Trib. Mantova, sentenza 04/03/2025, n. 124
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Sentenza 4 marzo 2025

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Mantova, presieduto dal dott. Massimo De Luca. La parte ricorrente ha richiesto l'annullamento di un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari, che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di liquidazione spese per tardività. La questione centrale riguardava la tempestività della domanda di liquidazione, presentata dalla parte ricorrente, che sosteneva di aver rispettato i termini previsti dalla normativa vigente. La parte convenuta, rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è rimessa a giustizia, senza opporsi esplicitamente.

Il giudice ha accolto il ricorso, argomentando che l'istanza di liquidazione era stata presentata nei termini, considerando anche un primo deposito effettuato presso un ufficio non competente. Ha richiamato il principio secondo cui una richiesta presentata a un'amministrazione incompetente non determina la decadenza del diritto, citando una sentenza della Cassazione. Pertanto, il Tribunale ha revocato il provvedimento di inammissibilità e autorizzato la liquidazione della somma richiesta, stabilendo anche che le spese del procedimento sarebbero state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Mantova, sentenza 04/03/2025, n. 124
    Giurisdizione : Trib. Mantova
    Numero : 124
    Data del deposito : 4 marzo 2025

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