v. deposizione del teste ). CP_1
Ancora, dal certificato del Centro per l'impiego versato in atti dalla stessa ricorrente emerge che il figlio da febbraio a settembre 2024 ha prestato attività lavorativa come aiuto cuoco, con contratto di lavoro a tempo determinato.
Le emergenze istruttorie, le quali dimostrano una capacità di lavoro in capo al figlio, valutate unitamente alle carenze assertive e probatorie sopra evidenziate, conducono al
5 rigetto della domanda di mantenimento del figlio.
Ogni altra questione è assorbita.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale e la natura della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cotronei il
06.08.1994 da e (trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
predetto Comune al n. 18 – 2 – A – 1994);
- rigetta la domanda di mantenimento del figlio , formulata dalla ricorrente;
Persona_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune suindicato per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 03.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1156/2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Rizzuti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Raffaela Lavigna;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
concordatario contratto in Cotronei in data 06.08.1994 con (trascritto nei CP_1
registri dello stato civile del predetto Comune al n. 18 – 2 – A – 1994). Con riferimento alle questioni accessorie, ha chiesto porsi a carico del convenuto un assegno mensile di €
1 250,00 a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. ha aderito alla domanda principale ed ha chiesto il rigetto della domanda CP_1
di mantenimento del figlio , deducendo che lo stesso non convive più con la Persona_1
madre da diverso tempo (con conseguente carenza di legittimazione attiva della ricorrente rispetto alla domanda di mantenimento del figlio) ed è in ogni caso economicamente autosufficiente.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970. Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza n. 1414/2015 del 25.11.2015 del
Tribunale di Crotone, passata in giudicato. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Relativamente alla domanda di mantenimento del figlio, si osserva quanto segue.
In materia di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, la Suprema Corte (Cass. n.
17183/2020), ha da tempo chiarito come l'accertamento debba ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
La valutazione deve necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Oltre tali
"ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione
2 della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
cfr. Cass. 22 giugno 2016, n.
12952).
Invero, deve affermarsi una stretta correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: il diritto del figlio al mantenimento sussiste all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Ne deriva che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia in termini di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società
(Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; nonché Cass. 22 giugno 20i.6, n. 12952, in motiv.).
Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076).
Tra le situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Suprema Corte ha individuato le seguenti: ad esempio, quando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr., per tali concetti: Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Peraltro, la funzione educativa del mantenimento deve contemperarsi con il principio di autoresponsabilità, anche tenendo conto dei doveri gravanti sui figli adulti
Infatti: "l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. (…) L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (Cass. 22 giugno 2016, n.
3 12952, in motiv.), in quanto "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento
è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 5 marzo 2018, n. 5088).
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
Secondo il principio della autoresponsabilità dei soggetti, valorizzato dalla Suprema Corte, non è dunque necessaria una prescrizione legislativa che fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno: tale limite è già rinvenibile nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova (anche raggiungibile in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in corso. Invero, la capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato, si acquista con la maggiore età, salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento.
In definitiva, presupposti del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente sono: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al
4 mantenimento, anche in applicazione del principio della vicinanza della prova, è a carico del richiedente, il quale deve provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Ciò in quanto, come si è detto, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita la prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Venendo al caso di specie, si evidenzia anzitutto come la ricorrente, nel formulare la domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento del figlio , nato Persona_1
in data 27.11.2002, non abbia in alcun modo allegato la sussistenza, in capo al medesimo, di una condizione di minorata capacità lavorativa e reddituale. Né la ricorrente ha dimostrato, come era suo onere, che il figlio stia proseguendo con diligenza un percorso di formazione o di studi idoneo a fondare la richiesta.
La circostanza che il figlio sia studente fuori sede è stata solo genericamente allegata dalla ricorrente al fine di argomentare la permanenza in capo al figlio di uno stabile rapporto di convivenza con la madre (e dunque la propria legittimazione attiva rispetto alla domanda di mantenimento), sul presupposto che l'allontanamento del figlio maggiorenne dalla casa familiare per motivi di studio non esclude il rapporto di convivenza, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno.
Tuttavia, la condizione di studente – contestata dal convenuto (il quale ha dedotto che la permanenza del figlio nella città di Cosenza “non era affatto legata a motivi di studio per come dichiarato dalla madre non ha trovato riscontro all'esito dell'istruttoria”) – non risulta dimostrata.
Peraltro, l'istruttoria orale espletata – con i testi e – ha fatto Testimone_1 Tes_2
emergere che il figlio svolge con altre persone attività di vendita di Persona_1
materassi (v. deposizione del teste e si è quantomeno adoperato per la ricerca di Tes_1 acquirenti di depuratori d'acqua (v. deposizione del teste ). CP_1
Ancora, dal certificato del Centro per l'impiego versato in atti dalla stessa ricorrente emerge che il figlio da febbraio a settembre 2024 ha prestato attività lavorativa come aiuto cuoco, con contratto di lavoro a tempo determinato.
Le emergenze istruttorie, le quali dimostrano una capacità di lavoro in capo al figlio, valutate unitamente alle carenze assertive e probatorie sopra evidenziate, conducono al
5 rigetto della domanda di mantenimento del figlio.
Ogni altra questione è assorbita.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale e la natura della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cotronei il
06.08.1994 da e (trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
predetto Comune al n. 18 – 2 – A – 1994);
- rigetta la domanda di mantenimento del figlio , formulata dalla ricorrente;
Persona_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune suindicato per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 03.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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