Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Trapani, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
- del decreto del 19.02.2024, -OMISSIS-, notificato il 01.03.2024 con il quale il Questore della Provincia di Trapani ha respinto l'istanza intesa ad ottenere il rilascio della licenza porto di fucile uso tiro a volo;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2026 il dott. UC DI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del decreto del 19 febbraio 2024 con il quale il Questore della Provincia di Trapani ha respinto l’istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza porto di fucile uso tiro a volo.
In fatto il ricorrente deduce di aver presentato alla Questura di Trapani la suddetta istanza e, con comunicazione del 14 novembre 2023, l’amministrazione ha avviato il procedimento di diniego ex art. 10-bis L. 241/90 nel quale sono state evidenziate le seguenti circostanze a carico del ricorrente:
a) in data 14 marzo 2001, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.) del Tribunale in composizione monocratica di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, irrevocabile il 9 aprile 2001, per il reato di furto continuato art. 81, 624 c.p., art. 625 n. 2 c.p., art. 62 bis c.p., con condanna alla reclusione per giorni 16 e multa per lire 1.600,00 (pari a euro 619,75);
b) in data 25 ottobre 1976, proposto per l’applicazione della misura di prevenzione della diffida ai sensi dell’art. 1 legge 1423/1956;
c) in data 13 giugno 1987, segnalato all’A.G. per il reato di cui all’art. 6 legge elettorale.
Con memoria difensiva del 25 novembre 2023, il ricorrente ha replicato e fornito argomenti a suo favore e, al contempo, ha chiesto di poter essere personalmente ascoltato.
In data 8 febbraio 2024, la Questura procedeva all’audizione dell’odierno ricorrente.
Seguiva il provvedimento impugnato che il ricorrente ritiene illegittimo, in prima battuta, poiché l’amministrazione nel provvedimento finale si sarebbe limitata a ribadire le ragioni già esplicitate nel preavviso di rigetto, senza valutare e motivare in ordine alle censure mosse con la memoria procedimentale depositata dal ricorrente e durante l’audizione personale, e ciò in asserita violazione dell’art. 10-bis della L. 241/90.
Inoltre, a suo dire, il provvedimento sarebbe carente di motivazione anche in ordine all’idoneità dei presupposti indicati (furto – proposta per l’applicazione di misura di prevenzione della diffida - segnalazione all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 6 legge elettorale) ad integrare il requisito richiesto dagli art. 11 e 43 T.U.L.P.S. Nella specie, non sarebbe percepibile il percorso attraverso il quale la P.A., dalla sussistenza di detti presupposti, sia poi pervenuta ad un giudizio di “cattiva condotta” e di “pericolo di abuso del titolo” .
In ultimo, la motivazione del rigetto si fonderebbe su tre circostanze che, anche se valutate nell’insieme, non potrebbero condurre ad un giudizio negativo né sui requisiti morali del deducente con riferimento alla loro risalenza, all’inconferenza rispetto all’uso delle armi e alla sicurezza sociale, né ad un giudizio di precauzione sul probabile utilizzo improprio del porto d’armi per uso sportivo.
Resiste in giudizio l’amministrazione intimata, nella specie il Ministero dell’Interno - Questura di Trapani, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 13 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
I motivi di doglianza mossi dal ricorrente muovono tutti dall’implicito (errato) presupposto che nella vicenda considerata la p.a. procedente conservasse margini di discrezionalità nel rilascio della licenza d’armi.
Costituisce, invero, principio ripetutamente affermato in giurisprudenza che l’art. 43, primo comma, del testo unico approvato con il regio decreto n. 773 del 1931 preclude il rilascio di licenze di porto d’armi, nei confronti di chi sia stato condannato alla pena della reclusione per uno dei reati indicati dal medesimo primo comma (tra i quali, per quanto di interesse, il reato di furto), anche nel caso in cui il soggetto richiedente abbia ottenuto la riabilitazione (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 07/06/2018, n. 3435).
Quindi, il rifiuto di rinnovo del porto d'armi, in presenza di condanne per determinati reati ritenuti assolutamente ostativi dalla legge, e nonostante la riabilitazione eventualmente intervenuta, riveste sostanzialmente natura di atto a contenuto vincolato, che non lascia spazio per ponderazioni discrezionali degli interessi coinvolti, per avervi già provveduto il legislatore con valutazione di carattere generale e preventivo (T.A.R. Trentino-Alto Adige-Bolzano, sez. I, 29/01/2018, n. 25).
Nel caso di specie, il rigetto dell’istanza fa riferimento a tre precedenti:
a) furto di energia elettrica di cui alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (ex artt. 444 e 445 cpp) del Tribunale di Marsala – sezione distaccata di Castelvetrano, per furto continuato e aggravato del 14 marzo 2001, con condanna a 16 giorni di reclusione;
b) proposta di applicazione della misura di prevenzione della diffida;
c) segnalazione all’A.G. del 13 giugno 1987 per violazione della Legge Elettorale (per aver lanciato da un’autovettura volantini per la propaganda di un partito politico) da cui è scaturito un procedimento penale che si è concluso con Decreto di archiviazione del GIP presso la Pretura di Marsala per amnistia.
Ciò detto, l’amministrazione ha individuato quale prima circostanza un furto di energia elettrica che, seppur risalente, ha carattere ostativo ex se .
Deve rammentarsi che la Corte Costituzionale (sent. n. 109 del 9 maggio 2019), nel pronunciarsi sulla questione di legittimità dell’art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d’armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all’Autorità amministrativa competente, ha affermato che non può “ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina, pur particolarmente severa come quella ora all’esame, che sancisce un divieto assoluto di concessione della licenza di porto d’armi anche nei confronti di chi sia stato condannato per furto e abbia ottenuto la riabilitazione, dal momento che tale delitto comporta pur sempre una diretta aggressione ai diritti altrui, che pregiudica in maniera significativa la sicurezza pubblica e al tempo stesso rivela una grave mancanza di rispetto delle regole basilari della convivenza civile da parte del suo autore”.
Per quanto sopra detto, giova ribadire che il provvedimento di rigetto dell’istanza è atto dovuto, in considerazione della condanna del ricorrente per un reato ostativo, ai sensi dell’art. 43 lett. a) T.U.L.P.S.
Inoltre, come osservato dalla Difesa erariale, nemmeno può avere valore la circostanza che nel 1986 la Questura aveva concesso al ricorrente la licenza di porto di fucile, successivamente poi non rinnovata, in quanto, a quella data, non era ancora stata emessa la sentenza di condanna per furto nei suoi confronti (intervenuta il 14 marzo 2001), né la segnalazione all’A.G. del 13 giugno 1987 per violazione della Legge Elettorale. Peraltro, è notorio che il diniego di porto di fucile non contraddice un precedente provvedimento di rilascio, avendo l'autorità di polizia un'ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di autorizzazione (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 aprile 2024, n. 521; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 18 dicembre 2023, n. 6977; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 27 luglio 2023, n. 638).
In ultimo, deve essere anche disattesa la censura più squisitamente procedimentale con la quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10-bis della L. 241/90 in quanto il provvedimento, seppur in maniera stringata, dà conto di aver valutato sia le memorie difensive depositate in sede istruttoria, sia il contenuto del verbale dell’audizione personale.
Peraltro sul punto, per costante giurisprudenza, l'obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex articolo 10-bis, l. n. 241 del 1990 (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 27/10/2025, n. 8312).
Quanto fin qui rilevato conduce, pertanto, al rigetto del ricorso, non essendo ravvisabile il dedotto vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. né i prospettati profili di eccesso di potere, stante la natura vincolata del provvedimento di diniego adottato dall’autorità di pubblica sicurezza in conseguenza della condanna a pena detentiva per il delitto di furto riportata dall’istante, assolutamente ostativa al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
Le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Infine, circa l’ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio in via definitiva, deve rinviarsi la decisione e la conseguente liquidazione della parcella a successiva udienza camerale da fissarsi su istanza della ricorrente medesima nella quale dovrà essere data prova dell’iscrizione del difensore all’elenco di cui all’art. 81, D.P.R. n. 115/2002 e della persistenza dei requisiti di ammissione, anche reddituali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e/o giuridiche menzionate nella su estesa sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO UN, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
UC DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC DI | CO UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.