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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 28/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ALBERTO FOGGIA Parte_1 P.IVA_1
(CF: C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. e P.I. ) con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dell'Avv. GIANNI BALDINI (CF C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 1529/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 11/12/2023
CONCLUSIONI
In data 10.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 Per la parte appellante
Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis rejectis, in accoglimento dello spiegato appello e in parziale riforma della sentenza n. 1529/2023 resa dal Tribunale ordinario di Pisa, così provvedere:
1. in via principale e nel merito, accogliere il presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi tutti in narrativa, riformare la sentenza impugnata riconoscendo l'usurarietà del tasso di interesse applicato, per il secondo trimestre dell'anno 2013, al contratto di conto corrente n. 883 e che l'importo a debito del correntista era pari a “– € 28.864,71”; nonché il capo relativo alle spese di lite liquidate in primo grado disponendo, in ossequio al principio di soccombenza, la condanna del (già Controparte_1 [...]
) (C.F. e P.I. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del primo grado di lite in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ovvero, in subordine, disporre l'integrale compensazione delle stesse;
2. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per la parte appellata:
Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da (C.F. ), per Parte_1 P.IVA_1 ottenere la riforma della sentenza n. 1529/2023 (RG n. 4226/2014), pubblicata dal Tribunale di Pisa in data 11 dicembre 2023, e quindi confermarsi detta sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del secondo grado, e con condanna della controparte ex art. 96 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1529/2023 pubblicata il 11/12/2023, il Tribunale di Pisa ha così deciso:
RIGETTA le domande (tutte) di parte attrice.
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante, pro tempore, Parte_1
pagina 2 di 10 alla refusione delle spese di lite nei confronti di CP_3 [...]
, in persona del suo legale rappresentante, pro tempore, rag. Controparte_2
, che liquida in € 12.489,00, oltre spese generali (15% sul Parte_2 compenso totale) IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, pari a complessivi
€ 7.686,35, oltre oneri, così come già liquidate con decreto del 14.03.2018 e, per l'effetto,
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante, pro tempore, Parte_1
alla refusione in favore di , in CP_3 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante, pro tempore, rag. , di Parte_2 quanto eventualmente corrisposto da essa stessa Controparte_2
) a titolo di spese di CTU.
[...]
Tale sentenza è stata emessa sulle domande della proposte nei Parte_1 confronti del e volte a sentir accertare Controparte_2 la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia, l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'effettiva debenza o meno della commissione di massimo scoperto e, conseguentemente, sentir rideterminare gli effettivi rapporti dare-avere tra le parti, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. CP_4
Il si era costituito in giudizio contestando gli assunti attorei e CP_2 concludendo per il rigetto delle domande.
A fronte della sfavorevole decisione di prime cure, con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche APPELLANTE) ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello il (già CP_1
e di seguito solo o anche APPELLATO) Controparte_5 CP_6 CP_2 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Erroneo rigetto integrale dell'originaria domanda della Parte_1
2. Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
pagina 3 di 10 Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, il nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_2 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 10.04.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame si duole dell'erroneo rigetto integrale Parte_1 delle proprie domande.
L'APPELLANTE censura in particolare la parte della sentenza nella quale il giudice di prime cure ha così argomentato: “il CTU ha provveduto a verificare l'eventuale superamento del tasso-soglia sia con riferimento al contratto di conto corrente che con riguardo al conto anticipi sulla base di una metodologia che questo
Giudice ritiene di condividere, giungendo a riconoscere l'effettivo superamento del tasso-soglia solamente nel secondo trimestre dell'anno 2013 e, soltanto con riferimento al contratto di conto corrente n. 883, allorquando è risultato applicato un TEG pari a 19,55, che il consulente ha, poi, sostituito riconducendolo al minor valore di 16,73, da ciò emergendo una differenza di appena € 0,26 in favore del
pagina 4 di 10 cliente (pag. 12 relazione CTU, dr. . Tanto non ha però, di fatto, Per_1 modificato l'ammontare del totale delle competenze, risultando anche all'esito della rettifica appena innanzi illustrata, un saldo negativo per il correntista (pari a
– € 28.864,71 in luogo di – € 28.864,97). L'ausiliario del giudice non ha, invece, rilevato alcun superamento del tasso soglia praticato con riguardo al conto anticipi n. 905. Il Giudice ritiene di potere far proprie le conclusioni innanzi riportate reputandole congrue e logiche nella loro estrinsecazione, nonché aderenti rispetto alla normativa vigente ed alle Istruzioni di Banca d'Italia; per tali motivi, non si è ritenuto di procedere ad alcuna integrazione dell'accertamento peritale, come invece richiesto da parte attrice”.
Sostiene che tale statuizione sarebbe, senza dubbio, contraddittoria e, Pt_1 in ultima analisi, errata, in quanto il Tribunale, nonostante tale chiara motivazione, avrebbe sorprendentemente rigettato tutte le domande e, di conseguenza, anche quella relativa all'accertamento dell'usurarietà dei tassi applicati dal in costanza di rapporto. CP_2
L'APPELLATO replica che non sarebbe corrispondente al vero che il Tribunale abbia riconosciuto la presenza di pattuizioni in violazione della L. n. 108 del 1996, avendo nella motivazione della sentenza precisato, in modo inequivoco, che:
- il tasso che rileva ai fini dell'accertamento del reato di usura è solo quello praticato al momento della relativa pattuizione, posto che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (ex multis Corte appello Ancona, sez. VII,
07/10/2021, n. 1101; Corte appello Venezia, sez. I, 26/07/2021, n. 2129);
- l'attrice pur deducendo l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca convenuta, ha mancato di produrre, com'era suo preciso onere, i decreti
pagina 5 di 10 ministeriali di rilevazione del TEGM e quindi del tasso usurario rilevato applicabile al momento della stipula del contratto (Tribunale di Livorno, sez. civile, sent. n.
40/2020, pubblicata il 16.01.2020).
Ciò posto, ritiene la Corte che le valutazioni svolte dal giudice di prime cure in punto di usura – rilevata nel secondo trimestre 2013 solo in relazione al contratto di conto corrente n. 883 del 29/09/2010 e non anche al conto anticipi n. 905 - siano del tutto condivisibili e che la motivazione della pronuncia impugnata non sia affatto contraddittoria, avendo il Tribunale dato assorbente rilievo al fatto – costituente ragione liquida della decisione - che il saldo del rapporto di conto corrente fosse rimasto, comunque, negativo (e cioè pari a – € 28.864,71 in luogo di – € 28.864,97), da ciò emergendo una differenza di appena € 0,26, in favore del cliente (pag. 12 relazione del CTU).
Infatti, anche se “in tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 27545 del 28/09/2023) nella fattispecie, pur essendo emerso dalla espletata CTU che il conto fosse affidato, nel primo grado del giudizio aveva chiesto, per quanto qui di Pt_1 interesse, in primo luogo sub a) di “accertare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia relativi al trimestre di riferimento di stipula dei contratti (e quindi di interessi usurai), e conseguentemente rideterminare il dare ed avere tra le parti in applicazione delle norme di cui all'art. 1815 2° comma c.c.” (che prevede la nullità della clausola) e poi sub d) di “rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed
pagina 6 di 10 usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa”.
Appare evidente - nonostante il G.I. avesse chiesto al CTU di accertare anche l'usura sopravvenuta in corso di rapporto - che l'allegazione dell'attrice fosse relativa alla sola usura originaria, implicante, per sua stessa affermazione, la nullità parziale del contratto, ex art. 1815 comma 2 c.c.
In difetto di qualsivoglia allegazione in punto di condotta contraria a buona fede del , nessuna pronuncia di natura sostanzialmente risarcitoria avrebbe CP_2 potuto essere emessa, come pretenderebbe l'APPELLANTE, non potendo siffatta domanda ricavarsi da quella inequivoca proposta sub a), né da quella proposta sub d), conseguenziale a quella sub a).
Non muta la sostanza delle cose, il fatto che in questa sede sia stata riproposta la domanda sub a) volta solo a sentir riconoscere “l'usurarietà del tasso di interesse applicato, per il secondo trimestre dell'anno 2013, al contratto di conto corrente
n. 883 e che l'importo a debito del correntista era pari a “– € 28.864,71”, in difetto di tempestiva allegazione della violazione dell'obbligo di buona fede nella esecuzione del contratto di cui trattasi.
Piuttosto, anche in prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva invocato la Pt_1
“sanzione, nel caso di superamento del cd. “tasso soglia” o, comunque di accertata usurarietà, di cui all'art. 1815 c.c. seconda comma – oltre che la pena prevista dall' art. 644 cod. pen.”.
Ad ogni buon conto, anche a voler diversamente opinare ammettendo la possibilità di conoscere i decreti MEF da parte del giudice, non si vede come possa ritenersi contraria a buona fede ex art. 1375 c.c., l'avvenuta applicazione da parte del , nel corso del rapporto di c/c e segnatamente nel solo terzo CP_2 trimestre 2013, di interessi usurari, in misura tale da implicare un saldo di conto pagina 7 di 10 corrente pari a -€ 28.864,97, invece che di -€ 28.864,71 e quindi con una differenza di soli € 0,26, come risulta dalle seguenti tabelle elaborate dal CTU:
La sentenza impugnata va dunque confermata sulla base della sopra estesa motivazione integrativa.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
pagina 8 di 10 Col secondo motivo di gravame denuncia violazione delle Parte_1 disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
La Corte ritiene insussistente detta violazione, avendo il Tribunale correttamente liquidato le spese in base al principio di soccombenza, per le assorbenti considerazioni svolte in ordine al motivo che precede.
III. La domanda del di condanna dell'APPELLANTE, ex art. 96 c.p.c., è CP_2 infondata, non potendo la lite ritenersi temeraria, soprattutto per l'incidenza che l'accoglimento del gravame avrebbe avuto sul regime delle spese processuali e per il difetto di prova del danno che il avrebbe patito in conseguenza di CP_2 tale condotta.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso il ) le spese CP_2 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in Parte_1 relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Infatti, nessuna incidenza può avere al riguardo il rigetto della domanda del ex art. 96 c.p.c., posto che “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, CP_2 meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (In applicazione di detto principio la Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il pieno accoglimento in favore della odierna parte resistente della domanda di usucapione rispetto al rigetto di quella per lite temeraria fa escludere la contrapposizione di una pluralità
pagina 9 di 10 di domande tale da giustificare la reciproca soccombenza)” (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022).
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
1529/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 11/12/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
4. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 16.05.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 28/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ALBERTO FOGGIA Parte_1 P.IVA_1
(CF: C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. e P.I. ) con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dell'Avv. GIANNI BALDINI (CF C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 1529/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 11/12/2023
CONCLUSIONI
In data 10.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 Per la parte appellante
Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis rejectis, in accoglimento dello spiegato appello e in parziale riforma della sentenza n. 1529/2023 resa dal Tribunale ordinario di Pisa, così provvedere:
1. in via principale e nel merito, accogliere il presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi tutti in narrativa, riformare la sentenza impugnata riconoscendo l'usurarietà del tasso di interesse applicato, per il secondo trimestre dell'anno 2013, al contratto di conto corrente n. 883 e che l'importo a debito del correntista era pari a “– € 28.864,71”; nonché il capo relativo alle spese di lite liquidate in primo grado disponendo, in ossequio al principio di soccombenza, la condanna del (già Controparte_1 [...]
) (C.F. e P.I. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del primo grado di lite in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ovvero, in subordine, disporre l'integrale compensazione delle stesse;
2. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per la parte appellata:
Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da (C.F. ), per Parte_1 P.IVA_1 ottenere la riforma della sentenza n. 1529/2023 (RG n. 4226/2014), pubblicata dal Tribunale di Pisa in data 11 dicembre 2023, e quindi confermarsi detta sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del secondo grado, e con condanna della controparte ex art. 96 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1529/2023 pubblicata il 11/12/2023, il Tribunale di Pisa ha così deciso:
RIGETTA le domande (tutte) di parte attrice.
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante, pro tempore, Parte_1
pagina 2 di 10 alla refusione delle spese di lite nei confronti di CP_3 [...]
, in persona del suo legale rappresentante, pro tempore, rag. Controparte_2
, che liquida in € 12.489,00, oltre spese generali (15% sul Parte_2 compenso totale) IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, pari a complessivi
€ 7.686,35, oltre oneri, così come già liquidate con decreto del 14.03.2018 e, per l'effetto,
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante, pro tempore, Parte_1
alla refusione in favore di , in CP_3 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante, pro tempore, rag. , di Parte_2 quanto eventualmente corrisposto da essa stessa Controparte_2
) a titolo di spese di CTU.
[...]
Tale sentenza è stata emessa sulle domande della proposte nei Parte_1 confronti del e volte a sentir accertare Controparte_2 la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia, l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'effettiva debenza o meno della commissione di massimo scoperto e, conseguentemente, sentir rideterminare gli effettivi rapporti dare-avere tra le parti, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. CP_4
Il si era costituito in giudizio contestando gli assunti attorei e CP_2 concludendo per il rigetto delle domande.
A fronte della sfavorevole decisione di prime cure, con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche APPELLANTE) ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello il (già CP_1
e di seguito solo o anche APPELLATO) Controparte_5 CP_6 CP_2 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Erroneo rigetto integrale dell'originaria domanda della Parte_1
2. Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
pagina 3 di 10 Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, il nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_2 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 10.04.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame si duole dell'erroneo rigetto integrale Parte_1 delle proprie domande.
L'APPELLANTE censura in particolare la parte della sentenza nella quale il giudice di prime cure ha così argomentato: “il CTU ha provveduto a verificare l'eventuale superamento del tasso-soglia sia con riferimento al contratto di conto corrente che con riguardo al conto anticipi sulla base di una metodologia che questo
Giudice ritiene di condividere, giungendo a riconoscere l'effettivo superamento del tasso-soglia solamente nel secondo trimestre dell'anno 2013 e, soltanto con riferimento al contratto di conto corrente n. 883, allorquando è risultato applicato un TEG pari a 19,55, che il consulente ha, poi, sostituito riconducendolo al minor valore di 16,73, da ciò emergendo una differenza di appena € 0,26 in favore del
pagina 4 di 10 cliente (pag. 12 relazione CTU, dr. . Tanto non ha però, di fatto, Per_1 modificato l'ammontare del totale delle competenze, risultando anche all'esito della rettifica appena innanzi illustrata, un saldo negativo per il correntista (pari a
– € 28.864,71 in luogo di – € 28.864,97). L'ausiliario del giudice non ha, invece, rilevato alcun superamento del tasso soglia praticato con riguardo al conto anticipi n. 905. Il Giudice ritiene di potere far proprie le conclusioni innanzi riportate reputandole congrue e logiche nella loro estrinsecazione, nonché aderenti rispetto alla normativa vigente ed alle Istruzioni di Banca d'Italia; per tali motivi, non si è ritenuto di procedere ad alcuna integrazione dell'accertamento peritale, come invece richiesto da parte attrice”.
Sostiene che tale statuizione sarebbe, senza dubbio, contraddittoria e, Pt_1 in ultima analisi, errata, in quanto il Tribunale, nonostante tale chiara motivazione, avrebbe sorprendentemente rigettato tutte le domande e, di conseguenza, anche quella relativa all'accertamento dell'usurarietà dei tassi applicati dal in costanza di rapporto. CP_2
L'APPELLATO replica che non sarebbe corrispondente al vero che il Tribunale abbia riconosciuto la presenza di pattuizioni in violazione della L. n. 108 del 1996, avendo nella motivazione della sentenza precisato, in modo inequivoco, che:
- il tasso che rileva ai fini dell'accertamento del reato di usura è solo quello praticato al momento della relativa pattuizione, posto che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (ex multis Corte appello Ancona, sez. VII,
07/10/2021, n. 1101; Corte appello Venezia, sez. I, 26/07/2021, n. 2129);
- l'attrice pur deducendo l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca convenuta, ha mancato di produrre, com'era suo preciso onere, i decreti
pagina 5 di 10 ministeriali di rilevazione del TEGM e quindi del tasso usurario rilevato applicabile al momento della stipula del contratto (Tribunale di Livorno, sez. civile, sent. n.
40/2020, pubblicata il 16.01.2020).
Ciò posto, ritiene la Corte che le valutazioni svolte dal giudice di prime cure in punto di usura – rilevata nel secondo trimestre 2013 solo in relazione al contratto di conto corrente n. 883 del 29/09/2010 e non anche al conto anticipi n. 905 - siano del tutto condivisibili e che la motivazione della pronuncia impugnata non sia affatto contraddittoria, avendo il Tribunale dato assorbente rilievo al fatto – costituente ragione liquida della decisione - che il saldo del rapporto di conto corrente fosse rimasto, comunque, negativo (e cioè pari a – € 28.864,71 in luogo di – € 28.864,97), da ciò emergendo una differenza di appena € 0,26, in favore del cliente (pag. 12 relazione del CTU).
Infatti, anche se “in tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 27545 del 28/09/2023) nella fattispecie, pur essendo emerso dalla espletata CTU che il conto fosse affidato, nel primo grado del giudizio aveva chiesto, per quanto qui di Pt_1 interesse, in primo luogo sub a) di “accertare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia relativi al trimestre di riferimento di stipula dei contratti (e quindi di interessi usurai), e conseguentemente rideterminare il dare ed avere tra le parti in applicazione delle norme di cui all'art. 1815 2° comma c.c.” (che prevede la nullità della clausola) e poi sub d) di “rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed
pagina 6 di 10 usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa”.
Appare evidente - nonostante il G.I. avesse chiesto al CTU di accertare anche l'usura sopravvenuta in corso di rapporto - che l'allegazione dell'attrice fosse relativa alla sola usura originaria, implicante, per sua stessa affermazione, la nullità parziale del contratto, ex art. 1815 comma 2 c.c.
In difetto di qualsivoglia allegazione in punto di condotta contraria a buona fede del , nessuna pronuncia di natura sostanzialmente risarcitoria avrebbe CP_2 potuto essere emessa, come pretenderebbe l'APPELLANTE, non potendo siffatta domanda ricavarsi da quella inequivoca proposta sub a), né da quella proposta sub d), conseguenziale a quella sub a).
Non muta la sostanza delle cose, il fatto che in questa sede sia stata riproposta la domanda sub a) volta solo a sentir riconoscere “l'usurarietà del tasso di interesse applicato, per il secondo trimestre dell'anno 2013, al contratto di conto corrente
n. 883 e che l'importo a debito del correntista era pari a “– € 28.864,71”, in difetto di tempestiva allegazione della violazione dell'obbligo di buona fede nella esecuzione del contratto di cui trattasi.
Piuttosto, anche in prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva invocato la Pt_1
“sanzione, nel caso di superamento del cd. “tasso soglia” o, comunque di accertata usurarietà, di cui all'art. 1815 c.c. seconda comma – oltre che la pena prevista dall' art. 644 cod. pen.”.
Ad ogni buon conto, anche a voler diversamente opinare ammettendo la possibilità di conoscere i decreti MEF da parte del giudice, non si vede come possa ritenersi contraria a buona fede ex art. 1375 c.c., l'avvenuta applicazione da parte del , nel corso del rapporto di c/c e segnatamente nel solo terzo CP_2 trimestre 2013, di interessi usurari, in misura tale da implicare un saldo di conto pagina 7 di 10 corrente pari a -€ 28.864,97, invece che di -€ 28.864,71 e quindi con una differenza di soli € 0,26, come risulta dalle seguenti tabelle elaborate dal CTU:
La sentenza impugnata va dunque confermata sulla base della sopra estesa motivazione integrativa.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
pagina 8 di 10 Col secondo motivo di gravame denuncia violazione delle Parte_1 disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
La Corte ritiene insussistente detta violazione, avendo il Tribunale correttamente liquidato le spese in base al principio di soccombenza, per le assorbenti considerazioni svolte in ordine al motivo che precede.
III. La domanda del di condanna dell'APPELLANTE, ex art. 96 c.p.c., è CP_2 infondata, non potendo la lite ritenersi temeraria, soprattutto per l'incidenza che l'accoglimento del gravame avrebbe avuto sul regime delle spese processuali e per il difetto di prova del danno che il avrebbe patito in conseguenza di CP_2 tale condotta.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso il ) le spese CP_2 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in Parte_1 relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Infatti, nessuna incidenza può avere al riguardo il rigetto della domanda del ex art. 96 c.p.c., posto che “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, CP_2 meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (In applicazione di detto principio la Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il pieno accoglimento in favore della odierna parte resistente della domanda di usucapione rispetto al rigetto di quella per lite temeraria fa escludere la contrapposizione di una pluralità
pagina 9 di 10 di domande tale da giustificare la reciproca soccombenza)” (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022).
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
1529/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 11/12/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
4. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 16.05.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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