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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta a ruolo al n. 2679/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 D.lgs. n. 150/2011 depositato in data 11/12/2024 da
Parte_1
P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONINI PAOLO
- parte ricorrente - contro
Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI BRESCIA
- parte convenuta –
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti:
Parte ricorrente:
“Per tutti questi motivi, Parte_1 come sopra rappresentato, difeso e domiciliato CHIEDE che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Mantova Voglia annullare, revocare o comunque privare di ogni efficacia giuridica il provvedimento prc.to 2805/2009 REG.GIP emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Mantova il
06.08.2024, notificato a mezzo pec il 24.11.2024 con il quale è stata disposta
l'inammissibilità della istanza medesima per tardività della domanda e, di conseguenza, autorizzare la liquidazione nei confronti di
[...]
della somma di € 1.985,01”. Parte_1 Pt_1
Parte convenuta:
“Voglia l'ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
• Acquisire il fascicolo del procedimento
• Decidere l'istanza secondo Giustizia”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 D.lgs. n. 150/2011, depositato in data 11/12/2024, chiedeva la revoca del Parte_1 decreto 06/08/2024 con cui il GIP del Tribunale di Mantova aveva dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione spese presentata dalla
, custode nell'ambito del procedimento n. Rg. 2805/2009. Parte_1
Si costituiva per il l'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato rimettendosi a giustizia.
All'udienza del 11.02.2025, parte ricorrente, riportandosi alle conclusioni trascritte in epigrafe, chiedeva l'accoglimento della domanda.
Nessuno compariva per il , pur costituitosi Controparte_1 ritualmente.
Il Presidente tratteneva la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni così come previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il GIP ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione spese presentata dalla poiché “presentata una volta decorsi Parte_1 cento giorni dal compimento delle operazioni, precisamente in data
10.07.2024, sebbene il custode abbia terminato l'incarico già in data
23.08.2023, giorno nel quale è stato eseguito il dissequestro del veicolo con
2 restituzione dello stesso al legittimo proprietario, come indicato nella stessa istanza di liquidazione”
In realtà l'istanza per la liquidazione delle spese ex art. 72 e 168 DPR
115/2002 veniva depositata dalla , a mezzo pec, in data Parte_1
21.09.2023, presso la Procura di Mantova, ovvero nei termini previsti ex art. 71 DPR 115/2002 e deve pertanto ritenersi tempestiva (v. doc. 2 di parte ricorrente).
Costituisce principio generale dell'ordinamento amministrativo che qualora una richiesta sia presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti andrebbe presentata va dalla stessa trasmessa a quella competente.
La Cassazione ha, inoltre, statuito che una richiesta di rimborso presentata a ufficio incompetente è idonea, comunque, a impedire la decadenza dell'avente diritto dall'esercizio del diritto (v. Cass. n.
5203/2018).
In data 10.07.2024 la provvedeva ad un secondo Parte_1 deposito della medesima istanza, atteso che a distanza di quasi un anno dal primo deposito, non aveva ricevuto alcun riscontro e questa volta correttamente lo inviava all'ufficio CP_2
In ogni caso, ai fini del computo del termine ex art. 71 DPR 115/2002 di cento giorni dal compimento delle operazioni (nel caso di specie terminata il
23.08.2023), dovrà considerarsi, alla luce di quanto sopra esposto, anche il primo deposito, avvenuto il 21.09.2023 e quindi nel rispetto dei termini previsti per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Mantova definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. Revoca il provvedimento prc.to 2805/2009 REG.GIP emesso dal
Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Mantova il
06.08.2024, notificato a mezzo pec il 24.11.2024 con il quale è stata disposta l'inammissibilità dell'istanza e, di conseguenza, autorizza la liquidazione nei confronti di
[...]
della somma di € 1.985,01. Parte_1
2. Spese compensate.
3 Mantova, 04/03/2025
Il Presidente
dott. Massimo De Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta a ruolo al n. 2679/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 D.lgs. n. 150/2011 depositato in data 11/12/2024 da
Parte_1
P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONINI PAOLO
- parte ricorrente - contro
Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI BRESCIA
- parte convenuta –
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti:
Parte ricorrente:
“Per tutti questi motivi, Parte_1 come sopra rappresentato, difeso e domiciliato CHIEDE che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Mantova Voglia annullare, revocare o comunque privare di ogni efficacia giuridica il provvedimento prc.to 2805/2009 REG.GIP emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Mantova il
06.08.2024, notificato a mezzo pec il 24.11.2024 con il quale è stata disposta
l'inammissibilità della istanza medesima per tardività della domanda e, di conseguenza, autorizzare la liquidazione nei confronti di
[...]
della somma di € 1.985,01”. Parte_1 Pt_1
Parte convenuta:
“Voglia l'ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
• Acquisire il fascicolo del procedimento
• Decidere l'istanza secondo Giustizia”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 D.lgs. n. 150/2011, depositato in data 11/12/2024, chiedeva la revoca del Parte_1 decreto 06/08/2024 con cui il GIP del Tribunale di Mantova aveva dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione spese presentata dalla
, custode nell'ambito del procedimento n. Rg. 2805/2009. Parte_1
Si costituiva per il l'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato rimettendosi a giustizia.
All'udienza del 11.02.2025, parte ricorrente, riportandosi alle conclusioni trascritte in epigrafe, chiedeva l'accoglimento della domanda.
Nessuno compariva per il , pur costituitosi Controparte_1 ritualmente.
Il Presidente tratteneva la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni così come previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il GIP ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione spese presentata dalla poiché “presentata una volta decorsi Parte_1 cento giorni dal compimento delle operazioni, precisamente in data
10.07.2024, sebbene il custode abbia terminato l'incarico già in data
23.08.2023, giorno nel quale è stato eseguito il dissequestro del veicolo con
2 restituzione dello stesso al legittimo proprietario, come indicato nella stessa istanza di liquidazione”
In realtà l'istanza per la liquidazione delle spese ex art. 72 e 168 DPR
115/2002 veniva depositata dalla , a mezzo pec, in data Parte_1
21.09.2023, presso la Procura di Mantova, ovvero nei termini previsti ex art. 71 DPR 115/2002 e deve pertanto ritenersi tempestiva (v. doc. 2 di parte ricorrente).
Costituisce principio generale dell'ordinamento amministrativo che qualora una richiesta sia presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti andrebbe presentata va dalla stessa trasmessa a quella competente.
La Cassazione ha, inoltre, statuito che una richiesta di rimborso presentata a ufficio incompetente è idonea, comunque, a impedire la decadenza dell'avente diritto dall'esercizio del diritto (v. Cass. n.
5203/2018).
In data 10.07.2024 la provvedeva ad un secondo Parte_1 deposito della medesima istanza, atteso che a distanza di quasi un anno dal primo deposito, non aveva ricevuto alcun riscontro e questa volta correttamente lo inviava all'ufficio CP_2
In ogni caso, ai fini del computo del termine ex art. 71 DPR 115/2002 di cento giorni dal compimento delle operazioni (nel caso di specie terminata il
23.08.2023), dovrà considerarsi, alla luce di quanto sopra esposto, anche il primo deposito, avvenuto il 21.09.2023 e quindi nel rispetto dei termini previsti per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Mantova definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. Revoca il provvedimento prc.to 2805/2009 REG.GIP emesso dal
Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Mantova il
06.08.2024, notificato a mezzo pec il 24.11.2024 con il quale è stata disposta l'inammissibilità dell'istanza e, di conseguenza, autorizza la liquidazione nei confronti di
[...]
della somma di € 1.985,01. Parte_1
2. Spese compensate.
3 Mantova, 04/03/2025
Il Presidente
dott. Massimo De Luca
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