TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 11/04/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1768/2014R.g.
Tra
n.29/08/1948 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Pagliaro
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t. ) Controparte_1 PartitaIVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Maristella Paolì
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 31/10/2014 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Accertar e, riconoscere e dichiarare che le infermità/patologie “Ipertensione arteriosa,
Angi na da sforz o, Coronar opat ia t rattata con angiopl asti ca, sindrome ansioso -depr ess iva con at tacchi di pani co, Gast rit e cronica” sono conseguenti
e dipendent i da causa di servizio;
2) conseguent ement e, accert ar e, riconoscer e e dichiarar e il dirit to del Si g. alla liquidazione Parte_1 dell'equo indennizzo nella misura spettante sulla base dell a det er minata - per come risultant e dall a consul enza tecni ca di part e versat a i n giudi zio - o del la di versa determi nanda - per come risulterà all'esito dell'espletamento della richiesta consulenza tecnica d'ufficio - valutazione tabellare delle infermità/patologie de quibus;
e per l'effetto 1 condannar e il , in persona del Sindaco e l egale Controparte_1 rappresentante p.t., a corrispondere e liquidare al ricorrente l'equo indennizzo sin dal momento dell'insorgenza, nella predetta misura, per le infermit à contr att e a causa del servizi o prest ato, ol tre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) C ondannare, inolt re, il
[...]
, in per sona del Sindaco e legal e rappresent ant e p.t., al CP_1
pagamento delle spese e compet enze del giudi zio, da di strarsi in favore del sottoscritto procurat ore ant istat ario.
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a difensi va.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 21.10.2015 al 27.05.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 27.01.2021, 23.06.2021, 22.03.2023, 24.05.2023,
24.04.2024, 02.10.2024 e all 'udi enza del 08 april e 2025 , frattant o sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cart olare, il Giudicante, pres o at to dell a ritual e comunicazione all e parti del decret o res o ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposito di not e scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, rit enut a l a controversia decidibil e allo st ato degli atti ha adot tato la sent enza con cont est ual e moti vazione, di cui di spone la comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
Il procedimento innanzi al Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) postula, ex art. 2 comma 1, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che il pubblico dipendente, che ha subito una lesione o contratto un'infermità o anche subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti e che ha interesse a farne accertare la dipendenza da causa o concausa di servizio, abbia innanzi tutto presentato domanda scritta all'ufficio di appartenenza, indicando la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisio-psichica e sull'idoneità al servizio , e che la Commissione medica ospedaliera abbia riscontrato l'effettiva esistenza dell'infermità e lesione e definito la loro gravità (Tar Lazio, sez. I, 10 maggio 2010, n. 10480). Detta domanda, con la documentazione comprovante la fondatezza dell'istanza, ove finalizzata non al mero
Pag. 2 di 5 riconoscimento della causa di servizio, ma alla liquidazione dell'equo indennizzo, deve essere presentata dall'interessato entro il termine decadenziale di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui egli ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'avvenuto aggravamento e non da quella, eventualmente successiva, in cui l'infermità o la lesione si sono cronicizzate, dando luogo a postumi invalidanti. A norma dell'art. 11 dello stesso d.P.R. il Comitato di verifica per le cause di servizio, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti trasmessigli dall'Ufficio competente,. è obbligato ad adottare un parere motivato sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione denunciata dal pubblico dipendente . Detto parere, firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere trasmesso all'Amministrazione interessata entro quindici giorni dalla data della sua adozione.
Con l'emissione del parere del Comitato di verifica si conclude la fase istruttoria del procedimento preordinato all'accertamento della dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio e si apre quella propriamente deliberativa. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, cit.
d.P.R. n. 461 del 2001 l'Amministrazione, entro i venti giorni successivi alla data di ricezione del parere reso dal Comitato di verifica , è tenuta ad adottare il provvedimento che conclude, in senso favorevole o sfavorevole per l'interessato, il procedimento di accertamento della dipendenza dell'infermità o della lesione da causa di servizio. Nell'assumere detta determinazione l'Amministrazione è tenuta a conformarsi alle conclusioni alle quali, sulla dipendenza, è pervenuto il Comitato di verifica, ma detta regola non ha un valore assoluto né
è in grado di trasformare il parere reso dal suddetto organismo da obbligatorio in immediatamente vincolante, atteso che la stessa norma innanzi richiamata le riconosce il potere di provocare un riesame da parte del Comitato della determinazione già assunta.
L'organo di amministrazione attiva, competente ad adottare il provvedimento finale, non è infatti legittimato a disapplicare, ancorché motivatamente, detto parere sia pure entro i limiti e alle condizioni fissate dalla giurisprudenza formatasi nella vigenza del precedente regime
(Cons. Stato, IV Sez., 6 giugno 1997, n. 616) ma, ove per motivate ragioni ritenga di non poter conformare ad esso il proprio deliberato, ha « l'obbligo » di richiedere al Comitato, nello stesso termine di venti giorni, un riesame della questione e, quindi, un nuovo parere, che deve essere adottato dall'organo tecnico entro trenta giorni dalla richiesta. Il nuovo parere è non solo obbligatorio, ma anche vincolante per l'Amministrazione richiedente, che deve ad esso integralmente conformarsi, assumendo come motivazione dell'adottando provvedimento le conclusioni alle quali è pervenuto, a conclusione del riesame, l'organo tecnico.
Nel caso di specie, il Comitato di verifica, nel 2004, ha espresso parere negativo (e, dunque, di non dipendenza dalla causa di servizio). Ne discende che l'Amministrazione resistente non
Pag. 3 di 5 avrebbe potuto non conformarsi al predetto parere obbligatorio, come sopra esposto. Il ricorso, dunque, in quanto infondato va rigettato.
Si rileva, inoltre, che il presente procedimento è stato istruito mediante CTU, essendo stato all'uopo nominato ausiliario medico: precisamente veniva conferito incarico in data
16.01.2019 il dott. che prestava giuramento e che in data 03.05.2019 depositava Per_1
l'elaborato peritale e l'istanza di liquidazione.
All'esito dell'elaborato peritale – l'ausiliario ha affermato che: il sig. è Parte_1
affetto da 4. ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico con allegati e documentati segni di retinopatia ipertensiva in soggetto con allegati e documentati segni di coronaropatia monovasale trattata con angioplastica percutanea con stent 5. disturbo
d'ansia 6. allegati e documentati lievi segni di gastroduodenite. Questo CTU non è nelle condizioni medico legali di esprimere giudizio circa la dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui in diagnosi per carenza del rapporto informativo che il responsabile della struttura, presso la quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgenza o aggravamento di infermità o lesioni, è tenuto a redigere. Qualora le infermità di cui in diagnosi dovessero essere riconosciute dipendenti da causa di servizio andrebbero ascritte la prima alla tabella A categoria 6^; la seconda alla tabella A catg.8^; la terza alla Tabella A categ.8^. Complessivamente le menomazioni di cui alle infermità che precedono andrebbero ascritte alla 5^ (QUINTA) categoria Tabella A.
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese di lite del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, come da dispositivo, attesa la natura della controversia e la qualità delle parti.
Le spese di CTU sono liquidate, come da dispositivo, in base al principio per cui il mandato conferito al consulente tecnico d'ufficio ha natura neutrale, poiché l'accertamento ad esso demandato è diretto a far conoscere valutazioni, di cui il giudice può giovarsi per la risoluzione della controversia e che solo un esperto può fornire grazie al patrimonio esperienziale e culturale di cui dispone, assumendosene le connesse responsabilità, anche di rilevanza penale, attraverso la formulazione del giuramento, sicché, attesa la finalità propria della consulenza, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, di quello comune delle parti. Dato che la prestazione dell'ausiliare è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale
è stata resa, interesse che, cosi, assorbe e trascende quello proprio e particolare delle singole parti, discende necessariamente che il regime sull'onere delle spese sostenute dal consulente
Pag. 4 di 5 tecnico per l'espletamento dell'incarico e sull'obbligo del relativo pagamento, deve prescindere sia alla disciplina sul riparto dell'onere delle spese tra le parti che dal regolamento finale delle spese tra le stesse, che deve avvenire sulla base del principio della soccombenza, che attiene soltanto al rapporto tra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare (Cass. 7 ottobre 2016, n. 20250, Cass. 13 maggio 2015, n. 9813; Cass. 19 ottobre 2009, n. 22122).
Appare evidente, dunque, come le spese della consulenza non possano che gravare su tutte le parti, indistintamente, atteso che l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, ha natura solidale ex art.1294c.c. (Cass. civ., sez. I, 8 luglio 1996 n.6199; ed altre ivi citate;
nonché Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2006
n.20314; Cass. civ., Sez. II, 15 settembre 2008 n°23586) e, salvo diversa previsione, è posto solidalmente a carico delle parti.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
- compensa le spese di lite tra le parti.
- provvede in ordine alle spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 11 aprile 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
Pag. 5 di 5