Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02272/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02796/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2796 del 2025, proposto da
DA CI, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Boscoreale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marika Capone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n. 09 prot. n. 11081 del 04/04/2025, avente ad oggetto la demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi, notificata in data 09/04/2025, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Boscoreale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa RA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, in qualità di proprietaria di un immobile di remota costruzione sito in via Bellini nel Comune di Boscoreale, impugna l’ordinanza n. 09/2025, volta a sanzionare la realizzazione di presunti abusi e, segnatamente, “ uno scavo di dimensioni 8,50 m x 0,50 m per una profondità di circa 0,50 m per la messa in opera di tubazione per deflusso di acque reflue provenienti dall’immobile identificato catastalmente al fg. 22 part. 120”, asserendone l’illegittimità e chiedendone, pertanto, l’annullamento.
Riferisce che
- il suddetto immobile è stato oggetto di opere di manutenzione straordinaria consistenti nell’abbattimento e rifacimento dei solai in data 10.10.1979, pratica edilizia 82/79, e che il grafico allegato alla predetta autorizzazione fin da allora attestava l’esistenza della tubazione della fecale nonché dello scarico e del pozzetto;
- in data 13 gennaio 2025 l’amministrazione comunale provvedeva a porre sotto sequestro la realizzazione di un intervento consistente in uno scavo di appena 50 cm per sostituire il vecchio tubo con uno nuovo;
- nel verbale di sequestro veniva evidenziata la necessità di una SCIA per la realizzazione di tali opere;
- in data 9 aprile 2025 l’ente locale notificava l’ordinanza impugnata.
- il pubblico ministero, in data 30 maggio 2025, revocava il sequestro trattandosi di “ mera sostituzione ” della tubazione esistente.
2. A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto, in quattro motivi, vizi di violazione di legge (artt. 3, 31 e 33 D.P.R. 380/2001; art 3 e 7 L. 241/90) ed eccesso di potere sotto plurimi profili, lamentando vizi di generica e contraddittoria, oltre che carente, motivazione e istruttoria, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, sproporzione.
2.1 Secondo la prospettazione articolata dalla ricorrente con il primo motivo, il regime sanzionatorio previsto dall’ordinanza gravata sarebbe assolutamente inappropriato ed inapplicabile alla fattispecie in esame, essendo l’intervento circoscritto e finalizzato alla sostituzione della tubazione di scarico esistente con quella nuova, in quanto vetusta e danneggiata, qualificabile, pertanto, come di manutenzione ordinaria in conformità a quanto previsto dall’art. 3 D.P.R. 380/2001, realizzabile mediante CIL, senza nemmeno essere necessaria la SCIA, come sostenuto nel verbale di sequestro. Sostiene che è prevista la copertura dello scavo di appena 50 cm di profondità subito dopo la sostituzione del tubo, con la conseguenza che il regime sanzionatorio applicabile sarebbe al più quello di applicazione di una sanzione pecuniaria ma giammai quello della demolizione.
2.2 Con il secondo motivo la ricorrente – dopo aver rimarcato che oggetto di sanzione demolitoria è stata la mera sostituzione di un preesistente impianto tecnologico (tubazione acque reflue) – ha dedotto che, per la modesta entità dell’intervento, ascrivibile in tesi alla categoria dell’edilizia libera e degli interventi meramente manutentivi e pertinenziali, lo stesso non poteva essere sanzionato ai sensi dell’art. 31 dovendosi più correttamente al più applicare l’art 33 del d.P.R. 380/2001, che dispone la demolizione delle opere abusive senza però assoggettamento alla comminatoria della ulteriore sanzione dell’acquisizione per il caso dell’inottemperanza.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria anche in ragione del riferimento contenuto nell’ordinanza gravata alla p.lla 124 del foglio 22 non rientrante nella sua titolarità, e per non essere stato, ciononostante, il provvedimento notificato a nessun altro.
2.4 Con l’ultimo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per non averle l’amministrazione consentito di chiarire, nel corso del procedimento, l’effettiva consistenza dell’intervento contestato.
3. Il Comune di Boscoreale si è costituito in giudizio in data 30 giugno 2025 e il successivo 9 dicembre 2025 ha depositato memoria volta a sostenere la legittimità del proprio operato.
4. Con ordinanza n. 1423 del 27 giugno 2025 è stata accolta l’istanza cautelare.
5. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. La ricorrente si duole del provvedimento adottato dal Comune di Boscoreale con cui sono stati sanzionati con l’ingiunzione della demolizione, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, interventi consistenti in “ uno scavo di dimensioni 8,50 m x 0,50 m per una profondità di circa 0,50 m per la messa in opera di tubazione per deflusso di acque reflue provenienti dall’immobile identificato catastalmente al fg. 22 part. 120 ”, ritenuti espressamente dall’amministrazione assoggettabili a SCIA, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 380/2001.
6.1. Il ricorso è fondato.
Meritevoli di accoglimento si rivelano, con portata assorbente, i primi due motivi di ricorso, con cui la ricorrente contesta il regime dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 applicato dal Comune di Boscoreale, a fronte di opere minimali e prive di impatto paesaggistico.
La civica amministrazione, in modo del tutto intrinsecamente contraddittorio, da un lato, ritiene le opere contestate assoggettate a SCIA e, dall’altro lato, applica la sanzione di cui all’art. 31 d.p.r. 380/2001, limitandosi a richiamare la relazione di accertamento che descrive le opere contestate nelle loro ridotta portata, senza fornire nessun ulteriore elemento a supporto della sanzione irrogata che, pertanto, si rivela del tutto sproporzionata rispetto alla consistenza dell’intervento per come descritto.
Né a rendere legittimo l’operato dell’ente locale può essere sufficiente la non esatta collocazione temporale dell’apposizione originaria della tubazione oggetto di sostituzione. Anche se i grafici richiamati dalla ricorrente, come correttamente rilevato dal Comune, fanno riferimento all’ordinanza del 6 marzo 1980, in ogni caso ne confermano la presenza.
Dirimente rimane poi l’omessa considerazione della portata dei lavori per come descritti nella relazione di accertamento richiamata nell’ordinanza impugnata.
Nella specie, anche a prescindere dalla dimostrazione dell’esatto periodo di realizzazione, non pare comunque in dubbio la preesistenza della tubazione e non paiono contestate neanche dall’amministrazione le caratteristiche dell’intervento riscontrato in sede di sopralluogo, oltre al rilievo riservato, in occasione del dissequestro, alla circostanza per cui oggetto dell’intervento sarebbe stata la “ mera sostituzione “.
Peraltro, pur essendo l’area assoggettata a vincolo paesaggistico, giova a riguardo richiamare l’articolo 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, ai sensi del quale, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.
Da richiamare, altresì, l’allegato A del d.p.r. 31/2017, punto A.15, ai sensi del quale sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica “ la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue” (…).
7. Tanto chiarito, nel caso in esame, al fine della qualificazione degli interventi contestati e della individuazione del conseguente regime sanzionatorio applicabile, ritiene il Collegio che l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere un maggiore sforzo esplicativo al fine di lasciar trasparire le ragioni per cui ha inteso qualificare detti interventi alla stregua di nuove opere realizzate in assenza di titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, nonostante, in ragione della previsione normativa richiamata fosse del tutto plausibile l’esclusione del rilievo paesaggistico degli interventi in questione, come dedotto in ricorso, e, dunque, fosse preclusa l’applicazione del regime sanzionatorio più rigoroso (viceversa ammessa ai sensi dell’art. 27 del medesimo d.P.R., pure menzionato nell’ordinanza, in tutti i casi di opere realizzate in violazione delle prescrizioni di tutela in area vincolata, nella specie, non ricorrenti in considerazione del loro carattere e della loro portata minimale).
Il provvedimento gravato, come già evidenziato, si limita a richiamare il contenuto della “ relazione di accertamento ” del 13 gennaio 2025 e a stabilire che le opere “ sono da ritenersi abusive ”, senza nulla aggiungere o precisare in ordine alla doverosità della sanzione demolitoria, e senza nulla precisare in relazione alla natura e alla consistenza delle opere contestate, che appaiono del tutto minimali, anche ad una valutazione d’insieme.
Dunque, non risulta affatto giustificata l’irrogazione della sanzione della demolizione delle opere controverse, costituenti, a ben vedere, interventi di minimo impatto, per quanto emerso dalla documentazione in atti, in assenza di contestazione alcuna da parte della difesa comunale, anche sottratti alla necessità di autorizzazione paesaggistica.
A tali opere – quand’anche qualificabili come opere di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di SCIA, come sostenuto dalla medesima amministrazione – non avrebbe comunque potuto applicarsi la più rigorosa misura sanzionatoria di cui all’art. 31 T.U. Edilizia.
8. In conclusione il ricorso è accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi e salvezza delle ulteriori determinazioni che l’amministrazione intenderà adottare.
9. Le spese di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Condanna il Comune di Boscoreale al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore del legale dichiaratosi antistatario, liquidate nella misura di euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HE RI RI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
RA AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AN | HE RI RI |
IL SEGRETARIO