Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 22825/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
in composizione collegiale, in persona di:
- dott.ssa Silvia Vitrò Presidente
- dott.ssa Chiara Comune Giudice
- dott. Stefano Demontis Giudice rel.
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 9.5.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._1
Villasanta, Via Volta n. 16,
- (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in CP_2 C.F._2
Villasanta, Via Molino Sesto Giovane n. 12,
- (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Controparte_3 C.F._3
Lesmo, Via Donatori di Sangue, n. 23,
- (C.F. , nato a [...], il [...], residente in CP_4 C.F._4
Osio Sotto (BG), Via Verdellino 10/A,
- (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Controparte_5 C.F._5
Carnate (MB), Via Carducci, n. 7 e
- (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in CP_6 C.F._6
Boltiere (BG), Via Caduti VI Luglio n. 4, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gaetano Giamboi (CF. ) e C.F._7 Parte_1
(CF. ) del Foro di Monza C.F._8
ATTORI contro
, con sede in Borgomanero, viale Don Minzoni n. 11, p. Controparte_7
IVA , CONTUMACE P.IVA_1
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare, apertura liquidazione giudiziale, riassunzione pagina 1 di 4
PARTE ATTRICE:
“nel merito:
- accertare e dichiarare, la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia, ai sensi degli artt.
2479 ter e 2377 cod. civ e comunque ai sensi di legge, della deliberazione di nomina quale
Amministratore del sig. approvata dall'assemblea di in data 17.8.2022 Parte_2 CP_7 ed iscritta nel competente Registro delle Imprese e per l'effetto disporne l'annullamento, con ogni conseguenza di legge e rito;
- accertare e dichiarare, la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia, ai sensi degli artt.
2479 ter e 2377 cod. civ e comunque ai sensi di legge, della deliberazione “in ratifica” di nomina quale Amministratore del sig. adottata dall'assemblea di in data Parte_2 CP_7
18.2.2023 ed iscritta nel competente Registro delle Imprese e per l'effetto disporne l'annullamento, con ogni conseguenza di legge e rito;
- in ogni caso, accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della Società per i danni subiti e subendi dagli attori in conseguenza dell'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia, ai sensi degli artt. 2479 ter e 2377 c.c. e comunque ai sensi di legge, della deliberazione di nomina quale
Amministratore del sig. approvata dall'assemblea di Caldaie in data 17.8.2022 Parte_2 CP_7 ed iscritta nel competente Registro delle Imprese e della successiva delibera “in ratifica” e, conseguentemente, dichiarare la Società tenuta al risarcimento dei danni in favore delle parti attrici da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, con ogni conseguente declaratoria del caso
e di legge;
In ogni caso: con vittorie di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre CPA e IVA come per legge;
In via istruttoria: ….”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Gli attori, soci di minoranza di rappresentativi complessivamente del 37% del Controparte_7 capitale sociale, hanno impugnato la delibera assunta all'esito dell'assemblea ordinaria del 17 agosto
2022, con la quale a maggioranza e con il loro voto contrario, sono state accettate le dimissioni dell'amministratore unico ed è stato nominato al suo posto . Controparte_8 Parte_2
I motivi di illegittimità della delibera prospettati sono i seguenti:
- prima dell'assemblea, i soci di minoranza non hanno ricevuto alcuna informazione sull'identità del nuovo amministratore unico e sulla sua idoneità a ricoprire l'incarico, apprendendo solo in assemblea che esso sarebbe stato tale , persona a loro del tutto sconosciuta;
Parte_2
- l'assemblea non era validamente costituita, perché, anche se il presidente ha dato Controparte_8 atto della presenza dell'intero capitale sociale, le deleghe conferite dai soci Parte_3
(29%), (10%) e (5%) non risultavano compilate nella parte Parte_4 Parte_5 che dovrebbe identificare il delegato, e pertanto non avevano alcun valore;
- di conseguenza, deve ritenersi assente il 44% del capitale sociale e quindi la delibera, approvata solo dal 19% del capitale rappresentato dal non è stata validamente assunta;
CP_8
- infine, la delibera sarebbe stata adottata con il voto determinante dello stesso in aperto CP_8 conflitto di interesse. pagina 2 di 4 In ogni caso, la nomina dovrebbe comunque ritenersi inefficace non essendo mai stata accettata dal nuovo amministratore.
2) La società si è costituita deducendo, in primo luogo, la cessazione della materia del contendere, in considerazione del fatto che la successiva assemblea del 18 febbraio 2023, alla presenza dell'intero capitale sociale rappresentato dal (nel frattempo divenuto proprietario della quota del Parte_2
63%) e dai sig. e (tutti insieme proprietari del residuo 37%), con il voto contrario di CP_1 CP_4 questi ultimi ha deliberato di ratificare il verbale del 17 agosto 2022.
Nel merito, inoltre, contesta la fondatezza delle doglianze avversarie.
3) Con ordinanza del 12.10.2023, il giudizio è stato interrotto causa l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta, disposta con sentenza del Tribunale di VA del 7.6.2023.
Gli attori hanno riassunto il giudizio con ricorso del 19.10.2023, riproponendo le medesime conclusioni, e la Procedura non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
A seguire, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni, e con ordinanza del 14.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4) La domanda di annullamento della delibera deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Infatti, in tema di effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sui giudizi pendenti per l'impugnativa di delibere assembleari, la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che è onere di chi agisce in riassunzione enunciare le ragioni che fondano la permanenza dell'interesse ad agire, e questo perché “analogamente all'esigenza che, con riguardo al diverso tema della proponibilità dell'azione verso soggetto fallito, l'attore dichiari l'intenzione di avvalersi di un'eventuale condanna solo in esito al ritorno in bonis (cfr., tra le tante, Cass. 5 agosto 2011, n. 17035; 22 dicembre 2005, n. 28481)…. la sopravvenuta dichiarazione del fallimento della società fa venir meno
l'interesse all'impugnazione, salvo idonea deduzione contraria al riguardo”, che, se mancante, conduce alla declaratoria di inammissibilità della domanda, in virtù del seguente principio di diritto: «Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell'interesse ad agire per
l'annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dalla società in bonis (nella specie, approvazione del bilancio, ricostituzione del capitale ex art. 2447 c.c. e successivo aumento), quando non venga dedotto ed argomentato il perdurante interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento dell'ente» (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 17117 del 26/06/2019).
Nella fattispecie, posto che con l'apertura della liquidazione giudiziale sono venuti del tutto meno i poteri di amministrazione del , sarebbe stato onere degli attori illustrare le ragioni per cui Pt_2 permane il loro interesse all'annullamento della delibera che glieli aveva conferiti.
Sul punto, però, le allegazioni della parte attrice sono del tutto insufficienti, limitandosi a queste affermazioni contenute nelle note scritte del 10.2.2024: “si richiamano tutte le argomentazioni e deduzioni (già formulate nei precedenti atti) relative alla nullità e/o, comunque, invalidità / inefficacia dell'impugnata delibera assembleare adottata dalla in data 18 agosto 2022, Controparte_9 sottolineando l'attuale e concreto interesse delle parti attrici a tale accertamento ed alla relativa declaratoria in pendenza del procedimento penale n. 1891/2023 RGNR Procura della Repubblica di pagina 3 di 4 VA (PM Dott. Andrigo) originato dalla querela sporta dalle medesime parti ed in ragione degli ulteriori approfondimenti investigativi conseguenti al deposito della relazione del Curatore Dott.
. Persona_1
Questa prospettazione sotto un primo profilo è del tutto generica, perché non si comprende neanche quale sia l'oggetto del procedimento penale citato e come l'accertamento dell'invalidità della delibera possa influire su di esso, e sotto un secondo profilo è comunque insufficiente a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire, perché in realtà rappresenta un interesse di mero fatto avulso da quello azionato in giudizio, rivolto alla cessazione degli effetti della delibera impugnata.
Di conseguenza, non è ravvisabile in capo agli attori alcun interesse giuridico qualificato alla prosecuzione del giudizio, e la domanda deve essere dichiarata inammissibile in applicazione del principio di diritto sopra ricordato.
5) Invece, la domanda di accertamento e condanna al risarcimento del danno asseritamente patito per effetto della delibera impugnata è pacificamente improcedibile, in virtù del principio per cui tutte le ragioni di credito verso i soggetti in fallimento o liquidazione giudiziale devono essere accertate in sede concorsuale, nelle forme della verifica dello stato passivo.
6) Di conseguenza, la domanda principale è inammissibile per carenza di interesse ad agire mentre quella di condanna è improcedibile.
7) Nulla è dovuto per le spese non essendo costituita la Procedura convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di annullamento della delibera assembleare del 17.8.2022, e improcedibile la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società per i danni subiti in conseguenza dell'asserita invalidità della stessa.
Torino, 10.5.2025
Il Giudice rel.
Stefano Demontis
Il Presidente
Silvia Vitrò
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