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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11578 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6874 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3808/21, pronunciata il
22.09.2021 e depositata in data 24.09.2021, e vertente
TRA
, (C.F. , con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. , (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._1
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Carlo Carile, (C.F.:
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._2
sito in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 15;
appellante
CONTRO
(C.F.: ), difeso e rappresentato, Controparte_1 C.F._3
giusta procura in atti, dagli Avv. Camillo Speltra, (C.F. ), ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, al Vicoletto
Tarallo n. 6;
appellato
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Napoli, alla Via Diaz n. 11;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ritualmente notificato il 02.07.2020, Controparte_1
evocò in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, l'
[...]
e la proponendo opposizione ex art. 615 Controparte_3 Controparte_2
c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.
07120140057593267000, della somma di € 575,98, relativa a infrazioni al C.d.S.
elevate al 2012.
Eccependo l'omessa o invalida notifica della cartella e dei verbali ad essa presupposti, nonché il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex articolo
28 L. 689/81, ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese e condanna delle controparti all'indennizzo ex art. 96, comma III, c.p.c.
Nella contumacia della l'agente della riscossione, dolendosi Controparte_2
dell'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., nonché dell'infondatezza in fatto e in diritto, ne domandò il rigetto. Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 3808/21, pronunciata il 22.09.2021 e pubblicata il 24.09.2021, rilevata preliminarmente l'ammissibilità e la procedibilità
della domanda, nel merito, l'ha accolta, attesa l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante in assenza di atti validamente notificati idonei ad interromperla. In ordine alle spese, ne ha disposto il pagamento a carico dell'opposta in favore del contribuente.
Avverso tale pronuncia, in data 21.03.2022, propone appello l' Parte_1
, domandandone l'integrale riforma. Dolendosi preliminarmente del
[...]
difetto di interesse ad agire della domanda e, nel merito, dell'infondatezza, chiede il dichiararsi il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Mediante documentazione depositata il 25.03.2022, l'appellante ha attestato l'avvenuta rinnovazione della notifica dell'impugnazione, volta alla rettifica dell'atto di citazione in appello recante un mero errore materiale relativo all'individuazione del Giudice di primo grado.
Mediante comparsa di costituzione e risposta, contesta la Controparte_1
fondatezza del gravame domandandone il rigetto, con integrale conferma della gravata sentenza. In particolare, evidenzia l'inapplicabilità dell'art. 12, comma IV
bis, D.P.R. 602/73 al procedimento in esame, attesa la sua operatività solo ai ricorsi presentati a far tempo dal 21.12.2021, quale conseguenza dell'irretroattività del D.L.
146/2021.
La sebbene validamente citata, è parte contumace. Controparte_2
Con istanza depositata il 13.09.2022, l'impugnante domanda la riunione del presente giudizio con quello recante R.G. 7362/2022, pendente dinnanzi il medesimo Tribunale, per evidente connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. Mediante provvedimento reso il 21.12.2022, il Giudice rigetta l'istanza di riunione e dispone il prosieguo del giudizio, attesa la mancata corrispondenza oggettiva dei due procedimenti.
All'udienza del 27.11.2025, la causa è rimessa in decisione senza termini.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della
cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
In ordine all'asserita inapplicabilità del richiamato D.L. 146/2021, occorre chiarire che le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti,
poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta
disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità
dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17)
e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di
azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle
cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi,
come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore nel primo grado di giudizio e odierno Controparte_1
appellato, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1
così provvede: Controparte_2
-a) dichiara la contumacia della Controparte_2
-b) accoglie l'appello proposto da nei confronti Parte_3
di e della avverso la sentenza del Giudice Controparte_1 Controparte_2
di Pace di Barra n. 3808/2021, pronunciata il 22.09.2021 e depositata in data
24.09.2021, e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da
[...]
CP_1
-c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025 Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6874 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3808/21, pronunciata il
22.09.2021 e depositata in data 24.09.2021, e vertente
TRA
, (C.F. , con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. , (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._1
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Carlo Carile, (C.F.:
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._2
sito in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 15;
appellante
CONTRO
(C.F.: ), difeso e rappresentato, Controparte_1 C.F._3
giusta procura in atti, dagli Avv. Camillo Speltra, (C.F. ), ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, al Vicoletto
Tarallo n. 6;
appellato
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Napoli, alla Via Diaz n. 11;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ritualmente notificato il 02.07.2020, Controparte_1
evocò in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, l'
[...]
e la proponendo opposizione ex art. 615 Controparte_3 Controparte_2
c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.
07120140057593267000, della somma di € 575,98, relativa a infrazioni al C.d.S.
elevate al 2012.
Eccependo l'omessa o invalida notifica della cartella e dei verbali ad essa presupposti, nonché il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex articolo
28 L. 689/81, ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese e condanna delle controparti all'indennizzo ex art. 96, comma III, c.p.c.
Nella contumacia della l'agente della riscossione, dolendosi Controparte_2
dell'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., nonché dell'infondatezza in fatto e in diritto, ne domandò il rigetto. Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 3808/21, pronunciata il 22.09.2021 e pubblicata il 24.09.2021, rilevata preliminarmente l'ammissibilità e la procedibilità
della domanda, nel merito, l'ha accolta, attesa l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante in assenza di atti validamente notificati idonei ad interromperla. In ordine alle spese, ne ha disposto il pagamento a carico dell'opposta in favore del contribuente.
Avverso tale pronuncia, in data 21.03.2022, propone appello l' Parte_1
, domandandone l'integrale riforma. Dolendosi preliminarmente del
[...]
difetto di interesse ad agire della domanda e, nel merito, dell'infondatezza, chiede il dichiararsi il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Mediante documentazione depositata il 25.03.2022, l'appellante ha attestato l'avvenuta rinnovazione della notifica dell'impugnazione, volta alla rettifica dell'atto di citazione in appello recante un mero errore materiale relativo all'individuazione del Giudice di primo grado.
Mediante comparsa di costituzione e risposta, contesta la Controparte_1
fondatezza del gravame domandandone il rigetto, con integrale conferma della gravata sentenza. In particolare, evidenzia l'inapplicabilità dell'art. 12, comma IV
bis, D.P.R. 602/73 al procedimento in esame, attesa la sua operatività solo ai ricorsi presentati a far tempo dal 21.12.2021, quale conseguenza dell'irretroattività del D.L.
146/2021.
La sebbene validamente citata, è parte contumace. Controparte_2
Con istanza depositata il 13.09.2022, l'impugnante domanda la riunione del presente giudizio con quello recante R.G. 7362/2022, pendente dinnanzi il medesimo Tribunale, per evidente connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. Mediante provvedimento reso il 21.12.2022, il Giudice rigetta l'istanza di riunione e dispone il prosieguo del giudizio, attesa la mancata corrispondenza oggettiva dei due procedimenti.
All'udienza del 27.11.2025, la causa è rimessa in decisione senza termini.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della
cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
In ordine all'asserita inapplicabilità del richiamato D.L. 146/2021, occorre chiarire che le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti,
poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta
disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità
dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17)
e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di
azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle
cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi,
come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore nel primo grado di giudizio e odierno Controparte_1
appellato, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1
così provvede: Controparte_2
-a) dichiara la contumacia della Controparte_2
-b) accoglie l'appello proposto da nei confronti Parte_3
di e della avverso la sentenza del Giudice Controparte_1 Controparte_2
di Pace di Barra n. 3808/2021, pronunciata il 22.09.2021 e depositata in data
24.09.2021, e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da
[...]
CP_1
-c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025 Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone